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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Greco in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rende, Via Kennedy n. 81/q;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Caruso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via
Brenta n. 22;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 19-1-2021 n. 112, nell'ambito della causa n.
2253/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta da con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1
decreto ingiuntivo n. 633/2018 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di €uro 9.600,00, a titolo di corrispettivo Controparte_1
della fattura n. 3/2011 relativa a fornitura di beni, ne statuiva il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 17-2-2021, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle preliminari richieste delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale del 24-9-2024, il procuratore della società appellata produceva la sentenza dichiarativa Controparte_1 di apertura della liquidazione pronunciata nei confronti di quest'ultima dal Tribunale di Cosenza in data 29-12-2023 n. 43 e la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 24-9-2024,
a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società appellata alla procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo. Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Greco in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rende, Via Kennedy n. 81/q;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Caruso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via
Brenta n. 22;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 19-1-2021 n. 112, nell'ambito della causa n.
2253/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta da con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1
decreto ingiuntivo n. 633/2018 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di €uro 9.600,00, a titolo di corrispettivo Controparte_1
della fattura n. 3/2011 relativa a fornitura di beni, ne statuiva il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 17-2-2021, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle preliminari richieste delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale del 24-9-2024, il procuratore della società appellata produceva la sentenza dichiarativa Controparte_1 di apertura della liquidazione pronunciata nei confronti di quest'ultima dal Tribunale di Cosenza in data 29-12-2023 n. 43 e la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 24-9-2024,
a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società appellata alla procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo. Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)