TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 31
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per erroneità dei presupposti

    Il giudice rileva che il ricorrente è stato sanzionato con due mesi di sospensione dal servizio per fatti del 2019, con provvedimento del 2020. Tale sanzione comporta, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del d.P.R. 335/1982, l'inscrutinabilità per tre anni e, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 737/1981, un ritardo di due anni nella promozione. Pertanto, l'esclusione dagli scrutini per il 31/12/2023 e 30/06/2024 è legittima.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione

    Il giudice ritiene che il riferimento normativo (art. 61, comma 1, d.P.R. 335/1982 e art. 6, d.P.R. 737/1981) sia sufficientemente esplicativo delle ragioni dell'esclusione, dato che il presupposto fattuale (la sanzione disciplinare) è noto al ricorrente e le conseguenze giuridiche sono chiaramente desumibili dalle norme richiamate.

  • Rigettato
    Diritto all'ammissione allo scrutinio

    La domanda è rigettata in quanto il ricorrente non possiede i requisiti per l'ammissione allo scrutinio a causa della sanzione disciplinare subita, che comporta sia un periodo di inscrutinabilità sia un ritardo nella promozione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per erroneità dei presupposti

    Le stesse motivazioni addotte per il rigetto del ricorso introduttivo valgono anche per i motivi aggiunti. La sanzione disciplinare subita dal ricorrente continua a produrre i suoi effetti preclusivi per l'ammissione agli scrutini successivi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione

    Il riferimento normativo agli articoli 61 del d.P.R. 335/1982 e 6 del d.P.R. 737/1981, in relazione alla sanzione disciplinare ricevuta, è considerato dal giudice sufficientemente motivato e intellegibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 31
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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