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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4235/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4235 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giacco. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Anna Conte Controparte_2 C.F._2
Paone.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
8.6.2022.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 8.6.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
pagina 1 di 7 Con la sentenza n. 5747/2022 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6362/2018 (emesso dallo stesso Tribunale) e, per Parte_1
l'effetto, ha dichiarato esecutivo tale decreto, condannando l'opponente al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, della parte opposta (ossia di ), delle spese di lite, liquidate in €. 4.835,00, Controparte_2 oltre accessori di legge.
Nello specifico, aveva chiesto ed ottenuto, in sede monitoria, l'ingiunzione di pagamento, nei Controparte_2 confronti di , della somma di euro 13.200,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), Parte_1 assumendo di vantare il detto credito in virtù di un atto stipulato in data 12.11.2004 tra essa ricorrente, Parte_2
e , in forza del quale quest'ultimo si era costituito fideiussore, a semplice richiesta della
[...] Parte_1 creditrice/locatrice e senza beneficio di escussione, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni relativi al contratto stipulato lo stesso giorno (il 12.11.2004) tra (quale Controparte_2 locatrice) e (quale conduttrice), avente ad oggetto la concessione in locazione (ad uso Parte_2 commerciale) del locale sito in Napoli, in via Dante Alighieri n. 121.
La ricorrente aveva sostenuto, a tal proposito:
a) che la conduttrice si fosse resa morosa nel pagamento di alcuni canoni di locazione, per cui era stata promossa dinanzi al Tribunale di Napoli una procedura di sfratto per morosità, con contestuale domanda di risoluzione del contratto di locazione e richiesta di ingiunzione di pagamento delle morosità maturate, procedura conclusasi con la sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015, con cui il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione condannando la conduttrice ( ) al pagamento di € 13.200,00, oltre Parte_2 interessi, quale importo dei canoni (ciascuno pari, mensilmente, ad euro 650,00) scaduti dal mese di agosto 2013
e sino a tutto il mese di marzo 2015, allorquando l'immobile era stato rilasciato;
b) che, pertanto, non avendo ottenuto da , nonostante il relativo precetto, il pagamento Parte_2 della detta somma, avesse intimato il relativo pagamento anche a , in virtù della detta garanzia Parte_1 personale, non ottenendo, tuttavia, alcun esito.
aveva, poi, proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 6362/2018 Parte_1 sostenendo, in sintesi: 1) in via principale, di non dover corrispondere a la somma ingiunta, data Controparte_2
l'intervenuta liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., di esso fideiussore dall'obbligazione di garanzia prestata (e chiedendo, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo opposto); 2) in via subordinata, che fosse intervenuta la risoluzione del contratto di fideiussione in data 19.2.2014, in concomitanza con l'emissione della ordinanza provvisoria di rilascio pronunciata, ex art. 665 c.p.c., dal Tribunale di Napoli nel procedimento conclusosi, poi, con la detta sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015, tenuto anche conto che nello stesso “atto di costituzione di garanzia” sottoscritto dalle parti era stato espressamente previsto che il contratto di garanzia, in quanto collegato al contratto di locazione, si sarebbe risolto automaticamente con la risoluzione o con lo scioglimento o alla definitiva scadenza pagina 2 di 7 di quest'ultimo (e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione delle pretese creditorie di ai soli ratei di canone maturati sino al 19.02.2014); 3) in via ulteriormente gradata, che Controparte_2 CP_2
fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria relativamente alle rate di canone di locazione maturate per i mesi
[...] di agosto e settembre dell'anno 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957, II e III comma, c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro la debitrice principale (proposizione avvenuta solo il
14.11.2013, ossia con la notifica dell'intimazione di sfratto e contestuale richiesta di ingiunzione) entro il termine di due mesi dalle singole scadenze delle rate che, a mente dell'art. 2 del contratto di locazione garantito, cadevano il giorno 4 di ciascun mese.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla Parte_1 base dei due seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha sostenuto che la risoluzione del contratto di locazione fosse avvenuta non con la detta sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015 (con cui, si ribadisce, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, ossia di , condannandola al Parte_2 pagamento dell'importo di euro 13.200,00 per i canoni non corrisposti) – come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure – bensì dal 19.2.2014, ossia alla data della pronuncia della ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665
c.p.c., provvedimento a far data dal quale, pertanto, sarebbe cessato, secondo l'appellante, anche il contratto di garanzia, collegato ed accessorio a quello di locazione, con conseguente sua liberazione in relazione ai canoni successivi a tale data.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di Napoli anche nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che, nel caso di specie, la garanzia fideiussoria relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione dovesse estendersi, senza distinzioni, anche all'obbligo correlativo di corrispondere il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile fino alla riconsegna dello stesso, ex art. 1591 c.c.
Tale conclusione del Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe stata, al contrario, “smentita dalle specifiche
'distinzioni' e limitazioni convenute dalle parti alla garanzia prestata dal fideiussore, avendo le medesime nell'atto di costituzione di garanzia da un lato all'art. 2) correlato la garanzia specificamente al pagamento delle rate mensili di canone concordate e dall'altro all'art. 3) espressamente convenuto la risoluzione automatica della fideiussione alla correlativa risoluzione, scioglimento o definitiva scadenza del contratto di locazione cui accede”.
Sul punto ha sostenuto che, secondo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, l'estensione automatica della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, ivi compresa quella di pagamento del corrispettivo dell'occupazione fino alla riconsegna dell'immobile dovuta ex art. 1591 c.c., sarebbe esclusa nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie (in particolare con la previsione della clausola risolutiva di cui all'art. 3 dell'atto di costituzione di garanzia), le parti abbiano, sul punto, diversamente disposto e concordato.
pagina 3 di 7 E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…1) in via preliminare e cautelare sospendere la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n.5747/2022 del Tribunale di Napoli in ordine alla condanna di pagamento delle spese del giudizio di primo grado nonché al fine della riflessa e derivata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n.6362/18 del Tribunale di Napoli in ordine all'ingiunzione di pagamento della sorta capitale ivi liquidata limitatamente alla somma eccedente € 4.550,00 e delle spese e competenze legali liquidate in esso decreto ingiuntivo, per le motivazioni esposte nel presente atto;
2) in via principale e nel merito: - accogliere parzialmente l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n°6362/2018 del Tribunale di Napoli dichiarando la risoluzione dell'atto costitutivo di fideiussione alla data del
19/2/2014 per effetto della pronuncia in pari data di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione garantito, confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.9935/15 che ha definito il procedimento di merito, e dei conseguenti effetti di risoluzione e cessazione del contratto di locazione secondo quanto dalle parti espressamente convenuto all'art. 3 dell'atto costitutivo di Controparte_ fideiussione;
- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°6362/2018 opposto e ridurre le pretese creditorie della sig.ra alle sole rate di canone di locazione relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 nonché di gennaio e Controparte_ febbraio 2014 per un importo complessivo di € 4.550,00 (€ 650,00 x 7 mensilità); - condannare essa appellata sig.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 4235/2022 del Ruolo Generale, è stata fissata, con decreto del 14.10.2022, l'udienza del
14.3.2023 anche per la valutazione dell'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (limitatamente alla condanna alle spese di lite), onerando di Parte_1 notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 21.2.2023 si è costituita , contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_2 gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…preliminarmente rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, non sussistendo affatto alcuna delle condizioni indicate, né le visure ipotecarie sono tali da poter fondare un paventato pericolo per l'appellante; nel merito, previa conferma della validità ed efficacia della fideiussione azionata e quindi della vigenza e della sussistenza della relativa garanzia, per quanto esposto in atti, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto le motivazioni addotte non possono supportare affatto una riforma della sentenza;
conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
condannare l'opponente alla refusione delle spese legali e dei compensi come da tabelle vigenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 15.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 26.3.2024.
Indi, rinviata la causa, con decreto del 28.2.2024, al 18.3.2025, con successivo decreto del 19.2.2025 è stata disposta che la trattazione della causa avvenisse, per tale udienza del 18.3.2025, “in presenza”.
E alla detta udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
****
pagina 4 di 7 Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli, correttamente, ritenuto di ancorare la risoluzione del rapporto locatizio alla sentenza (la n. 9935/2015) che ha pronunciato, per l'appunto, tale risoluzione, anziché – come sostenuto dall'appellante – all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
Tale ordinanza, infatti, come rilevato anche dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata in questa sede, è soltanto un provvedimento provvisorio ed è soggetta, pertanto, all'incidenza della sentenza che definisce il giudizio, la quale, tanto se di senso contrario, quanto se di senso favorevole, ne determinerà l'assorbimento, con la conseguenza che la situazione dedotta in giudizio sarà regolata dalla decisione sul merito.
In sostanza si tratta di un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato ed i cui effetti sono provvisori e destinati ad essere confermati o posti nel nulla dal provvedimento che decide la causa nel merito (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8340 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Tale ordinanza, quindi, non definisce la causa, perchè nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 06/06/2014, n. 12847).
Il che comporta che, ad esempio, nel caso in cui la domanda di risoluzione svolta dal locatore venga respinta all'esito del giudizio conseguente al mutamento del rito, l'ordinanza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 665
c.p.c. viene ad essere travolta dagli effetti della sentenza di rigetto, la quale regolerà definitivamente il rapporto controverso conformemente alle sue statuizioni (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/05/2023, n. 13244).
Dunque, nel caso in cui l'esito del giudizio di merito comporti la caducazione di tale ordinanza (perché venga rigettata, si ribadisce, la domanda di risoluzione), il rapporto di locazione prosegue, non potendosi considerare cessato il rapporto di locazione solo per effetto della precedente ordinanza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/04/2010, n.
9027).
Nel caso, invece, in cui sopravvenga, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione, la detta ordinanza è destinata ad essere da quella assorbita apparendo, così, evidente che l'eventuale esplicita conferma (o mancata espressa revoca) dell'ordinanza resa dal giudice di primo grado con la sentenza che pronuncia la risoluzione rimane circostanza priva di alcuna conseguenza processuale e di alcun riflesso di sorta sulla posizione dell'intimato/resistente, dal momento che ogni effetto va comunque ricondotto alla sentenza che dichiara la risoluzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/12/2021, n. 41236).
****
Quanto appena detto in relazione al primo motivo e, cioè, che l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., (nel giudizio n. 4456/2014 RG) il 19.2.2014, non ha determinato la risoluzione del rapporto di locazione tra e - essendo tale risoluzione avvenuta solo per effetto della Controparte_2 Parte_2 sentenza conclusiva di tale giudizio – comporta l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame (sebbene pagina 5 di 7 integrando la motivazione, sul punto, del primo giudice;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello. cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533).
Ed infatti, non essendo cessato il rapporto di locazione per effetto della detta ordinanza, la conduttrice avrebbe comunque dovuto corrispondere alla locatrice i canoni successivi al 19.2.2014 (tanto è vero che, si ribadisce, in caso di reputata infondatezza della domanda di risoluzione, il rapporto di locazione sarebbe proseguito, non potendosi considerare cessato il rapporto di locazione solo per effetto della precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.).
Ragion per cui non può ritenersi che da tale momento e fino alla riconsegna dell'immobile (avvenuta nel mese di marzo 2015, ossia prima della sentenza che ha pronunciato la risoluzione del rapporto, emessa, si ripete,
l'8.7.2015; cfr. tale sentenza, ridepositata telematicamente, in questo grado di giudizio, dall'appellata) si sia trattato della debenza della indennità di occupazione di cui all'art. 1591 c.c. (sebbene parametrata al canone;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/01/2025, n. 78; Sez. VI - 3, Ord., 07/05/2018, n. 10926), bensì, si ribadisce, proprio dei canoni di locazione pattuiti contrattualmente.
Il che comporta che, avendo l'ingiunzione di pagamento (confermata nel successivo giudizio di merito) avuto ad oggetto proprio i canoni che la conduttrice non aveva corrisposto alla locatrice dal mese di agosto 2013 sino a tutto il mese di marzo 2015 (allorquando l'immobile era stato rilasciato;
il che è avvenuto prima, si ripete, rispetto alla pronuncia costitutiva di risoluzione) – e non anche l'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. (che presuppone l'avvenuta risoluzione del rapporto) - risulta, di conseguenza, logicamente infondata la censura dell'appellante secondo non avrebbe dovuto corrispondere, quale fideiussore, in base alle asserite pattuizioni contenute nell'atto di costituzione della garanzia per cui è causa, il corrispettivo dell'occupazione dell'immobile (fino alla riconsegna), ex art. 1591 c.c.
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i pagina 6 di 7 giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.000,01 ad euro
26.000,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4235/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata in data 8.6.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Maria Rosaria Anna Conte Parte_1
Paone, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo Controparte_2 grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.3.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4235 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giacco. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Anna Conte Controparte_2 C.F._2
Paone.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
8.6.2022.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 8.6.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
pagina 1 di 7 Con la sentenza n. 5747/2022 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6362/2018 (emesso dallo stesso Tribunale) e, per Parte_1
l'effetto, ha dichiarato esecutivo tale decreto, condannando l'opponente al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, della parte opposta (ossia di ), delle spese di lite, liquidate in €. 4.835,00, Controparte_2 oltre accessori di legge.
Nello specifico, aveva chiesto ed ottenuto, in sede monitoria, l'ingiunzione di pagamento, nei Controparte_2 confronti di , della somma di euro 13.200,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), Parte_1 assumendo di vantare il detto credito in virtù di un atto stipulato in data 12.11.2004 tra essa ricorrente, Parte_2
e , in forza del quale quest'ultimo si era costituito fideiussore, a semplice richiesta della
[...] Parte_1 creditrice/locatrice e senza beneficio di escussione, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni relativi al contratto stipulato lo stesso giorno (il 12.11.2004) tra (quale Controparte_2 locatrice) e (quale conduttrice), avente ad oggetto la concessione in locazione (ad uso Parte_2 commerciale) del locale sito in Napoli, in via Dante Alighieri n. 121.
La ricorrente aveva sostenuto, a tal proposito:
a) che la conduttrice si fosse resa morosa nel pagamento di alcuni canoni di locazione, per cui era stata promossa dinanzi al Tribunale di Napoli una procedura di sfratto per morosità, con contestuale domanda di risoluzione del contratto di locazione e richiesta di ingiunzione di pagamento delle morosità maturate, procedura conclusasi con la sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015, con cui il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione condannando la conduttrice ( ) al pagamento di € 13.200,00, oltre Parte_2 interessi, quale importo dei canoni (ciascuno pari, mensilmente, ad euro 650,00) scaduti dal mese di agosto 2013
e sino a tutto il mese di marzo 2015, allorquando l'immobile era stato rilasciato;
b) che, pertanto, non avendo ottenuto da , nonostante il relativo precetto, il pagamento Parte_2 della detta somma, avesse intimato il relativo pagamento anche a , in virtù della detta garanzia Parte_1 personale, non ottenendo, tuttavia, alcun esito.
aveva, poi, proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 6362/2018 Parte_1 sostenendo, in sintesi: 1) in via principale, di non dover corrispondere a la somma ingiunta, data Controparte_2
l'intervenuta liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., di esso fideiussore dall'obbligazione di garanzia prestata (e chiedendo, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo opposto); 2) in via subordinata, che fosse intervenuta la risoluzione del contratto di fideiussione in data 19.2.2014, in concomitanza con l'emissione della ordinanza provvisoria di rilascio pronunciata, ex art. 665 c.p.c., dal Tribunale di Napoli nel procedimento conclusosi, poi, con la detta sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015, tenuto anche conto che nello stesso “atto di costituzione di garanzia” sottoscritto dalle parti era stato espressamente previsto che il contratto di garanzia, in quanto collegato al contratto di locazione, si sarebbe risolto automaticamente con la risoluzione o con lo scioglimento o alla definitiva scadenza pagina 2 di 7 di quest'ultimo (e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione delle pretese creditorie di ai soli ratei di canone maturati sino al 19.02.2014); 3) in via ulteriormente gradata, che Controparte_2 CP_2
fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria relativamente alle rate di canone di locazione maturate per i mesi
[...] di agosto e settembre dell'anno 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957, II e III comma, c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro la debitrice principale (proposizione avvenuta solo il
14.11.2013, ossia con la notifica dell'intimazione di sfratto e contestuale richiesta di ingiunzione) entro il termine di due mesi dalle singole scadenze delle rate che, a mente dell'art. 2 del contratto di locazione garantito, cadevano il giorno 4 di ciascun mese.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla Parte_1 base dei due seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha sostenuto che la risoluzione del contratto di locazione fosse avvenuta non con la detta sentenza n. 9935/15 dell'8.7.2015 (con cui, si ribadisce, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, ossia di , condannandola al Parte_2 pagamento dell'importo di euro 13.200,00 per i canoni non corrisposti) – come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure – bensì dal 19.2.2014, ossia alla data della pronuncia della ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665
c.p.c., provvedimento a far data dal quale, pertanto, sarebbe cessato, secondo l'appellante, anche il contratto di garanzia, collegato ed accessorio a quello di locazione, con conseguente sua liberazione in relazione ai canoni successivi a tale data.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di Napoli anche nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che, nel caso di specie, la garanzia fideiussoria relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione dovesse estendersi, senza distinzioni, anche all'obbligo correlativo di corrispondere il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile fino alla riconsegna dello stesso, ex art. 1591 c.c.
Tale conclusione del Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe stata, al contrario, “smentita dalle specifiche
'distinzioni' e limitazioni convenute dalle parti alla garanzia prestata dal fideiussore, avendo le medesime nell'atto di costituzione di garanzia da un lato all'art. 2) correlato la garanzia specificamente al pagamento delle rate mensili di canone concordate e dall'altro all'art. 3) espressamente convenuto la risoluzione automatica della fideiussione alla correlativa risoluzione, scioglimento o definitiva scadenza del contratto di locazione cui accede”.
Sul punto ha sostenuto che, secondo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, l'estensione automatica della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, ivi compresa quella di pagamento del corrispettivo dell'occupazione fino alla riconsegna dell'immobile dovuta ex art. 1591 c.c., sarebbe esclusa nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie (in particolare con la previsione della clausola risolutiva di cui all'art. 3 dell'atto di costituzione di garanzia), le parti abbiano, sul punto, diversamente disposto e concordato.
pagina 3 di 7 E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…1) in via preliminare e cautelare sospendere la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n.5747/2022 del Tribunale di Napoli in ordine alla condanna di pagamento delle spese del giudizio di primo grado nonché al fine della riflessa e derivata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n.6362/18 del Tribunale di Napoli in ordine all'ingiunzione di pagamento della sorta capitale ivi liquidata limitatamente alla somma eccedente € 4.550,00 e delle spese e competenze legali liquidate in esso decreto ingiuntivo, per le motivazioni esposte nel presente atto;
2) in via principale e nel merito: - accogliere parzialmente l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n°6362/2018 del Tribunale di Napoli dichiarando la risoluzione dell'atto costitutivo di fideiussione alla data del
19/2/2014 per effetto della pronuncia in pari data di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione garantito, confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.9935/15 che ha definito il procedimento di merito, e dei conseguenti effetti di risoluzione e cessazione del contratto di locazione secondo quanto dalle parti espressamente convenuto all'art. 3 dell'atto costitutivo di Controparte_ fideiussione;
- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°6362/2018 opposto e ridurre le pretese creditorie della sig.ra alle sole rate di canone di locazione relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 nonché di gennaio e Controparte_ febbraio 2014 per un importo complessivo di € 4.550,00 (€ 650,00 x 7 mensilità); - condannare essa appellata sig.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 4235/2022 del Ruolo Generale, è stata fissata, con decreto del 14.10.2022, l'udienza del
14.3.2023 anche per la valutazione dell'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (limitatamente alla condanna alle spese di lite), onerando di Parte_1 notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 21.2.2023 si è costituita , contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_2 gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…preliminarmente rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, non sussistendo affatto alcuna delle condizioni indicate, né le visure ipotecarie sono tali da poter fondare un paventato pericolo per l'appellante; nel merito, previa conferma della validità ed efficacia della fideiussione azionata e quindi della vigenza e della sussistenza della relativa garanzia, per quanto esposto in atti, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto le motivazioni addotte non possono supportare affatto una riforma della sentenza;
conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
condannare l'opponente alla refusione delle spese legali e dei compensi come da tabelle vigenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 15.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 26.3.2024.
Indi, rinviata la causa, con decreto del 28.2.2024, al 18.3.2025, con successivo decreto del 19.2.2025 è stata disposta che la trattazione della causa avvenisse, per tale udienza del 18.3.2025, “in presenza”.
E alla detta udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
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pagina 4 di 7 Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli, correttamente, ritenuto di ancorare la risoluzione del rapporto locatizio alla sentenza (la n. 9935/2015) che ha pronunciato, per l'appunto, tale risoluzione, anziché – come sostenuto dall'appellante – all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
Tale ordinanza, infatti, come rilevato anche dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata in questa sede, è soltanto un provvedimento provvisorio ed è soggetta, pertanto, all'incidenza della sentenza che definisce il giudizio, la quale, tanto se di senso contrario, quanto se di senso favorevole, ne determinerà l'assorbimento, con la conseguenza che la situazione dedotta in giudizio sarà regolata dalla decisione sul merito.
In sostanza si tratta di un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato ed i cui effetti sono provvisori e destinati ad essere confermati o posti nel nulla dal provvedimento che decide la causa nel merito (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8340 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Tale ordinanza, quindi, non definisce la causa, perchè nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 06/06/2014, n. 12847).
Il che comporta che, ad esempio, nel caso in cui la domanda di risoluzione svolta dal locatore venga respinta all'esito del giudizio conseguente al mutamento del rito, l'ordinanza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 665
c.p.c. viene ad essere travolta dagli effetti della sentenza di rigetto, la quale regolerà definitivamente il rapporto controverso conformemente alle sue statuizioni (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/05/2023, n. 13244).
Dunque, nel caso in cui l'esito del giudizio di merito comporti la caducazione di tale ordinanza (perché venga rigettata, si ribadisce, la domanda di risoluzione), il rapporto di locazione prosegue, non potendosi considerare cessato il rapporto di locazione solo per effetto della precedente ordinanza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/04/2010, n.
9027).
Nel caso, invece, in cui sopravvenga, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione, la detta ordinanza è destinata ad essere da quella assorbita apparendo, così, evidente che l'eventuale esplicita conferma (o mancata espressa revoca) dell'ordinanza resa dal giudice di primo grado con la sentenza che pronuncia la risoluzione rimane circostanza priva di alcuna conseguenza processuale e di alcun riflesso di sorta sulla posizione dell'intimato/resistente, dal momento che ogni effetto va comunque ricondotto alla sentenza che dichiara la risoluzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/12/2021, n. 41236).
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Quanto appena detto in relazione al primo motivo e, cioè, che l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., (nel giudizio n. 4456/2014 RG) il 19.2.2014, non ha determinato la risoluzione del rapporto di locazione tra e - essendo tale risoluzione avvenuta solo per effetto della Controparte_2 Parte_2 sentenza conclusiva di tale giudizio – comporta l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame (sebbene pagina 5 di 7 integrando la motivazione, sul punto, del primo giudice;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello. cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533).
Ed infatti, non essendo cessato il rapporto di locazione per effetto della detta ordinanza, la conduttrice avrebbe comunque dovuto corrispondere alla locatrice i canoni successivi al 19.2.2014 (tanto è vero che, si ribadisce, in caso di reputata infondatezza della domanda di risoluzione, il rapporto di locazione sarebbe proseguito, non potendosi considerare cessato il rapporto di locazione solo per effetto della precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.).
Ragion per cui non può ritenersi che da tale momento e fino alla riconsegna dell'immobile (avvenuta nel mese di marzo 2015, ossia prima della sentenza che ha pronunciato la risoluzione del rapporto, emessa, si ripete,
l'8.7.2015; cfr. tale sentenza, ridepositata telematicamente, in questo grado di giudizio, dall'appellata) si sia trattato della debenza della indennità di occupazione di cui all'art. 1591 c.c. (sebbene parametrata al canone;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/01/2025, n. 78; Sez. VI - 3, Ord., 07/05/2018, n. 10926), bensì, si ribadisce, proprio dei canoni di locazione pattuiti contrattualmente.
Il che comporta che, avendo l'ingiunzione di pagamento (confermata nel successivo giudizio di merito) avuto ad oggetto proprio i canoni che la conduttrice non aveva corrisposto alla locatrice dal mese di agosto 2013 sino a tutto il mese di marzo 2015 (allorquando l'immobile era stato rilasciato;
il che è avvenuto prima, si ripete, rispetto alla pronuncia costitutiva di risoluzione) – e non anche l'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. (che presuppone l'avvenuta risoluzione del rapporto) - risulta, di conseguenza, logicamente infondata la censura dell'appellante secondo non avrebbe dovuto corrispondere, quale fideiussore, in base alle asserite pattuizioni contenute nell'atto di costituzione della garanzia per cui è causa, il corrispettivo dell'occupazione dell'immobile (fino alla riconsegna), ex art. 1591 c.c.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i pagina 6 di 7 giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.000,01 ad euro
26.000,00, in base al valore della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4235/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5747/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata in data 8.6.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Maria Rosaria Anna Conte Parte_1
Paone, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo Controparte_2 grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.3.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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