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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. RA Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1557/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.2.2022, iscritto al n. 3112/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
RA LE (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Via F. Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
Bolvito n. 31-37, in persona del suo legale rapp.te, dr. , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Fabio Musto (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 12.7.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 1557/2022, pubblicata in data 14.2.2022, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 4076/2019, dell'importo di 11.809,31 €, oltre interessi e spese, ottenuto dalla Laboratorio di Analisi Cliniche G. Marotta s.a.s. a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2013.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella comunicata non era circostanza sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle prestazioni, ricadendo la fattispecie nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto e dovendosi pertanto applicare la regressione tariffaria, del cui espletamento non era stata data prova;
e che erano dovuti gli interessi moratori come indicati in contratto. Cont Con un primo motivo di appello l' reiterava l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
con un secondo motivo deduceva essere a carico del creditore la prova del mancato superamento del tetto di spesa;
con un terzo motivo dichiarava di non condividere quanto affermato in relazione al superamento del tetto di spesa, evidenziando la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento a prescindere dalla applicazione del procedimento di regressione tariffaria, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, e ribadiva quindi la irrilevanza della comunicazione tempestiva degli sforamenti e la comunque non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Concludeva pertanto per l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante. Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Cont probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
E' infondato anche il terzo motivo di appello. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l' CP_1
avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni
(ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura). Cont Infatti, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima Cont della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' n base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva Cont rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
La impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Cont spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio tempestivo di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) e dunque operante l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Cont Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Irrilevante si presenta poi la generica deduzione, nel corpo dell'atto di appello ma senza specifica qualificazione come motivo di appello, della tardiva sottoscrizione del contratto;
questa
Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sent. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 (cfr. Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1557/2022, in contraddittorio con il Parte_3
Laboratorio di Analisi Cliniche G. Marotta s.a.s., così provvede:
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est. dr. Fulvio Dacomo