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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4288 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019
Avente a oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1
p. t. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Paolisso (C.F. presso il cui studio in Piedimonte Matese (CE), C.F._2 alla via Matese n. 20 elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa dagli avv.ti Emanuele Sasso (C.F. ) e Cristina Ciotte (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Alife (CE), presso lo studio legale Sasso alla C.F._4
P.zza della Liberazione 12;
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale il condominio proponeva formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1957/2018 con il quale l'intestato Tribunale gli ingiungeva il pagamento, in favore della della complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura, giuste fatture nn. 31/A del 15.05.2017, 33/A del 05.06.2017 e 36/A del 31.07.2017 per lavori eseguiti e regolarmente ultimati.
Con la spiegata opposizione il eccepiva la inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto perché notificato solo in data 25.03.2019 e quindi a distanza di circa otto mesi dalla sua emissione avvenuta in data 26.07.2018; nel merito lamentava che i lavori appaltati non fossero stati portati a termine nei tempi e secondo le modalità previste in contratto e che i lavori avevano un valore sicuramente inferiore alle somme indebitamente percepite dall'opposta.
Per i motivi di cui sopra instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1957/2018 per violazione del combinato disposto degli artt. 153 e 294 cpc, e la conseguente revoca dello stesso;
nel merito, accertare e dichiarare intervenuta la risoluzione del contratto di appalto di cui in premessa e comunque dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1957/18, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per violazione del comb. Disp. Degli artt. 125, 638 e 645 cpc, e di conseguenza revocarlo;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte opposta eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva procedura di negoziazione assistita prevista dalla legge;
nel merito contestava ogni profilo di inadempimento deducendo che lo stesso fosse imputabile alla parte opponente per non aver provveduto ai pagamenti contrattualizzati;
chiedeva inoltre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare valida la notifica effettuata a seguito dell'autorizzazione concessa dal giudice in data 22.02.2019 e, sempre in via preliminare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1957/18 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di revoca del D.I. si chiede condannare il condominio , in persona Parte_1 dell'amm.re p.t. al pagamento nei confronti della DCP Impiantistica della somma di € 26.000,00 oltre interessi nonché del risarcimento dei danni patiti per il ritardato pagamento da quantificarsi in via equitativa e nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equo liquidare;
condannare, altresì, il in persona dell.amm.re p.t. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre Parte_1 Parte_1 diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, con anticipazione ai procuratori antistatari”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata parte opposta di allegare l'ordinanza di rimessione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo.
Depositata l'ordinanza di rimessione in termine per la notifica del decreto ingiuntivo, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie.
La causa seguiva una istruttoria documentale ed orale.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la causa è pervenuta sul ruolo di codesto Giudicante in data 15 maggio 2019, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va denegata l'eccezione di inesistenza/ nullità della notifica per violazione del combinato disposto degli art. 153 e 294 c.p.c. vista l'ordinanza di remissione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo della dr.ssa Bernardel depositata da parte opposta in data 06 luglio 2020 al telematico.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal
. In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va Parte_1 notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998
n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008
n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 25.03.2019 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 28.04.2019. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n.
17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti (contratto di appalto - fitto rapporto epistolare) unitamente al fatto che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio delle stesse anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Parimenti va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione in quanto la legge non prevede per tali cause l'obbligo di ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio. A tutto voler concedere la stessa sarebbe da considerarsi tardiva perché avanzata da parte opponente con la sola memoria istruttoria secondo termine. L'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della notifica per mancata attestazione di conformità della copia informatica in quanto, come si evince dalla copia del D.I. depositato agli atti a margine dello stesso e prima della relata di notifica vi è la regolare attestazione di conformità.
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta dal è Parte_1 infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna del al pagamento per le opere realizzate in suo favore e contabilizzate nelle fatture nn. Parte_1
31/A del 15.05.2017, 33/A del 05.06.2017 e 36/A del 31.07.2017.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005;
Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Orbene, coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro nella documentazione versata in atti.
Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (contratto di appalto del 08.07.2016, registro delle fatture emesse, fitto rapporto epistolare), costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709
e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Va rilevato che le fatture sono da ritenersi atti giuridici a contenuto partecipativo.
Si tratta di atti a formazione unilaterale attraverso i quali si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente. In altri termini la fattura attiene elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione. L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura. Tuttavia, qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, come nel caso di specie, la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso al vaglio non solo si è confermato ampiamente l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di appalto, mai oggetto di contestazione, ma anche esattamente la specifica tipologia e quantità delle opere eseguite e le loro esatte caratteristiche.
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa ed alle opere effettivamente realizzate.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni in favore di essa ed al mancato pagamento, l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
In particolare, il non ha provato di aver adempiuto alle obbligazioni poste a proprio Parte_1 carico e, quindi, al pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite dalla DCP Impiantistica, limitandosi genericamente ad eccepire il grave inadempimento della ditta appaltatrice, consistito nel non aver terminato i lavori nei tempi e secondo le modalità previste in contratto cos ì spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto. Al di là della genericità che contraddistingue la domanda riconvenzionale spiegata dal Condominio, all'esito delle emergenze istruttorie non appare configurarsi alcun inadempimento in capo alla DCP
Impiantistica SRL e, pertanto, la stessa non merita accoglimento.
Le suddette circostanze trovano confortevole riscontro non solo nella copiosa documentazione versata in atti (v. sul punto missive del 15.11.2016 – 15.03.2017 -05.06.2017 -18.07.2017 –
03.08.2017 indirizzate al ), quanto nello stesso regolamento negoziale ove, all'art. 10, Parte_1 si prevedeva la facoltà della ditta, in caso di ritardato pagamento, di sospendere i lavori fino all'effettivo pagamento, procrastinando, eventualmente, anche la consegna dei lavori ed ulteriormente confermate anche dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili e risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Sul punto, giova osservare che il giudice, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass.
n. 1547 del 2015).
Per tutto quanto ut supra esposto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1957/2018 va confermato.
La permanente incertezza circa la tollerabilità delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'opposta preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, non basta appurare la violazione di un interesse meritevole quale è, nel caso di specie, il disagio per il ritardato pagamento conseguito dalla situazione di fatto accertata in giudizio.
Occorre anche offrire la dimostrazione che tale lesione abbia prodotto un danno intollerabile allegando specificatamente il pregiudizio sofferto.
Parte opposta si è, invece, limitata a indicare genericamente un turbamento senza tuttavia specificare quali sarebbero state le precise conseguenze negative prodotte.
Va, inoltre, precisato che tale lacuna probatoria non poteva essere colmata nemmeno attraverso l'esperimento della richiesta consulenza tecnica. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, tentando di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni nonché di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Da ciò deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria volta ad ottenere i suddetti danni. Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la complessità delle questioni trattate, le attività processuali svolte e l'attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata dal condominio avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1957/2018 nella causa NRG 4288/2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1957/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta le ulteriori domande proposta dalla DCP Impiantistica Srl;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal;
Parte_1
- Condanna il , in persona del suo amministratore p.t. a Parte_1 rifondere in favore della le spese di lite che liquida in € 5.077,00, per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28/3/2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4288 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019
Avente a oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1
p. t. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Paolisso (C.F. presso il cui studio in Piedimonte Matese (CE), C.F._2 alla via Matese n. 20 elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa dagli avv.ti Emanuele Sasso (C.F. ) e Cristina Ciotte (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Alife (CE), presso lo studio legale Sasso alla C.F._4
P.zza della Liberazione 12;
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale il condominio proponeva formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1957/2018 con il quale l'intestato Tribunale gli ingiungeva il pagamento, in favore della della complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura, giuste fatture nn. 31/A del 15.05.2017, 33/A del 05.06.2017 e 36/A del 31.07.2017 per lavori eseguiti e regolarmente ultimati.
Con la spiegata opposizione il eccepiva la inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto perché notificato solo in data 25.03.2019 e quindi a distanza di circa otto mesi dalla sua emissione avvenuta in data 26.07.2018; nel merito lamentava che i lavori appaltati non fossero stati portati a termine nei tempi e secondo le modalità previste in contratto e che i lavori avevano un valore sicuramente inferiore alle somme indebitamente percepite dall'opposta.
Per i motivi di cui sopra instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1957/2018 per violazione del combinato disposto degli artt. 153 e 294 cpc, e la conseguente revoca dello stesso;
nel merito, accertare e dichiarare intervenuta la risoluzione del contratto di appalto di cui in premessa e comunque dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1957/18, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per violazione del comb. Disp. Degli artt. 125, 638 e 645 cpc, e di conseguenza revocarlo;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte opposta eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva procedura di negoziazione assistita prevista dalla legge;
nel merito contestava ogni profilo di inadempimento deducendo che lo stesso fosse imputabile alla parte opponente per non aver provveduto ai pagamenti contrattualizzati;
chiedeva inoltre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare valida la notifica effettuata a seguito dell'autorizzazione concessa dal giudice in data 22.02.2019 e, sempre in via preliminare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1957/18 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di revoca del D.I. si chiede condannare il condominio , in persona Parte_1 dell'amm.re p.t. al pagamento nei confronti della DCP Impiantistica della somma di € 26.000,00 oltre interessi nonché del risarcimento dei danni patiti per il ritardato pagamento da quantificarsi in via equitativa e nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equo liquidare;
condannare, altresì, il in persona dell.amm.re p.t. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre Parte_1 Parte_1 diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, con anticipazione ai procuratori antistatari”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata parte opposta di allegare l'ordinanza di rimessione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo.
Depositata l'ordinanza di rimessione in termine per la notifica del decreto ingiuntivo, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie.
La causa seguiva una istruttoria documentale ed orale.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la causa è pervenuta sul ruolo di codesto Giudicante in data 15 maggio 2019, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va denegata l'eccezione di inesistenza/ nullità della notifica per violazione del combinato disposto degli art. 153 e 294 c.p.c. vista l'ordinanza di remissione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo della dr.ssa Bernardel depositata da parte opposta in data 06 luglio 2020 al telematico.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal
. In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va Parte_1 notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998
n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008
n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 25.03.2019 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 28.04.2019. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n.
17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti (contratto di appalto - fitto rapporto epistolare) unitamente al fatto che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio delle stesse anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Parimenti va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione in quanto la legge non prevede per tali cause l'obbligo di ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio. A tutto voler concedere la stessa sarebbe da considerarsi tardiva perché avanzata da parte opponente con la sola memoria istruttoria secondo termine. L'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della notifica per mancata attestazione di conformità della copia informatica in quanto, come si evince dalla copia del D.I. depositato agli atti a margine dello stesso e prima della relata di notifica vi è la regolare attestazione di conformità.
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta dal è Parte_1 infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna del al pagamento per le opere realizzate in suo favore e contabilizzate nelle fatture nn. Parte_1
31/A del 15.05.2017, 33/A del 05.06.2017 e 36/A del 31.07.2017.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005;
Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Orbene, coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro nella documentazione versata in atti.
Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (contratto di appalto del 08.07.2016, registro delle fatture emesse, fitto rapporto epistolare), costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709
e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Va rilevato che le fatture sono da ritenersi atti giuridici a contenuto partecipativo.
Si tratta di atti a formazione unilaterale attraverso i quali si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente. In altri termini la fattura attiene elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione. L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura. Tuttavia, qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, come nel caso di specie, la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso al vaglio non solo si è confermato ampiamente l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di appalto, mai oggetto di contestazione, ma anche esattamente la specifica tipologia e quantità delle opere eseguite e le loro esatte caratteristiche.
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa ed alle opere effettivamente realizzate.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni in favore di essa ed al mancato pagamento, l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
In particolare, il non ha provato di aver adempiuto alle obbligazioni poste a proprio Parte_1 carico e, quindi, al pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite dalla DCP Impiantistica, limitandosi genericamente ad eccepire il grave inadempimento della ditta appaltatrice, consistito nel non aver terminato i lavori nei tempi e secondo le modalità previste in contratto cos ì spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto. Al di là della genericità che contraddistingue la domanda riconvenzionale spiegata dal Condominio, all'esito delle emergenze istruttorie non appare configurarsi alcun inadempimento in capo alla DCP
Impiantistica SRL e, pertanto, la stessa non merita accoglimento.
Le suddette circostanze trovano confortevole riscontro non solo nella copiosa documentazione versata in atti (v. sul punto missive del 15.11.2016 – 15.03.2017 -05.06.2017 -18.07.2017 –
03.08.2017 indirizzate al ), quanto nello stesso regolamento negoziale ove, all'art. 10, Parte_1 si prevedeva la facoltà della ditta, in caso di ritardato pagamento, di sospendere i lavori fino all'effettivo pagamento, procrastinando, eventualmente, anche la consegna dei lavori ed ulteriormente confermate anche dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili e risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Sul punto, giova osservare che il giudice, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass.
n. 1547 del 2015).
Per tutto quanto ut supra esposto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1957/2018 va confermato.
La permanente incertezza circa la tollerabilità delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'opposta preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, non basta appurare la violazione di un interesse meritevole quale è, nel caso di specie, il disagio per il ritardato pagamento conseguito dalla situazione di fatto accertata in giudizio.
Occorre anche offrire la dimostrazione che tale lesione abbia prodotto un danno intollerabile allegando specificatamente il pregiudizio sofferto.
Parte opposta si è, invece, limitata a indicare genericamente un turbamento senza tuttavia specificare quali sarebbero state le precise conseguenze negative prodotte.
Va, inoltre, precisato che tale lacuna probatoria non poteva essere colmata nemmeno attraverso l'esperimento della richiesta consulenza tecnica. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, tentando di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni nonché di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Da ciò deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria volta ad ottenere i suddetti danni. Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la complessità delle questioni trattate, le attività processuali svolte e l'attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata dal condominio avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1957/2018 nella causa NRG 4288/2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1957/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta le ulteriori domande proposta dalla DCP Impiantistica Srl;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal;
Parte_1
- Condanna il , in persona del suo amministratore p.t. a Parte_1 rifondere in favore della le spese di lite che liquida in € 5.077,00, per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28/3/2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
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