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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 134 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, , elettivamente domiciliati a Roma Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Antony Lavigna che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellanti
contro
, , entrambi elettivamente domiciliati a San Sperate CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Ambrosina Zoccheddu che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in appello
appellati
e contro
, Vico Cagliari secondo n. 7, Mandas Controparte_3
CHIESA SAN GIACOMO DI MANDAS, Via Carlo Alberto, Mandas
, via Firenze, 8, Mandas Controparte_4
MEDDA MARCO, via Amsicora 38, Mandas
, via Nuova 50, Mandas CP_5
, via Carlo Calisse 5, Roma Controparte_6 CRABU GIOVANNA, via Carlo Calisse 5, Roma
appellati contumaci
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Cagliari, in riforma dell'impugnata sentenza
- nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarata l'incapacità di
intendere e di volere di BU VA al momento della redazione del testamento a formazione
temporale, e per l'effetto dichiarare l'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento a firma dicente
BU VA datato 20.07.2000;
- nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, di seguito alla rinnovazione della ctu
grafologica, accertare e dichiarare la falsità e la nullità per difetto di forma e/o di autografia del
testamento recante firma BU VA datato 20.07.2000 pubblicato il 07.12.06 con atto a
rogito Notaio rep. 9306 registrato a Cagliari il 21.12.06 e/o emettere ogni altra pronuncia PE
utile e/o necessaria per la tutela dei diritti dell'unica chiamata ex lege Parte_3
c) dichiarare altresì ai sensi dell'art. 463 6° comma c.c. i convenuti esclusi dalla successione del
Signor BU VA;
d) per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima a favore dei chiamati ex lege odierni
attori;
e) per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione di tutti i beni provenienti dal de cuius,
posseduti illegittimamente, oltre al risarcimento dei danni anche in via equitativa;
Ordinare alla Conservatoria competente territorialmente la cancellazione delle trascrizioni operate
sui beni del de cuius.
f) con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario del presente procedimento”.
Nell'interesse di ed : “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, CP_1 Controparte_2
Voglia:
-Confermare la sentenza impugnata;
-Rigettare l'atto d'appello;
-Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , dante causa degli odierni appellanti e di Parte_3
e NA BU, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari gli altri Controparte_6
soggetti specificati in epigrafe, esponendo che:
- in data 21 luglio 2006 si era aperta la successione di VA BU, parente in linea collaterale di terzo grado dell'attrice;
- in data 7 dicembre 2006, su richiesta del legale rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo
di Mandas, si era proceduto alla pubblicazione, a rogito del Notaio dott. di un Persona_2
testamento olografo, datato 20 luglio 2000 e recante sottoscrizione dicente VA BU;
- tuttavia, VA BU, era affetto fin dall'anno 1998 da atrofia cerebrale, conseguente ad un'ischemia cerebrale transitoria, che ne aveva pesantemente deteriorato le condizioni psichiche con andamento progressivo ed ingravescente;
- tale patologia del de cuius era già emersa nel corso di un procedimento penale, promosso su denuncia di altri congiunti del BU a seguito di atti dispositivi del suo patrimonio posti in essere dalla convenuta in forza della procura generale conferitale dal de cuius con atto Controparte_2
pubblico in data 11 settembre 2000;
- nell'ambito di tale procedimento, promosso per il delitto di circonvenzione di incapace, il consulente del Pubblico Ministero, dottor aveva concluso nel senso che Persona_3
VA BU versasse all'epoca (settembre 2000) “in stato di deficienza psichica e pertanto era
persona limitata nello scegliere liberamente con coscienza i propri atti, di valutarli e quindi di
volerli o meno”;
- nell'anno 2004, i medesimi congiunti del de cuius avevano promosso altresì procedimento civile di interdizione, nel corso del quale il consulente del Tribunale aveva accertato che l'interdicendo versava da tempo in uno stato di grave ed abituale infermità di mente, con decorso irreversibile e progressivo;
- a fronte di tali circostanze, doveva quindi ritenersi che il testamento fosse invalido giacché redatto da soggetto da tempo affetto da una patologia neurologica ad andamento progressivo ed ingravescente e, quindi, incapace di intendere e volere al tempo della redazione;
- inoltre, all'esito della perizia grafologica espletata per conto della attrice, era emersa l'assenza di autografia della scheda testamentaria pubblicata dal Notaio PE
-infatti, la consulente di parte, dott.ssa aveva rilevato che il testamento Persona_4
pubblicato non appariva formato da un'unica mano scrivente e, presentava delle evidenti anomalie in diversi punti della stesura, atteso che i nomi dei beneficiari e taluni lasciti risultavano essere stati inseriti in spazi precedentemente e appositamente lasciati in bianco con caratteri in stampatello e grafia visibilmente diversa dal resto dell'atto;
- inoltre, la consulente di parte aveva evidenziato delle irregolarità anche nella collocazione spaziale del testo, a fronte di marcate diversità fra la copia della scheda oggetto di pubblicazione presso il
Notaio e un'altra copia ulteriore del testamento, reperita direttamente dalla attrice presso PE
, amica intima del testatore, e consegnata alla CTP;
Persona_5
-pertanto, vi era anche il fondato motivo di dubitare che la scheda testamentaria assoggettata a pubblicazione, per quanto apparentemente sottoscritta da VA BU, fosse al medesimo effettivamente riferibile in ogni sua parte come normativamente richiesto.
L'attrice chiese, quindi, di dichiarare l'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento pubblicato e/o la sua falsità e la nullità per difetto di forma e/o di autografia, emettendo ogni altra pronuncia utile per la tutela dell'unica chiamata ex lege , oltre all'accertamento della indegnità a Parte_3
succedere dei convenuti esclusi dalla successione e la loro condanna alla restituzione di tutti i beni provenienti dal de cuius e al risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio e contestando gli assunti di parte attrice Controparte_2 CP_1
e sostenendo la validità del testamento sia rispetto alla capacità di intendere del testatore al momento della redazione, sia sotto il profilo formale.
Si costituì anche la Casa di riposo San Giacomo di Mandas, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Interrotta per il sopravvenuto decesso di parte attrice, la causa fu, quindi, debitamente riassunta a cura degli eredi di , , e NA BU) Parte_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_6
e, a seguito di istruttoria con produzioni documentali, libero interrogatorio delle parti, prova testimoniale e consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza n. 2266/2022 il Tribunale rigettò le domande attoree.
In particolare, richiamando l'elaborato peritale sulla documentazione sanitaria redatto dal ctu dott.
, il giudice ritenne che la storia clinica del testatore fosse scomponibile in tre distinti periodi, Per_6
temporalmente contigui e contraddistinti da un differente grado di incidenza delle patologie sulle capacità cognitive ed intellettive del de cuius.
A fronte di una prima fase (dal 1998 fino a aprile 2000), segnata da due episodi di ischemia cerebrale, determinanti una “parziale inabilitazione delle funzioni mentali” con gravi deficit cognitivi, e dalla diagnosi del morbo di Parkinson, aveva fatto seguito un periodo, coevo alla redazione della scheda testamentaria, caratterizzato da palesi e documentati miglioramenti delle condizioni mentali del de cuius, ormai affetto da un lieve deficit cognitivo fino al novembre 2000;
solo a partire dal dicembre 2000, le condizioni psichiche del testatore avevano patito un progressivo e significativo decadimento, culminato in una grave e assoluta forma di demenza perdurata fino al decesso.
Date tali evidenze, e richiamate le regole enucleate dalla giurisprudenza sugli oneri probatori sia in caso di infermità permanente sia nell'ipotesi di infermità a carattere transitorio o intermittente, il giudice rilevò l'assenza di “elementi indicativi di un apprezzabile deficit cognitivo del periziato
BU VA nell'arco temporale di riferimento (luglio 2000)”, affermando, per contro, il positivo accertamento della capacità in capo al BU di autodeterminarsi e di intendere il valore degli atti compiuti al tempo della redazione della scheda testamentaria.
Con riferimento alla validità del testamento pubblicato, il Tribunale evidenziò i risultati
Pers dell'indagine peritale grafologica del CTU, dott.ssa con la quale era stato accertato:
- che la scheda olografa pubblicata presso il Notaio di Cagliari era stata formata Persona_2
con una tecnica “mista”; infatti, la parte testuale della scheda, contraddistinta dalla redazione prima del testo con appositi spazi bianchi per i nomi dei beneficiari, poi inseriti, era stata ottenuta con l'ausilio di carta copiativa di colore blu, mediante un “ricalco” da una “matrice primigenia” non reperita e non esaminata dalla consulente, mentre le ultime tre righe dello scritto – contenenti la data e la sottoscrizione del disponente qualificatosi come VA BU – erano state vergate a mano, direttamente sul supporto scrittore costituito da un foglio uso bollo, con penna a sfera di colore nero.
- che, sotto il profilo grafologico, l'intero contenuto testuale della scheda testamentaria, la data e la firma erano tutte riconducibili ad un'unica mano scrivente per la assoluta omogeneità e corrispondenza interna degli elementi grafici;
- che tale mano scrivente, esaminate le autentiche di comparazione, era compatibile con quella del
de cuius, ivi comprese le aggiunte in stampatello in tempi diversi, sempre col ricorso all'identica tecnica a ricalco mediante carta a carbone;
- da ultimo, che l'esemplare della scheda pubblicata, pur non costituendo tecnicamente un
“originale”, in quanto non vergata di pugno dal testatore nella sola parte testuale ma ottenuta con interposta carta copiativa attraverso una “matrice primigenia” non reperita, non era comunque il frutto di un artificio grafico o tentativo di contraffazione ma semplicemente “la copia dell'olografo primigenio non rinvenuto”.
Appurata la qualità di copia del testamento pubblicato, con le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata produzione dell'originale, il Tribunale reputò comunque superata la presunzione di cui all'art. 684 c.c.
