Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA IA TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di AL e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del decreto n. 393 del 28.12.2023, successivamente notificato, con il quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale – Segretariato regionale per la Campania - del Ministero della Cultura ha “dichiarato di interesse culturale particolarmente importante di tipo storico – artistico ai sensi dell’art. 10 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004” l’immobile di proprietà della ricorrente;
b – ove e per quanto occorra, della relazione storico – artistica;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3627 del 13.02.2024, con la quale la Soprintendenza ha trasmesso il decreto sub a);
d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 25854 del 09.11.2023, con la quale la Soprintendenza ha comunicato la proposta di vincolo;
e – ove e per quanto occorra, del verbale di del 20.12.2023 con il quale è stata accolta la proposta di vincolo sub d);
f – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 19672 del 09.09.2022, con la quale la Soprintendenza ha comunicato l’avvio del procedimento;
g – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL AN MA il 21.3.2025:
avverso e per l'annullamento
a – del decreto n. n. 547 del 09.01.2025, successivamente notificato, nella parte in cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale – Segretariato Regionale per la Campania - del Ministero della Cultura ha “dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 di tipo storico artistico limitatamente agli immobili identificati in Catasto NCEU al Foglio n. 18, p.lla 152, sub 2, 5, parte di sub 7, parte di sub 8, parte di sub 10 ovvero la Corte A, 11 e parte di sub 12, ovvero limitatamente alle consistenze evidenziate nella “scheda n. 2” allegata, nonché di interesse archeologico particolarmente importante per l’intera consistenza catastale della particella 152 limitatamente all’area di sedime come da nuova planimetria di cui alla “scheda n. 1” allegata”;
b – ove e per quanto occorra, della relazione di revisione del vincolo storico architettonico e archeologico prot. n. 6 del 03.01.2025;
c – ove e per quanto occorra, della proposta di vincolo archeologico;
d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 25135 del 22.10.2024, con la quale il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame;
e – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 25192 del 23.10.2024, richiamata nel provvedimento sub a);
f – ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 118 del 02.01.2025 e prot. n. 282 del 07.01.2025, richiamata nel provvedimento sub a);
g – ove e per quanto occorra, del verbale del 08.01.2025, con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania ha accolto la proposta di decreto;
h – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3639 del 10.02.2025, con la quale è stata trasmesso il provvedimento sub a);
i – ove e per quanto occorra, della relazione storico – artistica validata dal decreto di vincolo n. 393 del 28.12.2023;
l – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di AL e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa NA Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 13 giugno 2024 e depositato il successivo 25 giugno la signora TA NA IA, proprietaria di un immobile sito alla via Pasquale Vittoria del Comune di VE, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto n. 393 del 28 dicembre 2023, con il quale la Commissione Regionale del Ministero della Cultura ha “ dichiarato di interesse culturale particolarmente importante di tipo storico – artistico ai sensi dell’art. 10 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 ” il citato immobile, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di sette motivi, plurime censure di violazione di legge (artt. 10, 13 e 15 del d.lgs. 42/2004 in relazione al d.p.c.m. n. 231/2010; art. 97 Cost.) e di eccesso di potere (difetto di motivazione, del presupposto, di istruttoria, perplessità).
2.Si sono costituiti il Ministero della Cultura, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, che hanno insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. Con ordinanza n. 266 del 17 luglio 2024 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame “ ritenuto che le doglianze della parte ricorrente non sembrano ictu oculi sfornite di fondamento, in quanto non sembra pertinente che la dichiarazione di interesse storico e culturale dell’immobile sia apposta in ragione di altro interesse, cioè per la presenza nei pressi di un sito di interesse archeologico, e in quanto lo stato dell’immobile sembra seriamente degradato per precedenti crolli; Ravvisata pertanto la necessità, in accoglimento della spiegata domanda cautelare, che l’amministrazione resistente riesamini, alla luce delle dedotte censure, l’istanza oggetto del provvedimento impugnato ”.
4. Con nota depositata in data 22 ottobre 2024 la Soprintendenza ha comunicato di “ procedere al riesame del decreto di vincolo n. 393 del 28 dicembre 2023 ”. La camera di consiglio del 23 ottobre 2024 è quindi stata rinviata all’8 gennaio 2025 su istanza congiunta delle parti, in relazione al riesame medio tempore avviato.
5. Con ordinanza n. 10 del 9 gennaio 2025, “ considerato che, nonostante il notevole tempo intercorso dall’ordinanza della Sezione e l’ulteriore rinvio da ultimo concesso, il riesame non risulta eseguito ”, la domanda cautelare è stata accolta confermando la sommaria delibazione recata dall’ordinanza n. 266 del 19 luglio 2024, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
6. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 21 marzo 2025 parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 547 del 09.01.2025, successivamente notificato, nella parte in cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha “ dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 di tipo storico artistico limitatamente agli immobili identificati in Catasto NCEU al Foglio n. 18, p.lla 152, sub 2, 5, parte di sub 7, parte di sub 8, parte di sub 10 ovvero la Corte A, 11 e parte di sub 12, ovvero limitatamente alle consistenze evidenziate nella “scheda n. 2” allegata, nonché di interesse archeologico particolarmente importante per l’intera consistenza catastale della particella 152 limitatamente all’area di sedime come da nuova planimetria di cui alla “scheda n. 1” allegata ”.
7. Il gravame è stato affidato a cinque motivi, a mezzo dei quali sono state formulate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 10, 13 e 15 del d.lgs. 42/2004 in relazione al d.p.c.m. n. 231/2010; artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 10 e ss. del d.lgs. 42/2004; art. 97 Cost.; difetto di motivazione; del presupposto; di istruttoria; perplessità; violazione del giudicato; violazione del giusto procedimento).
8. Il Ministero Della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti, ne hanno dedotto l’infondatezza.
9. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata introitata in decisione.
10. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il decreto n. 393 del 28 dicembre 2023, con esso gravato, è stato revocato e comunque superato con il nuovo decreto di vincolo, adottato all’esito del riesame disposto dalla Sezione. Va infatti considerato che “ l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisca (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all'annullamento di quest'ultimo ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852).
11. Deve dunque procedersi allo scrutinio dei motivi aggiunti.
12. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità del decreto n. 547 del 9 gennaio 2025 per violazione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza n. 266/2024, atteso che la nuova determinazione non è stata preceduta da un nuovo sopralluogo, non ha tenuto conto dello stato dei luoghi e della situazione di degrado dell’immobile a causa dei crolli che lo hanno interessato, non ha esaminato le censure articolate nell’ambito del ricorso introduttivo né ha specificato i presunti elementi di interesse storico artistico/archeologico dell’immobile.
12.1. La doglianza non è suscettibile di positiva delibazione.
12.2. Va innanzitutto premesso, su un piano generale, che il remand è una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto degli interessi già definito con l'atto gravato, restituendo alla P.A. l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale, sicché il nuovo atto costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale.
Nel caso di specie deve poi rilevarsi che, in ogni caso, non sussistono le paventate violazioni del c.d. “giudicato cautelare”, atteso che il provvedimento cautelare della Sezione ha ordinato all’amministrazione di “riesaminare, alla luce delle dedotte censure, l’istanza oggetto del provvedimento impugnato ”, precisando che “ le doglianze della parte ricorrente non sembrano ictu oculi sfornite di fondamento, in quanto non sembra pertinente che la dichiarazione di interesse storico e culturale dell’immobile sia apposta in ragione di altro interesse, cioè per la presenza nei pressi di un sito di interesse archeologico, e in quanto lo stato dell’immobile sembra seriamente degradato per precedenti crolli ”.
Da un lato, dunque, l’amministrazione era chiamata unicamente a riesaminare l’istanza, senza che fosse imposta in alcun modo l’effettuazione di un nuovo sopralluogo; dall’altro, il citato riesame doveva tener conto delle censure di parte ricorrente, con precipuo riferimento a quelle incentrate sull’illegittima apposizione del vincolo culturale in ragione di altro interesse (di natura archeologica) e sulla condizione di apparente degrado dell’immobile in relazione ai pregressi crolli, profili entrambi affrontati nella relazione storico-artistica del 3 gennaio 2025, posta a corredo del decreto impugnato, che ha chiarito che “ non vi è alcuna connessione tra i due interessi… la caratteristica di interesse archeologico si somma a quella storico-artistica ma le due sono tra loro indipendenti ”, nonché ribadito “ la distinzione tra le zone interessate dai crolli del 2018 e ricostruite in virtù del PDC 630 del 2021 e le zone non crollate e originarie, affermando nuovamente che quelle ricostruite NON sono state incluse nel decreto di vincolo e NON sono state sottoposte ad alcuna tutela ”.
13. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale, considerato che: a) il Ministero si è limitato a preannunciare di “procedere al riesame” con nota del 22.10.2024, non qualificabile come comunicazione di avvio del procedimento poiché non reca alcun termine entro cui depositare osservazioni; b) l’amministrazione non ha in alcun modo tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalla ricorrente con le note del 2 agosto e del 4 novembre 2024, con cui è stata chiarita, anche a mezzo di apposita relazione tecnica, la carenza dei presupposti per l’imposizione di qualsivoglia vincolo.
13.1. Le censure non hanno pregio.
13.2. Premesso che, con la nota n. 25091 del 22 ottobre 2024, la Soprintendenza ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame in esecuzione dell’ordinanza di remand e che dunque il privato è stato comunque notiziato dell’avviato riesercizio del potere, deve in ogni caso osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza (peraltro richiamata dalla stessa parte ricorrente), quando il riesame è disposto per impulso giudiziale, ciò avviene con le garanzie del contraddittorio proprie del processo e non su istanza di parte.
Non si tratta, dunque di un “nuovo” procedimento amministrativo ad istanza di parte, bensì di una rinnovazione di una o più fasi del medesimo per ordine del giudice che con il proprio provvedimento definisce limiti e contenuti dell’azione amministrativa “da rinnovare”, di modo che “ non possono trovare applicazione, dunque, istituti tipicamente volti a garantire la partecipazione procedimentale, quali la comunicazione di avvio del procedimento, ovvero il preavviso di rigetto. Né ciò comprime la tutela del privato, poiché svolgendosi la nuova attività amministrativa nell’ambito di un processo già instaurato – contro la nuova determinazione dell’amministrazione è offerta piena tutela giurisdizionale ” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6197 del 2.9.2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 651/2013; TAR Torino, sez. I, n. 443/2020).
13.3. Non coglie nel segno neppure il profilo di doglianza incentrato sull’omessa valutazione delle note prodotte dalla ricorrente, considerato che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'onere dell'Amministrazione di valutare le osservazioni, purché pertinenti, svolte dal privato coinvolto nel procedimento " non impone nel provvedimento finale la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso " (Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 116; cfr. anche, ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6613), motivazione che non risulta mancare nel provvedimento gravato; né si attaglia alla fattispecie in esame il precedente giurisprudenziale richiamato (T.A.R. Campania, AL, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 336), riferito ad un’ipotesi in cui le osservazioni prodotte in sede procedimentale erano state “ erroneamente ritenute omesse ”.
14. Con il terzo motivo si lamenta la violazione del termine di 120 giorni stabilito, in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal D.P.C.M. n. 231/2010 (regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni). Si deduce altresì che la scadenza del citato termine, facendo venir meno gli effetti del regime cautelare di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, avrebbe imposto una rinnovazione della valutazione sulla base delle modifiche nelle more legittimamente intervenute, considerato che – essendo stata comunicata, in data 1° marzo 2023, la ripresa dei lavori di cui alla S.C.I.A. del 25.08.2022 - lo stato dei luoghi è legittimamente cambiato rispetto a quanto il Ministero ha inteso vincolare con l’avvio del procedimento del 9 settembre 2022.
14.1. La censura non può essere accolta considerato che, come noto, in mancanza di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, il suo superamento non determina la consumazione del potere e non rende perciò illegittimo il provvedimento adottato tardivamente, consentendo al più l'attivazione degli altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso l'inerzia dell'amministrazione ( ex plurimis T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 dicembre 2022, n. 1092; cfr. anche, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2025, n. 4628, che ha espressamente ribadito il carattere ordinatorio del citato termine di centoventi giorni).
Quanto poi alla dedotta necessità di una rinnovata valutazione sulla base delle modifiche legittimamente intervenute in esito alla cessazione degli effetti del regime cautelare di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, si osserva che, come controdedotto dall’amministrazione resistente, il Comune di VE (cui la ricorrente aveva comunicato, il precedente 1° marzo 2023, la ripresa dei lavori di cui alla SCIA n. 1382, prot. n. 6971 del 25.8.22) con nota prot. n. 2145 del 10 marzo 2023 ha tempestivamente ribadito “ la sussistenza dei motivi ostativi dell’intervento contemplato dalla SCIA… così come già significato con comunicazione del 3.10.22 ”, precludendo dunque l’esecuzione di ulteriori lavorazioni rispetto a quelle legittimamente autorizzate con il P.d.C. 630/2021 e valutate dalla Soprintendenza ai fini dell’imposizione del vincolo.
15. Con il quinto motivo la deducente contesta nel merito la sussistenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo, sostenendo che:
a) per quanto concerne il vincolo storico-artistico, il Ministero si è limitato a riportare cenni storici relativi al Comune di VE e a descrivere l’immobile, senza indicare nessun elemento storico artistico di rilievo che lo caratterizzi, ad eccezione del portale in piperno, del quale è già prevista la conservazione nell’ambito del conseguito P.d.C. n. 630 del 17.11.2021; l’immobile è in parte crollato (nel 2018) e in parte completamente ricostruito in forza del già richiamato P.d.C. e comunque, come emerge dalla relazione tecnica in atti, a concreto rischio di totale crollo, necessitando pertanto di un intervento radicale del tutto incompatibile con l’avversato vincolo; inoltre, il decreto è stato emesso senza tener conto che lo stato di fatto è stato legittimamente modificato rispetto a quello esistente alla data di comunicazione dell’avvio del procedimento del 9 settembre 2022 avendo la ricorrente ripreso, alla scadenza del termine di 120 giorni di cui al regime di salvaguardia, i lavori di cui alla S.C.I.A. del 25.08.2022;
b) quanto al vincolo archeologico, si censura l’avversato decreto in quanto basato sulla mera “probabilità” di ulteriori evidenze archeologiche in ragione dei rinvenimenti archeologici in zona limitrofa; la rilevanza archeologica è altresì esclusa dalla circostanza per cui – in seguito all’acquisto, con atto pubblico del 04.12.2002, delle p.lle nn. 152, 161, 2216 (ex 166) e 2263 – il Ministero, nel comunicare con nota del 17.03.2003 “ che non è stato possibile acquistare gli immobili” , ha fatto riferimento esclusivamente alle particelle n. 161 e 166, non menzionando affatto la particella n. 152, di cui è stata pertanto esclusa qualsivoglia rilevanza culturale.
15.1. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, si appalesa infondato.
15.2. Come noto, il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile ( ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357).
Tanto premesso, la motivazione resa a supporto dell’imposizione del vincolo storico-artistico resiste alle censure di parte ricorrente, risultando la relazione allegata al decreto impugnato esaurientemente dettagliata nella ricostruzione delle sottese ragioni, che di seguito si riassumono.
Su un piano generale si evidenzia che “ il fabbricato possiede caratteristiche che lo inseriscono a pieno titolo nel periodo settecentesco dell’architettura tardo barocca italiana e di cui mantiene elementi originali (portale, intonaci, cornici marcapiano, cimase, ecc..). Inoltre la composizione a corte con facciata principale su strada omonima è propria dei palazzi nobiliari cittadini ”.
Con specifico riferimento ai singoli piani e subalterni di cui è composto l’immobile, la relazione precisa poi che:
- il piano terra “consiste nell’androne (parte di sub 12), caratterizzato da murature in pietrame e tufo, solai in legno e pavimento in basole calcaree, e locali deposito (sub 11 e sub 2)” chiarendo che fanno parte dell’edificio di interesse storico artistico anche la corte A (riportata nell’elaborato planimetrico come parte di sub 10) “ poiché rappresenta parte integrante della organizzazione funzionale storica dell’edificio ” e il sub 5, che “ corrisponde proprio alla porzione di facciata che al piano terra presenta un rifacimento dell’intonaco (bianco, oggi) mentre al piano primo presenta una continua partitura finestra-balcone-balcone-finestra propria del palazzo storico”;
- il primo e il secondo piano sono composti da zone ricostruite (porzione meridionale dei sub 7 e sub 8) non oggetto di interesse, e da zone (porzioni nord dei sub 7 e 8) aventi carattere storico in quanto “ caratterizzate dagli elementi indicati sopra relativamente a muratura e solai ”;
- l’interrato “ è caratterizzato interamente da murature in pietra e volte ”.
Su tali basi, la Soprintendenza perviene poi a confermare la relazione allegata al decreto di vincolo n. 393 del 28 novembre 2022 “ con alcune puntualizzazioni necessarie a meglio chiarire le porzioni vincolate ”. In particolare, il vincolo storico artistico viene imposto sulla p.lla 152 limitatamente ai subalterni 2, 5 e 11 e a parte dei subalterni 7, 8, 10 e 12 (che risultano, nell’elaborato planimetrico, colorati per la parte vincolata) sul presupposto che tali parti siano ricomprese nella porzione storica dell’edificio, di cui mantengono i caratteri materici; la residua parte dell’edificio (parte dei subalterni 7, 8, 10 e 12 riportata in colore grigio), interessata dalla ricostruzione “ probabilmente avvenuta a seguito di P.d.C. n. 630/2021 ” a seguito dei crolli del 2018 “ che hanno interessato una parte e non tutto l’edificio ” è stata invece esclusa dal vincolo.
Dunque l'Autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale ha descritto le caratteristiche del palazzo, con le sue peculiarità architettoniche ed artistiche ed il contesto storico di riferimento, delineando in modo puntuale e secondo i pertinenti criteri tecnici la rilevanza non solo delle decorazioni barocche della facciata (con le “ cornici di balconi e finestre ” e il “ ricco portale bugnato in pietra ”), ma anche della tipica conformazione di palazzo a corte posseduta dall’immobile (espressa da una “ pianta articolata che…si organizza intorno ad una corte, con una stecca a nord che dà sulla via principale caratterizzata appunto dalla facciata sei-settecentesca, una parte a forma di L specchiata che si dispone ortogonalmente alla stecca verso sud ”) e dell’organizzazione interna degli spazi (caratterizzati da un ampio androne ricoperto da “ un bel pavimento in basole calcaree ” e da locali al piano terra, più contenuti nelle dimensioni rispetto ai piani superiori, presumibilmente utilizzati con funzioni di servizio, stante la presenza di “ strutture a vasche in pietra, probabilmente riutilizzate come cucine e poi mangiatoie per animali ”).
Per contro, non appaiono meritevoli di condivisione le critiche levate dalla ricorrente giacché:
- la deduzione secondo la quale il vincolo non terrebbe conto del crollo che ha interessato l’edificio nel 2018, che in tesi avrebbe fatto venire meno qualsivoglia teorico pregio storico-artistico, è contraddetta dal tenore del decreto e della relazione, che specificano che la parte crollata e ricostruita, corrispondente a circa un terzo dell’edificio, è stata estrapolata dal vincolo stesso;
- la situazione di degrado in cui versa l’immobile (o addirittura l'eventuale impossibilità di interventi di ricostruzione) non rende di per sé illogico o illegittimo il vincolo, tenuto conto che " lo stato di degrado del bene non è incompatibile con una valutazione di interesse storico-artistico-architettonico: invero, un manufatto in condizioni di degrado ben può costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore degrado" (Cons. St., sez. VI, n. 3560/2015). In particolare, più di recente è stato affermato l'irrilevanza ex se (Cons. St., sez. I, n. 1999/2020) dello "stato di parziale distruzione o di cattiva manutenzione o conservazione di un bene", il quale "non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, restando rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione preposta all'imposizione e gestione del vincolo la valutazione dell'idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore che si intende tutelare " (Cons. St., sez. VI, n. 1779/2015). In tal senso è stato altresì precisato che l'Amministrazione statale ben può imporre il vincolo culturale anche quando un manufatto - risalente nel tempo e di pregio - risulti oggetto di parziale o anche di quasi totale rovina (per fenomeni naturali o per manum hominis ) e si intenda comunque tutelarne le vestigia; poiché i beni aventi un rilievo artistico, storico o archeologico nel corso del tempo subiscono lenti degradi ovvero traumatiche rovine per eventi naturali o altre cause, è del tutto ragionevole che l'Amministrazione statale imponga il vincolo su ciò che resta ovvero su ciò che è stato ripristinato o ricostruito (Cons. Stato sez. VI n. 3382/2017);
- quanto poi alle asserite modifiche legittimamente intervenute in esito alla cessazione degli effetti del regime cautelare di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, si rinvia a quanto già osservato supra sub § 14.1.
15.3. Per quanto riguarda il vincolo archeologico deve rammentarsi, a confutazione delle censure articolate dalla ricorrente, che ai fini della tutela vincolistica archeologica l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può esser dimostrata anche per presunzioni “essendo a tal scopo non rilevante ex se che i materiali da tutelare siano stati già portati alla luce o siano ancora interrati. A tal riguardo, infatti, basta che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia, rebus sic stantibus ed alla luce delle risultanze ottenute, plausibile sotto l'aspetto scientifico ed adeguata alla finalità di pubblico interesse cui il vincolo è preordinato " (cfr., Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1485), dovendosi dunque ritenere la legittimità del vincolo archeologico anche nell'ipotesi di consistente probabilità d'esistenza dei beni suscettibili di protezione (cfr. TAR Campania, AL, sez I, 3 marzo 2011, n. 397).
Si è in tal senso ritenuta legittima l'imposizione del vincolo su un'intera area complessivamente abitata nell'antichità, essendo nozione di comune esperienza che il ritrovamento di resti di insediamenti antichi in una data area rende probabile la presenza di altri resti nelle immediate vicinanze (cfr. Cons. St., VI, 2 marzo 2015 n. 1000), sicché le esigenze di salvaguardia riguardano non i reperti in sé e solo in quanto addossati gli uni agli altri, ma tutta la complessiva superficie destinata in illo tempore all'insediamento umano (cfr. Cons. St., VI, 29 gennaio 2013 n. 522; id., 9 aprile 2013 n. 1906; id., 1° aprile 2014 n. 1557).
Nel caso di specie il potenziale archeologico dell’area è adeguatamente evidenziato nella relazione “proposta di vincolo archeologico”, che chiarisce che:
- l’immobile si trova nella zona est del centro storico, il quale insiste sui resti della città antica di Abella, insediamento sviluppatosi lungo il fiume Clanis tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C.;
- all’interno dell’antico perimetro urbano (definito almeno a partire dall’età tardo-ellenistica da mura di fortificazione, e che racchiudeva una superficie di 25 ettari) vi sono stati, negli ultimi decenni, numerosi rinvenimenti riconducibili alle diverse fasi di occupazione dell’insediamento, le quali risultano ben conservate non solo nelle zone rimaste sempre inedificate ma anche nelle fasce edificate, al di sotto delle fondazioni degli edifici;
- in particolare, tratti della cinta muraria databili al II secolo e altri tratti della fortificazione sono stati rinvenuti in prossimità della particella 152, che si trova dunque nel cuore dell’abitato antico nonchè “ vicinissima a zone che hanno restituito evidenze di carattere monumentale e a loro volta dichiarate di importante interesse archeologico ” (quali una statua togata, una cisterna romana).
Alla luce della collocazione della particella rispetto all’insediamento originario e ai rinvenimenti effettuati in zone circostanti, risulta dunque plausibile e non illogica la valutazione della Soprintendenza in ordine alla probabilità che “ l’area conservi nel sottosuolo evidenze archeologiche di rilievo ”, anche tenuto conto che - come evidenziato nella stessa relazione – “ interventi condotti nell’area del contro storico di VE hanno evidenziato che le abitazioni moderne sono state realizzate spesso su fondazioni poco profonde, circostanza che ha permesso, nella maggior parte dei casi, la conservazione nel sottosuolo delle emergenze archeologiche ”.
Non dirimente, infine, è la dichiarazione a suo tempo resa dal Ministero in relazione alla procedura di alienazione del 2002, limitata alle sole particelle 161 e 2216 (ex 166) in quanto già vincolate ex D.M. 12.07.1989 e che non può pertanto in alcun modo interpretarsi, in difetto di un apposito procedimento di dichiarazione di interesse culturale esitato negativamente, quale implicito riconoscimento dell’assenza di interesse per la particella 152.
16. Infondato è infine anche il quinto motivo (erroneamente rubricato come sesto) a mezzo del quale parte ricorrente deduce che, in ogni caso, pur a voler ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione del vincolo storico – artistico, questo non potrebbe interessare l’intero immobile, ma, al più, il solo prospetto ove insiste il portale, peraltro già salvaguardato dal progetto proposto.
Come infatti emerge dalla ricostruzione sopra operata al § 15.3, nell’apposizione del vincolo la Soprintendenza ha valorizzato non solo le caratteristiche decorative della facciata, ma anche ulteriori aspetti strutturali e funzionali, relativi ai locali interni e correlati alla tipica conformazione di palazzo a corte.
17. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
18. Il Collegio ravvisa giusti motivi, anche alla luce della complessità delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
NA Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa NA Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO