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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3710/2023
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 14/03/2025, alle ore 12.10 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. CECI PAOLA ELISA per parte attrice opponente;
l'avv. Mallarino in sostituzione dell'avv. CERVETTI FEDERICO per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Ceci si richiama agli atti e precisa come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
l'avv. Mallarino si richiama agli atti e precisa come in comparsa di costituzione e risposta;
Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota alle ore 16.15 del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3710/2023 promossa da: Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4
-parte attrice- contro Controparte_1
RICO
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1. - Premesso che il Tribunale di Genova in data 20.2.2023 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1481/2023, con il quale intimava a Pt_1
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
i pagare la somma di € 39.944,79 oltre gli interessi e le spese PT
, in favore di (nel prosieguo, brevitas, Controparte_1 anche ), in forza iussori della debitrice CP_1 princi inadempiente al mutuo fondiario contratto Parte_5 con;
Controparte_2
e gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuta prescrizione estintiva decennale del credito: la comunicazione della revoca del finanziamento era avvenuta in data 24/09/2012, mentre l'intimazione ad adempiere era datata 12/12/2022, allorquando il diritto era ormai prescritto (il termine maturava infatti il 24/09/2022); ciò vale ancor più considerando che l'intimazione non è stata ricevuta dai debitori, sicchè è priva di valore interruttivo;
alle medesime conclusioni si perverrebbe peraltro pur applicando la sospensione prevista dal d.l. n. 18/2020;
2 3. – rilevato che si costituiva in giudizio, assumendo che: CP_1
3.1. – gli oppo on hanno mosso alcuna contestazione del credito, sia nell'an che nel quantum, per cui sul punto i fatti possono ritenersi pacifici ex art. 115 c.p.c.; 3.2. – la eccezione di prescrizione è infondata, poiché, in applicazione dell'art. 1957 ultimo comma c.c., essa è stata interrotta, tra il 2014 e 2018, dall'incardinamento della procedura di esecuzione immobiliare RGE 473/2014, il cui piano di riparto è stato approvato il 02/03/2018. Tale debito, inoltre, era stato riconosciuto da attraverso la Parte_4 proposta transattiva di cui al doc. 13 del conseguente ulteriore interruzione della prescrizione;
3.3. – vi sono i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, visto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
4. – rilevato che con provvedimento del 13/11/2023 la presente Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto “poiché dal tenore complessivo della garanzia azionata in giudizio e dai documenti prodotti dalla convenuta opposta (cfr. docc. 9 e ss.) non appare allo stato accoglibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente”, oltre ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti contestavano quanto assunto negli atti e allegati dalla controparte e in particolar modo eccepiva che: la garanzia andava interpretata a favore del consumatore ex art. 35 comma 2 del codice consumo;
essa consisteva in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione, visto il contenuto dell'art. 7 del contratto in questione- il quale prevede la clausola “a semplice richiesta scritta” e quindi il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, da cui discenderebbe l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà-, nonché dell'art. 2 dello stesso -che individuerebbe un'obbligazione diversa e autonoma rispetto a quella del debitore principale nei confronti dell'opposta-. Dalla qualifica del presente negozio come contratto autonomo di garanzia, conseguirebbe l'inoperatività degli artt. 1297 c.c., 1957 comma 4 c.c., 1310 c.c., e conseguentemente, l'inefficacia dell'atto interruttivo della prescrizione del creditore. Sul riconoscimento del debito deduceva la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 13 da parte del debitore, oltre a ritenere che la e-mail ordinaria non costituiva prova scritta ex art. 633 c.p.c.. Trattandosi, tra l'altro, di un atto unilaterale proveniente da i suoi Parte_1 effetti non si sarebbero estesi agli altri debitori. L'opposta non produceva la memoria n. 1;
5.1. – rilevato che gli opponenti non producevano la memoria ex art. 183 comma 6, n. 2; l'opposta, nella propria memoria, riportava quanto
3 già sostenuto con la comparsa di costituzione e contestava la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto azionato in giudizio;
5.2. – le parti non producevano la memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 cpc;
6. – rilevato che all'udienza del 24/10/2024 la presente Giudice rinviava la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.;
***
7. – Premesso in fatto che:
- in data 12.11.2010 stipulava con la originaria Parte_5 creditrice utuo fondiario (doc. 4 rito Controparte_2 monitorio) per l'importo pari a € 30.000,00, garantito da ipoteca di terzo grado sugli immobili della stessa;
- in pari data, gli attuali opponenti si costituivano fideiussori in favore della banca e nell'interesse della mutuataria per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto suddetto (doc. 5 rito monitorio);
- in data 24.09.2012, la banca dichiarava ecaduta dal beneficio del Pt_5 termine del finanziamento e ne intima diato pagamento (doc. 6 rito monitorio);
- stante il mancato adempimento delle obbligazioni da parte della mutuataria e dei fideiussori, procedeva alla esecuzione immobiliare CP_2 sui beni della (RGE 014), il cui procedimento si concludeva Pt_5 con il piano del 02.03.2018 (docc.
9-12 comparsa);
- tale credito veniva successivamente ceduto “pro soluto” a con CP_1 effetti a partire da 01/01/2019 (doc. 3 rito monitorio);
8. – ritenuto che occorra preliminarmente qualificare il negozio invocato in giudizio. A tal fine, si osserva in diritto che la fondamentale distinzione tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione è da rinvenirsi nel fatto che il primo sia privo del carattere dell'accessorietà, tipizzante, invece, il contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1945 c.c.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015 (Rv. 636496
- 01); “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga
4 all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022 (Rv. 665000 - 01). In fatto, si mette in luce che l'art. 7 (doc. 5, rito monitorio) non contiene alcuna clausola di espressa deroga dell'art. 1945 c.c., ma soltanto la pattuizione in base alla quale il fideiussore è tenuto al pagamento immediato all'istituto di credito “a semplice richiesta scritta” da parte dei garanti. Al garante, quindi, non sono precluse le eccezioni spettanti al debitore principale. Appare rilevante, inoltre, l'art. 3 del contratto oggetto del giudizio, il quale prevede che “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo”, così smentendo ulteriormente la natura autonoma del contratto. A tali considerazioni si soggiunga che il nomen iuris del contratto, plurime volte ripetuto nel regolamento negoziale, è di fideiussione / fideiussori e che l'art. 8, prevedendo che “nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, implica che il fideiussore ha -diversamente da questa ipotesi- la facoltà di opporre eccezioni. La clausola negoziale n. 2, invocata dall'opponente, non assume nessun valore di segno contrario, trattandosi di pattuizione tipica del contratto di fideiussione;
9. – ritenuto che, essendo il negozio in questione qualificato come contratto di fideiussione, si applicano l'art. 1944 c.c. il quale prevede che
“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito” e l'art. 1957 ultimo comma c.c. secondo cui “l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”. Da ciò discende l'infondatezza della eccezione di prescrizione, considerato l'espletamento della procedura esecutiva 473/2014 RGE verso il debitore principale di cui sopra si è dato atto;
10. – ritenuto che appare irrilevante ed assorbita la questione del valore probatorio della e-mail del 15.11.2019 di cui al doc. 13 di parte convenuta opposta;
11. – ritenuto, quanto alla contestazione sollevata solo all'odierna udienza dall'opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva di
, che essa appare infondata, alla luce dell'avviso in G.U. della CP_1
e di cui al doc. 3, da cui si inferisce la riconducibilità del credito de quo a quelli oggetto di cessione, oltre che dal possesso della documentazione afferente al rapporto da parte del cessionario. Quanto all'ulteriore eccezione, anch'essa mossa solo all'odierna udienza, circa la
5 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si osserva che ciò risulta irrilevante sotto il profilo civilistico (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 );
12. - ritenuto, quindi, che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1481/2023 integralmente confermato;
13. – ritenuto, sulle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 – valori medi -, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 [...]
t iu PT
b) condanna Parte_1 Parte_2
e al pagamento, Parte_3 Parte_4
, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.23 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
6
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 14/03/2025, alle ore 12.10 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. CECI PAOLA ELISA per parte attrice opponente;
l'avv. Mallarino in sostituzione dell'avv. CERVETTI FEDERICO per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Ceci si richiama agli atti e precisa come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
l'avv. Mallarino si richiama agli atti e precisa come in comparsa di costituzione e risposta;
Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota alle ore 16.15 del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3710/2023 promossa da: Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4
-parte attrice- contro Controparte_1
RICO
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1. - Premesso che il Tribunale di Genova in data 20.2.2023 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1481/2023, con il quale intimava a Pt_1
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
i pagare la somma di € 39.944,79 oltre gli interessi e le spese PT
, in favore di (nel prosieguo, brevitas, Controparte_1 anche ), in forza iussori della debitrice CP_1 princi inadempiente al mutuo fondiario contratto Parte_5 con;
Controparte_2
e gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuta prescrizione estintiva decennale del credito: la comunicazione della revoca del finanziamento era avvenuta in data 24/09/2012, mentre l'intimazione ad adempiere era datata 12/12/2022, allorquando il diritto era ormai prescritto (il termine maturava infatti il 24/09/2022); ciò vale ancor più considerando che l'intimazione non è stata ricevuta dai debitori, sicchè è priva di valore interruttivo;
alle medesime conclusioni si perverrebbe peraltro pur applicando la sospensione prevista dal d.l. n. 18/2020;
2 3. – rilevato che si costituiva in giudizio, assumendo che: CP_1
3.1. – gli oppo on hanno mosso alcuna contestazione del credito, sia nell'an che nel quantum, per cui sul punto i fatti possono ritenersi pacifici ex art. 115 c.p.c.; 3.2. – la eccezione di prescrizione è infondata, poiché, in applicazione dell'art. 1957 ultimo comma c.c., essa è stata interrotta, tra il 2014 e 2018, dall'incardinamento della procedura di esecuzione immobiliare RGE 473/2014, il cui piano di riparto è stato approvato il 02/03/2018. Tale debito, inoltre, era stato riconosciuto da attraverso la Parte_4 proposta transattiva di cui al doc. 13 del conseguente ulteriore interruzione della prescrizione;
3.3. – vi sono i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, visto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
4. – rilevato che con provvedimento del 13/11/2023 la presente Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto “poiché dal tenore complessivo della garanzia azionata in giudizio e dai documenti prodotti dalla convenuta opposta (cfr. docc. 9 e ss.) non appare allo stato accoglibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente”, oltre ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
5. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti contestavano quanto assunto negli atti e allegati dalla controparte e in particolar modo eccepiva che: la garanzia andava interpretata a favore del consumatore ex art. 35 comma 2 del codice consumo;
essa consisteva in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione, visto il contenuto dell'art. 7 del contratto in questione- il quale prevede la clausola “a semplice richiesta scritta” e quindi il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, da cui discenderebbe l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà-, nonché dell'art. 2 dello stesso -che individuerebbe un'obbligazione diversa e autonoma rispetto a quella del debitore principale nei confronti dell'opposta-. Dalla qualifica del presente negozio come contratto autonomo di garanzia, conseguirebbe l'inoperatività degli artt. 1297 c.c., 1957 comma 4 c.c., 1310 c.c., e conseguentemente, l'inefficacia dell'atto interruttivo della prescrizione del creditore. Sul riconoscimento del debito deduceva la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 13 da parte del debitore, oltre a ritenere che la e-mail ordinaria non costituiva prova scritta ex art. 633 c.p.c.. Trattandosi, tra l'altro, di un atto unilaterale proveniente da i suoi Parte_1 effetti non si sarebbero estesi agli altri debitori. L'opposta non produceva la memoria n. 1;
5.1. – rilevato che gli opponenti non producevano la memoria ex art. 183 comma 6, n. 2; l'opposta, nella propria memoria, riportava quanto
3 già sostenuto con la comparsa di costituzione e contestava la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto azionato in giudizio;
5.2. – le parti non producevano la memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 cpc;
6. – rilevato che all'udienza del 24/10/2024 la presente Giudice rinviava la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.;
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7. – Premesso in fatto che:
- in data 12.11.2010 stipulava con la originaria Parte_5 creditrice utuo fondiario (doc. 4 rito Controparte_2 monitorio) per l'importo pari a € 30.000,00, garantito da ipoteca di terzo grado sugli immobili della stessa;
- in pari data, gli attuali opponenti si costituivano fideiussori in favore della banca e nell'interesse della mutuataria per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto suddetto (doc. 5 rito monitorio);
- in data 24.09.2012, la banca dichiarava ecaduta dal beneficio del Pt_5 termine del finanziamento e ne intima diato pagamento (doc. 6 rito monitorio);
- stante il mancato adempimento delle obbligazioni da parte della mutuataria e dei fideiussori, procedeva alla esecuzione immobiliare CP_2 sui beni della (RGE 014), il cui procedimento si concludeva Pt_5 con il piano del 02.03.2018 (docc.
9-12 comparsa);
- tale credito veniva successivamente ceduto “pro soluto” a con CP_1 effetti a partire da 01/01/2019 (doc. 3 rito monitorio);
8. – ritenuto che occorra preliminarmente qualificare il negozio invocato in giudizio. A tal fine, si osserva in diritto che la fondamentale distinzione tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione è da rinvenirsi nel fatto che il primo sia privo del carattere dell'accessorietà, tipizzante, invece, il contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1945 c.c.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015 (Rv. 636496
- 01); “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga
4 all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022 (Rv. 665000 - 01). In fatto, si mette in luce che l'art. 7 (doc. 5, rito monitorio) non contiene alcuna clausola di espressa deroga dell'art. 1945 c.c., ma soltanto la pattuizione in base alla quale il fideiussore è tenuto al pagamento immediato all'istituto di credito “a semplice richiesta scritta” da parte dei garanti. Al garante, quindi, non sono precluse le eccezioni spettanti al debitore principale. Appare rilevante, inoltre, l'art. 3 del contratto oggetto del giudizio, il quale prevede che “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo”, così smentendo ulteriormente la natura autonoma del contratto. A tali considerazioni si soggiunga che il nomen iuris del contratto, plurime volte ripetuto nel regolamento negoziale, è di fideiussione / fideiussori e che l'art. 8, prevedendo che “nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, implica che il fideiussore ha -diversamente da questa ipotesi- la facoltà di opporre eccezioni. La clausola negoziale n. 2, invocata dall'opponente, non assume nessun valore di segno contrario, trattandosi di pattuizione tipica del contratto di fideiussione;
9. – ritenuto che, essendo il negozio in questione qualificato come contratto di fideiussione, si applicano l'art. 1944 c.c. il quale prevede che
“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito” e l'art. 1957 ultimo comma c.c. secondo cui “l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”. Da ciò discende l'infondatezza della eccezione di prescrizione, considerato l'espletamento della procedura esecutiva 473/2014 RGE verso il debitore principale di cui sopra si è dato atto;
10. – ritenuto che appare irrilevante ed assorbita la questione del valore probatorio della e-mail del 15.11.2019 di cui al doc. 13 di parte convenuta opposta;
11. – ritenuto, quanto alla contestazione sollevata solo all'odierna udienza dall'opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva di
, che essa appare infondata, alla luce dell'avviso in G.U. della CP_1
e di cui al doc. 3, da cui si inferisce la riconducibilità del credito de quo a quelli oggetto di cessione, oltre che dal possesso della documentazione afferente al rapporto da parte del cessionario. Quanto all'ulteriore eccezione, anch'essa mossa solo all'odierna udienza, circa la
5 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si osserva che ciò risulta irrilevante sotto il profilo civilistico (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 );
12. - ritenuto, quindi, che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1481/2023 integralmente confermato;
13. – ritenuto, sulle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 – valori medi -, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 [...]
t iu PT
b) condanna Parte_1 Parte_2
e al pagamento, Parte_3 Parte_4
, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.23 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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