Art. 8.
I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianita' e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.
I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianita' e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.