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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8185 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IANNUZZI FABIOLA;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DE PASCALE CP_1
MAURIZIO;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 19.04.2024 come integrato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) l'8/05/2004 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 17.11.2004, il figlio Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 4067/2023 del 27.10.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 1000,00 (mille) oltre il 50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della . Pt_1
Si costituiva in data 29.12.2023 parte resistente, che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre pari ad euro 750,00 mensili da versare direttamente al figlio in quanto maggiorenne e non convivente con la madre.
All'udienza di prima comparizione del 19.04.2024 il G.I., sentite le parti, proponeva il seguente accordo: Il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 850,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, mentre le spese straordinarie saranno interamente a carico della madre come già di fatto accade con decorrenza dal mese di maggio. Le parti aderivano alla proposta formulata dal Tribunale e i difensori chiedevano la decisione rinunciando ai termini.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- Il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 850,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne;
- le spese straordinarie saranno interamente a carico della madre come già di fatto accade con decorrenza dal mese di maggio;
Con ordinanza del 26.02.2025 il Tribunale, ritenuta necessaria l'indicazione di un limite alle spese straordinarie atteso che le stesse erano state previste interamente a carico della madre, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza cartolare del 21.03.2025 onerando le parti di integrare così come richiesto.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 le parti, a precisazione di quanto richiesto, integravano gli accordi come di seguito si trascrive:
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) l'08.05.2004 da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.3, parte
I, serie, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8185 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IANNUZZI FABIOLA;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DE PASCALE CP_1
MAURIZIO;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 19.04.2024 come integrato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) l'8/05/2004 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 17.11.2004, il figlio Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 4067/2023 del 27.10.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 1000,00 (mille) oltre il 50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della . Pt_1
Si costituiva in data 29.12.2023 parte resistente, che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre pari ad euro 750,00 mensili da versare direttamente al figlio in quanto maggiorenne e non convivente con la madre.
All'udienza di prima comparizione del 19.04.2024 il G.I., sentite le parti, proponeva il seguente accordo: Il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 850,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, mentre le spese straordinarie saranno interamente a carico della madre come già di fatto accade con decorrenza dal mese di maggio. Le parti aderivano alla proposta formulata dal Tribunale e i difensori chiedevano la decisione rinunciando ai termini.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- Il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma mensile di euro 850,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne;
- le spese straordinarie saranno interamente a carico della madre come già di fatto accade con decorrenza dal mese di maggio;
Con ordinanza del 26.02.2025 il Tribunale, ritenuta necessaria l'indicazione di un limite alle spese straordinarie atteso che le stesse erano state previste interamente a carico della madre, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza cartolare del 21.03.2025 onerando le parti di integrare così come richiesto.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 le parti, a precisazione di quanto richiesto, integravano gli accordi come di seguito si trascrive:
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) l'08.05.2004 da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.3, parte
I, serie, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso