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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12796 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Vincenzo Di Marco n.41, presso lo studio dell'Avv. MANNINO STEFANIA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo via CP_1
Cluverio n. 14, presso lo studio degli Avv.ti LEONARDI MARIA GRAZIA e PRIMAVERA
FEDERICO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e Divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
Il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con note scritte in sostituzione dell'udienza del
30/10/2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione - fermo rimanendo la domanda di divorzio giudiziale - e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo
Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data
16/10/2024, come di seguito integralmente richiamati:
1. “I signor vivranno separati con l'obbligo di mutuo CP_1 Parte_1 rispetto;
2. Il minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 domicilio prevalente presso la madre.
Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita senza limitazione di giorni e/o di orario, secondo la volontà del figlio e compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi del sig dandone idonea comunicazione alla sig.r CP_1 Pt_1
Il minore potrà trascorrere i fine settimana con il padre tutte le volte che lo richiederà, sempre dandone idonea comunicazione alla madre.
Durante le festività natalizie il minore starà con il padre per almeno sette giorni consecutivi comprendendo o il Natale o il Capodanno ad anni alternati.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo non Per_1 inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
il Sig dovrà provvedere a CP_1 comunicare alla Sig.ra entro il mese di giugno di ogni anno le Parte_1 date in cui eserciterà il superiore diritto.
Per le altre festività principali, i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza.
3. II Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli , maggiorenne ma non Per_2 ancora autonoma economicamente, , minore di età, la somma complessiva di Per_1
€ 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), importo che verrà corrisposto entro il 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
II Sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra CP_1 Pt_1 corrisponderà la somma mensile di € 500,00 e ciò sino a quando la stessa
[...] non godrà di redditi personali maggiori di quelli attualmente percepiti.
Anche il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente come per legge.
4. Le spese straordinarie necessarie per i figli e saranno a carico del sig. Per_2 Per_1 in misura pari al 75% e della sig.r in misura pari al 25%. CP_1 Pt_1
Per l'individuazione di dette spese le parti si rifaranno all'accordo in uso al Tribunale di Palermo.
5. L'assegno unico universale per i figli a carico erogato dal sarà riscosso per CP_2
l'intero dalla sig.r . Parte_1 6. Le spese del presente giudizio rimangono compensate fra le parti”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte resistente in comparsa di costituzione.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1
03/12/1970, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 04/01/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.1, parte II serie A, dell'anno 2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/11/2024
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12796 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Vincenzo Di Marco n.41, presso lo studio dell'Avv. MANNINO STEFANIA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo via CP_1
Cluverio n. 14, presso lo studio degli Avv.ti LEONARDI MARIA GRAZIA e PRIMAVERA
FEDERICO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e Divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
Il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con note scritte in sostituzione dell'udienza del
30/10/2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione - fermo rimanendo la domanda di divorzio giudiziale - e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo
Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data
16/10/2024, come di seguito integralmente richiamati:
1. “I signor vivranno separati con l'obbligo di mutuo CP_1 Parte_1 rispetto;
2. Il minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 domicilio prevalente presso la madre.
Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita senza limitazione di giorni e/o di orario, secondo la volontà del figlio e compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi del sig dandone idonea comunicazione alla sig.r CP_1 Pt_1
Il minore potrà trascorrere i fine settimana con il padre tutte le volte che lo richiederà, sempre dandone idonea comunicazione alla madre.
Durante le festività natalizie il minore starà con il padre per almeno sette giorni consecutivi comprendendo o il Natale o il Capodanno ad anni alternati.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo non Per_1 inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
il Sig dovrà provvedere a CP_1 comunicare alla Sig.ra entro il mese di giugno di ogni anno le Parte_1 date in cui eserciterà il superiore diritto.
Per le altre festività principali, i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza.
3. II Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli , maggiorenne ma non Per_2 ancora autonoma economicamente, , minore di età, la somma complessiva di Per_1
€ 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), importo che verrà corrisposto entro il 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
II Sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra CP_1 Pt_1 corrisponderà la somma mensile di € 500,00 e ciò sino a quando la stessa
[...] non godrà di redditi personali maggiori di quelli attualmente percepiti.
Anche il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente come per legge.
4. Le spese straordinarie necessarie per i figli e saranno a carico del sig. Per_2 Per_1 in misura pari al 75% e della sig.r in misura pari al 25%. CP_1 Pt_1
Per l'individuazione di dette spese le parti si rifaranno all'accordo in uso al Tribunale di Palermo.
5. L'assegno unico universale per i figli a carico erogato dal sarà riscosso per CP_2
l'intero dalla sig.r . Parte_1 6. Le spese del presente giudizio rimangono compensate fra le parti”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte resistente in comparsa di costituzione.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1
03/12/1970, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 04/01/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.1, parte II serie A, dell'anno 2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/11/2024
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.