TAR Catania, sez. III, sentenza breve 16/02/2026, n. 478
TAR
Decreto cautelare 16 gennaio 2026
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Sentenza breve 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere, falsa ed errata motivazione

    Il Tribunale ritiene che la motivazione dell'inammissibilità sia erronea. Nessuna norma subordina la presentazione di un'istanza di trasferimento a domanda al venir meno di un'assegnazione temporanea già in corso. La Direttiva P-001 limita tale preclusione solo a specifiche forme di assegnazione temporanea. L'istanza poteva essere valutata al termine del periodo di assegnazione temporanea, senza che la riunione familiare al momento della presentazione o dell'adozione del provvedimento fosse ostativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza breve 16/02/2026, n. 478
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 478
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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