Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 251/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 19.7.2023 e iscritto a ruolo il 20.7.2023, da
1. , nata a [...] il [...] e residente a [...];
2. nato a [...] il [...] e residente a [...];
3. nato a [...] il [...] e residente a [...]del CP_2
Turgnano in via Molino 7;
4. nato a [...] il [...] e residente a [...];
5. nata a [...] il [...] e residente a [...]
Codroipo n. 37;
6. nata a [...] il [...] e residente a [...]del Parte_1
Turgnano in via Molino 7; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Elettra Bruno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elettra
Bruno sito a Formia (LT) in via Remigio Paone 10; attori - appellanti contro
in persona del suo Controparte_5
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. con sede CP_6 corrente in Udine, via Pozzuolo n. 330, rappresentata e difesa per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Paolo Salvini del Foro di
Torino;
1
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Gorizia n. 116/23, pubblicata il
30.5.2023, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 144/20, notificata il
20.6.2023 – responsabilità medica -.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da note scritte di precisazione delle conclusioni del
23.07.2024:
1. “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa riforma parziale della sentenza n.116 del 2023 resa dal Tribunale di Gorizia in esito al giudizio rg.n. 144/2020,
- accertare la responsabilità della Controparte_5 già in persona del
[...] Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare l' Controparte_5 già in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice/appellante in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione in primo grado, negli scritti successivi e fino al foglio di pc per la udienza del 1.2.2023, e nell'atto di citazione in appello nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo, detratto quanto eventualmente sarà pagato – nelle more- in esecuzione della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria.
In via istruttoria
2. Si reitera l'istanza di ammissione della consulenza medico legale
(a) al fine di accertare le lesioni patite dal sig. in conseguenza del Parte_2 trattamento chirurgico di tenorrafia effettuato il giorno 11 luglio 2014 presso l'Ospedale di Latisana ed i conseguenti postumi invalidanti;
(b) al fine di accertare le condizioni psicologiche di conseguenti all'esito Parte_2 della operazione chirurgica effettuata il giorno 11 luglio 2014 presso l'Ospedale di
Latisana e la loro incidenza sulla decisione di porre fine alla propria vita;
(c) al fine di accertare il nesso di causa tra la condotta di parte convenuta e relativi postumi permanenti residuati sulla persona di e l'evento di danno per cui è Parte_2 causa (suicidio).
3. Chiede ammettersi prova testimoniale, sulle seguenti circostanze di fatto:
1.vero che il sig. sino all'intervento medico dell'11/07/2014, è stato una Parte_2 persona attiva ed allegra;
pag. 2/24 2.vero che il sig. sino all'intervento medico dell'11/07/2014, frequentava Parte_2 assiduamente amici e familiari;
3.vero che il sig. sino all'intervento medico dell'11/07/2014, condivideva Parte_2 gran parte del proprio tempo libero con fratelli e sorelle;
4.vero che il sig. era un lavoratore instancabile;
Parte_2
5.vero che il sig. amava il contatto con la gente;
Parte_2
6.vero che ha conseguito la patente di autista (categoria “D) all'età di 21 Parte_2 anni in un solo mese;
7.vero che, dopo aver guidato camion per circa un mese, è passato a guidare autobus;
8.vero che il sig. nel 2008, ha avviato, con il fratello , una attività di Parte_2 CP_3 trasporto di persone con autobus turistici;
9.vero che il sig. sino all'intervento medico dell'11/07/2014, guidava Parte_2 personalmente uno dei due pullman della società, effettuava le piccole riparazioni del mezzo, parlava con i clienti, procacciava nuovi fornitori, redigeva preventivi ed offerte di servizi;
10. vero che il sig. sino all'intervento medico dell'11/07/2014, collaborava Parte_2 con diverse agenzie di viaggi, le quali noleggiavano l'autobus di per gite Parte_2 turistiche, viaggi internazionali, transfer “da” e “per” gli aeroporti;
11. vero che alcune agenzie turistiche che usufruivano dei servizi della società Fratelli
CO snc richiedevano espressamente quale autista addetto ai loro viaggi;
Parte_2
12. vero che il sig. aveva una vera e propria passione maniacale per il Parte_2 proprio lavoro ed, in particolare, per la guida del proprio autobus e per la manutenzione dello stesso;
13. vero che il sig. era solito dire a familiari ed amici di “avere il pullman Parte_2 al posto del sangue nelle vene”;
14. vero che il sig. era mancino;
Parte_2
15. vero che il sig. aveva, sin dall'infanzia, una propensione per le attività Parte_2 manuali;
16. vero che il sig. sin dalla maggiore età, ha sempre guidato autobus;
Parte_2
17. vero che il sig. prima dell'operazione, era solito lavare piatti e stoviglie Parte_2 ogni giorno oltre che effettuare piccoli lavori di manutenzione in casa;
18. vero che il giorno 1 luglio 2014 il sig. era intento a cambiare una ruota Parte_2 del pullman di proprietà quando accusò forte dolore al braccio sinistro;
19. vero che il giorno 1 luglio 2014 il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana riscontrò, sulla persona del sig. la “rottura del tendine distale del bicipite Parte_2 brachiale sinistro”;
20. vero che subito dopo l'infortunio del 1 luglio 2014, attendeva con ansia Parte_2
e trepidazione l'intervento al braccio per poter tornare alla propria vita ed alla guida del proprio autobus;
21. vero che il giorno 11 luglio 2014 il sig. venne sottoposto, presso Parte_2
l'ospedale di Latisana, ad intervento di tenorrafia per la ricostruzione del tendine;
pag. 3/24 22. vero che, dopo l'intervento, al sig. venne prescritto tutore con mano in Parte_2 dorsiflessione per 45 giorni;
23. vero che, nonostante l'intervento di tenorraffia, lo stato del braccio del sig. Pt_2
risultato privo di segnali di miglioramento;
[...]
24. vero che, dopo l'intervento di tenorraffia, il sig. ha accusato deficit di Pt_2 estensione delle dita della mano sinistra, di supinazione dell'avambraccio sinistro e di perdita funzionale dello stesso;
25. vero che, già dai primi giorni del mese di settembre 2014, il sig. ha Parte_2 cominciato a lamentare e ad esternare l'assenza di segni di miglioramento nel braccio, oltre ad assenza di sensibilità;
26. vero che, già dai primi giorni del mese di settembre 2014, il sig. Parte_2 cominciò a manifestare preoccupazione per il proprio stato fisico;
27. vero che la mano sinistra di in posizione statica, era sempre chiusa a Parte_2 pugno e, per ogni apertura della stessa, o movimento del braccio, era necessario l'aiuto della mano destra;
28. vero che, dopo la prima fase della convalescenza e già comunque dalla metà di agosto, il sig. aveva difficoltà a svolgere le attività di vita quotidiane, quali Parte_2 prendere in mano un bicchiere con il braccio dominante, lavare i piatti, provvedere alla propria igiene personale;
29. vero che, dopo l'intervento dell'11.7.2014 e fino al giorno del suicidio, il sig. Pt_2 doveva ricorrere all'aiuto di altri per il compimento di attività quotidiane quali
[...] lavarsi, vestirsi o pulirsi il viso;
30. vero che il dover ricorrere all'aiuto di terze persone per i fabbisogni quotidiani era fonte di rammarico e rabbia per Parte_2
31. vero che, dopo l'intervento del luglio del 2014, il sig. è stato Parte_2 impossibilitato a guidare il proprio pullman e di ciò si lamentava continuamente;
32. vero che il sig. dopo il manifestarsi dei primi disagi all'arto sinistro di Parte_2 cui ai capitoli precedenti, manifestava rancore verso il personale sanitario che aveva effettuato l'intervento, per la mal riuscita dello stesso;
33. vero che il fatto di essere impossibilitato a guidare il pullman, dopo il sinistro del
2014, ha reso il sig. riste e taciturno;
Pt_2
34. vero che al sig. fu riferito, alla fine del mese di agosto 2014, che la Parte_2 lesione al braccio era irreversibile;
35. vero che il sig. ra persona in perfetta salute prima del 1 luglio 2014; Pt_2
36. vero che il sig. dopo l'intervento del luglio del 2014, con familiari ed amici, Pt_2 alternava momenti di grande affettuosità a momenti di forte depressione;
37. vero che il sig. nel mese di settembre 2014, ha cominciato a Parte_2 manifestare la volontà di togliersi la vita;
38. vero che la menomazione occorsa rendeva irascibile e taciturno, sin dai Parte_2 primi giorni del mese di settembre 2014;
39. vero che il sig. dal mese di settembre 2014, si lamentava di non poter più Pt_2 vivere vedendo il proprio braccio infermo;
pag. 4/24 40. vero che il sig. si lamentava, dal mese di settembre 2014, di non riuscire a Pt_2 vivere senza poter guidare il proprio pullman;
41. vero che all'inizio di settembre dell'anno 2014, riferì a familiari ed Parte_2 amici di voler trovare, anche all'estero, un ortopedico in grado di risolvere il problema al braccio;
42. vero che, nel mese di settembre 2014, il sig. si lamentava Parte_2 continuamente del fatto di dover rimanere relegato al lavoro di ufficio;
43. vero che il sig. già dai primi giorni del mese di settembre 2014, era Parte_2 impacciato nei movimenti in ufficio a causa del braccio infermo;
44. vero che dopo l'operazione del luglio 2014, parlava esclusivamente di Parte_2 quanto accaduto al proprio braccio ed era diventato maniacale sul punto;
45. vero che, più volte, circa un mese prima del suicidio, riferì che se la Parte_2 situazione patologica del braccio fosse rimasta stazionaria e senza miglioramento alcuno, si sarebbe gettato sotto un treno;
46. vero che rimase turbato nell'apprendere che avrebbe dovuto utilizzare, Parte_2
a causa della menomazione, una autovettura con cambio automatico;
47. vero che nel mese di settembre 2014, era preoccupato per Parte_2
l'impossibilità di rinnovo, a novembre 2014, della patente per la guida degli autobus;
48. vero che nel tardo pomeriggio del giorno 1^ ottobre 2014 venne rinvenuta, in casa di una busta bianca con la scritta ed all'interno Parte_2 Parte_3 un foglio scritto a mano contenente le ultime volontà di Parte_2
49. vero che nel pomeriggio del giorno 1° ottobre 2014 manifestò Parte_2
l'intenzione di togliersi la vita buttandosi sotto un convoglio ferroviario;
50. vero che nel pomeriggio del giorno 1° ottobre 2014 inviò messaggi di Parte_2 addio a familiari ed amici;
51. vero che i familiari di nel tardo pomeriggio del giorno 1° ottobre 2014, Parte_2 furono allertati dei tragici intenti di e cominciarono a cercarlo in tutti i posti che Pt_2 egli frequentava abitualmente;
52. vero che il sig. nel vedere luci e lampeggianti sulla linea ferroviaria CP_1 nei pressi del Comune di Latisana, ebbe ad avvicinarsi ai binari ed a riconoscere il corpo esanime del figlio;
53. vero che i sigg.ri e dopo la morte del figlio sono Persona_1 CP_1 Pt_2 tristi, solitari e chiusi in sé stessi;
54. vero che i sigg.ri e si recano quasi ogni settimana al Persona_1 CP_1 cimitero a far visita alla tomba del figlio;
55. vero che i sigg.ri e dopo la morte del figlio, hanno Persona_1 CP_1 frequenti crisi di pianto e di scoraggiamento e parlano spesso del figlio defunto;
56. vero che i genitori di vivono nel ricordo di e della sua passione per la Pt_2 Pt_2 guida degli autobus;
57. vero che il sig. ricorda spesso di aver voluto seppellire il figlio con un CP_1 modellino di autobus;
pag. 5/24 58. vero che era il maggiore dei fratelli ed aveva un rapporto stretto con Parte_2 ognuno di loro;
59. vero che ed i fratelli si chiamavano e frequentavano assiduamente, Pt_2 condividendo uscite, viaggi e divertimenti;
60. vero che, per i fratelli più piccoli, e , era come un padre, Pt_1 CP_2 Pt_2 premuroso ed attento;
61. vero che era solito, ogni mattina, andare a casa del padre per Parte_2 accompagnare a scuola la sorella;
Pt_1
62. vero che i fratelli di ripercorrono sempre gli ultimi mesi di vita del fratello;
Pt_2
63. vero che i fratelli di continuano a rammaricarsi di non aver fatto abbastanza Pt_2 per impedire l'insano gesto del fratello;
64. vero che il sig. dopo la morte del fratello, si è dovuto sobbarcare tutte CP_3 le incombenze ed attività della azienda comune;
65. vero che, prima della morte di i fratelli erano soliti trascorrere le festività Pt_2 insieme;
66. vero che, dalla morte di le riunioni di famiglia si trasformano in tristi ricordi Pt_2 degli ultimi mesi di vita di Pt_2
Si indicano a testi su tutte le circostanze:
- , res. in Muzzana del Tirgnano, via Case nuove 24 Tes_1
- , res. in Lignano Sabbiadoro, via Tarvisio 106”. Parte_4
Per parte appellata, come da note scritte di precisazione delle conclusioni del
18.10.2024:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, rejectis contrariis, respingere l'appello proposto dai signori , e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 ed in ogni caso assolvere l'appellata Parte_1 Controparte_5
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante
[...] pro tempore, da ogni domanda avversa.
Con il favore delle spese del giudizio d'appello”.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 19.2.2020, , Persona_1 CP_1
e hanno convenuto in CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 giudizio l' , per chiedere Controparte_7 il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti la morte del congiunto (nella specie, figlio di e fratello Parte_2 Parte_5 degli altri attori), in tesi dovuti sia iure hereditatis, sia iure proprio.
1.2. Parte attrice ha allegato in proposito che:
a) il congiunto (nato a [...] il [...]) lavorava nell'azienda di Parte_2 autotrasporti a conduzione familiare, occupandosi, principalmente, della guida di autobus, lavoro che svolgeva con molta passione;
pag. 6/24 b) mentre sostituiva la ruota di un veicolo, in data 1.7.2014, si era procurato la rottura del tendine del bicipite del braccio sinistro;
c) in data 11.7.2014 si era quindi sottoposto, presso l'Ospedale di Latisana, ad operazione chirurgica di ricostruzione del tendine del braccio. Durante l'intervento aveva subito una lesione del nervo radiale sinistro, all'altezza dell'omero, con conseguente perdita funzionale dell'uso dell'intero braccio sinistro;
d) che era mancino, a causa dell'esito infausto dell'intervento, era caduto Parte_2 in un profondo stato di depressione, non potendo più svolgere la propria attività di autista;
e) in data 1.10.2014, alle 20.50, dopo aver scritto una lettera di addio ad Parte_2 amici e familiari, si era tolto la vita lasciandosi investire da un treno lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste.
1.3. Gli attori hanno sostenuto che l'errore medico commesso nel corso dell'operazione chirurgica aveva causato, con nesso eziologico giuridicamente rilevante, sia la lesione del nervo radiale del braccio sinistro e sia la morte del congiunto per il successivo suicidio. In entrambi i casi hanno richiamato la regola del nesso causale secondo il canone della cosiddetta “preponderanza dell'evidenza”.
1.4. Il suicidio, in altri termini, non sarebbe, secondo gli attori, un evento necessariamente interruttivo del nesso causale con il precedente fatto colposo, dovendosi tenere conto, ad esempio, dell'insorgenza di “gravi processi di infermità psichica, concretizzantisi in psicosi depressive o in altre gravi forme di alterazione dell'umore e del sistema nervoso e di autocontrollo” (Cass. civ., sez. lav., 23-02-2000,
n.2037), ovvero della “particolare struttura psicoreattiva del soggetto” (Cass. civ., sez.
III, 07-02-1996, n. 969).
In tali casi la giurisprudenza, sia civile che penale, aveva riconosciuto un ininterrotto nesso causale tra il fatto colposo del terzo e la morte della vittima poi suicidatasi.
1.5. Nel caso in esame, poi, la sussistenza di tale nesso doveva desumersi dalle note di personalità del sig. da un lato, la sua fortissima pulsione verso il proprio Parte_2 lavoro (conducente di autobus), e, dall'altro, una modesta capacità di adattamento psicologico. In pratica, la perdita dell'uso del braccio sinistro, precludendo la continuità lavorativa, aveva, per lui, significato, la perdita di valore della vita stessa.
1.6. I medici, d'altro canto, avevano, colposamente, errato nell'esecuzione dell'operazione, invadendo con strumenti chirurgici una regione anatomica estranea all'intervento e non avevano adeguatamente informato il paziente dei rischi e delle alternative dell'operazione chirurgica.
1.7. Gli attori hanno, quindi, dettagliato le tipologie di danni dei quali hanno chiesto il risarcimento:
- il danno alla salute di consistente nella perdita della funzionalità del Parte_2 braccio sinistro, trasferitosi iure successionis ai suoi eredi (genitori e fratelli), quantificato in €.197.326,00 (valutando una I.P. del 35%); a tale proposito hanno pag. 7/24 allegato che, nei tre mesi trascorsi tra l'operazione al braccio sinistro e la morte, Pt_2 aveva conosciuto tutti gli stadi della sofferenza, fino a giungere a una vera e
[...] propria disperazione;
- il danno non patrimoniale iure proprio, patito dagli attori per la perdita del congiunto, danno del quale è stata chiesta la personalizzazione in aumento, rispetto al valore base delle tabelle milanesi, di almeno: il 50% per il padre della vittima e del 33% per gli altri attori;
per la personalizzazione gli attori hanno evidenziato: l'ansia e l'angoscia provate fin dalle affannose ricerche del parente, dopo il ritrovamento della lettera di addio, la sofferenza per aver dovuto piangere il corpo straziato del congiunto, e, per il padre, il dispiacere per aver dovuto procedere al riconoscimento del corpo, decapitato, del figlio;
- il danno patrimoniale iure proprio (esborsi per spese di cura sostenuti dalla vittima, spese per le esequie e spese per le relazioni medico-legali);
- il danno da ritardato adempimento, consistito nel mancato godimento della somma da liquidare a titolo di risarcimento, che, se posseduta ex tunc, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario nelle forme più usuali di investimento.
1.8. In via istruttoria, gli attori hanno prodotto vari documenti e chiesto disporsi c.t.u. medico-legale a dimostrazione del nesso causale e per la cd. autopsia psicologica.
2.1. Con comparsa depositata il 22.5.2020 si è costituita l'
[...]
dichiarando la propria legittimazione passiva in Controparte_5 quanto succeduta all ”, Controparte_7 in forza della L. Reg. FVG 27/2018, relativamente alle strutture ospedaliere di
Palmanova e Latisana a far data dal 1/1/2020.
Non essendo stati rispettati i termini minimi a comparire, il giudice ha rinviato la prima udienza ed il termine per la costituzione della convenuta.
2.2.1. Con successiva comparsa depositata il 24.9.2020, la convenuta ha svolto CP_5 le seguenti difese, in primo luogo, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni iure proprio:
- ha allegato che a tale domanda devono applicarsi le regole proprie della responsabilità extracontrattuale (Cass. civile, sez. III, 8 maggio 2012 n. 6914; n. 5590/2015, n.
14258/2020);
- ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento della predetta domanda, essendo trascorsi più di cinque anni tra il sinistro (11.7.2014) e la notifica dell'atto di citazione
11.2.2020, senza intermedi atti interruttivi;
- ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione attiva (o, comunque, il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso) degli attori, per quanto attiene i danni reclamati iure proprio, a titolo di responsabilità contrattuale;
- ha evidenziato che, in ogni caso, incombe su controparte l'onere di allegare l'inadempimento qualificato dei medici, oltre a quello di provare il nesso causale;
pag. 8/24 - nel merito, ripercorso l'iter clinico-ospedaliero di ha negato qualsiasi Parte_2 profilo di colpa medica relativamente all'intervento eseguito in data 11.7.2014, presso l'Ospedale di Latisana;
in tale occasione erano state poste in essere le corrette manovre chirurgiche;
ciò che si era verificato era una mera “complicanza”, dato il tipo di lesione per il quale l'operazione era stata disposta, e per il fatto che il paziente era diabetico, e quindi con aumentato rischio di sofferenza neurologica e di aderenze;
- ad ogni modo, dalla descrizione dell'intervento chirurgico, emergerebbe che si era trattato di un caso di speciale difficoltà, data la presenza di aderenze tendinee con il nervo radiale in paziente diabetico;
- ha eccepito l'assenza di nesso causale tra la lesione del nervo radiale e il decesso del sig. - con conseguente rigetto di tutte le domande che lo presupponevano - Pt_2 avendo il suicidio di fatto interrotto ogni nesso di causa, e, in particolare del profilo della causalità giuridica (cfr. Cass. sent. n.28985 del 2019);
- ha sostenuto l'applicabilità dei canoni previsti dagli artt.1223 c.c., quanto a delimitazione del danno giuridicamente riconducibile al fatto illecito, e 1225 c.c., con riguardo all'imprevedibilità del danno suicidario;
- in via subordinata ha sostenuto essere applicabile, comunque, la riduzione del danno risarcibile ex art. 1227 co.1 c.c., o, in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c;
- sempre in via subordinata ha contestato, nel quantum, le richieste attoree;
- ha inoltre contestato la debenza del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, richiamati gli oneri di allegazione e prova al riguardo incombenti su controparte.
2.2.2. Con riguardo alle domande di risarcimento dei danni iure hereditatis, la convenuta ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
- ha contestato la debenza, la prova e la quantificazione del danno alla salute patito dal sig. in proposito ha sostenuto doversi applicare le regole del cd. danno Parte_2 differenziale iatrogeno, ovvero del danno cd. intermittente o da premorienza (dovendosi a tal fine, tenere conto non della durata media prevedibile della vita della vittima, ma della durata effettiva);
- ha ribadito la mancanza di nesso causale tra condotta colposa e danno lamentato anche in relazione alle “condizioni di disperazione in cui la vittima trascorse i suoi ultimi tre mesi di vita", evidentemente riconducibile a preesistenti condizioni psichiche della vittima;
- ha lamentato la possibile duplicazione risarcitoria rispetto al danno morale e ai valori impliciti nello strumento delle tabelle del Tribunale di Milano;
- ha contestato la sussistenza di presupposti per la personalizzazione in aumento del danno risarcibile.
2.2.3. Parte convenuta ha contestato, infine, anche le richieste risarcitorie per danni patrimoniali e da ritardato adempimento.
pag. 9/24 3. Alla prima udienza del 25.11.2020, tenutasi in trattazione scritta, il giudice ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art.183, co.6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 21.4.2021.
4. Parte attrice ha formulato, nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., istanza di ammissione di prova testimoniale (articolata in 66 capitoli) ed esperimento di C.T.U. medico legale.
5. La convenuta, nella memoria ex art.183, comma 6 n.3 c.p.c., dopo avere preliminarmente ribadito la contestazione della sussistenza del nesso causale tra l'asserito errore medico ed il suicidio di si è opposta all'espletamento della Parte_2
c.t.u. in quanto meramente esplorativa.
L ha rilevato nuovamente che il suicidio del non poteva considerarsi CP_8 Pt_2 effetto “oggettivamente prevedibile” della lesione del nervo radiale, non essendo
“virtualmente ricollegabile, alla stregua di dati obbiettivi, alla condotta contrattuale illecita da cui deriva” (Cass. 28985 del 2019), secondo l'interpretazione dell'art. 1225
c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità; ha eccepito che le circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale formulata da parte attrice erano prive dei requisiti necessari per ritenere scientificamente plausibile l'autopsia psicologica proposta dagli attori.
6. Il procedimento è stato istruito con incarico di c.t.u. medico legale sui seguenti quesiti:
“1) Quale fosse il quadro clinico dell'attore all'epoca (luglio 2014) del primo contatto con l'Ospedale di Latisana a seguito di lesione del tendine distale del bicipite brachiale sinistro verificatosi
2) Se il percorso diagnostico terapeutico praticato dalla struttura risultava adeguato, alla luce delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca dei fatti, rispetto alle necessità cliniche di precisando se fossero possibili diversi interventi o terapie, specificandone le Parte_2 eventuali controindicazioni e i possibili rischi del caso concreto;
3) Quale fosse il quadro clinico di all'esito dell'intervento di tenorrafia per la Parte_2 ricostruzione del tendine del bicipite sinistro presso l'Ospedale di Latisana;
4) Se si possa rilevare un nesso di causalità tra le manovre chirurgiche effettuate in sede di intervento e la lesione del nervo radiale indicando, per quanto risulta, se l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte
5) Se si possa rilevare un nesso di causalità tra l'esecuzione dell'intervento di tenorrafia, la lesione del nervo radiale e la paralisi dell'arto sinistro patita da Parte_2
6) La natura e la qualità dell'informativa preliminarmente fornita all'attore dalla struttura convenuta;
7) Nel caso di acclarate condotte colpose imputabili alla struttura e al personale in essa operante in termini di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, l'incidenza causale delle stesse sui danni asseritamente patiti dall'attore procedendo alla loro quantificazione (con indicazione della relativa percentuale) in termini di
ITT, ITP e di IP biologica, tenendo conto della condizione pregressa dell'attore.”.
pag. 10/24 7. Il CTU dott. assunto l'incarico, ha depositato la propria relazione definitiva in Per_2 data 7.9.2022, ivi concludendo, in sintesi, per:
- la sussistenza di lesione iatrogena e colpa medica per “inadeguata protezione del nervo durante l'intervento di tenorrafia eseguito l'11/7/14”, definita “complicanza nota”; al riguardo il CTU ha rilevato che dall'anamnesi non risultavano patologie diabetiche già diagnosticate, e che le descritte aderenze “in ragione del tempo trascorso, breve, non potevano essere tenaci e consistenti al punto da impedire l'isolamento della struttura nervosa e la sua protezione da quelle circostanti”;
- la correttezza dell'informativa scritta fornita al paziente,
- l'esistenza, in nesso causale con la colpa individuata, di una inabilità temporanea di un mese (settembre 2014), “concretizzabile quale maggior tasso percentuale del 25% rispetto al 50% atteso”; ha evidenziato, in proposito, che, al momento del decesso
(1.10.2014), la lesione iatrogena non era ancora stabilizzata, sicchè non è dato sapere se, in concreto, l'esito della lesione sarebbe stato transitorio (ad esempio per mero stiramento nel corso dell'intervento) o definitivo (per neuroaprassia o danneggiamento strutturale non migliorabile spontaneamente); le verifiche cliniche successive erano fissate per il mese di ottobre 2014 e “i dati di letteratura e di esperienza, anche personale, indichino come nella maggior parte dei casi si assiste ad un buon recupero della funzione nervosa3,4 anche nel caso di lesioni più gravi come nel caso di paralisi associate a fratture della diafisi omerale5.”. IL CTU ha quindi affermato che, dato il prematuro decesso, non è possibile, quanto alla lesione iatrogena, “determinare, neppure in via ipotetica, quale ne sarebbe stata l'evoluzione, se con restitutio ad integrum o disfunzionalità residua, e di quale entità.”1.
Il CTU, nel contempo, ha risposto alle (sole) osservazioni del CTP attoreo dott. . Per_3
8. Con ordinanza del 14.12.2022 il giudice ha respinto l'istanza attorea di convocazione del c.t.u. a chiarimenti e sono stati ritenuti inammissibili i capitoli di prova per testi formulati da parte attrice, in quanto irrilevanti e aventi ad oggetto valutazioni non consentite a testimoni. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza dell'1.2.2023 per precisazione delle conclusioni.
9. All'udienza dell'1.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. In comparsa conclusionale, il patrocinio attoreo ha insistito nuovamente per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate e, in particolare, di c.t.u. sull'accertamento delle condizioni psicologiche di CO precedenti e conseguenti all'operazione e la loro incidenza sulla decisione di suicidarsi;
richiesta di chiarimenti al c.t.u. su quale fosse la situazione obiettiva del braccio del CO al momento del Pt_2 suicidio (al fine di stabilire il nesso di causalità tra la lesione e la situazione obiettiva in cui si trovava la vittima alla data del suicidio) e ammissione di prove testimoniali.
pag. 11/24 La sentenza del Tribunale di Gorizia
11. Il Tribunale di Gorizia in data 27.5.2023 ha emesso la sentenza oggetto di gravame che ha così statuito.
11.1. In primo luogo, ha respinto l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva, sia in senso stretto, sia quale contestazione della titolarità del diritto azionato.
A tale proposito, dagli atti, risulta che sia morto senza lasciare testamento e Parte_2 che, in vita, non fosse sposato, né avesse figli. Conseguentemente chiamati all'eredità ex lege sono proprio gli odierni attori, in quanto genitori e fratelli di e, Parte_2 perciò, titolari iure hereditatis dell'eventuale credito risarcitorio vantato dal de cuius nei confronti di terzi. Gli attori, inoltre, legittimamente hanno agito per il risarcimento dei danni patiti iure proprio per la sofferenza derivata dalla morte del congiunto.
11.2. Il secondo luogo, il Tribunale goriziano ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni iure proprio, qualificata quale azione di natura extracontrattuale, richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica
i suoi effetti tra le sole parti del contratto sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti,”, escludendo, quindi, la configurabilità in favore dei congiunti di un contratto con effetti protettivi del terzo (ipotesi limitata al contatto concluso dalla gestante) (Cass. sent. n.14615/2020, ma anche Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 21404/2021,
e Cass. Civ., Sez. III, n. 11320/2022).
Il giudice ha anche ritenuto, al riguardo, che non rilevano richiami normativi in punto responsabilità del vettore, e che il suicidio del sig. non è ascrivibile ad alcuna Pt_2 ipotesi delittuosa (neppure a quelle degli artt. 580 e 586 c.p.), non essendo compatibili con il nostro sistema penale forme di responsabilità oggettiva e non essendo rinvenibile, in capo ai medici operanti, alcun elemento utile di tipo soggettivo con riguardo al gesto autodistruttivo del Pt_2
Conseguentemente non sarebbe applicabile l'art.2947 co.3 c.c., che prevede un termine più lungo di prescrizione, e il termine quinquennale tra il fatto (11.7.2014, ma anche l'evento dell'1.10.2014) e l'azione (atto di citazione spedito il 6.2.2020), in assenza di interruzioni, sarebbe comunque interamente decorso.
11.3.1. Nel merito, il giudice di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria iure hereditatis del danno alla salute patito da Parte_2
Ha rilevato che gli attori sono eredi della vittima e l'azione ha natura contrattuale. Ha quindi condiviso le conclusioni del CTU dott. quanto a sussistenza della colpa Per_2 medica causativa della lesione del nervo radiale del braccio sinistro, e quanto a natura ed entità dei danni alla salute causati, in termini di danno temporaneo di complessivi pag. 12/24 giorni 30 (mese di settembre 2014) con inabilità al 75%, maggiore del 25% rispetto al
50% atteso per il normale decorso dei postumi originari della malattia.
Ha escluso la sussistenza di un danno permanente, avendo, il suicidio di Parte_2 impedito l'accertamento del decorso della malattia, ancora in itinere.
Ha quantificato il risarcimento, a tale titolo, con l'utilizzo delle cd. tabelle micropermanenti, nell'importo complessivo di €.742,50, determinata considerando come valore base la somma di €.99,00 per i 30 gg. di invalidità riconosciuti, ridotta al
75%, a cui va sottratta quanto monetariamente indicato in tabella per l'invalidità del
50% comunque ineliminabile [(74,25*30) - (49,50*30) = 742,50].
11.3.2. Ha riconosciuto, il giudice di primo grado, a titolo di danno morale quale sofferenza conseguente la lesione, tenuto conto delle allegazioni degli attori, un ulteriore importo in aumento del 50% (€.371,25).
11.3.3. Ha, infine, riconosciuto, il Tribunale, quale ulteriore voce risarcibile, il danno morale patito per il periodo di tempo intercorso tra il giorno 11/7/2014 e l'1/9/2014, non ricompreso nella valutazione precedente, relativa al danno iatrogeno, quantificandola in termini di maggiorazione del danno morale riconosciuto rispetto al danno biologico iatrogeno (€ 371,25 per 30 gg e, quindi, € 12,38 al giorno). Ha quindi riconosciuto, per i
49 giorni corrispondenti al periodo di tempo indicato, l'ulteriore risarcimento di €
606,62.
11.3.4. Nel complesso ha liquidato il danno non patrimoniale patito da Parte_2 nella complessiva somma di € 1.720,37, oltre interessi compensativi.
11.3.5. Il giudice di primo grado ha poi riconosciuto la risarcibilità del danno patrimoniale di complessivi €.1.460,50, di cui €.240,50, per spese mediche, ed il rimanente importo di €.1.220,00, per consulenza peritale ante causam del dott. . Per_3
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali.
Ha escluso, invece, dal danno patrimoniale risarcibile l'importo di 500 euro non ben chiarito in allegazione e le spese funerarie e quelle per ulteriori consulenze mediche, in quanto relative a diritto prescritto.
Il processo di secondo grado
L'atto di appello
12. Con atto di citazione del 19.7.2023, notificato in pari data, i suindicati attori hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia per i seguenti tre motivi.
12.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 2947 C.C. ERRONEA ESCLUSIONE DEL
TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO DI OMICIDIO
COLPOSO.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale abbia errato nell'escludere la sussistenza di una fattispecie di reato e, conseguentemente, nell'applicare il termine prescrizionale generale di 5 anni, invece di quello più lungo, pari alla prescrizione del reato stesso.
pag. 13/24 12.1.1. Lamentano gli attori che il giudice di primo grado abbia invertito l'ordine logico delle operazioni da compiere: invece di accertare la sussistenza di un reato e poi stabilire quale debba essere il termine di prescrizione applicabile, aveva escluso in astratto l'esistenza del reato, senza accertare in concreto gli elementi di esso.
Lamentano, pertanto, l'astrattezza dell'esclusione del reato nel caso di specie.
12.1.2. Sostengono, poi, che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, in quanto, il giudice aveva, dapprima dichiarato che il suicidio interrompeva il nesso causale tra colpa medica e morte della vittima, per poi affermare che la prescrizione del diritto rendeva irrilevante l'accertamento di tale nesso causale.
12.1.3. Affermano essere erronea l'esclusione del reato di omicidio colposo per
“imprevedibilità” del gesto suicidario.
L'accertamento del nesso causale, secondo gli appellanti, dovrebbe essere condotto su un piano puramente oggettivo.
La questione della prevedibilità dell'evento sarebbe attinente al tema della colpa e non a quello del nesso causale.
Al più, ove si fosse voluta dare rilevanza al tema della prevedibilità, lo si sarebbe dovuto fare non ponendosi nell'ottica dei medici che avevano operato CO al braccio sinistro, ma in termini statistici generali, accertando “…cioè se la statistica annoveri casi di persone suicidatesi per non poter sopportare una grave malattia o i postumi di un grave infortunio.” (atto di appello pag.12 con richiamo all'atto di citazione di primo grado pagg. 5-9).
12.1.4. Gli appellanti hanno, quindi reiterato tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non accolte, dovendosi ritenere non prescritta l'azione proposta.
12.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 2946 C.C.
12.2.1. Con il secondo motivo, subordinato al non accoglimento del primo, gli appellanti sostengono che, il caso di specie (la domanda di risarcimento del danno iure proprio per morte del congiunto a seguito di colpa medica), sia un caso di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con conseguente applicazione del più lungo termine di prescrizione decennale.
12.2.2. Secondo gli appellanti, a sostegno della tesi prospettata, vi sarebbero:
- la qualificazione del contratto di spedalità in termini di contratto ontologicamente con effetti protettivi in favore di terzi;
- pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5.5.2021 n. 11719,
Cass. civ., sez. III, 18-04-2019, n. 10812, Cass. civ., sez. lav., 17.12.2014 n. 26590, ed altre più risalenti) e di merito;
- coerenza con vari dati normativi: l'art. 1681 c.c., gli artt. 27-30 dell'Appendice A della
Convenzione internazionale relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), fatta a Berna il 9 maggio 1980, l'art.2 del Regolamento (CE) n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
pag. 14/24 - dottrina plurisecolare.
Non condivisibili, per contro, sarebbero le decisioni, della Corte di Cassazione, contrarie alla tesi degli appellanti e, invece, coerenti con la sentenza qui appellata (Cass. civ., sez. III, 9.7.2020 n. 14615 e Cass. civ., sez. III, 8.7.2020 n. 14258).
12.3. SOTTOSTIMA DEL DANNO BIOLOGICO PATITO DALLA VITTIMA
PRIMARIA. ARTT. 1223 E 2056 C.C.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia escluso che dall'errore dei sanitari sarebbero potuti derivare, con giudizio di ragionevole probabilità, dei postumi permanenti, avendo ritenuto sussistente solo un danno da invalidità temporanea.
Il giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u., il quale,
a sua volta, avrebbe ignorato, nella sua valutazione clinica, il referto dell'esame elettromiografico del 3.9.2014 (doc. 12 attoreo), che dava atto, sostanzialmente, di un danno definitivo e totale, con assenza di attività motoria e volontaria del braccio sinistro.
Il tipo di danno permanente, quindi, doveva essere stimato e valutato anche con l'utilizzo della regola del “più probabile che no”.
Gli appellanti hanno quindi reiterato tutte le domande già formulate in primo grado.
Le difese di parte convenuta in appello
13. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituita CP_8 chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi di gravame.
13.1. In particolare, quanto al primo motivo di appello, la convenuta ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso – per mancanza del nesso causale - la sussistenza del reato di omicidio colposo o altre fattispecie di reato e, conseguentemente, abbia correttamente applicato il termine prescrizionale ex art.2947
c.c.
13.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ha richiamato l'indirizzo, ormai consolidato, della Cassazione secondo il quale il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico, non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, tranne nel caso di contratto della gestante, con conseguente riconoscimento di protezione contrattuale anche al padre del nascituro ed a quest'ultimo.
13.3. Quanto al terzo motivo, infine, ASUFC ha evidenziato:
- che il CTU aveva richiamato e tenuto conto, tra l'altro, dell'esito di una visita ortopedica successiva a quella indicata da controparte (visita del 12.9.2014, del dott.
[...]
), e nella quale lo specialista aveva scritto: “Visto il livello di lesione appare Per_4 prudente attendere e per ora trattare con FKT..”;
pag. 15/24 - che solo di invalidità temporanea si trattava, poichè i processi di guarigione (con o senza restitutio ad integrum) non si erano ancora completati e l'eventuale menomazione non si era stabilizzata. In proposito il c.t.u. aveva annotato che il suicidio si era verificato quando “… la lesione iatrogena era in fase di piena evolutività” e, aveva pure affermato che “tale circostanza” [la probabilità di guarigione della lesione con reliquati] “non viene esclusa dallo scrivente ma ritenuta, nel caso di specie, non verificabile stante il breve lasso temporale intercorso tra il verificarsi della lesione iatrogenetica ed il suicidio”.
13.4. L'appellata si è poi opposta alle richieste istruttorie di controparte per i motivi già dedotti in primo grado e, a maggior ragione, in quanto irrilevanti alla luce della c.t.u. esperita, che aveva escluso, di fatto, che il comportamento dei sanitari e le conseguenze dello stesso potessero, in qualche modo, aver contribuito, ancorchè minimamente, alla drammatica decisione maturata dal Pt_2
13.5. Per il resto, parte appellata, in via subordinata, ha reiterato le ulteriori difese già svolte in primo grado.
13.5.1. Quanto al risarcimento del danno alla salute richiesto iure successionis, ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserito errore medico ed il suicidio del signor come pure la richiesta di liquidazione, alla quale, semmai, Parte_2 andrebbero applicati i principi enunciati in tema di danno c.d. intermittente o da premorienza (“pregiudizio subito da un soggetto nell'intervallo temporale compreso tra
l'illecito da cui scaturisce la menomazione all'integrità psicofisica ed il decesso che si verifica prima del risarcimento per causa estranea alla lesione subita”).
Conseguentemente, il danno potrebbe essere liquidato solo tenendo conto dell'aspettativa di vita di che, al momento dell'intervento chirurgico aveva Parte_2
43 anni (5 mesi e 6 giorni) e che é deceduto il 1 ottobre 2014, e quindi a distanza di due mesi e 21 giorni dall'evento.
Il valore delle tabelle milanesi, sul punto, è calcolato per la previsione di una durata di vita sino a cento anni e, nel caso di specie, l'importo andrebbe comunque ridotto.
13.5.2. Quanto al risarcimento del danno morale iure hereditatis (descritto come
“condizione di disperazione” degli ultimi tre mesi di vita): la mancanza di nesso di causalità tra l'asserito errore medico ed il suicidio del signor comporta Parte_2
l'irrisarcibilità anche di tale voce di danno.
Anche la condizione di disperazione descritta da controparte dovrebbe essere ricondotta alle condizioni psichiche preesistenti del signor Pt_2
Eccepisce il divieto di duplicazione risarcitoria e si oppone al riconoscimento di una maggiorazione per personalizzazione del danno.
13.5.3. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, la mancanza di nesso di causalità tra errore medico e suicidio comporta il rigetto della richiesta anche di questa posta di danno, fermo restando che, in ogni caso, trattandosi di un danno pag. 16/24 conseguenza e non in re ipsa, sarebbe stato onere gravante sugli attori allegare in concreto e dimostrare se ed in quale misura la perdita del congiunto abbia inciso nella determinazione del danno.
13.5.4. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale e da ritardato adempimento, la convenuta, riportandosi alle difese svolte in primo grado, ha negato la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
Lo svolgimento del processo di secondo grado
14. All'udienza del 30.4.2024 gli appellanti hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie e il G.I. si è riservato. Il Collegio, sciogliendo la riserva, ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale, vertendo i numerosi mezzi di prova richiesti su temi la cui rilevanza è stata esclusa dalla sentenza appellata per ragioni preliminari che meritano un pronto esame della Corte, avviare la causa a decisione meritale, ha assegnato alle parti i termini ex art.352 c.p.c. e rinviato all'udienza del 17.12.2024 per la riserva in decisione.
15. Nei termini assegnati le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e, solo l'appellata, memoria di replica.
15.1. Nella comparsa conclusionale, parte appellante ha illustrato due pronunce della
Suprema Corte di Cassazione intervenute nelle more del giudizio che, a suo dire, dimostrerebbero la fondatezza del proposto gravame: Cass. sent. n.6531 del 12.3.2024 e
Cass. sent. n.5737 del 24.2.2023.
Nella prima delle due pronunce troverebbe conforto la censura di cui al primo motivo di appello, in quanto la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di primo grado per “motivazione apparente” per non avere, il giudice, affrontato “la questione della situazione psicofisica [della vittima] come conseguenza o meno della vicenda disciplinare, astenendosi il giudice d'appello da ogni vaglio [delle prove raccolte] (…), limitando invece la motivazione a trattare elementi in realtà secondari nella vicenda, e comunque pretermettendo, in particolare, di accertare se la protrazione temporale della procedura disciplinare (…), abbia o meno integrato una condotta illecita del
[convenuto], semmai in termini colposi ex articolo 2043 c.c., cagionante una tutt'altro che imprevedibile conseguenza negativa sulla salute psicofisica [della vittima] in termini di stress: e ciò in quanto è notorio che produce sensibile stress una non minimale attesa di “uscire” da una situazione sgradevole e spinosa”. Ed ancora “La
Corte territoriale ha omesso in toto di motivare sugli esiti della CTU e sulla documentazione medica, e lo ha fatto sulla base di un'affermazione apodittica: “non sussiste l'illecito; quindi, non occorre alcuna indagine in punto nesso causale”.
Parimenti, la sentenza n. 5737/2023 rileverebbe in quanto la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei danneggiati, aveva annullato con rinvio la sentenza di merito, affermando che il concorso del fatto umano (la condotta del responsabile) col fatto naturale (lo stato psicologico anteriore della vittima) non esclude, né limita, il nesso di causalità tra la condotta illecita ed il suicidio della vittima.
pag. 17/24 15.2. La convenuta appellata, in sede di replica, ha eccepito l'inconferenza della sentenza n. 6531/24 al caso de quo, in quanto il giudizio sul nesso causale, lungi dall'essere stato omesso, aveva costituito proprio la ratio decidendi del giudice di prime cure.
Non pertinente, poi, sarebbe la pronuncia della Cassazione n. 5737/23, trattandosi di pronuncia che aveva ribadito consolidati principi di diritto in tema di causalità.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Il primo motivo di appello (termine lungo di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno iure proprio) è infondato.
16.1. Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non dovrebbe applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, ma, a norma dell'art.2947 co.3 c.c., poiché la condotta illecita in esame integra anche una fattispecie di reato, il termine più lungo, nella specie di 6 anni (ex art. 157 c.p.), corrispondente all'illecito penale.
16.2. Occorre quindi, anzitutto, verificare se la condotta oggetto di causa, oltre a rilevare civilmente, possa integrare anche gli estremi di un reato.
Si tratta di una verifica senz'altro più agevole nel caso in cui l'AG penale abbia effettivamente indagato ed esercitato l'azione penale per uno specifico reato, venendo, in tal caso, in rilievo la fattispecie di reato individuata in concreto.
Ma anche nel caso, opposto, di mancanza di un procedimento penale, il giudice civile deve, comunque, accertare, incidentalmente “l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”, e ciò “con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo (civile ndr)”
(Cass. SU Sentenza n.27337 del 18/11/2008, Rv. 605537 -01, nonché, più recentemente,
Sez.3, Sentenza n.24988 del 25/11/2014, Rv. 633383 -01, e Sez.3, Ord. n.2350 del
31/01/2018, Rv. 647930 – 01).
16.3. Ciò detto, va, anzitutto, notato che, nel caso in esame, nonostante l'estrema gravità dell'evento finale, non risulta sia stata esercitata un'azione penale in relazione a qualche fattispecie delittuosa. Tale assenza, come visto, non ostacola la suindicata verifica, sia pure in via incidentale, da parte di questo giudice, ma costituisce già un primo elemento indiziario del quale occorre, comunque, tenere conto.
16.4. Ulteriore premessa doverosa, conforme a insegnamento pacifico in giurisprudenza, è costituita dalla necessaria completezza dell'accertamento incidentale demandato al giudice civile, in quanto, come esplicitato nell'autorevole massima poc'anzi riportata, il reato dovrà essere accertato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia oggettivi e sia soggettivi.
pag. 18/24 16.5. Passando ad esaminare le possibili fattispecie di reato, la prima che risulta astrattamente ipotizzabile è quella dell'omicidio colposo, previsto dagli artt.589 e 590 sexies c.p. (omicidio colposo richiamato dalla fattispecie speciale di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
Tale fattispecie prevede che: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” (art.589 co.1 c.p.).
16.5.1. La tesi sostenuta dall'appellante è che la condotta colposa dei medici che aveva provocato la lesione del nervo radiale del braccio sinistro di abbia – Parte_2 proseguendo la concatenazione causale degli eventi – indotto nella vittima uno stato di profonda alterazione psicologica, e, in ultima analisi, e di conseguenza, il suicidio di
Parte_2
16.5.2. A parere di questa Corte, nel caso di specie, come già ritenuto dal giudice di primo grado, non è possibile configurare l'esistenza del reato di omicidio colposo sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo.
Iniziando dal secondo elemento, manca, in particolare, la prevedibilità dell'evento morte, che, in base alle regole generali, occorrerebbe riscontrare dal punto di vista ex ante e di un agente modello.
A tale proposito non sussistono elementi concreti per ritenere che il personale medico che ha operato l'11.7.2014 presso l'Ospedale di Latisana, al di là del fatto Parte_2 che non risulta allegato chi materialmente abbia agito, potesse prevedere che eventuali complicanze (queste sì prevedibili), dell'operazione di ricostruzione del tendine del braccio, quali la lesione del nervo radiale dello stesso braccio, potessero indurre nel paziente reazioni talmente sproporzionate da rendere anche solo probabile la decisione di porre termine alla propria vita.
Non vi erano, in capo ai sanitari e in generale, allarmi di particolare fragilità psicologica, né di una personalità totalmente incentrata sul lavoro di conducente di automezzi e su specifiche modalità lavorative.
Al contrario, vi è in atti perizia di parte prodotta dagli odierni appellanti in primo grado
(dott.ssa – doc.24), che conclude nel senso che: Persona_5
- “mai prima dell'intervento chirurgico al braccio sinistro eseguito nel luglio 2014, abbia manifestato patologie psicologiche/psichiatriche.” (doc. cit. pag. 7); Pt_2
- e, verosimilmente: “dalla condizione di handicap, conseguente alla menomazione del braccio sinistro, ne sia derivato un gravissimo disadattamento, che ha determinato un profondo stravolgimento dell'equilibrio psicofisico di e del suo sistema valoriale Pt_2
e di credenze su cui aveva basato la costruzione della propria identità, al punto da indurlo a scegliere il suicidio come unica soluzione possibile per porre termine al suo calvario interiore e alla perdita di significato della propria esistenza.” (doc. cit. pag.8).
Dalla citata perizia, che ha esaminato i verbali di s.i.t. dei Carabinieri di Latisana, si evince anche che che non aveva figli e conviveva con la signora Parte_2 [...]
e i di lei due figli, dopo alcuni responsi medici interpretati nel senso Per_6
pag. 19/24 dell'irreparabilità del danno alla mano sinistra, non aveva manifestato intenti suicidari, tranne una sola battuta riferita alla figlia della compagna, la quale non vi aveva dato peso, data l'abitudine del i scherzare anche con “battute pesanti”. Pt_2
Ne consegue, a maggior ragione, che nulla potesse far presagire, ancor prima, al momento dell'operazione, un tale tragico sviluppo della vicenda, anche in caso di complicanze.
E quand'anche il personale medico fosse stato, a suo tempo, al corrente, ad esempio, della passione del per la guida degli autobus, rimarrebbe indimostrato, e il Pt_2 prematuro gesto insano ha impedito tale accertamento, che anche nella peggiore delle ipotesi, di inutilizzabilità del braccio sinistro, l'attività di conducente sarebbe stata impedita in assoluto, essendo notoria l'esistenza di mezzi speciali che anche soggetti parzialmente invalidi possono condurre.
16.5.2. Ad abundantiam, ad escludere la sussistenza di una fattispecie di omicidio colposo, risulta carente anche il nesso causale con l'evento morte.
E' noto, infatti, che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare che integra elemento oggettivo della colpa, deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 40050 del 29/03/2018 Ud. (dep. 06/09/2018) Rv. 273870 – 01; Sez.
4, n.35585 del 12/05/2017 - dep. 19/07/2017, Rv. 270779).
In altri termini, per configurare, in un reato, un nesso causale tra la condotta violativa di una regola cautelare e l'evento di danno, occorre che la regola violata sia tra quelle poste dall'ordinamento a tutela del bene leso dall'evento finale, per prevenire le conseguenze dannose poi in concreto verificatesi.
Nel caso di specie ciò non è riscontrabile, perché le regole tecniche violate (relative alle corrette modalità di separazione e protezione del nervo radiale in corso di operazione di ricostruzione del tendine brachiale) non sono certo finalizzate alla prevenzione di sconvolgimenti psicologici, depressioni e/o suicidi.
16.6. Proseguendo con l'esame delle fattispecie penali astrattamente ipotizzabili, del tutto insussistente, in modo evidente sotto il profilo soggettivo, deve poi ritenersi la fattispecie di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) che punisce “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione”.
Premesso che trattasi di delitto punibile a titolo di dolo, manca, al riguardo, qualsivoglia elemento per ritenere che il personale medico, nel porre in essere, con errori tecnici,
l'operazione più volte menzionata, abbia saputo e voluto rafforzare o determinare un proposito suicidario che, peraltro, all'epoca pacificamente non esisteva. Oltre a ciò, dalla citata perizia di parte parrebbe desumersi l'assenza di intenti suicidari al momento dell'operazione e nelle settimane successive.
pag. 20/24 16.7. Né può essere configurata la particolare fattispecie di cui all'art. 586 c.p. (“Morte
o lesioni come conseguenza di altro delitto”), trattandosi di fattispecie complessa che presuppone necessariamente un reato doloso, qui pacificamente assente.
16.8. Da quanto sopra discende che, non potendosi rinvenire, in atti, gli elementi di una fattispecie di reato che ricolleghi alla condotta medica colposa l'evento morte di Pt_2 non può farsi applicazione della regola dell'art. 2947 co.3 c.c. e, come già
[...] ritenuto dal giudice di primo grado, dovrà confermarsi l'applicazione del termine quinquennale e, conseguentemente, la prescrizione dell'azione volta al risarcimento dei danni iure proprio.
17. Il rigetto del primo motivo di appello, e la conferma della prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni derivanti, iure proprio, dalla morte del congiunto, rende superfluo l'esame, nel merito, della medesima domanda.
18.1. Con il secondo, subordinato, motivo, gli appellanti hanno sostenuto essere errata la sentenza di primo grado quanto a qualificazione della responsabilità in esame in termini di responsabilità extracontrattuale invece che contrattuale.
Il contratto di spedalità, secondo gli appellanti, dovrebbe essere qualificato come contratto a favore di terzo o con effetti protettivi di terzi, con la conseguenza che tutti i congiunti del paziente, in caso di morte di questi, potrebbero esercitare l'azione contrattuale per il risarcimento dei danni patiti iure proprio.
18.2. Quello sostenuto dagli appellanti è un assunto del tutto contrario all'attuale consolidato orientamento della Corte di Cassazione chiaramente esplicitato dalla seguente massima:
“Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa
a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale
"iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti).” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 -
01), confermata successivamente da: Cass. Sez.3 -, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022
(Rv. 664513 - 01) e da Cass. Sez.3-, Sentenza n. 13037 del 12/05/2023 (Rv. 667589 -
02).
pag. 21/24 Ancora più recentemente il medesimo orientamento, restrittivo quanto alla fattispecie del contratto con effetti protettivi dei terzi, è stato confermato anche in materia di responsabilità dell'istituto scolastico per la morte dell'alunno minorenne, qualificata di tipo contrattuale solo per i genitori firmatari del contratto, ed extracontrattuale per i fratelli della vittima (Cass. Sez.3-, Sentenza n. 14980 del 28/05/2024 (Rv. 671137 - 01).
18.3. A fronte di un orientamento giurisprudenziale autorevole quanto consolidato, le ragioni contrarie offerte dagli appellanti non solo non convincono, ma paiono non considerare sufficientemente che, per principio generale del nostro ordinamento, il contratto ha forza di legge tra le parti e produce effetti nei confronti dei terzi solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art.1372 co. 1 e 2 c.c.).
18.4. Sicchè a nulla giovano considerazioni sistematiche, invero non rigorose, su norme di legge aventi tutt'altro oggetto, come, ad esempio, la facoltà di esprimere il consenso informato a cure mediche per familiari impossibilitati, o su previsioni che, al contrario, confermano la natura extracontrattuale della responsabilità in esame, come quelle che prevedono la risarcibilità del danno da reato anche in favore dei familiari della vittima.
18.5. Né risulta in contrasto con quanto qui ritenuto la statuizione desumibile dalla sentenza, non massimata, della Corte di Cassazione n. 11719/21, nella quale, in un caso di decesso per colpa ospedaliera, respingendo un motivo di ricorso incidentale della
, ora Controparte_9 Controparte_10 la Corte di Cassazione si è limitata a confermare che la responsabilità della
[...] struttura sanitaria era ascrivibile alla categoria contrattuale in base alla teoria del contatto sociale, ma senza alcun riferimento alla sottodistinzione tra risarcimento chiesto iure proprio o iure hereditatis.
18.6. Neppure appare in contrasto con quanto qui ritenuto il portato della sentenza della
Cassazione n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 01), per limitarsi alle pronunce più recenti, pure citata dagli appellanti, trattandosi di pronuncia che, in massima, riconosce gli effetti protettivi del contratto tra l'ospedale e la gestante, solo in favore dei terzi qualificati: il nascituro e il relativo padre.
D'altro canto, come già anticipato, pare superfluo esaminare le molteplici citazioni giurisprudenziali più risalenti e meritali elencate in atto di appello in mancanza di norme di legge che possano costituire applicazione del principio generale di cui all'art. 1372 c.c.
19.1. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe escluso, nel caso di specie, il danno, iure hereditatis, per lesione permanente della salute del congiunto.
Il Tribunale avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del CTU, mentre avrebbe dovuto, in tesi, valutando il nesso causale secondo la regola del “più probabile che no”, sulla base del materiale sanitario acquisito, concludere che sarebbe senz'altro derivato e si sarebbe già perfezionato, un danno permanente all'utilizzo del braccio sinistro di
Parte_2
pag. 22/24 19.2. Anche questo motivo è infondato.
19.2.1. In primo luogo, non sono sollevati rilievi convincenti alle valutazioni del CTU, già condivise dal giudice di primo grado.
L'esito dell'esame elettromiografico del 3.9.2014, dal quale dovrebbe desumersi la probabile consolidazione del danno (vi si annota, tra l'altro: “nervo radiale non evocabile” e “attività volontaria: nessuna”), è stato valutato dal CTU, il quale, motivatamente, ha tenuto conto anche di:
- un referto specialistico successivo (visita ortopedica dott. del 12.9.2014) Per_4 del seguente tenore: “....attivazione estensore radiale del carpo buona, assente supinatore, estensori ulnari del carpo, EOD, ELP. Evento lesivo 11.7.14. Visto il livello di lesione appare prudente attendere e per ora trattare con FKT..”;
- certificazione INAIL di prolungamento dell'ITA sino al 18.11.2014.
In entrambi i casi, si tratta di valutazioni specialistiche attestanti la non definizione del quadro clinico e, la prima, espressamente indicativa dell'opportunità di una prudente attesa.
La valutazione del CTU, che ha ritenuto di non potere, allo stato e per quanto possibile, dato il prematuro gesto autolesionistico del esprimere che mere illazioni Pt_2 sull'esito della patologia in atto, appare pienamente condivisibile.
19.2.2. In ogni caso è evidente che la lesione, al momento dell'ultimo accertamento medico, non fosse stabilizzata, tant'è che gli appellanti chiedono, al riguardo, una valutazione, ex post, in termini di previsione, fondata sul canone della maggiore probabilità di evoluzione negativa.
Ma una siffatta prospettazione previsionale non potrebbe, in re ipsa, condurre ad un'ulteriore obbligazione risarcitoria, dato che l'evento morte di ha Parte_2 comunque impedito, oltre al consolidamento della lesione, anche, in concreto, il relativo patimento, sicchè, in ultima analisi, mancherebbe la concretezza ed attualità della voce di danno risarcibile (danno permanente).
20. Dal rigetto dell'appello discende, oltre alla conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo valori medio bassi del parametro di riferimento (valore della controversia indeterminabile medio), esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado di giudizio e pertanto: €. 2.500,00 per studio, €.1.500,00 per fase introduttiva, €.4.000,00 per la fase decisionale).
21. Occorre inoltre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
pag. 23/24 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.251/2023 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3
e e, per l'effetto:
[...] CP_4 Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Gorizia n. n. 116/23, pubblicata il 30.5.2023;
2 - condanna gli appellanti in solido a rifondere alla appellata
[...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_5 che liquida in complessivi €.8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater D.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 14.1.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione del CTU dott. pag. 7. Per_2