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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12137/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/10/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici con studio in Milano via Antonello da Messina n. 5 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana e spagnola Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pierangelo Mazzocchi con studio in Milano via Muratori 30 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (Mi) il 13/05/2012 (atto n.12, parte 2, serie A, anno 2012) in regime di comunione dei beni pagina 1 di 6 separati consensualmente con sentenza n. 9580/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06/11/2024 (R.G. n. 14979/2024) passata in giudicato in data 6/11/2024
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
- nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i Pt_3 Parte_4 genitori e collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Milano via U. Tognazzi 11. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei minori stessi. Gli oneri e le spese conseguenti alle decisioni assunte disgiuntamente resteranno a carico del genitore che le ha assunte, esclusa ogni possibilità di ripetizione dell'esborso nei confronti dell'altro genitore.
2) I figli trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne dalla domenica sera ore 18:00 alla domenica successiva ore 18:00 oltre che un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con facoltà di aggiungere un periodo di una settimana, il tutto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore secondo il calendario ordinario, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia con il giorno di Natale e il 31 dicembre con il 1gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno di anno in anno in via alternata il giorno di Pasqua e Pasquetta. Ponti e festività sempre in via alternata. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) La ex casa coniugale, in cui il signor ha continuato a vivere unitamente ai Parte_1 figli, sita in Milano via U. Tognazzi 11, resta assegnata al medesimo.
4) Il signor verserà alla signora , anticipatamente entro il giorno 10 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e pari Pt_3 Parte_4
a Euro 331,00 (Euro 165,50 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio. L'assegno di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT costo della vita. Le parti precisano che ciascun genitore sosterrà nella settimana di propria spettanza i costi per l'eventuale così detta “paghetta” e per le uscite quotidiane dei ragazzi. 5) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali pagina 2 di 6 o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora . Pt_2
7) A titolo di una tantum, il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a Parte_2 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di Pt_2 Parte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo di €
[...]
8.250,00.= (ottomiladuecentocinquanta//00) da versarsi quanto a € 5.000,00.= (cinquemila//00) entro 5 giorni dalla pubblicazione delle Sentenza di divorzio e quanto ad € 3.250,00.= (tremiladuecentocinqunta//00) entro 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di ed è stata effettuata a tacitazione di Parte_2 ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 pagina 3 di 6 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_2 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 8) Le parti concordano che i due gatti attualmente registrati a nome della signora
[...] resteranno nella disponibilità del signor Le Parte_2 Parte_1 parti danno atto di aver già provveduto a modificarne la registrazione a nome del signor
Parte_1
9) I coniugi con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 7) che precede dichiarano di aver definito tutte questioni economico patrimoniali tra loro prendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa per i fatti nascenti dal matrimonio ad eccezione di quanto previsto ai punti 4) e 5) che precedono.
10) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sesto San Giovanni (MI) il 13/05/2012 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 6 5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/10/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici con studio in Milano via Antonello da Messina n. 5 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana e spagnola Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pierangelo Mazzocchi con studio in Milano via Muratori 30 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (Mi) il 13/05/2012 (atto n.12, parte 2, serie A, anno 2012) in regime di comunione dei beni pagina 1 di 6 separati consensualmente con sentenza n. 9580/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06/11/2024 (R.G. n. 14979/2024) passata in giudicato in data 6/11/2024
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
- nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i Pt_3 Parte_4 genitori e collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Milano via U. Tognazzi 11. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei minori stessi. Gli oneri e le spese conseguenti alle decisioni assunte disgiuntamente resteranno a carico del genitore che le ha assunte, esclusa ogni possibilità di ripetizione dell'esborso nei confronti dell'altro genitore.
2) I figli trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne dalla domenica sera ore 18:00 alla domenica successiva ore 18:00 oltre che un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con facoltà di aggiungere un periodo di una settimana, il tutto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore secondo il calendario ordinario, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia con il giorno di Natale e il 31 dicembre con il 1gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno di anno in anno in via alternata il giorno di Pasqua e Pasquetta. Ponti e festività sempre in via alternata. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) La ex casa coniugale, in cui il signor ha continuato a vivere unitamente ai Parte_1 figli, sita in Milano via U. Tognazzi 11, resta assegnata al medesimo.
4) Il signor verserà alla signora , anticipatamente entro il giorno 10 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e pari Pt_3 Parte_4
a Euro 331,00 (Euro 165,50 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio. L'assegno di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT costo della vita. Le parti precisano che ciascun genitore sosterrà nella settimana di propria spettanza i costi per l'eventuale così detta “paghetta” e per le uscite quotidiane dei ragazzi. 5) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali pagina 2 di 6 o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora . Pt_2
7) A titolo di una tantum, il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a Parte_2 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di Pt_2 Parte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo di €
[...]
8.250,00.= (ottomiladuecentocinquanta//00) da versarsi quanto a € 5.000,00.= (cinquemila//00) entro 5 giorni dalla pubblicazione delle Sentenza di divorzio e quanto ad € 3.250,00.= (tremiladuecentocinqunta//00) entro 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di ed è stata effettuata a tacitazione di Parte_2 ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 pagina 3 di 6 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_2 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 8) Le parti concordano che i due gatti attualmente registrati a nome della signora
[...] resteranno nella disponibilità del signor Le Parte_2 Parte_1 parti danno atto di aver già provveduto a modificarne la registrazione a nome del signor
Parte_1
9) I coniugi con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 7) che precede dichiarano di aver definito tutte questioni economico patrimoniali tra loro prendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa per i fatti nascenti dal matrimonio ad eccezione di quanto previsto ai punti 4) e 5) che precedono.
10) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sesto San Giovanni (MI) il 13/05/2012 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 6 5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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