Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 3031/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. CASTELLETTI SONIA come da mandato difensivo in atti;
e c.f. ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. TOGNI BARBARA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
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CONCLUSIONI:
“1. il figlio minore verrà affidato ai genitori in modo condiviso, con l'obbligo di collaborare Per_1
nell'interesse del figlio minore ad adottare le decisioni di maggiore importanza. vivrà con la Per_1
madre presso l'abitazione condotta in locazione in San Martino B.A. (VR),Via Benini n.3 ove avrà
anche la residenza;
2. la casa familiare sita in San Martino Buon Albergo (VR) Via Benini n.3 verrà abitata dalla signora con il figlio minore;
Parte_1 Per_1
3. il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio la somma mensile di euro 320,00=, che verrà versata entro il giorno 10 del mese e sarà
annualmente rivalutata secondo indice ISTAT. L'assegno unico verrà percepito dalle Parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore così come previste dal Per_1
Protocollo del Tribunale di Verona, qui da intendersi richiamato, saranno sostenute dai genitori al
50% ciascuno, ovvero:
i) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_2
prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la armacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura(quest'ultima nei limiti di spesa massima di €. 150,00), tutori e plantari ortopedici;
ii) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera pagina 2 di 6 professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonchè
cure termali e fisioterapiche nonchè interventi chirurgici;
iii) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
iv) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
v) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro
1500,00=da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
vi) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Resta inteso che il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario pagina 3 di 6 all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, nel termine di 30
giorni, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
5. le visite padre figlio si svolgeranno secondo le seguenti modalità: nella settimana in cui il padre lavorerà al mattino avrà il diritto dovere di vedere e tenere con sé il figlio dal venerdì alle Per_1
16:00 alla domenica alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre.
Nella settimana in cui il padre lavora il pomeriggio trascorrerà con il minore i giorni di mercoledì e giovedì, dalle ore 16:00 del mercoledì con pernotto e giovedì sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Il padre avrà, inoltre, diritto e dovere di trascorrere con il figlio una settimana durante le festività
Natalizie, alternando la prima con la seconda settimana di vacanza in modo da alternare, di anno in anno, il giorno di Natale con l'ultimo dell'anno. Tre giorni durante le vacanze di Pasqua. Il padre,
inoltre, durante le vacanze estive potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
Spese compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 31/03/2025 ed in data 01/04/2025 pagina 4 di 6 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono al figlio minore
(nato a [...] in data [...])il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva Persona_2
ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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