Articolo 8 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 febbraio 1952
Art. 8.
I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianita' e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952