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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6287 /2024 R.G.TRIB. UH AR / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice riunito nella Camera di consiglio del 8.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.6287/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2023/Immig./III Sez./prot. 83 del 13.5.2024, notificata in data 22.5.2024, di
“rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da UH AR nato in [...] il [...], alias AR UH nato in [...] il [...] (come da decreto del Questore) C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 C.F._2 studio dell'Avv. ONIDA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege –
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 12.7.2022. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo del 6.9.2023 della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, ritenuto obbligatorio e vincolante, così riportato nel corpo dell'atto: “VISTA la richiesta trasmessa dalla Questura di Savona, volta ad acquisire il parere della Commissione territoriale ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.2., secondo capoverso del d.lgs. 286/1998, così come novellato dal d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173/2020 […] – DATO ATTO della documentazione trasmessa consistente in: comunicazione di ospitalità- copia del passaporto-memoria del richiedente e del legale- CU 2017, 2019 e dichiarazione dei redditi 2020 e 2021 – buste paga varie anno 2016,2017,2018, lettera di assunzione del marzo 2016- assunzione a tempo
1 determinato dell'ottobre 2017-comunicazione obbligatoria di lavoro del 2017- provvedimento rigetto 2.5.2016 Commissione di Bologna- Sezione di Forlì- visura camerale- Lette le motivazioni poste alla base della domanda, ove si riporta come il richiedente lavori in Italia dal suo arrivo e sia giunto ad avviare una società denominata
“l'Ottomano s.n.c” di cui risulta socio, assieme ad un connazionale- CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 19, comma 1 e 1.1, del D.LGS n. 286/1998 nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda di protezione speciale […]”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto:
- che il ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 12.7.2022, allegando all'istanza la memoria esplicativa, nella quale ha rappresentato di avere già in precedenza proposto istanza di protezione internazionale;
- che alla predetta memoria è stata allegata la documentazione lavorativa attestante l'inizio del percorso di integrazione fin dall'anno 2016;
- che l'istante è espatriato nell'anno 2015, a causa del proprio orientamento sessuale, essendo stato colto in flagranza dal padre e dagli zii del suo compagno e, pertanto, di temere, in caso di rimpatrio, di venire ucciso;
- che l'istante ha intrapreso un'attività di impresa in forma societaria, in data 22.3.2019, con la denominazione “OTTOMANO SNC di e AM N” Persona_1 costituita nell'anno 2018 e di cui il ricorrente è socio amministratore. Su tali premesse ha impugnato il provvedimento il rigetto del Questore per non avere considerato il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale né la sua situazione personale. In conclusione, ha richiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare al Questore competente il rilascio del permesso di protezione speciale ai sensi del comma 2.2. Con il ricorso e le note successive, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione attestante il percorso di integrazione lavorativa e sociale:
- i CU 2018 e 2019, rilasciati dal datore di lavoro RE DELLA FRUTTA SRLS, avente sede a IN (attestanti redditi da rapporto di lavoro a tempo indeterminato pari ad euro 8.950,00 per giorni 272, dal 5.3.2016 al 29.9.2017 e pari ad euro 8.343,75, per 302 giorni decorrenti dal 5.3.2018); buste paga relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre 2016 (attestanti una retribuzione netta da un minimo di 800,00 euro fino a circa 1.100,00 euro) ed alle mensilità da febbraio a giugno 2017 (attestanti retribuzioni nette da un minimo di euro 796,00 fino all'ultima, pari ad euro 1.299,59);
- buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato con la società CP_2
avente sede a IN, per le mensilità da ottobre a dicembre 2017, recanti
[...] data di assunzione al 1.10.2017 ed attestanti retribuzioni nette pari ad una media di euro 400,00;
- in riferimento alla società di persone di cui è socio amministratore, “OTTOMANO SNC”, costituita il 14.12.2018 e con inizio attività il 22.3.2019, ha prodotto la visura della Camera di Commercio di Genova, la dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (attestante un reddito di 18.110,00 euro), il conto economico dell'anno 2023 (da cui si trae il risultato di esercizio pari ad euro 37.074,84), il conto economico relativo all'anno 2024 (attestante un risultato di esercizio pari a euro 30.340,06) nonché copie dei versamenti contributivi;
2 - le dichiarazioni dei redditi riferite al ricorrente, relativamente agli anni 2020, 2021, 2023 e 2024 recanti rispettivamente redditi imponibili pari a euro 6.712,00, euro 3.370,00, euro 8.874,00 ed euro 13.463,00;
- estratto contributivo INPS, prodotto all'udienza del 29.10.2024;
- dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, vidimata dal Comune di Savona, rilasciata in data 7.4.2023;
- il modulo di iscrizione all'esame di lingua italiana CELI livello A/2 per l'anno 2023 e attestato di partecipazione per l'anno 2024, rilasciati dalla società Train me s.r.l.s. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 lette le argomentazioni espresse nel ricorso, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del presente giudizio, vista la possibile litispendenza/continenza con il processo avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale. Nel merito ha sottolineato la conformità delle valutazioni operate dall'Amministrazione nel rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno, non versando il richiedente nelle circostanze di cui all'19 TUI applicabile ratione temporis. In conclusione, ha richiesto: “di dichiarare improcedibile il ricorso, in subordine, respingere il ricorso. Spese per legge” Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di luglio dell'anno 2024. Dalle segnalazioni di polizia prodotte dal a seguito di Controparte_1 trasmissione da parte della Questura di Savona, non risultano segnalate attività di polizia rilevanti, se non quelle relative alla richiesta di protezione internazionale e al rifiuto del permesso di soggiorno. II. La trattazione ed istruttoria del procedimento In sede di audizione davanti alla GI, ove non è comparsa la parte convenuta, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere arrivato in Italia nell'anno 2015, via mare, dalla Libia
- di avere ancora in Pakistan entrambi i genitori e sua sorella, mentre due fratelli sono in Arabia Saudita, e di avere mantenuto i contatti con la madre, il fratello e la sorella minore;
- di avere studiato per otto anni in Pakistan e di non avere lì mai lavorato;
- che in Pakistan abitava insieme a sua nonna e di essere fuggito perché scoperto dalla famiglia del suo compagno, mentre intrattenevano una relazione sessuale;
- di non potere tornare perché la famiglia del ragazzo lo potrebbe uccidere;
- di avere fatto domanda di asilo e di essere stato sentito due volte dalla Commissione e che, in seguito al diniego, ha proposto ricorso al Tribunale di Bologna che, però, ha rigettato la domanda;
- di avere proposto una seconda domanda di asilo che non è stata accettata;
- di avere abitato al suo arrivo in Italia, fino all'anno 2019, a IN, per poi venire a Genova, ove tutt'ora risiede insieme ad un amico connazionale;
- che fin dal suo arrivo in Italia ha lavorato sempre in modo contrattualizzato: fino all'anno 2019 ha lavorato come commesso in un mercato di frutta e verdura mentre, in seguito, ha aperto, in proprio, un negozio di Kebab a Genova, riuscendo a guadagnare a sufficienza da rimanere in regola con il pagamento delle imposte, che viene curato da un commercialista, anche per il DURC;
- di avere imparato la lingua italiana attraverso il lavoro e di avere anche fatto domanda per conseguire il livello A/2;
3 - di non avere tanto tempo libero perché lavora nel negozio tutti i giorni della settimana, ma di avere tre amici connazionali “fidati” e di avere acquisito varie relazioni di conoscenza con i clienti del negozio. All'esito dell'audizione la G.I. ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento precedentemente disposta, inaudita altera parte, con provvedimento del 15.7.2024. Con le note conclusionali, il ricorrente si è riportato alle precedenti difese mentre il ha prodotto nota della Questura di Savona recante le segnalazioni di attività di CP_1 polizia riferite al ricorrente (e da cui non emerge alcuna segnalazione di reato). Tutto ciò premesso OSSERVA Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla parte convenuta, in quanto non è risultata, all'esito del giudizio, la pendenza di un procedimento giudiziale volto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale in capo al ricorrente. Passando al merito va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 12.7.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva
4 dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di
5 espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Per dimostrare la propria integrazione, il ricorrente ha presentato un'ampia documentazione che attesta un significativo percorso di inserimento lavorativo, avviato pochi anni dopo il suo arrivo in Italia nel 2015. Nonostante la mancanza di esperienza lavorativa nel Paese d'origine, il signor AM si è attivato per cogliere diverse opportunità di impiego sul territorio nazionale. In particolare, ha documentato rapporti di lavoro instaurati negli anni 2016, 2017 e 2018 con le società RE DELLA FRUTTA SRLS e Grazie alle CP_2 citate esperienze lavorative il ricorrente ha mantenuto una continuità di reddito sufficiente a fronteggiare le proprie spese e esigenze di vita in totale autonomia, come dimostrato dai modelli CU e dalle buste paga prodotte per il periodo di riferimento. Infatti, le buste paga del 2016, riferite al rapporto di lavoro con RE DELLA FRUTTA SRLS, attestano che per il periodo lavorativo considerato il ricorrente abbia percepito una retribuzione mensile fino a 1.100,00 euro;
invece, per quanto riguarda il rapporto di lavoro con sebbene limitato a tre mensilità, la retribuzione percepita CP_2 era compresa tra 700,00 e 1.299,59 euro. Infine, i CU relativi agli anni 2018 e 2019, rilasciati dal primo datore di lavoro, evidenziano complessivamente redditi da lavoro a tempo indeterminato pari rispettivamente a 8.950,00 euro e 8.343,75 euro. Dal descritto percorso lavorativo emergono in modo inequivocabile l'impegno, la serietà e la competenza professionale acquisita dal ricorrente, doti che, nel 2019, sono state portate a compimento con l'apertura della OTTOMANO SNC, una società operante nel settore della ristorazione di cui il ricorrente è socio amministratore, avendo con ciò dimostrato non solo una solida capacità economica ma anche imprenditoriale. La predetta società è gestita in proprio dal ricorrente ed è economicamente in attivo, in regola con le imposte dovute e, fin dall'anno della sua apertura, ha riportato introiti tali da poter coprire i costi, senza privare i soci dei guadagni (cfr. visure camerali di OTTOMANO SNC, che attestano la costituzione della società il 14.12.2018 e l'inizio dell'attività il 22.03.2019; cfr. la dichiarazione dei redditi del 2023, attestante un reddito di 18.110,00 euro, e i documenti di conto economico dei bilanci 2023 e 2024, che riportano i risultati di esercizio rispettivamente pari a 37.074,84 euro e 30.340,06 euro;
cfr. copie dei versamenti contributivi e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, 2023 e 2024, con redditi imponibili di 6.712,00 euro, 3.370,00 euro, 8.874,00 euro e 13.463,00 euro).
6 Quanto sopra esposto ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dinanzi alla G.I., dalle quali è emerso come il ricorrente si sia prontamente adoperato per trovare un'occupazione lavorativa, intraprendendo un percorso tanto più encomiabile in quanto portato avanti senza il sostegno dell'accoglienza governativa. Inoltre, risulta particolarmente degno di nota l'impegno profuso nell'apprendimento della lingua italiana, che gli ha consentito, in sede di audizione, di sostenere il colloquio con la Giudice in italiano, senza l'ausilio dell'interprete; a riprova dell'impegno sono stati altresì prodotti la sua iscrizione e partecipazione agli esami per il conseguimento del livello A/2 (v. modulo di iscrizione all'esame per l'anno 2023) e l'attestato di Per_2 partecipazione per l'anno 2024 (rilasciato dalla società Train Me S.r.l.s.). L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine, ove vivono ancora i genitori e la sorella, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2015 ed al grado di integrazione raggiunta. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
7 Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo della continuità lavorativa e del percorso di integrazione culturale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvederà all'esito dell'eventuale deposito unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del ricorrente attestante la sussistenza dei limiti di reddito previsti rispetto al limite di legge, per gli anni 2024 e 2025 (risultando il procedimento iscritto in data 18.6.2024)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del ricorrente UH AR nato in [...] il [...], alias AR UH nato in [...] il [...] (come da decreto del Questore) C.F. , sedicente, C.U.I. C.F._1 P.IVA_1
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 8.4.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice riunito nella Camera di consiglio del 8.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.6287/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2023/Immig./III Sez./prot. 83 del 13.5.2024, notificata in data 22.5.2024, di
“rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da UH AR nato in [...] il [...], alias AR UH nato in [...] il [...] (come da decreto del Questore) C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 C.F._2 studio dell'Avv. ONIDA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege –
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 12.7.2022. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo del 6.9.2023 della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, ritenuto obbligatorio e vincolante, così riportato nel corpo dell'atto: “VISTA la richiesta trasmessa dalla Questura di Savona, volta ad acquisire il parere della Commissione territoriale ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.2., secondo capoverso del d.lgs. 286/1998, così come novellato dal d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173/2020 […] – DATO ATTO della documentazione trasmessa consistente in: comunicazione di ospitalità- copia del passaporto-memoria del richiedente e del legale- CU 2017, 2019 e dichiarazione dei redditi 2020 e 2021 – buste paga varie anno 2016,2017,2018, lettera di assunzione del marzo 2016- assunzione a tempo
1 determinato dell'ottobre 2017-comunicazione obbligatoria di lavoro del 2017- provvedimento rigetto 2.5.2016 Commissione di Bologna- Sezione di Forlì- visura camerale- Lette le motivazioni poste alla base della domanda, ove si riporta come il richiedente lavori in Italia dal suo arrivo e sia giunto ad avviare una società denominata
“l'Ottomano s.n.c” di cui risulta socio, assieme ad un connazionale- CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 19, comma 1 e 1.1, del D.LGS n. 286/1998 nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda di protezione speciale […]”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto:
- che il ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 12.7.2022, allegando all'istanza la memoria esplicativa, nella quale ha rappresentato di avere già in precedenza proposto istanza di protezione internazionale;
- che alla predetta memoria è stata allegata la documentazione lavorativa attestante l'inizio del percorso di integrazione fin dall'anno 2016;
- che l'istante è espatriato nell'anno 2015, a causa del proprio orientamento sessuale, essendo stato colto in flagranza dal padre e dagli zii del suo compagno e, pertanto, di temere, in caso di rimpatrio, di venire ucciso;
- che l'istante ha intrapreso un'attività di impresa in forma societaria, in data 22.3.2019, con la denominazione “OTTOMANO SNC di e AM N” Persona_1 costituita nell'anno 2018 e di cui il ricorrente è socio amministratore. Su tali premesse ha impugnato il provvedimento il rigetto del Questore per non avere considerato il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale né la sua situazione personale. In conclusione, ha richiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare al Questore competente il rilascio del permesso di protezione speciale ai sensi del comma 2.2. Con il ricorso e le note successive, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione attestante il percorso di integrazione lavorativa e sociale:
- i CU 2018 e 2019, rilasciati dal datore di lavoro RE DELLA FRUTTA SRLS, avente sede a IN (attestanti redditi da rapporto di lavoro a tempo indeterminato pari ad euro 8.950,00 per giorni 272, dal 5.3.2016 al 29.9.2017 e pari ad euro 8.343,75, per 302 giorni decorrenti dal 5.3.2018); buste paga relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre 2016 (attestanti una retribuzione netta da un minimo di 800,00 euro fino a circa 1.100,00 euro) ed alle mensilità da febbraio a giugno 2017 (attestanti retribuzioni nette da un minimo di euro 796,00 fino all'ultima, pari ad euro 1.299,59);
- buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato con la società CP_2
avente sede a IN, per le mensilità da ottobre a dicembre 2017, recanti
[...] data di assunzione al 1.10.2017 ed attestanti retribuzioni nette pari ad una media di euro 400,00;
- in riferimento alla società di persone di cui è socio amministratore, “OTTOMANO SNC”, costituita il 14.12.2018 e con inizio attività il 22.3.2019, ha prodotto la visura della Camera di Commercio di Genova, la dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (attestante un reddito di 18.110,00 euro), il conto economico dell'anno 2023 (da cui si trae il risultato di esercizio pari ad euro 37.074,84), il conto economico relativo all'anno 2024 (attestante un risultato di esercizio pari a euro 30.340,06) nonché copie dei versamenti contributivi;
2 - le dichiarazioni dei redditi riferite al ricorrente, relativamente agli anni 2020, 2021, 2023 e 2024 recanti rispettivamente redditi imponibili pari a euro 6.712,00, euro 3.370,00, euro 8.874,00 ed euro 13.463,00;
- estratto contributivo INPS, prodotto all'udienza del 29.10.2024;
- dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, vidimata dal Comune di Savona, rilasciata in data 7.4.2023;
- il modulo di iscrizione all'esame di lingua italiana CELI livello A/2 per l'anno 2023 e attestato di partecipazione per l'anno 2024, rilasciati dalla società Train me s.r.l.s. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 lette le argomentazioni espresse nel ricorso, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del presente giudizio, vista la possibile litispendenza/continenza con il processo avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale. Nel merito ha sottolineato la conformità delle valutazioni operate dall'Amministrazione nel rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno, non versando il richiedente nelle circostanze di cui all'19 TUI applicabile ratione temporis. In conclusione, ha richiesto: “di dichiarare improcedibile il ricorso, in subordine, respingere il ricorso. Spese per legge” Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di luglio dell'anno 2024. Dalle segnalazioni di polizia prodotte dal a seguito di Controparte_1 trasmissione da parte della Questura di Savona, non risultano segnalate attività di polizia rilevanti, se non quelle relative alla richiesta di protezione internazionale e al rifiuto del permesso di soggiorno. II. La trattazione ed istruttoria del procedimento In sede di audizione davanti alla GI, ove non è comparsa la parte convenuta, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere arrivato in Italia nell'anno 2015, via mare, dalla Libia
- di avere ancora in Pakistan entrambi i genitori e sua sorella, mentre due fratelli sono in Arabia Saudita, e di avere mantenuto i contatti con la madre, il fratello e la sorella minore;
- di avere studiato per otto anni in Pakistan e di non avere lì mai lavorato;
- che in Pakistan abitava insieme a sua nonna e di essere fuggito perché scoperto dalla famiglia del suo compagno, mentre intrattenevano una relazione sessuale;
- di non potere tornare perché la famiglia del ragazzo lo potrebbe uccidere;
- di avere fatto domanda di asilo e di essere stato sentito due volte dalla Commissione e che, in seguito al diniego, ha proposto ricorso al Tribunale di Bologna che, però, ha rigettato la domanda;
- di avere proposto una seconda domanda di asilo che non è stata accettata;
- di avere abitato al suo arrivo in Italia, fino all'anno 2019, a IN, per poi venire a Genova, ove tutt'ora risiede insieme ad un amico connazionale;
- che fin dal suo arrivo in Italia ha lavorato sempre in modo contrattualizzato: fino all'anno 2019 ha lavorato come commesso in un mercato di frutta e verdura mentre, in seguito, ha aperto, in proprio, un negozio di Kebab a Genova, riuscendo a guadagnare a sufficienza da rimanere in regola con il pagamento delle imposte, che viene curato da un commercialista, anche per il DURC;
- di avere imparato la lingua italiana attraverso il lavoro e di avere anche fatto domanda per conseguire il livello A/2;
3 - di non avere tanto tempo libero perché lavora nel negozio tutti i giorni della settimana, ma di avere tre amici connazionali “fidati” e di avere acquisito varie relazioni di conoscenza con i clienti del negozio. All'esito dell'audizione la G.I. ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento precedentemente disposta, inaudita altera parte, con provvedimento del 15.7.2024. Con le note conclusionali, il ricorrente si è riportato alle precedenti difese mentre il ha prodotto nota della Questura di Savona recante le segnalazioni di attività di CP_1 polizia riferite al ricorrente (e da cui non emerge alcuna segnalazione di reato). Tutto ciò premesso OSSERVA Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla parte convenuta, in quanto non è risultata, all'esito del giudizio, la pendenza di un procedimento giudiziale volto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale in capo al ricorrente. Passando al merito va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 12.7.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva
4 dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di
5 espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Per dimostrare la propria integrazione, il ricorrente ha presentato un'ampia documentazione che attesta un significativo percorso di inserimento lavorativo, avviato pochi anni dopo il suo arrivo in Italia nel 2015. Nonostante la mancanza di esperienza lavorativa nel Paese d'origine, il signor AM si è attivato per cogliere diverse opportunità di impiego sul territorio nazionale. In particolare, ha documentato rapporti di lavoro instaurati negli anni 2016, 2017 e 2018 con le società RE DELLA FRUTTA SRLS e Grazie alle CP_2 citate esperienze lavorative il ricorrente ha mantenuto una continuità di reddito sufficiente a fronteggiare le proprie spese e esigenze di vita in totale autonomia, come dimostrato dai modelli CU e dalle buste paga prodotte per il periodo di riferimento. Infatti, le buste paga del 2016, riferite al rapporto di lavoro con RE DELLA FRUTTA SRLS, attestano che per il periodo lavorativo considerato il ricorrente abbia percepito una retribuzione mensile fino a 1.100,00 euro;
invece, per quanto riguarda il rapporto di lavoro con sebbene limitato a tre mensilità, la retribuzione percepita CP_2 era compresa tra 700,00 e 1.299,59 euro. Infine, i CU relativi agli anni 2018 e 2019, rilasciati dal primo datore di lavoro, evidenziano complessivamente redditi da lavoro a tempo indeterminato pari rispettivamente a 8.950,00 euro e 8.343,75 euro. Dal descritto percorso lavorativo emergono in modo inequivocabile l'impegno, la serietà e la competenza professionale acquisita dal ricorrente, doti che, nel 2019, sono state portate a compimento con l'apertura della OTTOMANO SNC, una società operante nel settore della ristorazione di cui il ricorrente è socio amministratore, avendo con ciò dimostrato non solo una solida capacità economica ma anche imprenditoriale. La predetta società è gestita in proprio dal ricorrente ed è economicamente in attivo, in regola con le imposte dovute e, fin dall'anno della sua apertura, ha riportato introiti tali da poter coprire i costi, senza privare i soci dei guadagni (cfr. visure camerali di OTTOMANO SNC, che attestano la costituzione della società il 14.12.2018 e l'inizio dell'attività il 22.03.2019; cfr. la dichiarazione dei redditi del 2023, attestante un reddito di 18.110,00 euro, e i documenti di conto economico dei bilanci 2023 e 2024, che riportano i risultati di esercizio rispettivamente pari a 37.074,84 euro e 30.340,06 euro;
cfr. copie dei versamenti contributivi e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, 2023 e 2024, con redditi imponibili di 6.712,00 euro, 3.370,00 euro, 8.874,00 euro e 13.463,00 euro).
6 Quanto sopra esposto ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dinanzi alla G.I., dalle quali è emerso come il ricorrente si sia prontamente adoperato per trovare un'occupazione lavorativa, intraprendendo un percorso tanto più encomiabile in quanto portato avanti senza il sostegno dell'accoglienza governativa. Inoltre, risulta particolarmente degno di nota l'impegno profuso nell'apprendimento della lingua italiana, che gli ha consentito, in sede di audizione, di sostenere il colloquio con la Giudice in italiano, senza l'ausilio dell'interprete; a riprova dell'impegno sono stati altresì prodotti la sua iscrizione e partecipazione agli esami per il conseguimento del livello A/2 (v. modulo di iscrizione all'esame per l'anno 2023) e l'attestato di Per_2 partecipazione per l'anno 2024 (rilasciato dalla società Train Me S.r.l.s.). L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine, ove vivono ancora i genitori e la sorella, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2015 ed al grado di integrazione raggiunta. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
7 Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo della continuità lavorativa e del percorso di integrazione culturale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvederà all'esito dell'eventuale deposito unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del ricorrente attestante la sussistenza dei limiti di reddito previsti rispetto al limite di legge, per gli anni 2024 e 2025 (risultando il procedimento iscritto in data 18.6.2024)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del ricorrente UH AR nato in [...] il [...], alias AR UH nato in [...] il [...] (come da decreto del Questore) C.F. , sedicente, C.U.I. C.F._1 P.IVA_1
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 8.4.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21