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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 728/2023, cui è riunita quella di ATPO recante R.G. n.
2553/2020, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te domiciliato in Parte_1
Aversa alla Via Michelangelo n. 66, presso lo studio dell'avv.to Stanislao Di Bello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via
Arena, loc.tà San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. 2553/2020 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità (art. 2 L. 222/84) e la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
relativi ratei, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATP, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, è pronunciata la seguente sentenza all'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.01.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 18.01.2023. Il ricorso è stato depositato il 2.2.2023.
Come è noto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di contestazione. Più precisamente, deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente impugnava la consulenza, avendo l'ausiliario riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione ex legge 222/84, ma con decorrenza dalla data della visita medica di CTU, non tenendo conto della storia clinica del ricorrente e della natura ingravescente condizione psicologica accertata.
Pertanto, ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, con la conseguente ammissibilità dell'opposizione, si è reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Pertanto, all'udienza del 16.02.2024, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali mediante la nomina di altro consulente, il quale, all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione agli atti, ha concluso per il riconoscimento della totale inabilità del ricorrente, non potendo svolgere alcuna attività lavorativa a causa della patologia psichica, con decorrenza dalla presentazione della domanda;
difatti, dagli atti risulta che la natura dei sintomi rese necessario, già nel 2019, il ricovero presso una struttura specializzata (S.I.R.).
Più precisamente, l'ausiliario del giudice, nominato nella presente fase del giudizio, ha valutato la patologia di cui il ricorrente è affetto e l'incidenza della stessa, tenendo compiutamente conto del sesso, dell'età e dell'attività esercitata. Ha quindi rilevato che il ricorrente è affetto da: “grave Psicosi cronica a tipo Schizofrenia Paranoide” e, all'esito di un'attenta valutazione dell'incidenza del quadro patologico delineato, ha concluso per il riconoscimento dell'inabilità.
In ordine alla decorrenza, ha chiarito con motivazione logica e coerente, che la patologia di cui il ricorrente è affetto è cronica e che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente soffrisse di tale patologia già dal 2000 e che fosse in terapia presso un centro specializzato sin dal 2016, sicché il riconoscimento del requisito sanitario, in difformità dalle conclusioni rassegnate dal CTU della fase di ATPO, deve ritenersi sussistente sin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso, le conclusioni del consulente tecnico nominato nel presente giudizio, per come cristallizzate nell'elaborato peritale, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Difatti, il CTU nominato nella presente sede ha preso in considerazione tutte le patologie dedotte in ricorso e risultanti dalla documentazione sanitaria in atti, motivando adeguatamente in ordine al riconoscimento del requisito sanitario e della sua decorrenza.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va accolto.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stante l'accoglimento della domanda con decorrenza dalla domanda amministrativa di aprile 2019. CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da patologie che riducono la sua capacità di lavoro, rendendolo del tutto inabile, con decorrenza da aprile 2019;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 728/2023, cui è riunita quella di ATPO recante R.G. n.
2553/2020, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te domiciliato in Parte_1
Aversa alla Via Michelangelo n. 66, presso lo studio dell'avv.to Stanislao Di Bello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via
Arena, loc.tà San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. 2553/2020 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità (art. 2 L. 222/84) e la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
relativi ratei, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATP, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, è pronunciata la seguente sentenza all'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.01.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 18.01.2023. Il ricorso è stato depositato il 2.2.2023.
Come è noto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di contestazione. Più precisamente, deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente impugnava la consulenza, avendo l'ausiliario riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione ex legge 222/84, ma con decorrenza dalla data della visita medica di CTU, non tenendo conto della storia clinica del ricorrente e della natura ingravescente condizione psicologica accertata.
Pertanto, ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, con la conseguente ammissibilità dell'opposizione, si è reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Pertanto, all'udienza del 16.02.2024, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali mediante la nomina di altro consulente, il quale, all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione agli atti, ha concluso per il riconoscimento della totale inabilità del ricorrente, non potendo svolgere alcuna attività lavorativa a causa della patologia psichica, con decorrenza dalla presentazione della domanda;
difatti, dagli atti risulta che la natura dei sintomi rese necessario, già nel 2019, il ricovero presso una struttura specializzata (S.I.R.).
Più precisamente, l'ausiliario del giudice, nominato nella presente fase del giudizio, ha valutato la patologia di cui il ricorrente è affetto e l'incidenza della stessa, tenendo compiutamente conto del sesso, dell'età e dell'attività esercitata. Ha quindi rilevato che il ricorrente è affetto da: “grave Psicosi cronica a tipo Schizofrenia Paranoide” e, all'esito di un'attenta valutazione dell'incidenza del quadro patologico delineato, ha concluso per il riconoscimento dell'inabilità.
In ordine alla decorrenza, ha chiarito con motivazione logica e coerente, che la patologia di cui il ricorrente è affetto è cronica e che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente soffrisse di tale patologia già dal 2000 e che fosse in terapia presso un centro specializzato sin dal 2016, sicché il riconoscimento del requisito sanitario, in difformità dalle conclusioni rassegnate dal CTU della fase di ATPO, deve ritenersi sussistente sin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso, le conclusioni del consulente tecnico nominato nel presente giudizio, per come cristallizzate nell'elaborato peritale, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Difatti, il CTU nominato nella presente sede ha preso in considerazione tutte le patologie dedotte in ricorso e risultanti dalla documentazione sanitaria in atti, motivando adeguatamente in ordine al riconoscimento del requisito sanitario e della sua decorrenza.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va accolto.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stante l'accoglimento della domanda con decorrenza dalla domanda amministrativa di aprile 2019. CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da patologie che riducono la sua capacità di lavoro, rendendolo del tutto inabile, con decorrenza da aprile 2019;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine