Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 04/04/2025 , RGC n. 754 /2024 dinanzi al Giudice dott. GA VI sono comparsi:
L'avv. TARSITANO GIULIO per parte attrice;
La dott.ssa Bavasso per parte convenuta;
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA VI, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 754 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(C.F. e (P.I. ), in persona Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentati e dife si dall'avv. Giulio Tarsitano
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dalle dott.sse Rossella NTparte_1
Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro
RESISTENTE
Discussione come da verbale del 4 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20/2024/01 del 27 febbraio 2024, notificata il 18 marzo 2024, con cui è stato intimato il pagamento di euro 25.336,80, per la violazione di cui agli artt. 29, comma 1 e 18, comma 5 bis, d.lgs.
1
e dicembre 2018 e tra l'1 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019, la lavoratrice Per_1 NT
, dipendente della società con un contratto di appalto
[...] Parte_3 di servizi non genuino.
Ha dedotto: a) la carenza di motivazione;
b) l'insussistenza della violazione, trattandosi di appalto genuino.
1.2. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizi one. NTparte_3
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, è opportuno ricordare che, nell'opposizione a sanzione amministrativa grava sull'autorità l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa.
Inoltre, non è consentito integrare in sede giudiziale gli accertamenti effettuati e la motivazione posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Infatti, con riferimento al provvedimento amministrativo in generale, ma esprimendo un principio applicabile a maggior ragione ai procedimenti sanzionatori, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando ele menti univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi” (Consiglio di Stato sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903; cfr. anche li, (Campania) sez. V, 8 agosto 2022, n. 5324, CP_4 secondo cui “una motivazione postuma degli atti amministrativi — ricorrente ogni qual volta, come nel caso di specie, la parte pubblica esponga nei propri scritti difensivi ulteriori presupposti di fatto (o ra gioni giuridiche) a giustificazione della decisione assunta dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione — è da ritenersi inammissibile, costituendo la motivazione il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata
e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile”).
Pertanto, nella fattispecie in esame vanno considerate soltanto le ragioni della sanzione espresse nell'ordinanza ingiunzione opposta e negli atti del procedimento e nella documentazione in quella sede acquisita, mentre alcun rilievo va riconosciuto alle ulteriori argomentazioni e alla documentazione prodotta per la prima volta in sede giudiziale.
Segnatamente, tutte le argomentazioni relative al contratto di comodato delle attrezzature, al ruolo della società e tutta la documentazione ulteriore rispetto a quella indicata Parte_4 come allegata al verbale unico di accertamento e notificazione non possono essere pres e in considerazione, in quanto mai confluite nel procedimento sanzionatorio.
3. Ciò chiarito, entrando nel merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, è bene ricordare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o
2 servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "lab our intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri di pendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, rest ando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavorato ri per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”
(Cass. civ., Sez. VI - L, 25 giugno 2020, n. 12551).
Al fine dell'accertamento della violazione, quindi, è necessario verificare l'esistenza di una effettiva organizzazione di lavoro da parte d ell'utilizzatore e individuare il soggetto che in concreto esercita il potere direttivo e di controllo sui lavoratori.
Ebbene, nella fattispecie in esame nel provvedimento impugnato si riscontra un deficit motivazionale e una carenza di elementi idonei a d imostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
In primo luogo, per quel che riguarda l'individuazione del soggetto che esercita il potere di direzione e controllo dei lavoratori, va evidenziato che i tre lavoratori sentiti ( Tes_1
e , tutti assunti dal 2019, hanno riferito che il proprio responsabile è tale Tes_2 Tes_3
e che devono rivolgersi a lui per qualsiasi problema (dichiarazioni Persona_2
e , che lui “ci fa i turni di lavoro”, occupandosi dell'orario di lavoro e Tes_1 Tes_3 delle assenze (dichiarazioni . Tes_2
E' pur vero che il lavoratore ha anche riferito che , titolare all'epoca della Tes_1 Pt_1 Parte società li coordinava, ma la figura centrale nell'organizzazione e nella gestione concreta del rapporto di lavoro r isulta essere . Persona_2
In relazione a tale figura, tuttavia, non risulta compiuto e descritto alcun accertamento da parte dell' . CP_1
In particolare, non è dato comprendere chi sia detto soggetto e alle dipendenze di chi lavori, non essendo stato né identificato né sentito.
Non è neppure chiaro se egli, in realtà, coincida con tale indicato nel Persona_3 contratto di appalto di servizi asseritamente non genuino quale incaricato a fornire indicazioni operative per conto della appaltatr ice M&G.
Ora, è del tutto evidente il rilievo centrale assunto dal soggetto in esame ai fini della vicenda NT sanzionatoria, in quanto un conto sarebbe se lo stesso fosse un dipendente della asseritamente estranea secondo l' alla gestone concr eta del rapporto di lavoro, CP_1
3 Parte altro se si trattasse di un uomo della che secondo l'Autorità ha gestito direttamente il rapporto medesimo.
3.1. Anche in relazione alle attrezzature utilizzate, le conclusioni dell' appaiono CP_1 apodittiche, in quanto, ribadita l'inutilizzabilità della documentazione prodotta per la prima volta in sede giudiziale e rimasta estranea al procedimento sanzionatorio, nel verbale unico di accertamento e notificazione si afferma che dette attrezzature sarebbero state fornit e dalla società utilizzatrice/committente nell'appalto G&P, ma non è dato comprendere sulla base di quali dati di fatto, tenuto conto che alcun accertamento risulta essere stato condotto in tal senso, né alcun elemento emerge dalla documentazione allegata al verbale in esame o dall'attività precedentemente svolta.
3.2. Infine, anche per la specifica situazione della lavoratrice si riscontrano delle Per_1 gravi lacune motivazionali e istruttorie, in quanto tutti i soggetti sentiti, anche
[...] NT
, hanno riferito di lavorare presso la salumeria della dal 2019, per cui, in Tes_4 assenza di ulteriori elementi presenti negli atti del procedimento sanzionatorio, non è chiaro come l' abbia ritenuto che la concreta gestione del rapporto di lavoro di detta CP_1 lavoratrice nel periodo 2016 -2018 sia stata regolata da soggetti appartenenti alla G&P.
Anche in tal caso, quindi, l'ordinanza appare apodittica perché non supportata da idonei elementi istruttori.
Per quel che riguarda, poi, i giorni di lavoro s volti tra ottobre e dicembre 2019 non può che ribadirsi quanto già esposto al paragrafo 3 che precede.
3.3. In definitiva, per le ragioni esposte, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
GA VI, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difes a, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.200,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c .p.c. in favore dell'avv. Giulio Tarsitano .
Così deciso in Castrovillari, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. GA VI
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