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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg 2373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott. ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Mattucci C.F._2
RICORRENTI con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: scioglimento del matrimonio a domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.11.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08.05.2011 a Monterotondo (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2011, atto 18, parte II, Serie C, che dalla loro unione erano nati i figli (in data 20.02.2012) e (in data 22.06.2014), che con Per_1 Per_2
sentenza n. 1404/2023 del 19/10/2023 il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni tra le stesse concordate, che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale degli stessi, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate. All'udienza del 22 novembre 2024 svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta, con la precisazione che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio allegato risulta la trascrizione nella Serie “C” della parte II del registro, ove sono registrati i matrimoni celebrati dinanzi all'Ufficiale di stato civile fuori dalla casa del Comune e non quelli celebrati davanti a ministri di culto ammessi dallo Stato.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) il matrimonio è stato celebrato in data 08.05.2011 a Monterotondo (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2011, atto 18, parte II, Serie C;
b) con sentenza del giorno 19/10/2023, depositata il 10.11.2023 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra le stesse concordate;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio succitato (RG n. 2172/2023);
d) dal matrimonio sono nati i figli (in data 20.02.2012) e (in data 22.06.2014); Per_1 Per_2
e) non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
f) è stato dato avviso al P.M. che non è intervenuto in udienza;
g) sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, in relazione all'art. 4, comma 16, Legge
898/1970 nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74;
h) le condizioni indicate dai coniugi sono conformi ai principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori d'età.
3.In ragione della domanda congiunta, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 08.05.2011 a Monterotondo (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2011, atto 18, parte II, Serie C, tra e , alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti e Parte_1 Parte_2
ripetute con le note di trattazione scritta allegate in data 11.11.2024 per l'udienza del 22.11.2024, qui da intendersi ripetute e trascritte;
- nulla sulle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
21 gennaio 2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa
Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia