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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 29.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2043 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. RO
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala n. 2,
presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina
OLLA e dall'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale rogito Notaio
el 22.03.2024; Per_1
opponente
contro
2. nata a [...], il [...], residente in _1
Cagliari, via Flumentepido n. 21, elettivamente domiciliata in Cagliari, via
pagina 1 Palomba n. 64, presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio BELLISAI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 272/2024;
- dichiarare che non si tratta di un credito certo liquido ed esigibile, con
conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 272/2024;
- in via di ulteriore subordine, dichiarare infondata e rigettare la domanda di
, assolvendo l' da ogni avversa pretesa;
_1 CP_2
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse dell'opposta:
“il Tribunale adito Voglia:
In via principale e nel merito:
respingere le domande proposte dall'opponente e, per l'effetto:
confermare la validità del decreto ingiuntivo n. 272/2024 emesso dal Giudice del
lavoro di Cagliari, Dott. Matteo Marongiu, in data 16.05.2024;
confermare l'ingiunzione all' di pagare in favore della signora CP_2 [...]
la somma di € 1.258,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi _1
legali calcolati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati a norma
degli artt. 429 c.p.c., 150 disp. att. c.p.c. e 54, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n.
pagina 2 449, dalla data di maturazione sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento
monitorio.
In via subordinata:
nella non creduta e denegata ipotesi che il giudice dovesse annullare il decreto
ingiuntivo, in ogni caso riconoscere come dovute da parte dell' alla CP_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno subìto o ad altro titolo che il _1
giudice adito riterrà corretto, le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 272/2024
emesso dal Giudice del lavoro di Cagliari, Dott. Matteo Marongiu, in data
16.05.2024, nella misura di € 1.258,81 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali calcolati dalla data di maturazione sino al soddisfo ed oltre alle spese del
procedimento monitorio.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compenso d'avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' RO
, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto opposizione al
[...]
decreto ingiuntivo n. 272/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, del
16.05.2024, su ricorso di con cui a esso era stato _1
ingiunto di pagare la somma di euro 1.258,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge.
In specie, esso ha esposto:
− che, stante l'estrema genericità sul punto del ricorso per ingiunzione
(integrante di per sé sola la nullità ex artt. 438, comma 1°, e 125 c.p.c.), il “fatto”
pagina 3 posto a fondamento della pretesa giudiziale della deve essere Pt_1
ricostruito ex aliunde sulla base dei documenti prodotti dalla allora ricorrente e, in particolare, della p.e.c. da lei inviata all' il 13.04.2023; CP_2
− che, nel 2019, la competente Commissione sanitaria aveva riconosciuto la invalida civile nella misura del 75 % con handicap grave ai sensi Pt_1
dell'art.
3.3 L. n. 140/1992, ma, a seguito di visita di revisione del 08.06.2021, la competente Commissione aveva accertato il miglioramento delle sue condizioni sanitarie, riconoscendo un'invalidità del 58% ed escluso la sussistenza dell'handicap grave, per cui ella, con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. del 21.12.2021,
aveva adito il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro per contestare le risultanze di tale accertamento sanitario e, a definizione di tale procedimento, con decreto del 06.04.2023, il Tribunale adito aveva omologato l'accertamento sanitario dichiarando la “invalida civile in misura del 83 % dalla data della Pt_1
domanda amministrativa e portatrice di un handicap ma non in situazione di
gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dalla data della domanda
amministrativa”;
− che, nella parte motiva del decreto, il Tribunale di Cagliari aveva affermato che il ricorso della ra stato accolto solo parzialmente e che, Pt_1
in ragione di tanto, le spese di causa dovevano essere compensate parzialmente;
− che, nella successiva fase amministrativa, la odierna opposta, con la p.e.c. del 13.04.2023, aveva rappresentato, a esso che, durante il periodo CP_2
21.12.2021-06-04.2023 (che è quello corrispondente alla durata del pagamenti di onorari a medici, di acquisto farmaci, di ticket alle e assimilabili per un Pt_2
importo di euro 1.258,01), tali esborsi non vi sarebbero stati se l'Ente
pagina 4 previdenziale “non avesse errato nella sua valutazione medica” e di avere,
pertanto, diritto al loro “rimborso”;
− che sono nulli il ricorso per ingiunzione e il provvedimento monitorio,
posto che, sulla base di questa ricostruzione dei fatti, risulta incontestabile che il ricorso per ingiunzione in realtà realizza l'atto introduttivo di un giudizio avente per oggetto il risarcimento del danno (quantificato nella misura corrispondente ai pagamenti sanitari), subìto per effetto della condotta processuale dell' CP_2
che, a suo dire, aveva illecitamente errato nel resistere alla domanda connessa all'azione ex art. 445-bis c.p.c., vale a dire, in estrema sintesi, che la a Pt_1
proposto un'azione di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una condotta processuale dell' – a suo dire – una resistenza assolutamente Controparte_3
ingiustificata, e pertanto illecita;
− che l'ordinamento positivo riconduce al verificarsi di un riconoscimento successivo alla data di presentazione in via amministrativa della domanda per i benefici collegati allo status di invalido civile unicamente la retrodatazione del beneficio alla data della domanda amministrativa e, dunque, per l'ordinamento positivo, l'evento potenzialmente produttivo di danni connessi al mero ritardo nel riconoscimento dei presupposti medico-legali, trova il suo unico ed esclusivo ristoro nella predetta retrodatazione, mentre il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sorti a causa di quel ritardo non può che essere collegato a un evento diverso ed ulteriore, ossia, in concreto, a un quid che lo faccia qualificare come illecito, posto che il ristoro di questi ulteriori danni non può che essere ancorato alla lesione del principio del neminem laedere e a un'azione ex artt. 2043
e ss. c.c., laddove la ricorrente in via monitoria, odierna opposta, non enuncia alcuna ragione per cui il mancato riconoscimento dell'invalidità in sede
pagina 5 amministrativa, anche se erroneo, debba essere automaticamente qualificato quale illecito risarcibile ex art. 2043 c.c.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto _1
dell'opposizione.
Ella ha esposto:
− di essersi, di fatto, trovata a dover instaurare nell'anno 2021 un primo ricorso ex art. 445-bis c.p.c. per impugnare un provvedimento emesso dall' rivelatosi del tutto errato e revisionato solo dalla omologa del CP_2
Tribunale di Cagliari nell'anno 2023, in quanto, nell'anno 2019, le era stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile del 75% e una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 140/1992 e, successivamente, in sede di revisione, nell'anno 2021, nonostante l'aggravamento clinico della patologia da cui è affetta, le era stata riconosciuta una percentuale pari al 58% e le era stato revocato lo status di handicap;
− che detta condizione, assolutamente errata e irrealistica, aveva trovato revisione, come sopra detto, solo a seguito dell'incardinamento da parte della medesima di una causa di impugnazione del verbale che ha riconosciuto la stessa,
sulla base dei medesimi documenti: “invalido civile in misura del 83% per cento
dalla data della domanda amministrativa”; portatore di handicap ma non in
situazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla data della
domanda amministrativa”;
− che, chiamata a revisione, sorprendentemente dopo una ulteriore visita del 06.09.2024, la percentuale di invalidità le era stata di nuovo modificata nel
75%, quindi in peius, nonostante sia incontrovertibile che le sue condizioni di salute non possano migliorare ma solo peggiorare e di essersi, pertanto, per la
pagina 6 seconda volta, trovata costretta a incardinare una causa per impugnare il verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile (causa iscritta al n. R.G.
167/2025, in corso, con udienza fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U.
al 14.04.2025);
− di essersi trovata costretta, a causa delle sue condizioni fisiche e del peggioramento delle stesse, a incardinare a oggi ben due cause in Tribunale
affinché le venisse correttamente riconosciuto il suo status fisico, il tutto,
aggravato, nelle more dell'emissione del provvedimento della prima causa, dalle spese mediche che aveva dovuto necessariamente sostenere in quanto non rientrante, a causa della percentuale riconosciutale, nell'esenzione delle spese cui la stessa aveva diritto;
− che il comportamento dell' può solo considerarsi come colpevole CP_2
alla luce anche del fatto che le percentuali riconosciute alla n sede di Pt_1
valutazione sono sempre state altalenanti e revisionate in sede di impugnazione o in sede di riesame delle condizioni e mai in peggio ma sempre in meglio, come se le patologie invalidanti di cui la stessa è affetta possano migliorare.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con l'atto introduttivo della fase monitoria, la ricorrente ha agito al fine di sentire condannare l' al risarcimento dei danni asseritamente occorsile per essere CP_2
stata, per due volte, sottoposta a visita medica di revisione, dopo un primo riconoscimento di invalidità con handicap grave, e per due volte posta in condizione di impugnare il verbale della Commissione medica, radicando due procedimenti per accertamento tecnico preventivo, di cui uno attualmente
pagina 7 pendente e, segnatamente, per avere dovuto sostenere diverse spese mediche,
quantificate in euro 1.258,81, nelle more del primo procedimento ex art. 445-bis
c.p.c., conclusosi per lei con esito parzialmente, ma in gran parte favorevole.
La ha, infatti, posto a fondamento della propria pretesa la circostanza Pt_1
che, se la Commissione medica non avesse ritenuto migliorata la sua condizione sanitaria, ella non avrebbe perduto il diritto all'esenzione dalle spese che ha,
invece, dovuto medio tempore sostenere.
Più in dettaglio, col decreto di omologa, depositato il 06.04.2023, il Tribunale
aveva omologato il requisito sanitario così ritenuto dal C.T.U.: “- invalido civile
in misura del 83% per cento dalla data della domanda amministrativa.
- portatore di handicap ma non in situazione di gravità ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dalla data della domanda amministrativa”, compensando parzialmente le spese (nella misura di 1/4) (doc. 3, prodotto con la memoria di costituzione).
L'odierna opposta, ferma restando la predetta specifica allegazione e la correlata quantificazione del danno asseritamente occorsole, sostiene che sia foriera di danno per lei la condotta anche successiva dell' che, di seguito al predetto CP_2
procedimento, l'aveva nuovamente chiamata a visita di revisione e, per la seconda volta, l'aveva ritenuta in condizioni migliorate, costringendola a un nuovo procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
L'assunto di parte opposta-ricorrente in senso sostanziale non è condivisibile,
secondo il Tribunale.
Giova precisare, anzitutto, che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a
pagina 8 cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle
condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul
merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori
esibiti nel corso del giudizio” (Cass. civ., Sez. II, 12.03.2019, n. 7020).
Ciò premesso, tralasciando la circostanza che la intende esperire, nel Pt_1
presente giudizio, un'azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, posto che, in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile, la domanda va identificata esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta, in quanto è
compito del Giudice individuare quali tra i fatti storici assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti e indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.03.2022, ord. n. 10049), la domanda risarcitoria di parte opposta è del tutto infondata in fatto.
La ricorrente, invero, trascura di allegare e provare qualunque reale elemento concreto in punto di fatto, pertanto non colmabile neppure a mezzo dei poteri ex
officio del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 421 c.p.c., elemento idoneo a radicare una qualche responsabilità dell' resistente, che, del tutto CP_4
legittimamente, aveva resistito, anche in sede di accertamento tecnico preventivo
ex art. 445-bis c.p.c., di fronte alla impugnazione della ricorrente, proprio perché
vi era stato un giudizio espresso dalla Commissione medica competente.
A questo proposito, appare significativo, intanto, quanto osservato dal Giudice del primo decreto di omologa, che aveva compensato parzialmente, per un quarto, le spese di lite sul presupposto di un accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente.
pagina 9 Inoltre, neppure il pieno accoglimento della domanda della ricorrente in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. avrebbe rappresentato una prova di un comportamento dannoso ex se dell' , in difetto di allegazione e CP_4
di prova di elementi ulteriori.
La disciplina assistenziale tutta, compendiata di recente nella circolare del CP_2
17.02.2025, n. 42, prevede che le Commissioni medico legali dell'Istituto, in sede di visita di revisione, possano e debbano essere chiamate a esprimersi sulla permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertata e su eventuali aggravamenti.
Le disposizioni di legge che facoltizzano l'Ente a convocare a visita di revisione il beneficiario di una prestazione non possono rappresentare di per sé l'elemento costitutivo di una fattispecie di danno, in difetto di allegazioni ulteriori da parte della ricorrente, atteso che, nella valutazione della condotta dell' , posta in CP_4
essere a tuo tempo, non può non assumersi una prospettiva ex ante e, sotto questo profilo, detta condotta appare priva di una qualche connotazione suscettibile di essere censurata in qualunque ambito.
Sotto altra prospettiva, le disposizioni di legge sopra menzionate non attuano altro che il principio per cui il riconoscimento di una prestazione assistenziale è
subordinata alla permanenza dei relativi presupposti sanitari.
Detto in altri termini, il recepimento, da parte dell' dell'esito della visita CP_2
di revisione appariva del tutto corretta e, anzi, doverosa, tenuto conto della responsabilità anche contabile a cui andrebbero incontro i responsabili dell'Ente,
in caso di inerzia.
pagina 10 Ne deriva che, in quel contesto fattuale, l'iter percorso dalla per Pt_1
quanto travagliato e sofferto, non denota alcuna condotta censurabile da parte dell' sotto qualunque prospettiva. CP_2
È sufficiente qui richiamare il principio previsto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, tale per cui nel caso in cui non risulti fornita la prova convincente del verificarsi del fatto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Nel presente giudizio, trova applicazione il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito residuo dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.
Per tali ragioni, deve essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo n.
272/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, del 16.05.2024, su ricorso di
_1
In forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., _1
deve essere condannata a rifondere l'
[...] RO
, in persona del Presidente pro tempore, delle
[...]
spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, sui minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria, in ragione della semplicità dell'attività svolta.
pagina 11
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione proposta dall' RO
, in persona del Presidente pro tempore, e, per
[...]
l'effetto,
2. revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 272/2024 del Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro, del 16.05.2024, emesso su ricorso di _1
[...]
3. condanna a rifondere l _1 [...]
, in persona del Presidente pro RO
tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 886,00,
per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 12