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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/08/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto contratto di appalto, riservata in decisione all'udienza del 16.01.2025 e vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BN), rappresentato e difeso dall'Avv. DE CICCO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione. opponente
E
, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. FIGLIOLINO NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 454/2022 emesso dal Tribunale di Benevento in data 07.05.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 5.400,00 oltre interessi moratori ex d.l.vo. 231/2002 e spese legali in favore dell'Impresa edile , a titolo di saldo per i CP_1 lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto stipulato in data 28.11.2017 e della scrittura privata di ricognizione di debito sottoscritta il 28.7.2021; in particolare,
l'opponente eccepiva la sussistenza di vizi gravi ex art. 1667 c.c. nella esecuzione del
1 porticato e del manufatto da adibire a officina meccanica, nonché una esecuzione parziale dei lavori commissionati ed – in ogni caso - l'assenza sia del prescritto titolo assentivo, che del deposito al genio civile di talchè la parte dei lavori eseguiti era da considerarsi abusiva.
Costituendosi in giudizio, l'Impresa edile contestava la fondatezza delle CP_1 avverse doglianze alla luce della scrittura privata di riconoscimento del debito del
28.7.2021, nella quale il sig. non solo aveva riconosciuto la somma ancora dovuta Pt_1
(pattuendone una rateizzazione), ma - congiuntamente all'impresa e con l'ausilio di tecnici - aveva constatato la regolarità dei lavori eseguiti;
in ogni caso l'impresa eccepiva anche la tardività della denuncia dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c. e dell'art. 1667 c.c., non avendo ricevuto alcuna contestazione prima dell'opposizione. In ordine alla mancanza del titolo assertivo ed al mancato deposito al genio civile,
l'impresa sosteneva di aver dato inizio ai lavori solo a seguito della CP_1 comunicazione della committenza dell'intervenuto rilascio del Permesso a Costruire da parte del Comune di San Giorgio del Sannio, nonché dell'opportuna autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Benevento, così come previsto dal contratto di appalto (all. Contratto d'appalto – prod. parte opposta), ragion per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, oltreché la condanna di controparte alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c..
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c (per le ragioni esplicate nell'ordinanza del
24.05.2023) ed assegnati i termini istruttori, la causa veniva ritenuta direttamente matura per la decisione.
All'udienza del 16.01.2025, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni della sola parte opposta, che si riportava ai propri atti.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 24.5.2023, infatti, l'opponente non contestava in alcun modo la scrittura di ricognizione di debito (allegata sia in sede monitoria, che in questa sede) sulla quale risulta apposta anche la sua firma (sia pure sotto quella della ditta appaltatrice, invece che sotto la dicitura “committente”) eppure dalla citata scrittura si evince che le opere non furono ultimate per volontà del committente e che – alla data del 28.7.2021 - le parti avevano eseguito un'ispezione dei
2 luoghi nel contraddittorio e con l'ausilio di tecnici di loro fiducia, accertando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, giungendo – così – a quantificare il compenso spettante all'odierna parte opposta, che accettava anche un pagamento rateale (solo parzialmente adempiuto dall'opponente).
Anche successivamente alla citata ordinanza, parte opponente non contestava in alcun modo la scrittura privata del 28.7.2021, né deduceva (né tantomeno provava) alcunchè in ordine ad una eventuale tempestività della propria denuncia dei vizi
(nonostante quanto eccepito da parte opposta) di talchè totalmente superflua appariva la prova testimoniale articolata al solo fine di provare la sussistenza dei vizi fotografati.
Il mancato completamento delle opere raffigurato nella documentazione fotografica depositata dall'opponente – infatti - era imputabile al medesimo opponente e – alla luce di quanto accertato nel contraddittorio nel sopralluogo indicato nella citata scrittura – deve condividersi la difesa di parte opposta: i vizi fotografati dall'opponente non erano attinenti ai lavori oggetto di causa (pur non potendosi sottacere che gli stessi risultano anche tardivamente contestati).
Alla luce della citata scrittura e dell'omessa contestazione della stessa sia in sede di opposizione che a seguito della concessione dell'art. 648 c.p.c., si ritiene meritevole di accoglimento anche l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'impresa opposta: le eccezioni spiegate dal sig. , infatti, appaiono del tutto pretestuose, in Pt_1 quanto manifestamente in contrasto con il contenuto della scrittura privata redatta dalle stesse parti, nella quale – tra l'altro – l'opponente aveva già ottenuto una rateizzazione del proprio debito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore.
La condanna ex art. 96 c.p.c. viene parametrata alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 454/2022 già dichiarato esecutivo con l'ordinanza del 24.05.2023;
2. Condanna a corrispondere direttamente in favore dell'avv. Parte_1
FIGLIOLINO NICOLA (dichiaratosi antistatario) le spese di lite che si
3 liquidano in complessivi € 2.501,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1
di € 2.501,00 ex art. 96 co.1 c.p.c..
[...]
Benevento, 05/08/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_2
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