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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2813 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso da
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallicchio, giusta procura in atti C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Coluccio Bruno, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10.11.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sant'Anastasia (NA) il
24.07.1991, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 117, parte II, serie A, anno 1991). Dalla loro unione sono nati quattro figli, in Massa di Somma (NA) il Per_1 22.06.1992, , , e nati in Napoli l'01.05.1996, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che, con sentenza n. 270/2021 pubblicata l'11.02.2021 resa nel procedimento R.G. n. 5044/2017, il Tribunale di Nola pronunciava la separazione giudiziale fra coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 270/2021 pubblicata l'11.02.2021 resa nel procedimento RG. n. 5044/2017, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, e per i propri figli, ad oggi tutti economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da
[...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), in Sant'Anastasia (NA) il giorno 24.07.1991, con atto trascritto nei Registri C.F._2 dello stato civile del predetto Comune (n. 117, parte II, serie A, anno 1991);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2813 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso da
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallicchio, giusta procura in atti C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Coluccio Bruno, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10.11.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sant'Anastasia (NA) il
24.07.1991, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 117, parte II, serie A, anno 1991). Dalla loro unione sono nati quattro figli, in Massa di Somma (NA) il Per_1 22.06.1992, , , e nati in Napoli l'01.05.1996, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che, con sentenza n. 270/2021 pubblicata l'11.02.2021 resa nel procedimento R.G. n. 5044/2017, il Tribunale di Nola pronunciava la separazione giudiziale fra coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 270/2021 pubblicata l'11.02.2021 resa nel procedimento RG. n. 5044/2017, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, e per i propri figli, ad oggi tutti economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da
[...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), in Sant'Anastasia (NA) il giorno 24.07.1991, con atto trascritto nei Registri C.F._2 dello stato civile del predetto Comune (n. 117, parte II, serie A, anno 1991);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca