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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2242/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. (cf Parte_1 C.F._1
ATTORE cf ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. SIGNORI FABRIZIO (cf ) C.F._3
CONVENUTO
Fatto e diritto
I.1. L'avv. ricorre ex artt. 28 l. n. 794/1942, 14 d.lgs. n. Parte_1
150/2011 e 281decies c.p.c. nei confronti di chiedendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa:
- accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa, che lo scrivente è creditore verso il Sig. della somma di € Controparte_1
5.670,00 oltre 10% a titolo di spese generali studio, IVA e CPA come per legge;
- per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 5.670,00 oltre 10% a titolo di spese generali studio,
IVA e CPA come per legge e interessi legali, oltre al rimborso dell'indennità di mediazione nella misura di € 190,32;
- vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Asserisce il ricorrente di essere creditore del convenuto in forza di avviso di notula pari a euro 19.683,27, parzialmente saldato per l'importo di euro
2.500,00, per l'attività professionale svolta in favore del convenuto in occasione di ricorso congiunto per affidamento di minore concluso con sentenza del Tribunale di Pistoia 20.7.2023 nel R.G. n. 1678/2023; di aver poi sottoposto l'avviso di notula al Consiglio dell'Ordine competente, che esprimeva parere di congruità per l'importo complessivo di euro 8.433,00 oltre spese generali studio nella misura del 10%, CPA e IVA, oltre alle spese non imponibili se ed in quanto effettivamente anticipate e al lordo degli acconti eventualmente ricevuti, dopodiché il convenuto provvedeva a corrispondere l'ulteriore somma di euro 6.963,77 comprensivi di euro 194,00 per il procedimento di tassazione notula.
Alla luce di ciò, il ricorrente argomenta in ordine alla non correttezza del parere espresso dal COA di Pistoia e insiste nella richiesta di pagamento del saldo dell'importo di cui all'avviso di notula originariamente redatto.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, nel merito contestando l'avviso di notula redatto da controparte e ritenendo di aver già saldato il proprio debito, come riconosciuto dal COA;
conclude per sentir
“In via preliminare
Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Pistoia a giudicare sul presente procedimento.
In via principale
Respingere integralmente le domande avanzate dal ricorrente per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
I.3. La causa viene istruita in via meramente documentale, respinte siccome superflue/irrilevanti le istanze istruttorie di parte, e viene quindi decisa ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c..
II. La domanda attorea non merita accoglimento.
II.1. Da disattendere è l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del
Tribunale, atteso che a mente dell'art. 14 co. 2 d.lgs. n. 150/2011 per le
“Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”
(così la rubrica dell'art. 14 cit.) “È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera” con la specifica che “Il tribunale decide in composizione monocratica”, disposizione quest'ultima introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ai procedimenti introdotti instaurati successivamente al 28.2.2023, quale il presente. II.2. Quanto al merito, ritiene questo Tribunale del tutto condivisibile la valutazione resa dal COA di Pistoia nel parere del 16.5.2024 (doc. 13 fasc. attoreo) in particolare con riguardo (i) al fatto che l'attività stragiudiziale, pur corposa e ampiamente documentata dal legale, non assume valenza autonoma ai sensi dell'art. 20 D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, risultando assorbita dalla successiva difesa in giudizio e (ii) alla non computabilità della fase istruttoria, al qual riguardo non è assentibile l'argomentazione di parte attrice per cui la fase cd. istruttoria comprende invero anche quella di trattazione, posto che in presenza di un ricorso congiunto per affidamento di minore non si apprezza alcuna attività di trattazione giuridicamente rilevante, essendosi l'attività dei legali sostanzialmente esaurita nella redazione del ricorso congiunto e non emergendo, dalla documentazione di causa inerente il procedimento di cui al
R.G. n. 1678/2023, alcuna attività processuale ulteriore rispetto a quella consistente nella redazione degli atti introduttivi e partecipazione alla fase iniziale del giudizio né d'altra parte il ricorrente ha offerto allegazioni specifiche sul punto, atte a ritenere effettivamente compiuta anche la fase di trattazione/istruttoria.
Detto ciò, per il resto è pacifico e incontestato fra le parti, come riscontrato anche dal COA nel citato parere, che il professionista istante ha espressamente escluso di doversi fare applicazione di intervenuti correttivi in aumento, limitando la richiesta di liquidazione ai valori medi per ogni fase in ragione dei rapporti di favore verso il cliente, come riportato anche nell'avviso di notula sottoposto al parere di congruità: anche per questo è quindi escluso il riconoscimento di compensi ulteriori in ragione della ampiezza e corposità dell'attività svolta ante iudicium - come allegata e documentata anche nel presente contenzioso - la quale avrebbe infatti potuto trovare ingresso tramite un aumento, rispetto ai medi tabellari, dei compensi per le fasi di studio e introduttiva che proprio il legale istante, tuttavia e come detto, ha escluso e non potendosi computare tale attività stragiudiziale nella fase di trattazione, come vorrebbe il ricorrente, alla quale la predetta è del tutto estranea e considerata altresì la posteriorità cronologica della “trattazione” rispetto alla fase introduttiva del giudizio talché risulta giuridicamente insostenibile il tentativo del ricorrente di dare comunque rilevanza all'opera espletata in fase stragiudiziale trasponendola alla fase giudiziale de qua. Quanto sopra risulta assorbente rispetto a tutti gli argomenti versati dalla parte attrice nel presente giudizio, convincendo quindi della satisfattività delle somme già corrisposte dal convenuto e corrispondenti al compenso complessivo attestato congruo dall'Ordine professionale competente.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, con riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento per quanto attiene sia la fase di trattazione/istruttoria, esauritasi nella partecipazione cd. figurata alla prima udienza tramite deposito di nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. e stante il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate, sia la fase decisionale, prevista dal rito prescelto in forma semplificata ex art. 281sexies c.p.c. richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c. e anch'essa esauritasi nel deposito di breve nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 10/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini