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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/09/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., Dr. Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5331 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di somministrazione- vertente
TRA
, in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1
Cutolo;
APPELLANTE
E
(c.f. ); Parte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 12 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE appellava la sentenza n. 59/20 con la quale il Giudice di Pace di Airola rigettava Parte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 122/2017, con cui la veniva ingiunta alla consegna, a favore di (odierna appellata), della Pt_1 Parte_2 copia del contratto afferente l'utenza telefonica intestata alla ricorrente indicata in sede di ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
La deduceva a motivi di appello: Pt_1
1) L'erronea decisione circa le eccezioni di incompetenza per materia e per valore del giudice adito in primo grado.
2) La carenza di prova dell'interesse a ricorrere giudizialmente dell'odierna appellata, atteso che quest'ultima non provava in alcun modo le ragioni per cui non disponesse di un documento che, normalmente, viene consegnato ai clienti della società nel momento di attivazione della sim. Infatti, secondo le condizioni generali di contratto della la conclusione del contratto si perfeziona Pt_1 con la consegna del modulo contrattuale da parte dell'operatore e l'accettazione della controparte
1 con la sottoscrizione della proposta. Inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo era genericamente motivato con la necessità di adire il competente in relazione a sopportati disservizi Pt_3 telefonici, laddove il procedimento conciliativo dinanzi al ha natura informale e non Pt_3 richiede la prova documentale della legittimazione attiva.
3) L'omessa pronuncia circa la violazione dell'art. 9 n. 2 del D.Lgs. 196/2003. In seguito alla richiesta, avanzata dal difensore di controparte, della trasmissione di copia del contratto relativo all'utenza telefonica, l'appellante richiedeva di allegare copia della procura e/o della delega, oltre alla copia del documento d'identità personale dell'utente rappresentato (con lo scopo di fornire certezza di riferibilità della richiesta al cliente), senza alcun ulteriore riscontro dell'odierno appellato.
Per tali motivi l'appellante chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente restituzione degli importi pagati in conseguenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado, oltre alla condanna di parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342
e 348 bis c.p.c. e ribadendo tutto quanto sostenuto in primo grado.
Il processo era interrotto con ordinanza del 8 luglio 2024, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto era fatto notorio che l'avv. Gabriella Bongi, difensore dell'appellata, era stata interdetta dall'esercizio della professione forense e, quindi, era priva dello ius postulandi.
Riassunto il giudizio su ricorso della società appellante, nonostante la Parte_2 ritualità del contraddittorio, non si costituiva in giudizio.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che tale normativa va interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17). Dunque, dall'analisi degli atti è evidente che la presentava un atto d'appello redatto secondo i criteri richiesti dalla disciplina codicistica e Pt_1 contenente tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del giudizio del gravame, presentando, inoltre, un dialogo critico tra l'appellata sentenza e l'impugnazione.
2 Sempre in via preliminare, va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. dal momento che, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, i motivi su cui si fonda l'impugnazione sono meritevoli di un'attenta analisi;
l'appello, dunque, non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Si osserva inoltre che l'eccezione di incompetenza per materia e per valore del giudice adito, sollevata dalla per la prima volta in appello, è tardiva, tenuto conto che la stessa non Parte_1 era stata sollevata dalla società nel corso del giudizio di primo grado ed il giudice di pace adito aveva deciso nel merito la causa, ritenendosi competente.
2) Sul merito
Venendo all'esame dei motivi d'appello, va affrontata, innanzitutto e principalmente, la questione inerente all'interesse ad agire dell'appellata, in quanto detta questione -ed i motivi di impugnazione ad essa connessi- hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte in giudizio.
Va, infatti, chiarito che l'appellata agiva in monitorio, con specifico richiamo della deliberazione n.
14 del 23/12/2004 del Garante della Privacy, lamentando che aveva richiesto alla compagnia telefonica, per il tramite del suo difensore, una copia del contratto telefonico relativo al proprio numero di utenza, senza riceverne risposta;
per cui giustificava il diretto ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo per consegna di cose, con la necessità di adire il competente Corecom per i sopportati disservizi telefonici. Pertanto, deve ritenersi che fosse sussistente, al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, l'interesse dell'appellata alla consegna del documento contrattuale e, nel merito, è astrattamente meritevole la pretesa, avanzata dall'utente nei confronti della compagnia telefonica, di ottenere una copia del contratto stipulato, in quanto è diritto del cliente poter verificare le condizioni alle quali si era obbligato al momento della stipula.
Tuttavia, la già in primo grado, ebbe a giustificare la mancata risposta alla richiesta Pt_1 stragiudiziale di consegna del contratto, richiamando correttamente la normativa stabilita dal D.Lgs.
30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
3 di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
La deduceva che la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma dell'avv. Pt_1
Bongi, che ebbe a precedere e giustificare il ricorso per decreto ingiuntivo, non risultava sottoscritta dall'intestataria dell'utenza telefonica, né aveva allegata una procura o una delega sottoscritta del medesimo. Dunque, correttamente la compagnia telefonica non ebbe a rispondere alla richiesta, né a consegnare copia del contratto, tutelando doverosamente i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata. Se li avesse divulgati, la sarebbe incorsa in un grave illecito, non solo civile. Pt_1
In proposito va evidenziato che la parte appellata non ha depositato la produzione del giudizio di I grado né tale produzione risulta agli atti del fascicolo del Giudice di Pace di Airola che è stato trasmesso al Tribunale.
Pertanto, la parte appellata non ha provato di avere inoltrato alla la richiesta stragiudiziale di Pt_1 consegna del contratto firmata dall'intestataria dell'utenza né che alla richiesta sottoscritta dall'avv.
Bongi fosse allegata una procura o una delega sottoscritta dalla medesima.
Giova evidenziare, per quanto di immediata intuizione, la ratio che sottende alla normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, segnatamente quando tali dati attengono alla riservatezza di utenze telefoniche e quindi alla protezione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione (art. 15 Costituzione). Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta a suo nome, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile. Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli utenti intestatari dell'utenza.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, effettivamente sia il Codice della Privacy, che il
Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206), non contemplano alcuna norma che preveda un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore
4 telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs.
1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).
Non essendo previsto da alcuna norma di legge uno specifico diritto sostanziale alla consegna del contratto, l'appellato, per agire con azione contrattuale, come quella proposta in monitorio, avrebbe dovuto provare, con qualsiasi altro documento, di essere intestatario dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto la menzione del numero di utenza o del numero della Sim card non provano nulla.
Per tutti tali motivi, dunque, il giudice di pace non avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo opposto e avrebbe dovuto accogliere l'opposizione della compagnia telefonica.
Dunque,
per questi motivi
, l'opposizione avanzata dalla in primo grado andava accolta e, per Pt_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione doveva essere revocato: ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata e, per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 122/2017 del Giudice di Pace di Airola opposto in primo grado.
L'appellante, vittorioso, ha chiesto, altresì, la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da essa in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: il Parte_1 pagamento non risulta documentato ma, sul punto, l'appellata nulla ha controdedotto, per cui deve ritenersi che la pretesa restitutoria, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo e della riforma della sentenza di primo grado, vada accolta, dovendosi condannare l'appellata alla restituzione di ogni somma che la le ha corrisposto in forza del decreto ingiuntivo revocato. Parte_1
3. Sulle spese di lite
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, invece allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).
Le spese del doppio grado di giudizio, perciò, seguono la soccombenza di parte appellata, e sono liquidate, per entrambi i gradi, come in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014
(attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio in relazione a detto rapporto processuale) relativi allo scaglione di riferimento, escludendo i compensi dovuti per la fase istruttoria in entrambi i gradi di giudizio).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M. Dott.ssa Floriana Consolante, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al R.G.A.C. n. 5331/2020 ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 59/2020 del Giudice di Pace di Airola, accoglie l'opposizione proposta in I grado dalla e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 122 dell'anno 2017 del Giudice di Pace di Airola;
2) NN parte appellata a restituire alla parte appellante ogni somma di denaro ricevuta per effetto del D.I. revocato;
3) NN l'appellata a pagare in favore di parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Euro 134,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
per il secondo grado di giudizio in Euro 231,00 per compensi professionali ed Euro
115,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Benevento 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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