Decreto cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 16/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento, senza numero di protocollo e data, emesso dall’Ufficio Comando del -OMISSIS-con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare presentata dal ricorrente il 9.12.2025;
- nonché di tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e correlati, inclusi gli atti prodromici del procedimento anche se non singolarmente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SC FI e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- odierno ricorrente, presta servizio per l’Esercito Italiano con il grado di-OMISSIS-assegnato in forza al-OMISSIS- con incarico di fuciliere.
In data 27.12.2022 il dipendente conseguiva, in accoglimento della relativa istanza, l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42- bis del D.lgs. n. 151/2001 presso il -OMISSIS-.
A seguito di richiesta di “riesame” della predetta assegnazione temporanea ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001 presentata in data 25.05.2023, con determinazione prot. n. -OMISSIS- assunta dal Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito, il militare veniva assegnato in servizio temporaneo presso il -OMISSIS-a con effetto dal 12.07.2023 al 21.01.2026 e conseguente rientro automatico nella sede di -OMISSIS- con effetto dalla data del 22.01.2026.
In data 9.12.2025 il ricorrente formulava una istanza di “ trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare ” presso la -OMISSIS-, di cui veniva chiesta la “ valutazione contestuale alla scadenza dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.lgs. 151/2001 ”, motivata dalla necessità di “ -OMISSIS- ” - integrata con una comunicazione datata 30.12.2025 - in considerazione del fatto che il -OMISSIS-presentava “ -OMISSIS- ”, diagnosticati come “ -OMISSIS- ” secondo la relazione specialistica del 22.12.2025 a firma del Dott. -OMISSIS- dell’A.S.P. di Siracusa.
In data 7.01.2026 la predetta istanza veniva dichiarata inammissibile dal Comandante del 62° Reggimento “Sicilia”, poiché “... il nucleo familiare del Graduato in parola, all’atto della presentazione della richiesta e allo stato attuale, risulta riunito in forza della temporanea assegnazione del Graduato presso questo Reparto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 fino alla data del 21/01/2026” , precisandosi, altresì, che “Per quanto precede, si fa presente che l’interessato potrà presentare istanza di ricongiungimento ad avvenuto rientro presso il Reparto di provenienza (3° Reggimento Alpini in -OMISSIS-) allo scadere dei prefati benefici ”.
In data 12.01.2026 il militare avanzava istanza di accesso agli atti ex art. 24, comma 7, L. n. 241/90, chiedendo estrazione di copia di “ tutto il carteggio del procedimento afferente alla determinazione di inammissibilità richiamata in riferimento…ritenuta necessaria ed indispensabile, per formulare la propria azione di difesa ”, la quale veniva accolta con provvedimento del 19.01.2026.
In data 14.01.2026 il ricorrente presentava una “ istanza di assegnazione temporanea -OMISSIS- ”, per il periodo di sessanta giorni, richiamando quanto previsto dal paragrafo 5.4.5 della Direttiva P.001 “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” del Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito Italiano ed. 2021.
In data 22.01.2026 il dipendente faceva rientro presso la sede di appartenenza, come previsto nel provvedimento di assegnazione temporanea del 22.06.2023.
2. Con ricorso notificato in data 16.01.2026 e nello stesso giorno depositato il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, anche in via monocratica, i seguenti atti: 1) l’atto, senza numero di protocollo e data, emesso dall’Ufficio Comando del -OMISSIS-con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare presentata il 9.12.2025; 2) nonché tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e correlati, inclusi gli atti prodromici del procedimento anche se non singolarmente impugnati.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione Legge n. 241/1990, art. 3, falsa ed errata motivazione; falsa applicazione dei principi del corretto procedimento; eccesso di potere, falso presupposto, illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta, insufficiente ed errata istruttoria procedimentale in mancanza di valutazioni delle integrazioni documentali istruttorie fornite, sviamento del fatto presupposto e travisamento .
2.1. Il ricorrente contesta - in particolare - la motivazione della determinazione gravata, rilevando che l’istanza, sebbene presentata in data antecedente al termine del periodo di assegnazione temporanea, fosse finalizzata a produrre effetti in data successiva al 21.01.2026.
L’anticipazione della data di presentazione dell’istanza, continua la parte, risultava quindi funzionale ad assicurare continuità al precedente periodo di assegnazione temporanea, così da ottenere un provvedimento favorevole che evitasse al militare, in data 22.01.2026, il trasferimento nella propria sede di assegnazione di -OMISSIS-.
Viene altresì evidenziato che l’atto avversato risulterebbe viziato in quanto, venendo meno l’esame del merito della domanda, non sarebbero conseguentemente evincibili le eventuali esigenze funzionali di Forza Armata che avrebbero impedito, se del caso, l’accoglimento dell’istanza.
Il mancato esame del merito dell’istanza concretizzerebbe, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, una compromissione dei precetti costituzionali che tutelano la famiglia e la prole (artt. 29 e 30 Cost.), così come il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
2.2. A fini istruttori, la parte ha chiesto al Tribunale di ordinare al Ministero della Difesa la produzione in giudizio di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali è stato assunto il provvedimento gravato.
3. Con decreto n. -OMISSIS- il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata dal ricorrente, escludendo la presenza dei relativi presupposti di legge.
4. Il Ministero della Difesa, Amministrazione intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 6.02.2026 e, con memoria versata in atti in pari data, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, il quale – secondo la prospettazione dell’Ente – risulterebbe diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.; il gravame, nello specifico, non investirebbe un provvedimento lesivo adottato all’esito di un procedimento sostanziale, mirando, piuttosto, surrettiziamente, ad ottenere una pronuncia giudiziale sostitutiva, in violazione del principio di separazione dei poteri e del divieto di pronuncia su poteri futuri.
Nel merito, l’Amministrazione replica alle censure sollevate dalla parte ricorrente osservando, in particolare, che l’istanza non avrebbe potuto essere esaminata “in previsione” del futuro rientro presso il reparto di -OMISSIS- e che, pertanto, non sussisterebbe alcun vizio di natura motivazionale, atteso che l’esito di “inammissibilità” del procedimento sarebbe dettato dall’assenza del presupposto fattuale e concreto (rientro nella sede di servizio) necessario per il suo esame.
Si evidenzia, altresì, che il ricorrente abbia integralmente fruito del periodo massimo di assegnazione temporanea previsto dall’art. 42- bis del D.lgs. 151/2001, e che, conseguentemente, l’istanza di ricongiungimento familiare presentato da quest’ultimo risulterebbe strumentale, in quanto finalizzata a protrarre sine titulo una permanenza nella -OMISSIS- ormai esaurita, in assenza di base normativa.
5. Con memoria del 7.02.2026 il ricorrente, in replica all’Amministrazione resistente, ha rappresentato che l’istanza dichiarata inammissibile dall’Ente militare con il provvedimento qui avversato presenti profili di analogia – sul piano temporale – con quella ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001 presentata dallo stesso il 25.05.2023 mentre risultava assegnato nella sede di Trapani ed esaminata nel merito, in quel caso, dall’Ente procedente, che ne ha disposto l’accoglimento destinandolo alla -OMISSIS- in data 22.06.2023.
La famiglia dell’istante, in particolare, risultava già ricongiunta nel 2023 – ossia nel momento della proposizione dell’istanza – e ciò non avrebbe impedito la valutazione amministrativa del contenuto dell’istanza nel merito.
In replica all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, il ricorrente rileva che il ricorso abbia ad oggetto la contestazione della dichiarazione di inammissibilità da parte dell’Amministrazione procedente – la quale costituirebbe espressione di un potere amministrativo – e non risulti volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati.
La parte, in ultimo, ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, meglio precisando il petitum sostanziale sotteso al gravame.
6. Alla camera di consiglio dell’11.02.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alla parte presente, che nulla ha osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
7. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondata nei termini di seguito esposti.
7.1. Il presente gravame, in concreto, mira ad ottenere la caducazione per via giudiziale di un provvedimento il quale costituisce espressione di un potere amministrativo materialmente esercitato.
Le censure, così come meglio precisate dalla parte ricorrente mediante la propria memoria difensiva del 7.02.2026, risultano invero volte a contestare i presupposti giuridico-fattuali sulla scorta dei quali l’Amministrazione militare ha ritenuto di non poter esaminare nel merito l’istanza avente ad oggetto il “ trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare ”, adottando un provvedimento di “inammissibilità”.
La domanda processuale che si sottopone a scrutinio, quindi, ha unicamente ad oggetto l’annullamento della determinazione impugnata, da cui discende – in caso di accoglimento del ricorso – l’obbligo per l’Ente militare di riesaminare la domanda con l’unico vincolo di non poter addurre, a base del nuovo esito procedimentale, quanto riportato nel provvedimento che qui si avversa.
Questo organo giudicante, pertanto, non viene investito del sindacato sui contenuti dell’istanza, né viene chiamato ad anticipare valutazioni discrezionali le quali, ove l’atto gravato venisse caducato per effetto del presente pronunciamento, competono unicamente – in seguito al presente giudizio – all’Amministrazione procedente.
8. Il ricorso, nel merito, è da ritenersi fondato per quanto di seguito esposto e considerato.
8.1. È utile precisare, a fini di inquadramento sistematico della fattispecie qui sottoposta a scrutinio, che l’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 9.12.2025, dichiarata “inammissibile” dall’Amministrazione militare procedente, costituisce una istanza di “trasferimento a domanda”, la quale viene correlata all’esigenza personale di “... ricongiungimento familiare al proprio -OMISSIS-convivente ”.
Trattasi, quindi, di una istanza di trasferimento la quale – in disparte la presenza o meno dei relativi presupposti di “merito” previsti dalla normativa al fine di conseguire il bene della vita agognato (che non costituisce il thema decidendum del presente giudizio) – non è da confondersi con il differente istituto del c.d. ricongiungimento familiare, che trova una sua specifica disciplina, per quanto concerne il personale militare, nell’art. 2209- sexies del D.lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale “ Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio ”.
Come si evince chiaramente dal dato normativo, è presupposto per la presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare che i coniugi siano “... entrambi dipendenti del Ministero della difesa (...)”.
L’integrazione di tale specifica condizione – ossia l’appartenenza del coniuge dell’istante al Ministero della Difesa – non è minimamente accennata dal dipendente nel corpo della propria istanza, né emerge, anche indirettamente, dalle risultanze documentali di questo giudizio.
Ne consegue, quindi, che ai fini della trattazione del merito della controversia non riveste alcuna incidenza la disciplina approntata, in materia di ricongiungimenti familiari, dallo Stato Maggiore della Difesa, il quale ha adottato delle “ Linee guida ” relative a “ Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità ”, versate in atti dall’Amministrazione resistente in data 6.02.2026, le quali sono rivolte ad “...uniformare la trattazione delle istanze di trasferimento dei coniugi, o di uniti civilmente, entrambi militari appartenenti a diverse componenti dello Strumento militare (...)”.
Né può trovare applicazione, nel caso di specie, quanto previsto dall’art. 17 della L. 266/1997, il quale prevede che “ Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina ”.
Tale norma, invero, disciplina il ricongiungimento del “ coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate ”, richiedendo, quindi, un presupposto fattuale che non viene parimenti documentato in atti.
8.2. Ciò chiarito, si osserva che:
(i) il ricorrente ha presentato un’istanza avente ad oggetto “ domanda di trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare ” chiedendone espressamente una “ valutazione contestuale alla scadenza dell’assegnazione ex art. 42-bis D.lgs. 151/2001 ”;
(ii) l’Amministrazione, la quale ha (peraltro erroneamente) qualificato tale domanda come “ istanza di ricongiungimento familiare ”, ha affermato, nel corpo del provvedimento impugnato, che “... la stessa non trova possibilità di trattazione poiché non ammissibile. Infatti, il nucleo familiare del Graduato in parola, all’atto della presentazione della richiesta e allo stato attuale, risulta riunito in forza della temporanea assegnazione del Graduato presso questo Reparto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 fino alla data del 21/01/2026 ”, specificando, altresì, che “...l’interessato potrà presentare istanza di ricongiungimento ad avvenuto rientro presso il Reparto di provenienza (...) allo scadere dei prefati benefici ”.
Ebbene, la motivazione mediante la quale l’Ente procedente ha dichiarato la suddetta istanza “ non ammissibile ”, ad avviso di questo Collegio, è da ritenersi erronea e non idonea, sul piano della normativa di riferimento, a sorreggere, sul piano logico-giuridico, la determinazione conclusiva adottata.
Invero, deve innanzitutto rilevarsi che nessuna norma subordini espressamente la presentazione di un’istanza correlata al conseguimento di un trasferimento “a domanda” al venir meno del periodo di decorrenza della fruizione di un beneficio di legge già acquisito, in via temporanea, dal militare, come nel caso di specie, mediante l’assegnazione temporanea di cui all’art. 42- bis del D.lgs. 151/2001, il quale stabilisce, al primo comma, che “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda ”.
La Direttiva P-001 del Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito Italiano avente ad oggetto le “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” – citata dalla stessa Amministrazione nell’atto qui impugnato – infatti, nel definire i presupposti e le condizioni correlati al trasferimento ad istanza dell’interessato, così come delle differenti forme di assegnazione temporanea che possono essere richieste dai dipendenti di tale Forza Armata, specifica – solo con espresso riguardo alle “ istanze di assegnazione temporanea -OMISSIS- ”, disciplinata al paragrafo 5.4.5 – che “ all’interessato, per tutto il periodo di permanenza nella sede di temporanea assegnazione, non è consentito produrre alcun tipo di istanza ai sensi delle normative speciali comprese nella presente direttiva ” (pag. 46).
Tale “condizione” viene apposta esclusivamente con riguardo a tale forma di beneficio, evidentemente al fine di porre un limite – durante il periodo di riferimento – alla presentazione di ulteriori istanze di trasferimento/assegnazione temporanea laddove si stia fruendo di uno strumento di “tutela” molto peculiare e finalizzato ad assicurare una immediata protezione a fronte di esigenze familiari particolarmente gravi.
La stessa Direttiva specifica, nell’ambito del paragrafo 5.2., relativo al “Trasferimento ad istanza dell’interessato”, che ad eccezione dell’iter previsto dal successivo paragrafo 5.4.4. – il quale disciplina la “ Proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Comandante di Corpo) ” – non possono presentare istanza di trasferimento i militari: (i) in aspettativa; (ii) che abbiano una situazione d’impiego pendente ovverosia ancora non definita; (iii) che siano in attesa della prima assegnazione e/o che non abbiano ancora raggiunto la prevista sede di prima assegnazione. È altresì precisato che « non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno e, comunque, solo ad esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una nuova domanda di trasferimento, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (ad esempio L. 104/92) ovvero ai sensi del successivo para. 5.4.4. In tali ipotesi, la nuova richiesta fa automaticamente decadere l’istanza “pendente” » (cfr. sotto-paragrafo 5.2.2).
Anche il successivo paragrafo 5.3 non individua, tra i “parametri” di riferimento per la trattazione delle istanze di trasferimento, condizioni che possano essere ricondotte, anche indirettamente, alla necessità che al momento della presentazione della domanda l’interessato non stia fruendo di un altro beneficio di legge.
Il sotto-paragrafo 5.3.5., in particolare, riporta l’elenco delle istanze di trasferimento che “ saranno dichiarate inammissibili ”, nulla disponendo in ordine al vincolo rappresentato dal fatto di fruire, al momento della domanda, dell’assegnazione temporanea ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001. Viene precisato, al riguardo, che sono inammissibili le istanze “ presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza di trasferimento/t.a. non ancora definita, incluse quelle inoltrate ai sensi del successivo para. 5.4. del presente Capitolo”, tra cui rientrano anche le istanze ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001.
Se ne ricava, quindi, che:
(i) sia legittima la dichiarazione di inammissibilità a fronte di un’istanza di trasferimento a domanda presentata allorquando penda, al momento della sua presentazione, un procedimento “non ancora definito” su una precedente istanza di assegnazione temporanea;
(ii) non può essere considerata legittima, invece, una determinazione di inammissibilità che sia adottata dopo la conclusione di tale separato, e precedente, iter procedimentale.
In applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit , conseguentemente, deve escludersi che quanto riportato nel provvedimento che qui si impugna quale motivazione della determinazione di inammissibilità – ossia l’evidenza che “... il nucleo familiare del Gradato in parola, all’atto della presentazione della richiesta e allo stato attuale, risulta riunito in forza della temporanea assegnazione del Graduato presso questo Reparto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 ” – possa rappresentare una situazione fattuale ostativa all’esame del merito dell’istanza.
Nessuna disposizione, come sopra evidenziato, impone – infatti – che la domanda sia presentata una volta venuto meno il ricongiungimento del militare con il nucleo familiare per via di un provvedimento di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001, come, invece, viene espressamente previsto nel caso in cui si stia fruendo di un’assegnazione temporanea “ -OMISSIS- ”, la quale impedisce all’interessato, come sopra riportato, di produrre ulteriori istanze “ per tutto il periodo di permanenza nella sede di temporanea assegnazione” (pag. 46 della Direttiva P-001).
Né può ritenersi che risulti ostativo alla trattazione del merito della domanda che il militare sia riunito al proprio nucleo familiare “ allo stato attuale ”, ossia al momento in cui la scrivente Amministrazione abbia adottato l’atto avversato (il 7.01.2026).
Il dipendente, infatti, ha espressamente precisato di richiedere la valutazione della propria domanda contestualmente alla scadenza del periodo di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del D.lgs. 151/2001, così da porre l’Amministrazione nelle condizioni di eseguire il necessario contemperamento tra le proprie esigenze funzionali ed organiche e le ragioni familiari dell’istante solo al termine di detto periodo, non avendo alcun rilievo, conseguentemente, che prima di tale scadenza il militare si trovasse riunito alla propria famiglia.
Ne discende, in definitiva, che il provvedimento gravato risulti viziato per erroneità ed irragionevolezza della sua motivazione, mediante cui l’inammissibilità dell’istanza viene correlata a un presupposto fattuale (l’attualità della “riunione” tra il dipendente e il proprio nucleo familiare al momento della sua presentazione e dell’adozione del provvedimento) che nessuna disposizione, peraltro nemmeno citata nel corpo dell’atto gravato, pone come limite all’esame del merito delle domande di trasferimento, specie considerando che nel caso di specie la valutazione richiesta all’Amministrazione procedente avrebbe potuto essere resa al termine del periodo di fruizione del beneficio dell’assegnazione temporanea, verificando – solo in tale preciso momento – la sussistenza o meno delle condizioni per accogliere l’istanza.
8.3. Il Collegio, in ultimo, ritiene di non dover dare seguito alla richiesta istruttoria formulata dal ricorrente, in quanto non utile ai fini del decidere, anche alla luce della documentazione versata in atti dall’Amministrazione procedente.
9. Il ricorso, quindi, risulta fondato per quanto sopra esposto e rilevato, con conseguente annullamento del provvedimento, senza numero di protocollo e data, emesso dall’Ufficio Comando del -OMISSIS-a cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione resistente di riesaminare l’istanza di trasferimento a domanda presentata dal ricorrente nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia, ossia adducendo una motivazione – alla base di un nuovo esito di inammissibilità, ove ne ricorrano i relativi presupposti, o a sostegno di un eventuale pronunciamento di merito – che risulti depurata da quanto ritenuto illegittimo ad esito del presente giudizio.
10. In base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., il Collegio ritiene che le peculiarità del giudizio e del suo esito nonché della fattispecie controversa giustifichino, eccezionalmente, l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento, senza numero di protocollo e data, emesso dall’Ufficio Comando del -OMISSIS-con conseguente obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni conformative di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei suoi familiari ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
SC FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC FI | UR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.