Infatti, alla luce delle prove orali, il giudice ritenne che l'olografo primigenio (c.d. “matrice”),
completo di tutti i requisiti di cui all'art. 602 c.c. e contenutisticamente identico alla scheda pubblicata, non fosse stato revocato dal testatore in quanto identificabile nell'esemplare,
effettivamente esistente dopo l'apertura della successione, detenuto da e, Persona_5
successivamente, recuperato dalla originaria attrice per farlo ispezionare dalla Parte_3
propria CTP, dott.ssa Per_4
Pers Tale esemplare, esaminato dalla CTU, dott.ssa solo tramite la integrale riproduzione fotostatica contenuta nella relazione tecnica di parte attrice, presentava un contenuto identico a quello pubblicato e altresì la medesima grafia tranne che per la firma e la data, anch'esse comunque riconducibili al BU, mentre le divergenze riscontrate tra i due esemplari erano riconducibili all'uso della carta copiativa ed al ricalco dalla “matrice” alla “figlia” pubblicata, ovvero alla scelta redazionale del testatore e alla compilazione dei beneficiari e lasciti in tempi diversi rispetto alla stesura del testo. Per tali circostanze il Tribunale, quindi, affermò l'autenticità di entrambi i testamenti e la validità ed efficacia del testamento pubblicato, rigettando la domanda attorea.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, cui hanno Parte_1 Parte_2
resistito e , mentre gli altri appellati sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di doglianza gli appellanti hanno censurato gli esiti e la ricostruzione della ctu medico legale, acriticamente fatti propri dal Tribunale, sostenendo, per contro, che VA BU fosse privo in assoluto e ininterrottamente della capacità a testare fin dal 1998.
In particolare, hanno asserito che l'ausiliario del giudice non aveva adeguatamente considerato la diagnosi di leucomalacia su base ventricolare e di atrofia cerebrale che, comportando una condizione depressa della materia cerebrale causata da insufficiente apporto di ossigeno per lesioni dei vasi sanguigni, esclude la possibilità di miglioramenti della condizione clinica di chi ne è
affetto.
Inoltre, secondo gli appellanti, i miglioramenti riscontrati dal ctu dovevano esser riferiti ad “aspetti geriatrici della vita quotidiana” in quanto espressi in ambito geriatrico e non con riferimento a profili psichiatrici, che riguarderebbero più specificamente la capacità a testare, in realtà mai indagata in ambito sanitario.
Sotto tale profilo, anche i test psicometrici, corredati ai certificati medici e individuati dall'ausiliario come sicuro indice per valutare il progressivo decadimento cognitivo del testatore, non potevano ritenersi particolarmente utili per scandagliare la capacità a testare in quanto anch'essi somministrati in ambito geriatrico.
Per converso – per la tesi gli appellanti - l'ausiliario avrebbe dovuto valorizzare la documentazione specialistica e, in particolare, il certificato neurologico rilasciato dalla ASL n. 6 di Sanluri il
19.01.2000 che, seppur sottovalutato dal CTU proprio per la assenza di test psicometrici nonostante l'ambito specialistico di valutazione, dava atto di un “grave decadimento cognitivo progressivo su
base leucoencefalopatica” e, per conseguenza, di un'evidente e irreversibile incapacità a testare su base organica, peraltro poi aggravata dalla diagnosi di Parkinson, sussistente già sei mesi prima della data del contestato testamento.
Inoltre, hanno dedotto la contradditoria e parziale valutazione della perizia redatta nel contesto del procedimento penale e delle considerazioni ivi espresse dal perito, dott. quest'ultimo, infatti, Per_3
seppur ai fini dell'accertamento dei presupposti del contestato reato di circonvenzione di incapace,
aveva affermato, riferendosi ad un periodo successivo di soli due mesi la data del testamento, che
VA BU “era in stato di deficienza psichica e pertanto era persona limitata nello scegliere
liberamente e con coscienza i propri atti, di valutarli e, quindi, di volerli o meno”.
La censura non è fondata.
La prospettazione del motivo si risolve nella trasposizione di parte delle critiche alla c.t.u., con osservazioni che, tuttavia, risultano inidonee a sovvertire il fondamento tecnico scientifico e il percorso decisionale dell'impugnata decisione.
Contrariamente a quanto suggerito con la doglianza, in sede di repliche alle osservazioni di parte, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha dato prova di aver puntualmente considerato la Per_6
diagnosi di atrofia cerebrale e il decorso della vasculopatia cerebrale da cui VA BU era pacificamente affetto fin dal 1998.
Infatti, dopo aver specificato che l'atrofia cerebrale e il morbo di Parkinson sono condizioni patologiche potenzialmente coesistenti ed entrambe normalmente destinate a sfociare in demenza,
l'ausiliario ha ribadito che “i dati anamnestici, clinici, psicometrici rilevabili agli atti”, compreso il certificato ASL n. 6 del 19.01.2000 e le relative TAC, “indicano che il Signor BU fin dal 1978
soffriva di ipertensione arteriosa (condizione tipicamente predisponente la vasculopatia cerebrale)
e ha presentato inizialmente due episodi di ischemia cerebrale transitoria (TIA) nel 1994 con
ricovero al e nel 1998, segni aspecifici di una vasculopatia cerebrale (si vedano il referto CP_7
della TAC cranica che il dottor riferisce esser stata effettuata durante il ricovero del 1998 e Per_3
il referto della TAC cranio del 9/4/1999 riportato nel certificato Asl di Sanluri del 19/1/2000) …
successivamente la comparsa di più specifici segni parkinsoniani che hanno condotto una diagnosi
di morbo di Parkinson e relativa terapia (si veda certificato ASL di Cagliari del 18/4/2000)”.
Data tale premessa, l'ausiliario ha poi esplicitato il profilo dirimente, evidenziando che “ovviamente, da caso a caso il decorso e l'evoluzione della demenza è differente” proprio perché la
“vasculopatia cerebrale cronica non è affatto una diagnosi intuitivamente inabilitante le funzioni mentali” ma “è un termine che connota una condizione funzionale ed anatomo-patologica del
circolo cerebrale, la cui entità può andare da un minimo ad un massimo potendosi rappresentare
infiniti livelli intermedi e causare quindi infiniti livelli di deficit cognitivo”; per tali ragioni, quindi,
“ il livello di inabilitazione delle funzioni mentali va di volta in volta misurato per stabilire il grado
di gravità della demenza”.
Ebbene, ai fini dell'accertamento della capacità a testare, proprio tale aspetto, unito alla accertata assenza di esami specifici attestanti la reale incidenza della diagnosi di atrofia cerebrale al suo insorgere, priva di pratica rilevanza le asserzioni degli appellanti in merito alla impossibilità di riscontrare un miglioramento delle condizioni psichiche del testatore, dovendosi di volta in volta rilevare con gli appropriati mezzi diagnostici la reale compromissione delle facoltà cognitive.
Fermo quanto sopra esposto, il consulente ha riferito che, nel caso di specie, a partire dalla diagnosi del morbo di Parkinson del 18 aprile 2000 tali accertamenti erano stati compiuti scrupolosamente tramite “le fondamentali e approfondite valutazioni psicometriche”, le quali avevano attestato un significativo miglioramento delle condizioni cognitive nell'arco temporale di redazione della scheda testamentaria, fornendo risultati pari o perfino superiori a quelli altrimenti attesi in base all'età e condizioni socio personali del testatore.
La validità ed efficacia di tali esami (due MMSE somministrati in ambito geriatrico e uno in ambito neurologico proprio nel periodo di riferimento, oltre a circa una decina di altri test psicometrici)
sono state poi rimarcate dall'ausiliario che, con argomentazione convincente e puntuale, ha spiegato che, per un verso, i test in discorso, effettuati in alcuni casi anche da strutture sanitarie specializzate proprio nello studio dei disturbi cognitivi, erano muniti, per struttura e contenuto, “di particolare
affidabilità”, potendo fornire dei falsi positivi ( “ossia valori peggiori di quelli reali, e quindi indicativi di peggiori condizioni cognitive”) ma non anche dei falsi negativi (“ossia valori migliori di quelli reali”); per altro verso, ha ribadito in sede di repliche che “i test cognitivi, quali quelli
somministrati nella batteria di test della Geriatria nel corso della visita di aprile e nelle successive,
sono quelli più approfonditi, cosiddetti "di secondo livello" che si utilizzano in ambito psichiatrico, neurologico, geriatrico per approfondire una condizione, accertata o sospetta, di declino cognitivo.
Pertanto, sono i più indicati per evidenziare ed eventualmente stabilire il livello di un declino
cognitivo o demenza. Una tale eccezione si sarebbe potuta avanzare nel caso in cui fossero stati
somministrati solo dei test per la valutazione dell'autonomia, e non cognitivi, quali per esempio
ADL, IADL, test di Barthel, ed altri. Ma nel caso del signor BU, in quelle occasioni, vennero
somministrati dei test cognitivi, i più adatti”.
Va, altresì, richiamo il certificato, emesso dalla medesima ASL 6 in data 18.7.2000, dal quale risulta accertato un miglioramento delle condizioni neurologiche.
A fronte di tali elementi, pertanto, anche la censura relativa all'inattendibilità dei test quali indici del reale decadimento cognitivo del de cuius appare priva di apprezzabile rilievo.
Altrettanto è da dirsi con riguardo alle contestazioni inerenti all'esame parziale della relazione curata in sede penale dal dott. Per_3
In sede di osservazioni all'elaborato peritale del Tribunale, il consulente degli appellanti ha contestato al CTU dr. l'acritico ed eccessivo utilizzo “del pensiero interposto del Dottor Per_6
, il quale, oltre aver rilevato la deficienza psichica di VA BU nei termini riportati Per_3
dagli appellanti, aveva altresì affermato che “all'epoca in cui il signor BU rilasciò la procura
(11/09/2000), egli non si trovasse in una condizione di franca patologia di entità giuridicamente
rilevante, cioè da giustificare un giudizio di infermità di mente”.
A fronte di tale dato, quindi, appare contraddittorio il tenore della censura mossa in questa sede;
in ogni caso, dall'esame dell'elaborato peritale risulta pacificamente che, oltre ad aver analizzato tutta la copiosa documentazione clinica agli atti, l'ausiliario del Tribunale abbia impiegato la relazione della diversa sede processuale al solo scopo di reperire informazioni anamnestiche utili ai fini dell'accertamento demandatogli, vagliandone i contenuti valutativi in accordo con la diversità,
sottolineata dagli stessi appellanti, dell'oggetto di indagine.
Con un ulteriore motivo di gravame, e hanno contestato l'omesso Parte_1 Parte_2
accertamento della capacità del de cuius al momento dell'effettiva redazione del testamento.
Al riguardo hanno dedotto che il Tribunale aveva, in ogni caso, riconosciuto la formazione progressiva del documento pubblicato, giacché redatto in tempi diversi mediante il successivo inserimento dei nominativi dei beneficiari in spazi lasciati appositamente in bianco nel testo. Alla
luce di tale tecnica redazionale, quindi, anche seguendo la ricostruzione dell'andamento clinico offerta nella CTU, secondo gli appellanti non è dato sapere se effettivamente la data e la firma riportate siano state siglate all'esito della compilazione della scheda testamentaria oppure prima dell'inserimento dei beneficiari, ovvero ancora in data non accertata.
Secondo i deducenti, l'impiego dello stampatello per l'indicazione dei nomi e di parte dei lasciti e il tratto della scrittura che denota l'avanzamento dell'età rendono logicamente più probabile l'apposizione della firma e la data prima della integrale e definitiva redazione del documento, il cui contenuto, quindi, potrebbe esser stato inserito quando il testatore era ormai privo in assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Sotto tale profilo, inoltre, gli appellanti hanno altresì censurato la validità del testamento,
sostenendo l'illegittimità della redazione progressiva tramite aggiunte prive di apposita sottoscrizione.
Anche tale doglianza non è fondata.
In sostanza, con il proposto motivo gli appellanti valorizzano per la prima volta in questa sede la redazione in tempi diversi della scheda testamentaria, acclarata ad esito della ctu grafologica della
Pers dottoressa e recepita dal Tribunale, al fine principale di prospettare l'eventualità che una parte o la totalità delle disposizioni testamentarie sia stata redatta quando il testatore era divenuto incapace.
Tuttavia, la tesi si riduce ad una semplice suggestione priva di supporto probatorio e contraddetta da plurimi elementi che portano, per converso, a ritenere che la data e la firma riportate siano state apposte all'esito della redazione della scheda e, in ogni caso, che la scheda sia stata redatta quando il testatore era sicuramente munito della necessaria capacità testamentaria.
Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i requisiti formali di cui all'art 602 c.c. non impongono alcun ordine di formazione redazionale dello scritto per cui “deve
ritenersi che, ai fini della validità di tale testamento, non è richiesta una necessaria contestualità
nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il
testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale
(Cassazione civile sez. II - 27/10/2008, n. 25845, Cass. 23.6.2005 n. 13487 Cass.12.2000 n. 15379.
Cass.22.3.1985 n. 2074;)”.
È dunque assolutamente lecito che il testatore, dopo aver redatto in toto o solo in parte le sue disposizioni di ultima volontà, le completi successivamente con la propria sottoscrizione ovvero,
viceversa, con l'indicazione o aggiunta delle disposizioni a sottoscrizione già apposta in calce allo scritto.
In ogni caso, l'elemento essenziale è che il prodotto finale rispetti sempre tutti i requisiti dell'art. 602 c.c. il quale, al comma 3, impone, quando si tratti di giudicare della capacità del testatore, che la contestazione del tempo di redazione della scheda sia accompagnata dalla prova della non verità
della data;
prova cui, in accordo con l'art. 2697 c.c., erano onerati gli odierni appellanti e che non è
stata fornita.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto nella doglianza, l'uso dello stampatello, peraltro perfettamente legittimo quando vi è certezza della paternità dello scritto, e il tratto grafico degli inserimenti nulla dicono rispetto all'ordine di redazione degli elementi strutturali della scheda.
Piuttosto, alla luce dell'impianto istruttorio, vari elementi depongono in favore della ben più logica ipotesi della formazione contestuale dello scritto al tempo della data in esso recata.
Come evidenziato anche nell'impugnata sentenza, all'esito dell'indagine grafologica, comprensiva
Pers di chiarimenti e integrazioni, la consulente dott. ha accertato, per quanto qui d'interesse, che la scheda olografa consegnata al notaio dr. di Cagliari, unica suscettibile d'esame, Persona_2
era stata formata interamente da VA BU con una tecnica “mista” per cui, mentre la sottoscrizione, la data e il luogo sono apposte a mano dal testatore in calce allo scritto, le parole del testo sono vergate mediante l'uso di carta a carbone;
come ribadito in plurime occasioni in sede di chiarimenti, tale tecnica “a ricalco” è stata meticolosamente impiegata per la redazione del testo e per l'inserimento successivo dei nomi dei beneficiari negli appositi spazi lasciati a disposizione dal testatore.
Proprio la costanza nell'impiego di questa particolare modalità di stesura depone certamente a favore sia della redazione unitaria e ravvicinata del documento sia della lucidità della condotta del testatore.
Va, inoltre, evidenziata la condotta del testatore successivamente al completamento della scheda testamentaria.
Infatti, in una porzione di testo priva delle particolarità grafiche da cui è stata desunta la formazione progressiva, il testatore, dopo aver dato atto della redazione di due esemplari del testamento, da ritenersi quindi già interamente compilati, ha reso noto di aver consegnato uno di essi all'amica
, la quale, in sede di audizione, ha confermato la circostanza, riferendo, peraltro, di Persona_5
aver ricevuto personalmente lo scritto dal BU con l'incarico di provvedere alla sua pubblicazione.
La linearità dell'azione del testare costituisce, quindi, indice di coerenza e lucidità di pensiero che rendono implausibile che la formazione e la stesura della volontà testamentaria possano esser avvenute, in un'epoca diversa dalla data indicata dallo scritto.
Con un terzo articolato motivo gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale laddove sono state ritenute provate l'esistenza dell'originale, a loro dire erroneamente identificato nell'esemplare detenuto dalla , e la sua distruzione o smarrimento ad opera di terzi dopo PE
l'apertura della successione.
In particolare, secondo gli appellanti, il testamento detenuto dalla , esaminato dai PE
consulenti solo in copia fotostatica, costituisce anch'essa una copia in carta a carbone in quanto la
Pers CTU dott.ssa e la consulente di parte attrice, dott.ssa avevano concordemente Per_4
escluso sia che detto esemplare fosse la c.d. “matrice” (ovverosia la copia primigenia scritta a penna) del testamento pubblicato, sia che tale matrice, in realtà mai reperita, fosse effettivamente datata e sottoscritta.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che fosse Parte_3
effettivamente entrata in possesso dell'originale dopo la morte del testatore.
Inoltre, sul punto, con un ulteriore motivo, gli appellanti hanno dedotto la presenza di lacune motivazionali della decisione, contestando l'interpretazione delle testimonianze dalle quali il
Tribunale ha ricavato la prova inconfutabile dell'esistenza di un originale.
Secondo i deducenti la deposizione della teste non offre elementi da cui dedurre che PE l'esemplare da questa ricevuto in busta chiusa fosse l'originale; né risulta, in ogni caso, coerente e attendibile alla luce della deposizione del rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo, dott.
il quale aveva negato le circostanze riferite dalla teste, senza che il Persona_8
ragionamento esplicitato dal giudice lasci intendere le ragioni della inattendibilità del rappresentante della casa di riposo.
Secondo gli appellanti, quindi, unico dato certo emerso dall'istruttoria è che la aveva PE
consegnato la scheda testamentaria da lei detenuta al che questi la aveva poi consegnata Per_8
al notaio per la pubblicazione, e che la scheda pubblicata dal notaio era una copia;
la scheda PE
in possesso della , dunque, era a sua volta una copia. PE
Gli appellanti, quindi, hanno censurato anche la valutazione in ordine alla effettiva esistenza di due soli esemplari in quanto ricavata da deposizioni de relato; difatti, in sede di esame testimoniale, la consulente oltre a specificare di aver esaminato solo una copia fotostatica dello scritto e Per_4
di non poter stabilire se anche l'originale fosse effettivamente firmato, aveva riferito che la anche seconda copia esaminata era in copia fotostatica e proveniva dalla , come le era stato PE
riferito da . Parte_3
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente giacché connessi, non sono fondati.
Ripercorrendo gli specifici passaggi motivazionali della sentenza interessati dalle censure, il giudice di prime cure, richiamando gli esiti della ctu grafologica, ha specificamente affermato che “la
scheda testamentaria, pubblicata e custodita presso il notaio non è quindi un “originale” PE
posto che, pur datata e sottoscritta di pugno dal redattore, non è stata tuttavia, nella parte testuale,
direttamente vergata sul supporto cartaceo ma ottenuta – con interposta carta copiativa –
attraverso una “matrice primigenia”, al momento non reperita”.
Il Tribunale ha, quindi, constatato in diritto l'inefficacia della scheda pubblicata in quanto l'impiego della carta a carbone, seppur consente di affermare l'esistenza di una prima versione certamente redatta a mano (la c.d. “matrice”), dà luogo ad una semplice copia che per “la naturale revocabilità
in ogni tempo dell'atto di ultima volontà, induce a presumere, in caso di mancato rinvenimento
dell'originale del documento, che lo stesso sia stato soppresso e distrutto dal disponente e quindi
sostanzialmente revocato”. Acclarata la necessità di stabilire, in ossequio all'art. 684 c.c., la sopravvivenza dell'originale all'apertura della successione, il giudicante ha, quindi, rilevato l'esistenza di “molteplici emergenze processuali” che consentono di inferire l'esistenza del testamento originale dopo l'apertura della successione e di individuarlo in quello detenuto da . Persona_5
Pers Infatti, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la Ctu non ha mai escluso che il testamento fosse la copia primigenia né che “la matrice mai rinvenuta” fosse sottoscritta, PE
ma ha solo prospettato tali eventualità, proprio perché il testamento custodito dalla signora PE
non è mai stato fornito agli atti se non in semplice ed integrale copia fotostatica, esaminabile peraltro solo attraverso le ulteriori riproduzioni fotografiche contenute nella consulenza di parte della dottoressa di talché, proprio tale circostanza ha imposto al giudice di valutare, in Per_4
base alle deposizioni testimoniali, la sopravvivenza di un originale alla apertura della successione.
Ebbene, l'aspetto centrale valorizzato dal Tribunale come base del proprio ragionamento è
rappresentato dal riferimento in entrambe alle schede testamentarie, tra loro visivamente identiche se non per minime discrasie grafiche quanto alle firme, la data e alcuni caratteri del testo, alla volontà del testatore di redigere due “esemplari” del testamento olografo.
Infatti, il particolare tenore letterale della disposizione (“ho redatto questo testamento olografo in
due esemplari di cui, uno depositato presso la mia carissima e stimatissima signora PE
, uno è riposto tra i miei documenti personali”) consente di ricostruire l'erroneo
[...]
convincimento del testatore in ordine alla possibilità di creare due originali di pari valore legale con la carta copiativa.
Non solo;
oltre a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il contenuto delle espressioni impiegate consente di inferire l'esclusiva esistenza di solo due esemplari del testamento e la
“redazione” ad opera del testatore di entrambi, di cui uno di pugno e l'altro, come è emerso in corso di causa, con l'impiego della carta copiativa quanto al solo testo.
A fronte di tale circostanza, quindi, già in prima istanza appare implausibile che il testatore avesse poi formato più di due esemplari, con il ricorso alla carta carbone ovvero con copie fotostatiche.
Ciò posto, essendo stato appurato che il testamento pubblicato è quello in carta carbone, il
Tribunale, con ragionamento logico e corretto, ha concluso che la matrice, redatta interamente di pugno e debitamente sottoscritta e datata, fosse per forza di cose il documento nella disponibilità
della signora , la cui deposizione, pertanto, acquista particolare rilevanza. PE
Come evidenziato nell'impugnata sentenza, tale teste aveva riferito di aver ricevuto l'esemplare in busta sigillata e sottoscritta ai margini direttamente da VA BU con l'incarico di farlo pubblicare ma di aver ricevuto (all'evidenza dopo la morte del BU) una telefonata dal rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo, dott. Quest'ultimo, Persona_8
recatosi presso il domicilio della teste, aveva poi provveduto, con la partecipazione di quest'ultima,
alla apertura della busta e alla lettura del documento.
Orbene, tale deposizione ha una rilevanza assolutamente dirimente perché comprova la sopravvivenza dell'originale del testamento alla morte di VA BU, nonostante le dichiarazioni di segno contrario del rappresentante della Casa di Riposo.
Difatti, come compiutamente rilevato dal Tribunale, la portata della deposizione del Dott. Per_8
è, in ogni caso, marginale perché le dichiarazioni della , oltre che intrinsecamente
[...] PE
attendibili per la precisione dei particolari cui sono accompagnate, trovano estrinseca conferma in plurime evidenze, tra cui anche il verbale di pubblicazione del testamento.
Infatti, partendo da quest'ultimo documento, deve rilevarsi che il notaio aveva ricevuto un esemplare della scheda testamentaria in busta chiusa, che aveva lui stesso aperto ai fini della pubblicazione, mentre, come dichiarato dalla teste , la busta contenente l'esemplare del PE
testamento in suo possesso era stata aperta;
circostanza che consente di escludere in radice la tesi degli appellanti in ordine alla avvenuta pubblicazione del testamento che aveva la . PE
Peraltro, la presenza di due differenti plichi sigillanti, che avvalora anche l'esistenza di due soli esemplari del testamento, è definitivamente dimostrata, come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza, dalla relazione peritale della dott.ssa tale elaborato, infatti, Per_4
contempla, fra gli atti consegnati dalla committente , anche il plico dell'esemplare Parte_3
depositato presso la giacché avente firme di VA BU e segni sigillanti, dislocati in PE
posizioni diverse rispetto a quelli sulla busta consegnata al notaio PE
In sede di audizione la CTP degli appellanti aveva specificamente dichiarato di aver ricevuto, pur avendo insistito per ottenere gli originali, solo due fotocopie degli esemplari. Tale consegna era stata effettuata direttamente da , la quale le aveva anche riferito che Parte_3
una di esse, accompagnata dalla copia del plico, era stata prelevata presso la signora . PE
La circostanza - ricavata, secondo gli appellanti, da una mera deposizione de relato - ha trovato definitiva conferma nelle dichiarazioni delle eredi di , e NA Parte_3 Parte_2
BU le quali, avendo acquisito la veste di attrici in subentro al tempo della audizione, hanno reso una piena confessione giudiziale.
Entrambe avevano concordemente dichiarato di aver appreso che la zia la quale aveva Pt_3
continuato ad intrattenere rapporti con la dopo la morte di VA BU, era entrata in PE
possesso di due esemplari del testamento, poi oggetto di impugnazione, in quanto la stessa aveva loro direttamente riferito di essersele personalmente procurate.
Quindi, la solida coerenza di tale ricostruzione e l'assenza di spiegazioni alternative alla consegna alla CTP delle fotocopie ad opera di rende, per un verso, altamente probabile che Parte_3
l'originaria attrice fosse entrata direttamente in possesso dell'originale del testamento, come affermato dal Tribunale;
per altro verso, e soprattutto, attesta con sufficiente grado di certezza che l'originale del testamento, consegnato alla , non era stato revocato dal testatore prima della PE
apertura della successione ma era stato distrutto, occultato o comunque disperso, ad opera di soggetti terzi, addirittura dopo la pubblicazione della scheda in carta carbone.
A completa tacitazione di ogni dubbio sollevato dagli appellanti, ulteriori evidenze testimoniali e peritali, non valorizzate dal Tribunale, suffragano la consegna dell'originale matrice alla . PE
In particolare, infatti, è opportuno sottolineare che tale teste aveva riferito di aver ricevuto l'incarico di provvedere alla pubblicazione della scheda testamentaria, poi assolto dal con la Per_8
consegna al notaio della scheda in carta carbone, custodita tra i documenti personali del PE
BU.
Proprio tale particolare, contrariamente a quanto suggerito dagli appellanti, spiega la scelta del testatore, tra l'altro erratamente convinto della produzione di due esemplari di pari valore legale con la carta carbone, di consegnare l'originale della scheda testamentaria proprio alla “carissima e stimatissima signora ”, mentre la copia in carta carbone era rimasta tra i suoi effetti Persona_5
personali nella casa di riposo. Quest'ultima, peraltro, alla luce della esposta ricostruzione, risulta l'unica persona ad aver direttamente visionato l'originale della scheda testamentaria ad aver anche riferito in merito all'aspetto dello scritto.
Difatti, è opportuno ribadire che la dott.ssa ha sempre avuto a disposizione solo una Per_4
fotocopia del testamento depositato presso;
tant'è che la consulente di parte, pur Persona_5
appurando la presenza della firma e della sottoscrizione poste in comparazione con quelle dell'esemplare pubblicato, non è mai stata in condizione di riferire in merito alla differenza cromatica (inchiostro blu per il testo e firma e sottoscrizione in penna nera) presente nella scheda testamentaria in carta carbone depositata presso il notaio PE
Ora, nella propria deposizione ha precisato di ricordare che l'esemplare da lei Persona_5
detenuto - ed evidentemente visionato in conseguenza della apertura della busta sigillante ad opera del dott. – era scritto a penna. Per_8
Tale constatazione trova conferma sia dall'esame della riproduzione della fotocopia dell'originale contenuta nella relazione della dott.ssa sia dalle valutazioni esposte negli ultimi Per_4
Pers chiarimenti sull'elaborato peritale della CTU Dott.ssa valutazioni, peraltro correttamente evidenziato dal Tribunale in riferimento all'autenticità dei due scritti, non contestata dagli appellanti in questa sede.
La consulente d'ufficio, incaricata ad integrazione della relazione a esplicitare la tecnica di redazione con la carta carbone e l'origine delle discrasie grafiche tra i due testi, ha constatato, con ragionamento logico e corretto, che nella riproduzione dell'esemplare custodito dalla “lo PE
sfondo, su cui si leggono le parole del testo” risulta “più pulito, cioè esente dai segni lasciati da scritte preesistenti sulla carta carbone”.
A ciò si deve aggiungere altresì l'assenza delle “macchie” e ombreggiature naturalmente lasciate dall'impiego della carta carbone, come compiutamente spiegato dalla consulente nella prima relazione peritale del 01.06.2010 e, ancora, l'assenza dei disallineamenti orizzontali e verticali del testo rispetto alle righe del foglio ad uso bollo utilizzato, invece presenti nel testamento pubblicato.
L'assenza di tale incongruenza grafica nell'esemplare rappresenta, come correttamente PE
esplicitato dal giudice, “segno evidente che la mano scrivente aveva un miglior governo dello spazio laddove la scrittura è stata direttamente apposta dal testatore con penna a sfera”.
In conclusione, l'appello deve, pertanto, esser rigettato, con integrale conferma della impugnata sentenza n. 2266/2022 del Tribunale di Cagliari e condanna degli appellanti in solido, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dei soli appellati costituiti ed;
spese che si liquidano come da dispositivo con riferimento allo CP_1 Controparte_2
scaglione di cause di valore interminabile – complessità alta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2266/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 134 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, , elettivamente domiciliati a Roma Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Antony Lavigna che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellanti
contro
, , entrambi elettivamente domiciliati a San Sperate CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Ambrosina Zoccheddu che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in appello
appellati
e contro
, Vico Cagliari secondo n. 7, Mandas Controparte_3
CHIESA SAN GIACOMO DI MANDAS, Via Carlo Alberto, Mandas
, via Firenze, 8, Mandas Controparte_4
MEDDA MARCO, via Amsicora 38, Mandas
, via Nuova 50, Mandas CP_5
, via Carlo Calisse 5, Roma Controparte_6 CRABU GIOVANNA, via Carlo Calisse 5, Roma
appellati contumaci
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Cagliari, in riforma dell'impugnata sentenza
- nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarata l'incapacità di
intendere e di volere di BU VA al momento della redazione del testamento a formazione
temporale, e per l'effetto dichiarare l'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento a firma dicente
BU VA datato 20.07.2000;
- nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, di seguito alla rinnovazione della ctu
grafologica, accertare e dichiarare la falsità e la nullità per difetto di forma e/o di autografia del
testamento recante firma BU VA datato 20.07.2000 pubblicato il 07.12.06 con atto a
rogito Notaio rep. 9306 registrato a Cagliari il 21.12.06 e/o emettere ogni altra pronuncia PE
utile e/o necessaria per la tutela dei diritti dell'unica chiamata ex lege Parte_3
c) dichiarare altresì ai sensi dell'art. 463 6° comma c.c. i convenuti esclusi dalla successione del
Signor BU VA;
d) per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima a favore dei chiamati ex lege odierni
attori;
e) per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione di tutti i beni provenienti dal de cuius,
posseduti illegittimamente, oltre al risarcimento dei danni anche in via equitativa;
Ordinare alla Conservatoria competente territorialmente la cancellazione delle trascrizioni operate
sui beni del de cuius.
f) con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario del presente procedimento”.
Nell'interesse di ed : “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, CP_1 Controparte_2
Voglia:
-Confermare la sentenza impugnata;
-Rigettare l'atto d'appello;
-Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , dante causa degli odierni appellanti e di Parte_3
e NA BU, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari gli altri Controparte_6
soggetti specificati in epigrafe, esponendo che:
- in data 21 luglio 2006 si era aperta la successione di VA BU, parente in linea collaterale di terzo grado dell'attrice;
- in data 7 dicembre 2006, su richiesta del legale rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo
di Mandas, si era proceduto alla pubblicazione, a rogito del Notaio dott. di un Persona_2
testamento olografo, datato 20 luglio 2000 e recante sottoscrizione dicente VA BU;
- tuttavia, VA BU, era affetto fin dall'anno 1998 da atrofia cerebrale, conseguente ad un'ischemia cerebrale transitoria, che ne aveva pesantemente deteriorato le condizioni psichiche con andamento progressivo ed ingravescente;
- tale patologia del de cuius era già emersa nel corso di un procedimento penale, promosso su denuncia di altri congiunti del BU a seguito di atti dispositivi del suo patrimonio posti in essere dalla convenuta in forza della procura generale conferitale dal de cuius con atto Controparte_2
pubblico in data 11 settembre 2000;
- nell'ambito di tale procedimento, promosso per il delitto di circonvenzione di incapace, il consulente del Pubblico Ministero, dottor aveva concluso nel senso che Persona_3
VA BU versasse all'epoca (settembre 2000) “in stato di deficienza psichica e pertanto era
persona limitata nello scegliere liberamente con coscienza i propri atti, di valutarli e quindi di
volerli o meno”;
- nell'anno 2004, i medesimi congiunti del de cuius avevano promosso altresì procedimento civile di interdizione, nel corso del quale il consulente del Tribunale aveva accertato che l'interdicendo versava da tempo in uno stato di grave ed abituale infermità di mente, con decorso irreversibile e progressivo;
- a fronte di tali circostanze, doveva quindi ritenersi che il testamento fosse invalido giacché redatto da soggetto da tempo affetto da una patologia neurologica ad andamento progressivo ed ingravescente e, quindi, incapace di intendere e volere al tempo della redazione;
- inoltre, all'esito della perizia grafologica espletata per conto della attrice, era emersa l'assenza di autografia della scheda testamentaria pubblicata dal Notaio PE
-infatti, la consulente di parte, dott.ssa aveva rilevato che il testamento Persona_4
pubblicato non appariva formato da un'unica mano scrivente e, presentava delle evidenti anomalie in diversi punti della stesura, atteso che i nomi dei beneficiari e taluni lasciti risultavano essere stati inseriti in spazi precedentemente e appositamente lasciati in bianco con caratteri in stampatello e grafia visibilmente diversa dal resto dell'atto;
- inoltre, la consulente di parte aveva evidenziato delle irregolarità anche nella collocazione spaziale del testo, a fronte di marcate diversità fra la copia della scheda oggetto di pubblicazione presso il
Notaio e un'altra copia ulteriore del testamento, reperita direttamente dalla attrice presso PE
, amica intima del testatore, e consegnata alla CTP;
Persona_5
-pertanto, vi era anche il fondato motivo di dubitare che la scheda testamentaria assoggettata a pubblicazione, per quanto apparentemente sottoscritta da VA BU, fosse al medesimo effettivamente riferibile in ogni sua parte come normativamente richiesto.
L'attrice chiese, quindi, di dichiarare l'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento pubblicato e/o la sua falsità e la nullità per difetto di forma e/o di autografia, emettendo ogni altra pronuncia utile per la tutela dell'unica chiamata ex lege , oltre all'accertamento della indegnità a Parte_3
succedere dei convenuti esclusi dalla successione e la loro condanna alla restituzione di tutti i beni provenienti dal de cuius e al risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio e contestando gli assunti di parte attrice Controparte_2 CP_1
e sostenendo la validità del testamento sia rispetto alla capacità di intendere del testatore al momento della redazione, sia sotto il profilo formale.
Si costituì anche la Casa di riposo San Giacomo di Mandas, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Interrotta per il sopravvenuto decesso di parte attrice, la causa fu, quindi, debitamente riassunta a cura degli eredi di , , e NA BU) Parte_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_6
e, a seguito di istruttoria con produzioni documentali, libero interrogatorio delle parti, prova testimoniale e consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza n. 2266/2022 il Tribunale rigettò le domande attoree.
In particolare, richiamando l'elaborato peritale sulla documentazione sanitaria redatto dal ctu dott.
, il giudice ritenne che la storia clinica del testatore fosse scomponibile in tre distinti periodi, Per_6
temporalmente contigui e contraddistinti da un differente grado di incidenza delle patologie sulle capacità cognitive ed intellettive del de cuius.
A fronte di una prima fase (dal 1998 fino a aprile 2000), segnata da due episodi di ischemia cerebrale, determinanti una “parziale inabilitazione delle funzioni mentali” con gravi deficit cognitivi, e dalla diagnosi del morbo di Parkinson, aveva fatto seguito un periodo, coevo alla redazione della scheda testamentaria, caratterizzato da palesi e documentati miglioramenti delle condizioni mentali del de cuius, ormai affetto da un lieve deficit cognitivo fino al novembre 2000;
solo a partire dal dicembre 2000, le condizioni psichiche del testatore avevano patito un progressivo e significativo decadimento, culminato in una grave e assoluta forma di demenza perdurata fino al decesso.
Date tali evidenze, e richiamate le regole enucleate dalla giurisprudenza sugli oneri probatori sia in caso di infermità permanente sia nell'ipotesi di infermità a carattere transitorio o intermittente, il giudice rilevò l'assenza di “elementi indicativi di un apprezzabile deficit cognitivo del periziato
BU VA nell'arco temporale di riferimento (luglio 2000)”, affermando, per contro, il positivo accertamento della capacità in capo al BU di autodeterminarsi e di intendere il valore degli atti compiuti al tempo della redazione della scheda testamentaria.
Con riferimento alla validità del testamento pubblicato, il Tribunale evidenziò i risultati
Pers dell'indagine peritale grafologica del CTU, dott.ssa con la quale era stato accertato:
- che la scheda olografa pubblicata presso il Notaio di Cagliari era stata formata Persona_2
con una tecnica “mista”; infatti, la parte testuale della scheda, contraddistinta dalla redazione prima del testo con appositi spazi bianchi per i nomi dei beneficiari, poi inseriti, era stata ottenuta con l'ausilio di carta copiativa di colore blu, mediante un “ricalco” da una “matrice primigenia” non reperita e non esaminata dalla consulente, mentre le ultime tre righe dello scritto – contenenti la data e la sottoscrizione del disponente qualificatosi come VA BU – erano state vergate a mano, direttamente sul supporto scrittore costituito da un foglio uso bollo, con penna a sfera di colore nero.
- che, sotto il profilo grafologico, l'intero contenuto testuale della scheda testamentaria, la data e la firma erano tutte riconducibili ad un'unica mano scrivente per la assoluta omogeneità e corrispondenza interna degli elementi grafici;
- che tale mano scrivente, esaminate le autentiche di comparazione, era compatibile con quella del
de cuius, ivi comprese le aggiunte in stampatello in tempi diversi, sempre col ricorso all'identica tecnica a ricalco mediante carta a carbone;
- da ultimo, che l'esemplare della scheda pubblicata, pur non costituendo tecnicamente un
“originale”, in quanto non vergata di pugno dal testatore nella sola parte testuale ma ottenuta con interposta carta copiativa attraverso una “matrice primigenia” non reperita, non era comunque il frutto di un artificio grafico o tentativo di contraffazione ma semplicemente “la copia dell'olografo primigenio non rinvenuto”.
Appurata la qualità di copia del testamento pubblicato, con le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata produzione dell'originale, il Tribunale reputò comunque superata la presunzione di cui all'art. 684 c.c.
Infatti, alla luce delle prove orali, il giudice ritenne che l'olografo primigenio (c.d. “matrice”),
completo di tutti i requisiti di cui all'art. 602 c.c. e contenutisticamente identico alla scheda pubblicata, non fosse stato revocato dal testatore in quanto identificabile nell'esemplare,
effettivamente esistente dopo l'apertura della successione, detenuto da e, Persona_5
successivamente, recuperato dalla originaria attrice per farlo ispezionare dalla Parte_3
propria CTP, dott.ssa Per_4
Pers Tale esemplare, esaminato dalla CTU, dott.ssa solo tramite la integrale riproduzione fotostatica contenuta nella relazione tecnica di parte attrice, presentava un contenuto identico a quello pubblicato e altresì la medesima grafia tranne che per la firma e la data, anch'esse comunque riconducibili al BU, mentre le divergenze riscontrate tra i due esemplari erano riconducibili all'uso della carta copiativa ed al ricalco dalla “matrice” alla “figlia” pubblicata, ovvero alla scelta redazionale del testatore e alla compilazione dei beneficiari e lasciti in tempi diversi rispetto alla stesura del testo. Per tali circostanze il Tribunale, quindi, affermò l'autenticità di entrambi i testamenti e la validità ed efficacia del testamento pubblicato, rigettando la domanda attorea.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, cui hanno Parte_1 Parte_2
resistito e , mentre gli altri appellati sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di doglianza gli appellanti hanno censurato gli esiti e la ricostruzione della ctu medico legale, acriticamente fatti propri dal Tribunale, sostenendo, per contro, che VA BU fosse privo in assoluto e ininterrottamente della capacità a testare fin dal 1998.
In particolare, hanno asserito che l'ausiliario del giudice non aveva adeguatamente considerato la diagnosi di leucomalacia su base ventricolare e di atrofia cerebrale che, comportando una condizione depressa della materia cerebrale causata da insufficiente apporto di ossigeno per lesioni dei vasi sanguigni, esclude la possibilità di miglioramenti della condizione clinica di chi ne è
affetto.
Inoltre, secondo gli appellanti, i miglioramenti riscontrati dal ctu dovevano esser riferiti ad “aspetti geriatrici della vita quotidiana” in quanto espressi in ambito geriatrico e non con riferimento a profili psichiatrici, che riguarderebbero più specificamente la capacità a testare, in realtà mai indagata in ambito sanitario.
Sotto tale profilo, anche i test psicometrici, corredati ai certificati medici e individuati dall'ausiliario come sicuro indice per valutare il progressivo decadimento cognitivo del testatore, non potevano ritenersi particolarmente utili per scandagliare la capacità a testare in quanto anch'essi somministrati in ambito geriatrico.
Per converso – per la tesi gli appellanti - l'ausiliario avrebbe dovuto valorizzare la documentazione specialistica e, in particolare, il certificato neurologico rilasciato dalla ASL n. 6 di Sanluri il
19.01.2000 che, seppur sottovalutato dal CTU proprio per la assenza di test psicometrici nonostante l'ambito specialistico di valutazione, dava atto di un “grave decadimento cognitivo progressivo su
base leucoencefalopatica” e, per conseguenza, di un'evidente e irreversibile incapacità a testare su base organica, peraltro poi aggravata dalla diagnosi di Parkinson, sussistente già sei mesi prima della data del contestato testamento.
Inoltre, hanno dedotto la contradditoria e parziale valutazione della perizia redatta nel contesto del procedimento penale e delle considerazioni ivi espresse dal perito, dott. quest'ultimo, infatti, Per_3
seppur ai fini dell'accertamento dei presupposti del contestato reato di circonvenzione di incapace,
aveva affermato, riferendosi ad un periodo successivo di soli due mesi la data del testamento, che
VA BU “era in stato di deficienza psichica e pertanto era persona limitata nello scegliere
liberamente e con coscienza i propri atti, di valutarli e, quindi, di volerli o meno”.
La censura non è fondata.
La prospettazione del motivo si risolve nella trasposizione di parte delle critiche alla c.t.u., con osservazioni che, tuttavia, risultano inidonee a sovvertire il fondamento tecnico scientifico e il percorso decisionale dell'impugnata decisione.
Contrariamente a quanto suggerito con la doglianza, in sede di repliche alle osservazioni di parte, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha dato prova di aver puntualmente considerato la Per_6
diagnosi di atrofia cerebrale e il decorso della vasculopatia cerebrale da cui VA BU era pacificamente affetto fin dal 1998.
Infatti, dopo aver specificato che l'atrofia cerebrale e il morbo di Parkinson sono condizioni patologiche potenzialmente coesistenti ed entrambe normalmente destinate a sfociare in demenza,
l'ausiliario ha ribadito che “i dati anamnestici, clinici, psicometrici rilevabili agli atti”, compreso il certificato ASL n. 6 del 19.01.2000 e le relative TAC, “indicano che il Signor BU fin dal 1978
soffriva di ipertensione arteriosa (condizione tipicamente predisponente la vasculopatia cerebrale)
e ha presentato inizialmente due episodi di ischemia cerebrale transitoria (TIA) nel 1994 con
ricovero al e nel 1998, segni aspecifici di una vasculopatia cerebrale (si vedano il referto CP_7
della TAC cranica che il dottor riferisce esser stata effettuata durante il ricovero del 1998 e Per_3
il referto della TAC cranio del 9/4/1999 riportato nel certificato Asl di Sanluri del 19/1/2000) …
successivamente la comparsa di più specifici segni parkinsoniani che hanno condotto una diagnosi
di morbo di Parkinson e relativa terapia (si veda certificato ASL di Cagliari del 18/4/2000)”.
Data tale premessa, l'ausiliario ha poi esplicitato il profilo dirimente, evidenziando che “ovviamente, da caso a caso il decorso e l'evoluzione della demenza è differente” proprio perché la
“vasculopatia cerebrale cronica non è affatto una diagnosi intuitivamente inabilitante le funzioni mentali” ma “è un termine che connota una condizione funzionale ed anatomo-patologica del
circolo cerebrale, la cui entità può andare da un minimo ad un massimo potendosi rappresentare
infiniti livelli intermedi e causare quindi infiniti livelli di deficit cognitivo”; per tali ragioni, quindi,
“ il livello di inabilitazione delle funzioni mentali va di volta in volta misurato per stabilire il grado
di gravità della demenza”.
Ebbene, ai fini dell'accertamento della capacità a testare, proprio tale aspetto, unito alla accertata assenza di esami specifici attestanti la reale incidenza della diagnosi di atrofia cerebrale al suo insorgere, priva di pratica rilevanza le asserzioni degli appellanti in merito alla impossibilità di riscontrare un miglioramento delle condizioni psichiche del testatore, dovendosi di volta in volta rilevare con gli appropriati mezzi diagnostici la reale compromissione delle facoltà cognitive.
Fermo quanto sopra esposto, il consulente ha riferito che, nel caso di specie, a partire dalla diagnosi del morbo di Parkinson del 18 aprile 2000 tali accertamenti erano stati compiuti scrupolosamente tramite “le fondamentali e approfondite valutazioni psicometriche”, le quali avevano attestato un significativo miglioramento delle condizioni cognitive nell'arco temporale di redazione della scheda testamentaria, fornendo risultati pari o perfino superiori a quelli altrimenti attesi in base all'età e condizioni socio personali del testatore.
La validità ed efficacia di tali esami (due MMSE somministrati in ambito geriatrico e uno in ambito neurologico proprio nel periodo di riferimento, oltre a circa una decina di altri test psicometrici)
sono state poi rimarcate dall'ausiliario che, con argomentazione convincente e puntuale, ha spiegato che, per un verso, i test in discorso, effettuati in alcuni casi anche da strutture sanitarie specializzate proprio nello studio dei disturbi cognitivi, erano muniti, per struttura e contenuto, “di particolare
affidabilità”, potendo fornire dei falsi positivi ( “ossia valori peggiori di quelli reali, e quindi indicativi di peggiori condizioni cognitive”) ma non anche dei falsi negativi (“ossia valori migliori di quelli reali”); per altro verso, ha ribadito in sede di repliche che “i test cognitivi, quali quelli
somministrati nella batteria di test della Geriatria nel corso della visita di aprile e nelle successive,
sono quelli più approfonditi, cosiddetti "di secondo livello" che si utilizzano in ambito psichiatrico, neurologico, geriatrico per approfondire una condizione, accertata o sospetta, di declino cognitivo.
Pertanto, sono i più indicati per evidenziare ed eventualmente stabilire il livello di un declino
cognitivo o demenza. Una tale eccezione si sarebbe potuta avanzare nel caso in cui fossero stati
somministrati solo dei test per la valutazione dell'autonomia, e non cognitivi, quali per esempio
ADL, IADL, test di Barthel, ed altri. Ma nel caso del signor BU, in quelle occasioni, vennero
somministrati dei test cognitivi, i più adatti”.
Va, altresì, richiamo il certificato, emesso dalla medesima ASL 6 in data 18.7.2000, dal quale risulta accertato un miglioramento delle condizioni neurologiche.
A fronte di tali elementi, pertanto, anche la censura relativa all'inattendibilità dei test quali indici del reale decadimento cognitivo del de cuius appare priva di apprezzabile rilievo.
Altrettanto è da dirsi con riguardo alle contestazioni inerenti all'esame parziale della relazione curata in sede penale dal dott. Per_3
In sede di osservazioni all'elaborato peritale del Tribunale, il consulente degli appellanti ha contestato al CTU dr. l'acritico ed eccessivo utilizzo “del pensiero interposto del Dottor Per_6
, il quale, oltre aver rilevato la deficienza psichica di VA BU nei termini riportati Per_3
dagli appellanti, aveva altresì affermato che “all'epoca in cui il signor BU rilasciò la procura
(11/09/2000), egli non si trovasse in una condizione di franca patologia di entità giuridicamente
rilevante, cioè da giustificare un giudizio di infermità di mente”.
A fronte di tale dato, quindi, appare contraddittorio il tenore della censura mossa in questa sede;
in ogni caso, dall'esame dell'elaborato peritale risulta pacificamente che, oltre ad aver analizzato tutta la copiosa documentazione clinica agli atti, l'ausiliario del Tribunale abbia impiegato la relazione della diversa sede processuale al solo scopo di reperire informazioni anamnestiche utili ai fini dell'accertamento demandatogli, vagliandone i contenuti valutativi in accordo con la diversità,
sottolineata dagli stessi appellanti, dell'oggetto di indagine.
Con un ulteriore motivo di gravame, e hanno contestato l'omesso Parte_1 Parte_2
accertamento della capacità del de cuius al momento dell'effettiva redazione del testamento.
Al riguardo hanno dedotto che il Tribunale aveva, in ogni caso, riconosciuto la formazione progressiva del documento pubblicato, giacché redatto in tempi diversi mediante il successivo inserimento dei nominativi dei beneficiari in spazi lasciati appositamente in bianco nel testo. Alla
luce di tale tecnica redazionale, quindi, anche seguendo la ricostruzione dell'andamento clinico offerta nella CTU, secondo gli appellanti non è dato sapere se effettivamente la data e la firma riportate siano state siglate all'esito della compilazione della scheda testamentaria oppure prima dell'inserimento dei beneficiari, ovvero ancora in data non accertata.
Secondo i deducenti, l'impiego dello stampatello per l'indicazione dei nomi e di parte dei lasciti e il tratto della scrittura che denota l'avanzamento dell'età rendono logicamente più probabile l'apposizione della firma e la data prima della integrale e definitiva redazione del documento, il cui contenuto, quindi, potrebbe esser stato inserito quando il testatore era ormai privo in assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Sotto tale profilo, inoltre, gli appellanti hanno altresì censurato la validità del testamento,
sostenendo l'illegittimità della redazione progressiva tramite aggiunte prive di apposita sottoscrizione.
Anche tale doglianza non è fondata.
In sostanza, con il proposto motivo gli appellanti valorizzano per la prima volta in questa sede la redazione in tempi diversi della scheda testamentaria, acclarata ad esito della ctu grafologica della
Pers dottoressa e recepita dal Tribunale, al fine principale di prospettare l'eventualità che una parte o la totalità delle disposizioni testamentarie sia stata redatta quando il testatore era divenuto incapace.
Tuttavia, la tesi si riduce ad una semplice suggestione priva di supporto probatorio e contraddetta da plurimi elementi che portano, per converso, a ritenere che la data e la firma riportate siano state apposte all'esito della redazione della scheda e, in ogni caso, che la scheda sia stata redatta quando il testatore era sicuramente munito della necessaria capacità testamentaria.
Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i requisiti formali di cui all'art 602 c.c. non impongono alcun ordine di formazione redazionale dello scritto per cui “deve
ritenersi che, ai fini della validità di tale testamento, non è richiesta una necessaria contestualità
nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il
testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale
(Cassazione civile sez. II - 27/10/2008, n. 25845, Cass. 23.6.2005 n. 13487 Cass.12.2000 n. 15379.
Cass.22.3.1985 n. 2074;)”.
È dunque assolutamente lecito che il testatore, dopo aver redatto in toto o solo in parte le sue disposizioni di ultima volontà, le completi successivamente con la propria sottoscrizione ovvero,
viceversa, con l'indicazione o aggiunta delle disposizioni a sottoscrizione già apposta in calce allo scritto.
In ogni caso, l'elemento essenziale è che il prodotto finale rispetti sempre tutti i requisiti dell'art. 602 c.c. il quale, al comma 3, impone, quando si tratti di giudicare della capacità del testatore, che la contestazione del tempo di redazione della scheda sia accompagnata dalla prova della non verità
della data;
prova cui, in accordo con l'art. 2697 c.c., erano onerati gli odierni appellanti e che non è
stata fornita.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto nella doglianza, l'uso dello stampatello, peraltro perfettamente legittimo quando vi è certezza della paternità dello scritto, e il tratto grafico degli inserimenti nulla dicono rispetto all'ordine di redazione degli elementi strutturali della scheda.
Piuttosto, alla luce dell'impianto istruttorio, vari elementi depongono in favore della ben più logica ipotesi della formazione contestuale dello scritto al tempo della data in esso recata.
Come evidenziato anche nell'impugnata sentenza, all'esito dell'indagine grafologica, comprensiva
Pers di chiarimenti e integrazioni, la consulente dott. ha accertato, per quanto qui d'interesse, che la scheda olografa consegnata al notaio dr. di Cagliari, unica suscettibile d'esame, Persona_2
era stata formata interamente da VA BU con una tecnica “mista” per cui, mentre la sottoscrizione, la data e il luogo sono apposte a mano dal testatore in calce allo scritto, le parole del testo sono vergate mediante l'uso di carta a carbone;
come ribadito in plurime occasioni in sede di chiarimenti, tale tecnica “a ricalco” è stata meticolosamente impiegata per la redazione del testo e per l'inserimento successivo dei nomi dei beneficiari negli appositi spazi lasciati a disposizione dal testatore.
Proprio la costanza nell'impiego di questa particolare modalità di stesura depone certamente a favore sia della redazione unitaria e ravvicinata del documento sia della lucidità della condotta del testatore.
Va, inoltre, evidenziata la condotta del testatore successivamente al completamento della scheda testamentaria.
Infatti, in una porzione di testo priva delle particolarità grafiche da cui è stata desunta la formazione progressiva, il testatore, dopo aver dato atto della redazione di due esemplari del testamento, da ritenersi quindi già interamente compilati, ha reso noto di aver consegnato uno di essi all'amica
, la quale, in sede di audizione, ha confermato la circostanza, riferendo, peraltro, di Persona_5
aver ricevuto personalmente lo scritto dal BU con l'incarico di provvedere alla sua pubblicazione.
La linearità dell'azione del testare costituisce, quindi, indice di coerenza e lucidità di pensiero che rendono implausibile che la formazione e la stesura della volontà testamentaria possano esser avvenute, in un'epoca diversa dalla data indicata dallo scritto.
Con un terzo articolato motivo gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale laddove sono state ritenute provate l'esistenza dell'originale, a loro dire erroneamente identificato nell'esemplare detenuto dalla , e la sua distruzione o smarrimento ad opera di terzi dopo PE
l'apertura della successione.
In particolare, secondo gli appellanti, il testamento detenuto dalla , esaminato dai PE
consulenti solo in copia fotostatica, costituisce anch'essa una copia in carta a carbone in quanto la
Pers CTU dott.ssa e la consulente di parte attrice, dott.ssa avevano concordemente Per_4
escluso sia che detto esemplare fosse la c.d. “matrice” (ovverosia la copia primigenia scritta a penna) del testamento pubblicato, sia che tale matrice, in realtà mai reperita, fosse effettivamente datata e sottoscritta.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che fosse Parte_3
effettivamente entrata in possesso dell'originale dopo la morte del testatore.
Inoltre, sul punto, con un ulteriore motivo, gli appellanti hanno dedotto la presenza di lacune motivazionali della decisione, contestando l'interpretazione delle testimonianze dalle quali il
Tribunale ha ricavato la prova inconfutabile dell'esistenza di un originale.
Secondo i deducenti la deposizione della teste non offre elementi da cui dedurre che PE l'esemplare da questa ricevuto in busta chiusa fosse l'originale; né risulta, in ogni caso, coerente e attendibile alla luce della deposizione del rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo, dott.
il quale aveva negato le circostanze riferite dalla teste, senza che il Persona_8
ragionamento esplicitato dal giudice lasci intendere le ragioni della inattendibilità del rappresentante della casa di riposo.
Secondo gli appellanti, quindi, unico dato certo emerso dall'istruttoria è che la aveva PE
consegnato la scheda testamentaria da lei detenuta al che questi la aveva poi consegnata Per_8
al notaio per la pubblicazione, e che la scheda pubblicata dal notaio era una copia;
la scheda PE
in possesso della , dunque, era a sua volta una copia. PE
Gli appellanti, quindi, hanno censurato anche la valutazione in ordine alla effettiva esistenza di due soli esemplari in quanto ricavata da deposizioni de relato; difatti, in sede di esame testimoniale, la consulente oltre a specificare di aver esaminato solo una copia fotostatica dello scritto e Per_4
di non poter stabilire se anche l'originale fosse effettivamente firmato, aveva riferito che la anche seconda copia esaminata era in copia fotostatica e proveniva dalla , come le era stato PE
riferito da . Parte_3
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente giacché connessi, non sono fondati.
Ripercorrendo gli specifici passaggi motivazionali della sentenza interessati dalle censure, il giudice di prime cure, richiamando gli esiti della ctu grafologica, ha specificamente affermato che “la
scheda testamentaria, pubblicata e custodita presso il notaio non è quindi un “originale” PE
posto che, pur datata e sottoscritta di pugno dal redattore, non è stata tuttavia, nella parte testuale,
direttamente vergata sul supporto cartaceo ma ottenuta – con interposta carta copiativa –
attraverso una “matrice primigenia”, al momento non reperita”.
Il Tribunale ha, quindi, constatato in diritto l'inefficacia della scheda pubblicata in quanto l'impiego della carta a carbone, seppur consente di affermare l'esistenza di una prima versione certamente redatta a mano (la c.d. “matrice”), dà luogo ad una semplice copia che per “la naturale revocabilità
in ogni tempo dell'atto di ultima volontà, induce a presumere, in caso di mancato rinvenimento
dell'originale del documento, che lo stesso sia stato soppresso e distrutto dal disponente e quindi
sostanzialmente revocato”. Acclarata la necessità di stabilire, in ossequio all'art. 684 c.c., la sopravvivenza dell'originale all'apertura della successione, il giudicante ha, quindi, rilevato l'esistenza di “molteplici emergenze processuali” che consentono di inferire l'esistenza del testamento originale dopo l'apertura della successione e di individuarlo in quello detenuto da . Persona_5
Pers Infatti, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la Ctu non ha mai escluso che il testamento fosse la copia primigenia né che “la matrice mai rinvenuta” fosse sottoscritta, PE
ma ha solo prospettato tali eventualità, proprio perché il testamento custodito dalla signora PE
non è mai stato fornito agli atti se non in semplice ed integrale copia fotostatica, esaminabile peraltro solo attraverso le ulteriori riproduzioni fotografiche contenute nella consulenza di parte della dottoressa di talché, proprio tale circostanza ha imposto al giudice di valutare, in Per_4
base alle deposizioni testimoniali, la sopravvivenza di un originale alla apertura della successione.
Ebbene, l'aspetto centrale valorizzato dal Tribunale come base del proprio ragionamento è
rappresentato dal riferimento in entrambe alle schede testamentarie, tra loro visivamente identiche se non per minime discrasie grafiche quanto alle firme, la data e alcuni caratteri del testo, alla volontà del testatore di redigere due “esemplari” del testamento olografo.
Infatti, il particolare tenore letterale della disposizione (“ho redatto questo testamento olografo in
due esemplari di cui, uno depositato presso la mia carissima e stimatissima signora PE
, uno è riposto tra i miei documenti personali”) consente di ricostruire l'erroneo
[...]
convincimento del testatore in ordine alla possibilità di creare due originali di pari valore legale con la carta copiativa.
Non solo;
oltre a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il contenuto delle espressioni impiegate consente di inferire l'esclusiva esistenza di solo due esemplari del testamento e la
“redazione” ad opera del testatore di entrambi, di cui uno di pugno e l'altro, come è emerso in corso di causa, con l'impiego della carta copiativa quanto al solo testo.
A fronte di tale circostanza, quindi, già in prima istanza appare implausibile che il testatore avesse poi formato più di due esemplari, con il ricorso alla carta carbone ovvero con copie fotostatiche.
Ciò posto, essendo stato appurato che il testamento pubblicato è quello in carta carbone, il
Tribunale, con ragionamento logico e corretto, ha concluso che la matrice, redatta interamente di pugno e debitamente sottoscritta e datata, fosse per forza di cose il documento nella disponibilità
della signora , la cui deposizione, pertanto, acquista particolare rilevanza. PE
Come evidenziato nell'impugnata sentenza, tale teste aveva riferito di aver ricevuto l'esemplare in busta sigillata e sottoscritta ai margini direttamente da VA BU con l'incarico di farlo pubblicare ma di aver ricevuto (all'evidenza dopo la morte del BU) una telefonata dal rappresentante della Casa di Riposo San Giacomo, dott. Quest'ultimo, Persona_8
recatosi presso il domicilio della teste, aveva poi provveduto, con la partecipazione di quest'ultima,
alla apertura della busta e alla lettura del documento.
Orbene, tale deposizione ha una rilevanza assolutamente dirimente perché comprova la sopravvivenza dell'originale del testamento alla morte di VA BU, nonostante le dichiarazioni di segno contrario del rappresentante della Casa di Riposo.
Difatti, come compiutamente rilevato dal Tribunale, la portata della deposizione del Dott. Per_8
è, in ogni caso, marginale perché le dichiarazioni della , oltre che intrinsecamente
[...] PE
attendibili per la precisione dei particolari cui sono accompagnate, trovano estrinseca conferma in plurime evidenze, tra cui anche il verbale di pubblicazione del testamento.
Infatti, partendo da quest'ultimo documento, deve rilevarsi che il notaio aveva ricevuto un esemplare della scheda testamentaria in busta chiusa, che aveva lui stesso aperto ai fini della pubblicazione, mentre, come dichiarato dalla teste , la busta contenente l'esemplare del PE
testamento in suo possesso era stata aperta;
circostanza che consente di escludere in radice la tesi degli appellanti in ordine alla avvenuta pubblicazione del testamento che aveva la . PE
Peraltro, la presenza di due differenti plichi sigillanti, che avvalora anche l'esistenza di due soli esemplari del testamento, è definitivamente dimostrata, come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza, dalla relazione peritale della dott.ssa tale elaborato, infatti, Per_4
contempla, fra gli atti consegnati dalla committente , anche il plico dell'esemplare Parte_3
depositato presso la giacché avente firme di VA BU e segni sigillanti, dislocati in PE
posizioni diverse rispetto a quelli sulla busta consegnata al notaio PE
In sede di audizione la CTP degli appellanti aveva specificamente dichiarato di aver ricevuto, pur avendo insistito per ottenere gli originali, solo due fotocopie degli esemplari. Tale consegna era stata effettuata direttamente da , la quale le aveva anche riferito che Parte_3
una di esse, accompagnata dalla copia del plico, era stata prelevata presso la signora . PE
La circostanza - ricavata, secondo gli appellanti, da una mera deposizione de relato - ha trovato definitiva conferma nelle dichiarazioni delle eredi di , e NA Parte_3 Parte_2
BU le quali, avendo acquisito la veste di attrici in subentro al tempo della audizione, hanno reso una piena confessione giudiziale.
Entrambe avevano concordemente dichiarato di aver appreso che la zia la quale aveva Pt_3
continuato ad intrattenere rapporti con la dopo la morte di VA BU, era entrata in PE
possesso di due esemplari del testamento, poi oggetto di impugnazione, in quanto la stessa aveva loro direttamente riferito di essersele personalmente procurate.
Quindi, la solida coerenza di tale ricostruzione e l'assenza di spiegazioni alternative alla consegna alla CTP delle fotocopie ad opera di rende, per un verso, altamente probabile che Parte_3
l'originaria attrice fosse entrata direttamente in possesso dell'originale del testamento, come affermato dal Tribunale;
per altro verso, e soprattutto, attesta con sufficiente grado di certezza che l'originale del testamento, consegnato alla , non era stato revocato dal testatore prima della PE
apertura della successione ma era stato distrutto, occultato o comunque disperso, ad opera di soggetti terzi, addirittura dopo la pubblicazione della scheda in carta carbone.
A completa tacitazione di ogni dubbio sollevato dagli appellanti, ulteriori evidenze testimoniali e peritali, non valorizzate dal Tribunale, suffragano la consegna dell'originale matrice alla . PE
In particolare, infatti, è opportuno sottolineare che tale teste aveva riferito di aver ricevuto l'incarico di provvedere alla pubblicazione della scheda testamentaria, poi assolto dal con la Per_8
consegna al notaio della scheda in carta carbone, custodita tra i documenti personali del PE
BU.
Proprio tale particolare, contrariamente a quanto suggerito dagli appellanti, spiega la scelta del testatore, tra l'altro erratamente convinto della produzione di due esemplari di pari valore legale con la carta carbone, di consegnare l'originale della scheda testamentaria proprio alla “carissima e stimatissima signora ”, mentre la copia in carta carbone era rimasta tra i suoi effetti Persona_5
personali nella casa di riposo. Quest'ultima, peraltro, alla luce della esposta ricostruzione, risulta l'unica persona ad aver direttamente visionato l'originale della scheda testamentaria ad aver anche riferito in merito all'aspetto dello scritto.
Difatti, è opportuno ribadire che la dott.ssa ha sempre avuto a disposizione solo una Per_4
fotocopia del testamento depositato presso;
tant'è che la consulente di parte, pur Persona_5
appurando la presenza della firma e della sottoscrizione poste in comparazione con quelle dell'esemplare pubblicato, non è mai stata in condizione di riferire in merito alla differenza cromatica (inchiostro blu per il testo e firma e sottoscrizione in penna nera) presente nella scheda testamentaria in carta carbone depositata presso il notaio PE
Ora, nella propria deposizione ha precisato di ricordare che l'esemplare da lei Persona_5
detenuto - ed evidentemente visionato in conseguenza della apertura della busta sigillante ad opera del dott. – era scritto a penna. Per_8
Tale constatazione trova conferma sia dall'esame della riproduzione della fotocopia dell'originale contenuta nella relazione della dott.ssa sia dalle valutazioni esposte negli ultimi Per_4
Pers chiarimenti sull'elaborato peritale della CTU Dott.ssa valutazioni, peraltro correttamente evidenziato dal Tribunale in riferimento all'autenticità dei due scritti, non contestata dagli appellanti in questa sede.
La consulente d'ufficio, incaricata ad integrazione della relazione a esplicitare la tecnica di redazione con la carta carbone e l'origine delle discrasie grafiche tra i due testi, ha constatato, con ragionamento logico e corretto, che nella riproduzione dell'esemplare custodito dalla “lo PE
sfondo, su cui si leggono le parole del testo” risulta “più pulito, cioè esente dai segni lasciati da scritte preesistenti sulla carta carbone”.
A ciò si deve aggiungere altresì l'assenza delle “macchie” e ombreggiature naturalmente lasciate dall'impiego della carta carbone, come compiutamente spiegato dalla consulente nella prima relazione peritale del 01.06.2010 e, ancora, l'assenza dei disallineamenti orizzontali e verticali del testo rispetto alle righe del foglio ad uso bollo utilizzato, invece presenti nel testamento pubblicato.
L'assenza di tale incongruenza grafica nell'esemplare rappresenta, come correttamente PE
esplicitato dal giudice, “segno evidente che la mano scrivente aveva un miglior governo dello spazio laddove la scrittura è stata direttamente apposta dal testatore con penna a sfera”.
In conclusione, l'appello deve, pertanto, esser rigettato, con integrale conferma della impugnata sentenza n. 2266/2022 del Tribunale di Cagliari e condanna degli appellanti in solido, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dei soli appellati costituiti ed;
spese che si liquidano come da dispositivo con riferimento allo CP_1 Controparte_2
scaglione di cause di valore interminabile – complessità alta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2266/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu