Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent. N………………….R.G.
N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO……………....
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…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11482/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, pendente
TRA
P. IVA , in persona del l.r.p.t. , nato a Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Napoli il 03/04/1979, C.F. , con sede in Mugnano di Napoli alla C.F._1
via Pietro Nenni n. 49, rapp. e dif., in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CURTO MICHELE (C.F. , P. IVA ) ed elett.te C.F._2 P.IVA_2
dom.ta presso il suo studio in NAPOLI al VICO TRE RE A TOLEDO N. 60. L'Avv. Curto dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. di fax 081402859 o all'indirizzo
PEC Email_1
ATTRICE
E
AVV. , C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
15/09/1964, rapp. e dif. da sé medesimo, elett.te dom.to presso il proprio studio in
NAPOLI, al CORSO SECONDIGLIANO N. 230. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081433984 o all'indirizzo PEC
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CONVENUTO
E
pagina 1 di 15
sede legale e direzione in Milano alla Via Certosa n. 222, rapp. e dif., in virtù di procura allegata in atti, dall'Avv. PISCITELLI LUCIA (C.F. , presso il cui C.F._4
studio alla VIA FULVIO RENELLA N. 88 in CASERTA è elett.te domiciliata. L'Avv. Piscitelli dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0823321055 o all'indirizzo PEC
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TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato all'Avv. la parte attrice, CP_1
deduceva che: Parte_1
veniva conferito incarico all'Avv. al fine di promuovere, innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli Nord, azione contro il olta al recupero Controparte_3
del credito vantato nei confronti dello stesso, pari ad € 10.733,85, per l'esecuzione di pulizia ordinaria, regolarmente espletata nel periodo ricompreso tra il 01.04.2013 e il
31.12.2013;
veniva consegnata all'avvocato l'intera documentazione probante il credito, ovvero contratto di appalto, i pro forma di fattura relativi ai mesi in cui era stato eseguito il servizio di pulizia, nonché i nominativi di due testimoni;
pagina 2 di 15 con Sentenza n. 940/2017, pubblicata il 4.04.2017, il Tribunale di Napoli Nord, rigettava la domanda della società per non aver fornito la prova della Parte_1
pretesa creditoria, attesa l'assenza del procuratore all'udienza del 6.12.2016, in cui si sarebbero dovuti escutere i due testi attorei. Tale circostanza determinava la decadenza della prova ex art. 208 c.p.c.;
avverso la citata sentenza, l'Avv. proponeva appello, che veniva CP_1
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342, I comma, c.p.c., con sentenza n.
4649/2018 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 17.10.2018, in quanto non risultavano indicate nell'atto di gravame, con riguardo alla parte della motivazione impugnata, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo
Giudice, con una precisa esposizione delle conclusioni, in funzione del conseguimento di una pronuncia favorevole all'appellante;
Ciò premesso, l'attore chiedeva di accertare la responsabilità del professionista, l'Avv.
condannando quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore di tutti i CP_1
danni subiti così suddivisi: danno patrimoniale dato da € 10.733,85 (oltre Iva) così come da proforma fatture;
€ 7.526,50 a titolo di spese liquidate nelle due sentenze e corrisposti al (come si evinceva nell'atto transattivo del Controparte_3
22/11/2018 offerto in comunicazione), € 1.200,00 a titolo di spese vive per intraprendere i due giudizi, € 355,50 a titolo di sanzioni liquidate, per un totale di €
19.815,85 cui andava aggiunta la somma occorrente per il pagamento delle imposte di registro dei due provvedimenti oltre i danni non patrimoniali patiti a causa dell'errore commesso dal professionista, che aveva costretto l'attrice ad iniziare un nuovo giudizio, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di esborsi economici, per vedere risarciti quei danni in teoria già riconoscibili dal Tribunale e/o dalla Corte
d'Appello.
Si costituiva l'Avv. chiedendo al Giudice in via preliminare di autorizzarlo a CP_1
chiamare in giudizio la (oggi , Controparte_4 Controparte_2
compagnia che lo garantiva per la responsabilità professionale in virtù della polizza n.
pagina 3 di 15 801995838, con richiesta di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente non provata.
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, chiedeva di condannare la a manlevarlo e/o rimborsarlo delle somme che Controparte_2
questi fosse eventualmente condannato a corrispondere alla Chiedeva, Parte_1
altresì, di condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
In data 04/07/2019, il Giudice, dott. Ernesto Di Vaio, letta l'istanza di differimento della prima udienza, ritualmente e tempestivamente formulata, da parte convenuta CP_1
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento della prima udienza di
[...]
comparizione delle parti e trattazione della causa per consentire alla predetta parte di chiamare in causa il terzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva la chiedendo al Giudice di: rigettare la Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
dichiarare la domanda attorea e di manleva/garanzia improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione;
rigettare la domanda di manleva per carenza dei presupposti di legge;
limitare il risarcimento per quanto effettivamente dovuto, il tutto in relazione alle varie clausole contrattuali (franchigia e scoperti).
In data 23.12.2019 il Giudice, dott. Marcello Amura, formulava a norma dell'art.185 bis c.p.c. una proposta transattiva alla quale la compagnia di assicurazione, la
non aderiva. Controparte_2
Concessi termini ex art. 183 6° comma c.p.c., disposte ed espletate le prove testimoniali, all'udienza del 25.11.2024, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
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pagina 4 di 15 Preliminarmente va disattesa la domanda di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione in quanto in data 25.02.2019 si era svolto il procedimento di mediazione innanzi alla “De Jure Conciliando”, promosso dall Pt_1
nei confronti dell'Avv. e dell' il quale
[...] CP_1 Controparte_2
veniva chiuso con esito negativo, in virtù dell'assenza della società
[...]
CP_2
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
pagina 5 di 15 Ciò premesso, la domanda giudiziale proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta nei confronti dell'Avv. nei limiti di cui in motivazione e per quanto CP_1
di ragione.
La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
Va osservato che, tradizionalmente, l'obbligazione del professionista-avvocato è inquadrata nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi (cfr. Cass. 7618/1997), atteso che il debitore normalmente non si impegna a raggiungere un determinato risultato ma si obbliga a porre in essere un comportamento diligente, sì che la diligenza, oltre che misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce essa stessa l'oggetto dell'obbligazione, l'essenza del comportamento esecutivo;
laddove nelle obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a raggiungere un determinato scopo corrispondente all'interesse del creditore.
La distinzione rileva, come noto, sotto il profilo dell'onere probatorio, atteso che mentre nel caso di obbligazioni di risultato la regola di cui all'art. 1218 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi – per cui la responsabilità si fonda sulla mera inesecuzione della prestazione dovuta, spettando al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile – nelle obbligazioni di mezzi rileva l'inadempimento “soggettivo” nel senso che se il debitore è stato diligente non potrà esservi responsabilità e spetta al creditore dimostrare la negligenza.
Per quanto la indicata distinzione possa apparire per certi versi superata, a seguito di alcune pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (v. in particolare Cass.
15781/2005 e Cass. 577/2008) – dovendo ritenersi compresente in ogni obbligazione sia il profilo del comportamento del debitore sia l'aspetto del risultato, ancorchè in pagina 6 di 15 proporzione variabile – va comunque rilevato che nell'ambito in particolare della responsabilità forense, continuano in ogni caso a registrarsi orientamenti giurisprudenziali dai quali sembra potersi desumere la tendenza a recuperare la rilevanza della citata distinzione con riguardo al riparto dell'onere probatorio, là dove si afferma che grava comunque sul cliente l'onere di fornire gli elementi di prova circa il fondamento dell'azione proposta e, pertanto: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio (cfr. Cass. 12354/2009. V. anche Cass.22376/2012).
Rammentato che in materia di responsabilità forense, la diligenza richiesta non può che essere quella professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. evocando sia il concetto di perizia professionale, comprensiva di tutte le conoscenze di natura tecnica ed operativa acquisite dal soggetto e proprie della professione forense, sia la prudenza, al fine di preservare il cliente da qualunque risvolto negativo della vicenda (cf. tra le tante Cass. 10068/96), fermo restando, qualora la prestazione professionale abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il limite di cui all'art. 2236 c.c. (cfr., tra le altre Cass. 10431/2000), va ora considerato che le obbligazioni che assume l'avvocato attengono innanzi tutto all'informazione, dovendo il professionista informare il cliente non solo della strategia processuale scelta, ma anche delle eventuali criticità e/o difficoltà ostative al raggiungimento dell'esito favorevole e comunque produttive di rischi, sollecitando il cliente a comunicargli e a fornirgli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni ostative e fermo l'esclusivo potere del difensore di attuare la c.d. “difesa tecnica” (cfr. Cass.
21894/2004; Cass.21589/2009; Cass. 15709/2011). Il legale deve anche eventualmente dissuadere il cliente dall'intraprendere o proseguire la lite qualora appaia probabile un esito sfavorevole o dannoso (cfr. Cass. 16023/2002. V. anche14597/2004).
Come accennato, in tema di riparto dell'onere probatorio, nell'area generale della responsabilità da inadempimento, l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,
pagina 7 di 15 con il superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ha consentito di delimitare gli ambiti dei rispettivi oneri probatori, spettando al creditore la dimostrazione della fonte (legale o negoziale) del rapporto e limitandosi ad allegare l'inadempimento, pur con la precisazione che detto inadempimento deve essere “qualificato” vale a dire esattamente efficiente alla produzione del danno, mentre grava sul debitore provare l'avvenuto adempimento o che, se inadempimento vi è stato, esso non è causalmente rilevante (cfr. Cass. 577/08).
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'avvocato, si è precisato che “il cliente
è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità (a lui non imputabile) della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996).
Ora, nel caso in esame, pacifico oltre che evincibile in via documentale, il rapporto professionale esistente tra parte attrice e l'avvocato convenuto, finalizzato al recupero di un credito vantato dall nei confronti del Parte_1 Controparte_3
nessun elemento il convenuto Avv. ha offerto onde comprovare la CP_1
correttezza, al contrario, del proprio operato.
Nel giudizio recante R.G. n. 92/2015 la parte attrice, l difesa dall'Avv. Parte_1 CP_1
, era stata ammessa a supportare la prospettazione creditoria attraverso
[...]
l'escussione dei testi da essa indicati, all'udienza del 6 dicembre 2016, nella quale questa parte non compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 208 c.p.c. veniva dichiarata decaduta dal diritto di assumere la prova richiesta.
Con sentenza n.940/2017 del Tribunale di Napoli Nord, veniva definito il Giudizio di primo grado e veniva statuito che “Orbene, ferma ed incontestata l'esistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, la produzione delle fatture, con il loro limitato valore probatorio avrebbe dovuto essere accompagnata, a fronte delle contestazioni del convenuto condominio sulla regolarità del servizio espletato, dalla
pagina 8 di 15 prova che invece esso fu regolarmente effettuato dalla circostanza questa Parte_1
non dimostrata a seguito della riferita decadenza della società attrice dalla assunzione della prova testimoniale”.
Secondo quanto disposto nella sentenza di appello della Corte d'Appello di Napoli n.
4649/2018 del 17.10.2018, R.G. n. 6197/2017, “Nel caso di specie l'appellante, limitandosi a chiedere la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori, non reitera specificamente quali siano le prove delle quali chiede
l'espletamento, né indica come le risultanze dell'invocata istruttoria potrebbero indurre ad effettuare una ricostruzione della vicenda diversa da quella compiuta dal primo giudice (cfr. art. 341, 1° comma, n. 1, c.p.c.), il quale ha ritenuto che la Pt_1
non avesse fornito la prova della pretesa creditoria, essendosi limitata “ad
[...]
allegare, a fondamento della sua domanda, copia del contratto di appalto e di un prospetto riepilogativo delle fatture, per le quali è richiesto il pagamento”.
L'appellante, conseguentemente, neanche ha indicato la rilevanza della circostanza da cui deriverebbe la violazione di legge – rappresentata dalla mancanza della comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per l'escussione dei testi e dalla conseguente decadenza della prova -ai fini della decisione oggetto di impugnazione
(cfr. art. 342, comma 1 n.2, c.p.c.).
Va osservato, quindi, che la mera richiesta di rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento dei mezzi istruttori, non soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'atto di appello, richiesti dall'art. 342 c.p.c., non affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 27119 del 16 novembre 2017), a sostegno della decisione di rigetto della domanda di parte attrice, odierna appellante. Infine si evidenzia che l'invocata nullità degli atti successivi alla mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per l'escussione dei testi (ordinanza con la quale è stata disposta la decadenza dal diritto di far assumere la prova, ordinanza di fissazione dell'udienza per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e successiva sentenza) non
pagina 9 di 15 integra nessuna delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, di cui all'art. 354 cpc”.
In relazione alla prova della pretesa creditoria vantata dall nell'odierno Parte_1
giudizio all'udienza del 09.04.2023 il Giudice ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione del giudizio ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice.
In data 25.09.2023 venivano escussi i testi di parte attrice, il sig. e Testimone_1
la sig. Tes_2
Il sig. dichiarava che “Confermo che facevamo una pulizia ordinaria Testimone_1
due volte a settimana il martedì e il venerdi in mattinata, eravamo in due, la pulizia consisteva in una pulizia ordinaria, lavaggio delle scale, degli androni, le parti comuni,
i box. Una volta al mese facevamo una pulizia più approfondita con lavaggio dei vetri, ringhiere, cancello di ingresso, con pulizia degli apparecchi illuminati. Facevamo una pulizia semestrale. In questi casi eravamo in tre, utilizzavamo delle macchine monospazzola e aspira liquidi. Non mi risulta che ci siano state contestazioni nel periodo interessato. Stiamo del 2013, altrimenti l'avremmo saputo. Non so nulla in merito i pagamenti. […] Ho lavorato nell'impresa dal 2005 e nel Pt_1 CP_3
a partire dal 2013 e gli interventi di pulizia effettuati presso detto sono sempre CP_3
stati gli stessi, come ho sopra descritto”.
La sig.ra in maniera non difforme dichiarava, altresì, che “Sono Tes_2
dipendente di dal 2005, ho fatto manutenzione nel dal 2013, Pt_1 CP_3
attualmente sono ancora dipendente della stessa ditta di pulizia. Facevamo diversi tipi di interventi: una pulizia bisettimanale , eravamo in due facevamo una pulizia ordinaria il martedì e il venerdì in mattinata. Eravamo in due, ero insieme al sig.
. La pulizia consisteva in una pulizia ordinaria, lavaggio delle scale, degli Tes_1
androni, le parti comuni, ascensore;
una volta al mese facevamo una pulizia più approfondita con lavaggio dei vetri, ringhiere, con pulizia degli apparecchi illuminanti.
Facevamo poi una pulizia semestrale, in questi casi eravamo in tre o quattro e
pagina 10 di 15 utilizzavamo delle macchine professionali. Non mi risulta che ci siano state contestazioni nel periodo interessato, stiamo parlando del 2013, da parte di nessuno.
Non so nulla in merito i pagamenti. […] Gli interventi di pulizia effettuati presso detto parco sono sempre stati gli stessi, come ho sopra descritto, anche successivamente al
2013”.
Da tali dichiarazioni è possibile ritenere che i lavori da parte dell erano stati Parte_1
effettuati in conformità alle disposizioni del contratto di appalto e che, di conseguenza, se l'Avv. avesse tenuto il comportamento diligente dovuto ai sensi CP_1
dell'art.1176, II comma, c.c., presenziando all'udienza di escussione dei testimoni, alla stregua di criteri probabilistici, sarebbe stato disposto il pagamento degli importi indicati nei pro forma allegati dalla parte attrice e la parte attrice non avrebbe dovuto subire le condanne alle spese legali nel doppio grado di giudizio.
Nel giudizio recante R.G. n. 92/2015 il convenuto, sebbene abbia CP_3
contestato le pretese attoree, non ha provato di avere effettuato tali pagamenti.
Inoltre, in seguito a tre decreti ingiuntivi, nn. 10083/2017, 1594/2016, 4154/2016, in data 22.11.2018 veniva stipulata una transazione tra l ed il Condominio, Parte_1
nella quale venivano riconosciuti i debiti maturati dal Condominio per tutti i lavori eseguiti dall sino all'anno 2016, escluso il periodo in questione, tra il Parte_1
01.04.2013 e il 31.12.2013, con formulazione di un piano di rientro. Tale periodo, dal
01.04.2013 al 31.12.2013, non era stato ricompreso in quanto la transazione era stata stipulata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte d'Appello di Napoli
n. 4649/2018 del 17.10.2018, R.G. n. 6197/2017, per l'effetto della soccombenza nel doppio grado di giudizio.
Priva di pregio è poi l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in Controparte_2
merito alla possibilità del recupero del credito dell nei confronti dei CP_5
condomini morosi, in virtù dell'esistenza di un giudicato di rigetto sulla pretesa creditoria che, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile può essere opposto anche da parte dei creditori comuni, poiché l'Amministratore quando agisce o resiste in pagina 11 di 15 giudizio, rappresenta il condominio e quindi anche i condòmini “uti singuli” che lo costituiscono, ad essi infatti si riconosce solo la legittimazione ad esperire un intervento in giudizio ad adiuvandum, non essendo titolari di un diritto autonomo rispetto a quello tutelato dall'Amministratore in rappresentanza e nell'interesse del
Condominio.
E ancora secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte “Il giudicato formatosi nel processo in cui sia costituito l'amministratore, fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini non intervenuti uti singuli nel giudizio, come se fossero una delle parti originarie del giudizio, in quanto tutti rappresentati dall'Amministratore di (Cass. Sent. n. 10717/2011; Cass. n. 4436 del CP_3
21/02/2017).” In virtù di tale “inscindibilità” tra e condòmini, il giudicato CP_3
fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini non intervenuti singolarmente nel giudizio (cfr. Cassazione Civ. N. 12911/2012).
Accertato l'inadempimento del convenuto Avv. in punto di quantum CP_1
ritiene questo Tribunale riconoscere a titolo di danno patrimoniale l'importo di €
10.733,85 (oltre IVA se documentata da fattura) € 7.526,50 a titolo di spese liquidate nelle due sentenze del tribunale di Napoli Nord e della Corte d'Appello e corrisposti al € 1.200,00 a titolo di spese vive per instaurare i due Controparte_3
giudizi, € 355,50 liquidate dal Collegio a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2012, per un totale di € 19.815,85 .
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla pagina 12 di 15 somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n.
2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto AVV. al pagamento, in favore di CP_1
egli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data della Parte_1
domanda del 12.04.2019 , sull'importo di € 19.815,85 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 12.04.2019 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12.04.2019 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia nei confronti della terza chiamata avendo lo stesso provato Controparte_2
mediante l'esibizione del contratto l'esistenza di un rapporto assicurativo valido ed pagina 13 di 15 efficace e di avere adempiuto agli oneri di denunciare alla Compagnia la richiesta di risarcimento dei danni ricevuta, con denuncia di sinistro del 30.01.2019, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni di polizza del suddetto contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concretamente accoglimento, ai valori medi.
Sussistono altresì giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra il convenuto
Avv, e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 8 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da AVV. e Parte_1 CP_1
così provvede: Controparte_2
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dall'attore e per l'effetto condanna il convenuto AVV. alla corresponsione in favore CP_1
della prima della somma complessiva di € 19.815,85 , oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data del 12.04.2019 sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del 12.04.2019 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12.04.2019 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
2. condanna il convenuto AVV. alla corresponsione in favore dell'attore CP_1
dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
3. condanna il convenuto AVV. al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
di parte attrice che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre pagina 14 di 15 contributo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
Avv. Curto Michele dichiaratosi anticipatario.
4. Accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna
[...]
in persona del l.r.p.t a tenere indenne l' AVV. di Controparte_2 CP_1
quanto dovuto in forza della presente sentenza sub 1)2)3).
5. Compensa le spese di giudizio tra AVV. e la terza chiamata CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 18.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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