Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06849/2025REG.PROV.COLL.
N. 01412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1412 del 2025, proposto dalla Fiji s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Manfreda e Federico Morri, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Rimini, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Soc. Alberghi.It s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Migani e Andrea Balzani, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna (sezione seconda) n. 22/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e della Soc. Alberghi.It s.r.l.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Federico Morri e Gaia Stivali, in sostituzione di Benedetta Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio in qualità di ex concessionaria dal Comune di Rimini dell’immobile denominato “ex pattinaggio”, affidatole all’esito di procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2022 « per essere destinato all’attività sportiva del “padel” » (così nella concessione-contratto sottoscritta in data 8 settembre 2023, con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno).
2. L’immobile in questione è situato nell’area “marina centro” (c.d. triangolone), interessata dal progetto di riqualificazione di tutto il fronte mare e di riorganizzazione delle attività turistico-ricettive ivi insediate, denominato “parco del mare”, approvato dall’amministrazione comunale nel 2015 (con delibera consiliare del 5 agosto 2015, n. 72). Nel 2017 quest’ultima otteneva dal Demanio l’attribuzione in proprietà dei beni appartenenti allo Stato nell’area (decreto direttoriale del 17 marzo 2017, n. 4137). Quindi per effetto della relativa sdemanializzazione dichiarava decadute tutte le concessioni demaniali ivi rilasciate, salvo poi rilasciarne di nuove nelle more dell’attuazione del progetto di riqualificazione dell’area, con delibera di giunta municipale del 6 settembre 2018, n. 254, con previsione fino a tutto il 2020. Per le nuove concessioni così rilasciate erano in seguito disposte delle proroghe generalizzate, anno per anno, ed infine per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, in forza della delibera di giunta municipale in data 5 dicembre 2023, n. 444, di approvazione delle (l) inee guida per la gestione patrimoniale dei beni del compendio Aree NA CE , alla quale veniva data attuazione con determinazione del 14 dicembre successivo, n. 3806.
3. Dalla proroga generalizzata rimaneva tuttavia esclusa la concessione della società odierna appellante. A fondamento di questa esclusione veniva dato atto, innanzitutto, che l’affidamento a favore della società ricorrente, all’esito « di procedura di gara esperita nell’anno 2022 » prevede « la possibilità di rinnovo sino al 2023 »; inoltre che per l’immobile in questione « erano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti »; e infine che non erano in corso « contenziosi pendenti ». Sotto quest’ultimo profilo era quindi ravvisato un profilo differenziale rispetto altri ex concessionari, prorogati dall’amministrazione, che - come rappresentato nella sopra richiamata delibera giuntale del 6 settembre 2018, n. 254, richiamata in premessa dalla delibera del 5 dicembre 2023, n. 444 - dopo l’acquisto dal Demanio dell’area “marina centro” avevano invece promosso dei contenziosi per rimanere nella detenzione degli immobili a loro tempo affidatigli. Esclusa dunque la proroga, per l’immobile “ex pattinaggio” era deliberato « l’esperimento di una nuova procedura selettiva per l’affidamento della concessione sino al 31 dicembre 2025, ferma restando la destinazione sportiva in atto ».
4. L’ex concessionaria impugnava le determinazioni comunali per essa lesive, ed in particolare la citata delibera di giunta comunale del 5 dicembre 2023, n. 444 e gli atti conseguentemente adottati, tra cui quello con cui era esperita l’indagine di mercato (determinazione del 28 dicembre 2023, n. 3919), con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna (r.g. n. 93/2024). Lamentava la disparità di trattamento rispetto agli altri operatori economici insediati nell’area ex demaniale e l’assenza di plausibili giustificazioni a fondamento dell’esclusione dalla proroga generalizzata a questi concessa. Con motivi aggiunti erano impugnati per illegittimità in via derivata ed inoltre autonoma gli atti della procedura di gara conseguentemente disposta dall’amministrazione comunale per la concessione d’uso del medesimo immobile, a partire dall’avviso approvato con determinazione del 9 febbraio 2024, n. 460.
5. L’adito Tribunale amministrativo respingeva l’impugnazione così articolata con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
6. I profili di illegittimità dedotti dalla società ricorrente erano giudicati infondati sul rilievo che la proroga della concessione al gestore uscente alla relativa scadenza costituisce l’eccezione rispetto alla regola del suo affidamento mediante procedura di evidenza pubblica. Inoltre, veniva considerata ostativa alla proroga della concessione invocata dalla medesima ricorrente la « peculiarità » della sua situazione rispetto agli altri ex concessionari dell’area “marina centro”. A questo specifico riguardo veniva rilevato sotto un primo profilo che diversamente da questi ultimi la prima aveva conseguito il proprio titolo concessorio all’esito di una procedura di evidenza pubblica « indetta dopo la rinuncia del precedente concessionario », donde la costituzione « di un nuovo rapporto concessorio » a suo favore, anziché « di un subentro in quello del precedente »; in secondo luogo era evidenziato che la normativa di gara regolatrice del rapporto concessorio aveva stata previsto una scadenza della concessione a fine 2022, con possibilità di proroga fino a tutto il 2023, per cui la pretesa azionata in giudizio a beneficiare di una proroga ulteriore fino alla fine del 2025 si sarebbe tradotta in una modifica a posteriori « di un elemento essenziale del sinallagma negoziale ».
7. Contro la pronuncia di primo grado quest’ultima ha proposto appello, al quale resistono l’amministrazione comunale e la società controinteressata Alberghi.it s.r.l., società che dopo avere partecipato alla medesima procedura di affidamento indetta nel 2022 per la concessione in uso dell’immobile “ex pattinaggio”, ha in seguito agito in un separato contenzioso presso il medesimo Tribunale amministrativo (r.g. n. 7/2024) per ottenere nei confronti dell’amministrazione comunale una pronuncia di accertamento dell’obbligo di affidare l’immobile a gara, salvo poi non partecipare a quella indetta in seguito alla mancata proroga a favore della società ricorrente.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello la sentenza è censurata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione della controinteressata, e per non averne conseguentemente ordinato l’esclusione dal giudizio « per sopravvenuta manifesta perdita di legittimazione a contraddire e per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ». Si sostiene che la società avrebbe dovuto essere esclusa dal presente giudizio per non avere partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Rimini per l’affidamento in concessione dell’immobile ex pattinaggio dopo il diniego di proroga deciso nei confronti della società ricorrente. Viene quindi prospettata l’erroneità della statuizione della sentenza di rigetto dell’eccezione, fondata sul rilievo che la società era stata evocata in giudizio dalla medesima ricorrente. In contrario viene sottolineato che per contraddire ad una domanda giudiziale occorre avere interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., e questo sarebbe nel caso di specie venuto meno in conseguenza della mancata partecipazione della Alberghi.it alla procedura di gara per l’affidamento della concessione.
2. Con ulteriori censure, afferenti al merito della controversia, viene dedotta l’erroneità della sentenza per non avere adeguatamente considerato che l’esigenza di prolungamento della concessione in allora rilasciata a favore della società ricorrente, riconducibile all’interesse pubblico dell’amministrazione comunale di mantenere l’attuale gestione dei beni pubblici situati nell’area “marina centro” sino alla completa attuazione del progetto di riqualificazione per essa approvato, sarebbe pacificamente estensibile anche alla medesima ricorrente, al pari degli altri operatori del settore. L’opposta conclusione, affermata dalla sentenza, non si sottrarrebbe all’alternativa di considerare illegittimi gli atti comunali impugnati nella parte in cui le concessioni di questi ultimi sono state prorogate, come peraltro adombrato dalla stessa pronuncia, o di esporsi alle censure di disparità di trattamento dedotte in primo grado. La sentenza avrebbe quindi errato nell’enucleare una « peculiarità nella situazione della ricorrente che, impregiudicato ogni altro profilo, la differenziano dagli altri concessionari ». In contrario si sottolinea che « tutti i gestori si trovavano (…) nella medesima situazione di fatto: erano/sono tutti concessionari decaduti da tempo che proseguono in via di mero fatto le gestioni uscenti, ivi inclusa la ricorrente ». Nella medesima prospettiva sarebbe erroneo riconoscere solo nei confronti di questi ultimi l’unitaria esigenza di « non turbare la progettazione unitaria dell’Area », in particolare rispetto all’eventualità che « nuovi concessionari assumano in gestione le aree poste all’interno del Compendio alterando lo stato delle aree », e non estendere la stessa alla società ricorrente.
3. Nella descritta prospettiva sarebbe pertanto inconsistente la ragione ostativa alla proroga individuata dall’amministrazione comunale nel fatto che per l’immobile già affidato dalla società ricorrente non vi erano contenziosi in atto. A questo riguardo si sottolinea ulteriormente, innanzitutto, che la prima non avrebbe fornito elementi informativi su contenziosi eventualmente riguardanti altri immobili dell’area “marina centro”. Ed in secondo luogo che l’ulteriore ragione individuata dalla sentenza, relativa alle modalità di affidamento della concessione in favore della medesima ricorrente, a gara, dopo la rinuncia di un ex concessionario dal Demanio, e la relativa durata prevista dai patti accessivi predisposti dall’amministrazione comunale, non è stata invece posta a fondamento del contestato diniego di proroga. Sotto questo profilo sarebbe quindi violato il divieto di integrazione postuma degli atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale.
4. Con un ulteriore motivo d’appello sono riproposte le censure, sia in via derivata che autonoma, nei confronti della procedura aperta per l’affidamento dell’immobile ex pattinaggio indetta dopo l’indagine di mercato di cui all’avviso pubblicato il 29 dicembre 2023, prot. n. 44606, nell’ambito della quale è pervenuta una sola manifestazione di interesse (Alpha s.r.l.). A quest’ultimo riguardo, in ragione della circostanza ora richiamata si assume che si sarebbe dovuto svolgere una procedura selettiva ristretta, limitata agli operatori che avevano effettivamente manifestato il proprio interesse ad ottenere la concessione nei termini stabili dall’amministrazione.
5. Così sintetizzate le censure proposte a mezzo del presente appello, con avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. reso all’udienza pubblica di discussione dell’8 luglio 2025 ne è stata rilevata in via ufficiosa la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, una volta che, come documentato dall’amministrazione comunale in vista della medesima udienza, la società ricorrente si è aggiudicata la procedura di affidamento della concessione d’uso dell’immobile denominato “ex pattinaggio” con scadenza a tutto il 2025 (determinazione del 19 giugno 2025, n. 1659).
6. L’ipotesi in rito prospettata in via ufficiosa è tuttavia da escludersi sulla base delle deduzioni difensive di quest’ultima sul punto, riferite all’interesse a beneficiare delle più favorevoli condizioni economiche che le deriverebbero dalla proroga dell’originario rapporto di concessione, rispetto a quello costituito ex novo sulla base della procedura di gara emessa in conseguenza del diniego di proroga impugnato. La descritta prospettazione, espressa all’udienza di discussione dell’8 luglio 2025, è sufficiente per escludere che sia venuta meno l’esigenza di una decisione nel merito dell’impugnazione
7. Prima di ciò va nondimeno esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sopravvenuta della società controinteressata, per effetto della sua mancata partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Rimini per l’affidamento in concessione dell’immobile ex pattinaggio in conseguenza del diniego di proroga in favore della ricorrente.
8. L’eccezione è infondata. In generale, la qualità di controinteressato si fonda sul duplice requisito del vantaggio ricavato dal provvedimento impugnato (requisito sostanziale) e dalla sua menzione in esso (requisito formale). Entrambi sono da valutare al momento della proposizione della domanda giudiziale e rimangono insensibili rispetto alle vicende successivamente verificatesi. Peraltro, nel caso di specie non emerge una posizione di controinteresse in capo alla società evocata in giudizio dalla società ricorrente sulla base di un’analisi dei requisiti poc’anzi esposti, ma nondimeno – come statuito dalla sentenza di primo grado – è stata la stessa ricorrente ad assumere l’iniziativa di estendere il contraddittorio in questi termini. Avrebbe pertanto dovuto essere la società evocata in giudizio a contestare la propria legittimazione passiva, cosa che tuttavia non è avvenuta, per cui in assenza di ciò non sono ravvisabili ragioni per privarla dell’interesse a contestare l’impugnazione avvesaria.
9. Nel merito sono invece fondate ed assorbenti le censure di disparità di trattamento, illogicità manifesta e motivazione carente dei provvedimenti impugnati, che la sentenza di primo grado ha erroneamente integrato.
10. Come si sottolinea nell’appello, le ragioni addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego di proroga della concessione a suo tempo rilasciata alla società ricorrente sono riferite, innanzitutto, all’intervenuta scadenza del rapporto, secondo la disciplina per esso a suo tempo stabilita; inoltre all’esistenza di un interesse di mercato, formalizzata in un’apposita manifestazione all’esito del sopra menzionato avviso di indagine di mercato; e infine all’assenza di contenziosi pendenti per la prosecuzione del rapporto scaduto, a differenza di altri ex concessionari dell’area “marina centro”. Ebbene, nessuna delle ora esposte ragioni si palesa tuttavia sufficiente sul piano logico a giustificare il trattamento deteriore riservato a quest’ultima, unico caso tra i concessionari operanti nell’area “marina centro” del territorio comunale, ex demaniale, rispetto al prolungamento dei rapporti in essere.
11. In questo senso depongono le stesse ragioni di interesse pubblico individuate dall’amministrazione comunale resistente a fondamento della proroga dei rapporti dei precedenti ex concessionari. Come si deduce con l’appello, esse sono più nello specifico riconducibili all’unitaria esigenza di portare a compimento il progetto di riqualificazione dell’area e di sua sistemazione urbanistica ed edilizia, rispetto alla quale per valutazione della stessa amministrazione comunale sono state considerate in via temporanea recessive le ragioni di concorrenzialità. Nella prospettiva così delineata, è stata quindi giudicata maggiormente proficua per l’amministrazione la prosecuzione della gestione economica degli immobili pubblici dell’area, con l’effetto di consentire agli ex concessionari, divenuti detentori sine titulo dopo l’intervenuta sdemanializzazione, di continuare nel rapporto mediante nuovi rapporti di concessione e conseguenti proroghe in successione.
12. Elementi in questo senso sono ricavabili dalla sopra citata delibera di giunta del 6 settembre 2018, n. 254, la quale dopo avere prefigurato le modalità di attuazione del progetto « di riqualificazione di tutto il fronte mare e di riorganizzazione delle attività turistico-ricettive in un’area pubblica », ha considerato che « la temporanea messa a reddito » degli immobili divenuti di proprietà comunale ivi ricadenti « è compatibile con la loro destinazione pubblicistica, in quanto consente all’Ente di valorizzare economicamente i beni a condizioni giuridiche e temporali idonee a coniugare l’interesse del privato allo sfruttamento del bene con i programmi di valorizzazione funzionale approvati dall’Amministrazione Comunale ». Pertanto, è stato ritenuto « opportuno », nella pendenza del sopra esposto contenzioso promosso dagli stessi ex concessionari, rilasciare in loro favore « concessioni d’uso onerose (…) anche al fine di assicurare la continuità delle rispettive attività di impresa ed evitare responsabilità per l’Ente nei confronti di eventuali terzi assegnatari legate all’esito del contenzioso giudiziale ».
13. L’indirizzo è stato quindi ribadito nell’impugnata delibera di giunta del 5 dicembre 2023, n. 444, impugnata nel presente giudizio. In essa si specifica che l’area “marina centro” è quella tradizionalmente destinata alle attività « sportivo ricreative destinate alla fruizione pubblica rispetto a tutte le altre aree del lungomare », e rappresenta « il nucleo storico del Parco del Mare, a cui le altre aree prive di impianti sportivo ricreativi sono state adeguate »; ed inoltre che rispetto a questa destinazione prevalente si pongono in « funzione servente » gli immobili « destinati a ristorazione » e, in prospettiva gli ulteriori interventi pubblici previsti nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area: « in particolare è previsto l’inerbimento della strada di lungomare che già attualmente viene chiusa in occasione di eventi turistico ricreativi ». Di contro, constatato lo stadio iniziale delle « ipotesi di valorizzazione e riqualificazione nell’ambito delle quali non è al momento configurabile l’esperimento di procedure selettive per l’individuazione di nuovi concessionari », e del permanere dei « contenziosi giudiziali che rendono al momento opportuno mantenere i rapporti gestori attualmente in essere », è stato infine deliberato « di concedere un rinnovo delle concessioni in favore degli attuali affidatari per gli anni 2024 e 2025, anche al fine di assicurare continuità alle attività di impresa presenti sui beni del compendio e la gestione redditizia del patrimonio pubblico ». A tutto ciò segue la descrizione della situazione della società ricorrente e l’esposizione delle ragioni per le quali nei confronti di quest’ultima non è stata concessa alcuna proroga.
14. Dall’esame dei passaggi motivazionali delle delibere di giunta ora riportati non emerge dunque alcuna plausibile ragione che giustifichi il trattamento diverso da tutti gli altri ex concessionari della società ricorrente.
15. Palese è innanzitutto l’inconsistenza della ragione inerente all’intervenuta scadenza del rapporto di concessione in favore di quest’ultima e della facoltà di rinnovo fino a tutto il 2023 prevista in base alla relativa disciplina pattizia inclusa nella normativa della procedura di affidamento indetta nel 2022 ed aggiudicata alla medesima ricorrente. Al riguardo è sufficiente osservare che per tutti gli altri ex concessionari, per giunta senza gara, a differenza di quest’ultima, l’intervenuta decadenza per effetto del passaggio dell’area “marina centro” dal demanio marittimo al patrimonio indisponibile del Comune di Rimini non ha impedito a quest’ultimo di rilasciare nuove concessioni e poi successive proroghe.
16. Il trattamento differenziato in danno della ricorrente non è poi giustificato nemmeno sotto il profilo dell’esigenza di assicurare una gestione economica degli immobili ex demaniali inclusi nell’area, dacché la prosecuzione dei rapporti di concessione originari attraverso il rilascio di nuovi titoli concessori, dietro la corresponsione di un canone a favore dell’amministrazione comunale. Sotto il profilo in questione la delibera giuntale impugnata riferisce di « manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti ». Come tuttavia sottolinea la medesima ricorrente, queste manifestazioni non sono mai state dimostrate. L’unica manifestazione di interesse di cui si ha prova in giudizio è quella pervenuta successivamente, all’esito dell’indagine di mercato appositamente esperita da parte della sopra menzionata Alpha s.r.l., la quale tuttavia non ha poi partecipato alla procedura di gara successivamente indetta. Ne è infine conseguito il risultato che quest’ultima è stata aggiudicata all’unico operatore effettivamente interessato alla gestione dell’immobile ex pattinaggio e cioè la stessa società ricorrente.
17. La descritta vicenda costituisce manifestazione paradigmatica dell’irrazionalità, sintomo di eccesso di potere che si aggiunge a quello di disparità di trattamento in precedenza accertato, con cui l’amministrazione comunale ha agito nella presente vicenda controversa. La scelta di non prorogare il rapporto relativo all’immobile ex pattinaggio, ex ante privo di presupposti, ha infatti comportato a posteriori un’inutile esplicazione di attività amministrativa. Questa avrebbe invece potuto essere semplicemente posticipata all’avvenuta realizzazione del progetto di riqualificazione dell’area, in ragione del quale evento sono state prorogate tutte le restanti concessioni, salvo quella della ricorrente, con prospettive di più proficui affidamento derivante dalla realizzazione dell’intervento pubblico.
18. Palesemente illogica è infine l’ulteriore ragione addotta a giustificazione del diniego di proroga, consistente nel fatto che per la concessione dell’immobile “ex pattinaggio” non erano pendenti contenziosi. L’irrazionalità si trae dal semplice fatto che la decisione di trattare l’operatore economico diversamente da tutti gli altri è stata fonte del presente contenzioso, con evidente eterogenesi dei fini individuati dall’amministrazione a giustificazione del proprio operato.
19. Infine, oltre che privi di riscontro nella motivazione dei provvedimenti impugnati, sono inconferenti le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado in ordine ai principi generali di concorrenzialità al cui rispetto l’amministrazione è tenuta nella gestione e nell’affidamento in concessione a privati dell’uso di beni pubblici e nel correlativo carattere derogatorio della proroga dei rapporti di concessione in essere. L’interesse legittimo azionato nel presente giudizio dalla società ricorrente non è infatti diretto ad ottenere una deroga e a sottrarsi pertanto alla par condicio tra operatori economici interessati, ma - come finora rilevato - ad ottenere un trattamento paritario rispetto alla deroga generalizzata che la stessa amministrazione ha disposto per tutti gli altri rapporti. Inoltre, il medesimo rilievo, unitamente a quello inteso ad individuare peculiarità nella situazione della società ricorrente, per il fatto di avere ottenuto la propria concessione mediante procedura di gara esperita dopo la rinuncia di un ex concessionario, costituiscono nel loro complesso ragioni che nemmeno l’amministrazione comunale ha posto a fondamento dei provvedimenti impugnati. Per questa parte la sentenza è dunque incorsa in una non consentita integrazione in giudizio della motivazione di questi ultimi.
20. L’illegittimità del diniego di proroga, disposto con la delibera di giunta del 5 dicembre 2023, n. 444, comporta in via derivata l’illegittimità degli atti di gara conseguentemente indetti, impugnati in primo grado con motivi aggiunti, i quali vanno dunque annullati al pari dell’atto presupposto, nella parte di interesse della società ricorrente.
21. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti vanno annullati gli atti con esso impugnati nei termini poc’anzi esposti. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda controversa e dei suoi recenti sviluppi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO