Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Milo e Giulia Battistel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Trieste, via di Mercato Vecchio n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del verbale della Commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato (ex art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335) del 5 dicembre 2024, nella parte in cui, al punto 6 dell’ordine del giorno, ha ritenuto di escludere -OMISSIS- dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024 per il conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato;
- dell’allegato B al suddetto verbale per la parte in cui indica il ricorrente tra i soggetti non ammessi allo scrutinio;
- dell’allegato al verbale in cui sono elencati i soggetti che hanno ottenuto la progressione in carriera a ispettore della Polizia di Stato (atto sconosciuto al ricorrente) per la parte in cui non include tra questi il ricorrente;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori Prima divisione -OMISSIS- del 18/12/2024, notificato all’interessato il 2 gennaio 2025, avente ad oggetto: “Vice Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-. Esclusione dagli scrutini per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/presupposto e/o consequenziale;
per l’accertamento del diritto
del ricorrente ad essere ammesso allo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2023, o, al più tardi, al 30 giugno 2024 per la progressione di carriera da Vice Ispettore della Polizia di Stato a Ispettore della Polizia di Stato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il 25/11/2025:
per le domande azionate col ricorso introduttivo
e, inoltre, per l’annullamento
- del verbale della Commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato (ex art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982. n. 335) del 10 luglio 2025, nella parte in cui, ha ritenuto di escludere -OMISSIS- dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025 per il conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato;
- dell’allegato al suddetto verbale per la parte in cui indica il ricorrente tra i soggetti non ammessi allo scrutinio;
- dell’allegato al verbale in cui sono elencati i soggetti che hanno ottenuto la progressione in carriera a ispettore della Polizia di Stato (atto sconosciuto al ricorrente) per la parte in cui non include tra questi il ricorrente;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori Prima divisione sottoscritto in data 19 agosto 2025 con protocollo del Ministero dell'Interno -OMISSIS- avente ad oggetto: “Vice ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-. Esclusione dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025 per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa UE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno il 3 marzo 2025 e depositato il successivo 18 marzo 2025 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso introduttivo), il signor -OMISSIS-, vice-ispettore della Polizia di Stato, ha chiesto: a) l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con i quali è stata disposta la sua non ammissione ovvero è stato escluso dagli scrutini per la progressione di carriera alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato per merito assoluto ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riferiti al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024; b) l’accertamento del diritto ad essere ammesso allo scrutinio di che trattasi riferito al 31 dicembre 2023, o, al più tardi, al 30 giugno 2024.
1.1. A sostegno delle domande azionate ha dedotto:
1) “Violazione dell’art. 61 comma 1, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, e dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti” , con cui deduce che la sussistenza dei presupposti per l’ammissione allo scrutinio emerge con evidenza da un mero calcolo aritmetico, atteso che, alla data dello scrutinio, aveva maturato l’anzianità necessaria, anche aumentando la stessa di 2 anni e 2 mesi. Inoltre, nei tre anni precedenti lo scrutinio non aveva riportato alcuna sanzione disciplinare. La decisione di non ammetterlo allo scrutinio per merito assoluto è pertanto palesemente illegittima per i vizi in rubrica.
2) “Violazione dell’art. 3 l. n 241/1990. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione”, con cui deduce che il provvedimento impugnato risulta privo di un’esaustiva motivazione perché non indica in modo puntuale i presupposti, riportando solo un generico rinvio alla sanzione disciplinare, e non illustra le ragioni per cui tale sanzione, risalente al 2020, per un episodio avvenuto nel 2019, dovrebbe precludere l’ammissione allo scrutinio del 30 giugno 2024.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso ex adverso proposto.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato al detto Ministero il 31 ottobre 2025 e depositato il 25 novembre 2025 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso per motivi aggiunti o ricorso MA), l’interessato ha, poi, gravato, invocandone l’annullamento, gli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui è stata disposta la sua non ammissione ovvero è stato escluso anche dagli scrutini per la progressione di carriera alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025, avverso i quali ha reiterato le stesse censure già dedotte avverso gli atti e provvedimenti gravati col ricorso introduttivo.
4. Il Ministero dell’Interno, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha spiegato difese a tutela della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.
4.1. Segnatamente, ha:
- eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto: a) non notificato ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell'art. 41 c.p.a.; b) “irritualmente finalizzato ad ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione di effetti già direttamente e irreversibilmente prodotti da provvedimenti e atti precedenti, ormai divenuti irrimediabilmente inoppugnabili, in mera conseguenza e in vincolata applicazione dei quali è stata doverosamente disposta, in via derivata, la sua esclusione dallo scrutinio di promozione di cui trattasi, senza alcun margine di discrezionalità per potersi provvedere diversamente”;
- contestato motivatamente la fondatezza delle censure ex adverso articolate.
5. L’affare è stato, quindi, chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2025 e, all’esito della discussione, introitato per la decisione.
6. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dal Ministero intimato, rispetto alle quali il ricorrente ha, comunque, svolto sintetiche controdeduzioni in replica nel corso dell’odierna udienza.
6.1. Il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti s’appalesano, invero, comunque destituiti di fondatezza e una decisione nel merito pare maggiormente idonea a fare chiarezza circa la disciplina che regola la progressione di carriera che qui occupa e le norme che assumono rilievo con riguardo alla specifica fattispecie.
7. Giova premettere, in diritto, che “la promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter” (art. 28 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e che “gli scrutini per merito assoluto, (...), sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077” (art. 61, comma 1, d.P.R. cit.), che stabilisce che “le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta”.
Salvo quanto diversamente previsto dal detto d.P.R., si applicano, inoltre, per gli scrutini “le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077” (art. 61, comma 2). L’art. 40 dispone, in particolare, che: “Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
(...), le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.
È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”.
7.1. Ai fini che qui specificamente rilevano, va, altresì, premesso che:
- “non è ammesso a scrutinio il personale (...) che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione” (art. 61, comma 1, d.P.R. 335/1982 cit.);
- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (che consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile) “Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5” (art. 6, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) ovvero “a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata”.
8. Sotto il profilo fattuale, viene, invece, in rilievo, con specifico riguardo al primo motivo di gravame, la circostanza che il ricorrente - che ricopre il ruolo di vice ispettore dal 29 luglio 2019 – è stato sanzionato con la sospensione disciplinare dal servizio di mesi due per fatti commessi in data 4 ottobre 2019, giusta provvedimento del Capo della Polizia/Direttore generale della pubblica sicurezza in data 31 luglio 2020, notificatogli il 12 agosto 2020. La sospensione disciplinare ha avuto luogo dal 13 agosto 2020 al 12 ottobre 2020.
8.1. Ne deriva che il medesimo - che se non fosse incorso nella sanzione disciplinare della sospensione avrebbe potuto essere ammesso allo scrutinio da svolgersi entro il 31 dicembre 2021 – per effetto della sanzione stessa ha subito, in primo luogo, l’applicazione del citato art. 61, comma 1, del d.P.R., con la conseguenza che, legittimamente, non è stato ammesso allo scrutinio da svolgersi rispettivamente al detto 31 dicembre 2021 e, poi, anche a tutte le successive scadenze intermedie sino al 31 dicembre 2023, ma poi anche non scrutinato - in quanto, per l’appunto, inciso dalla sanzione accessoria del “ritardo di due anni nella promozione (...) a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata” - a quelle successive, per quanto qui specificamente rileva, del 30 giugno 2024, 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025.
8.1.1. E’, infatti, palese che, in aderenza al dato letterale, la promozione presuppone la previa ammissione a scrutinio e l’effettuazione, per l’appunto, dello scrutinio.
8.2. E’, dunque, condivisibile quanto osservato dalla difesa erariale ovvero che lo “art. 6 del d.P.R. n. 737/1981 prosegue i termini di ritardo nella promozione, non appena il dipendente ha superato il triennio di inscrutinabilità di cui all'art. 61 del d.PR. n. 335/1982. In altri termini, ancora, il ritardo di due anni nella promozione, non appena essa è conseguibile, si somma al triennio di non scrutinabilità del sanzionato. Ciò, evidentemente, quale effetto sanzionatorio accessorio ulteriore rispetto alla sospensione dal servizio”.
8.2.1. In tal senso – si ribadisce – depone la lettera delle norme di riferimento.
8.2.2. Trattasi, peraltro, di opzione ermeneutica coerente con lo spirito proprio della promozione per merito assoluto, che, come osservato in giurisprudenza (TAR Marche, Ancona, sez. I, 22 settembre 2022, n. 529), è riferita alla valutazione dell’intera posizione di carriera del dipendente, che non può, dunque, prescindere dagli effetti di eventuali sanzioni accessorie.
8.2.3. Un diverso opinare porterebbe, invero, a ritenere che ci si trovi al cospetto di due norme aventi la medesima portata ed i medesimi effetti. Il che, oltre a disattendere il dato letterale e la specifica portata delle due distinte norme, s’appalesa di per sé irragionevole.
8.3. Risulta, in definitiva, mutuabile quanto osservato dal TAR del Lazio in un recente precedente giurisprudenziale vertente su analoga questione di diritto, laddove, richiamate le due disposizioni che anche qui rilevano, ha, per l’appunto osservato che la non ammissione a scrutinio di colui che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e il ritardo di due anni nella promozione sono “due conseguenze diverse...” (TAR LAZIO, Roma, sez. I-quater, 3 luglio 2025, n. 13154).
8.4. Le considerazioni si qui svolte depongono, dunque, per l’infondatezza delle doglianze articolate dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione.
9. Analogamente infondato s’appalesa, in ogni caso, anche il secondo motivo di gravame, dovendosi ritenere che la sintetica formula riportata tanto nell’allegato B) ai verbali gravati, relativo personale escluso dallo scrutinio, che, poi, nei provvedimenti notificati all’interessato offre chiara ed intellegibile evidenza delle ragioni che sorreggono le decisioni assunte.
9.1. Il riferimento allo “ art. 61, comma 1, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in relazione all’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio” è, infatti, sufficientemente esaustivo, sia sotto il profilo del presupposto fattuale (pacificamente noto al ricorrente), che delle conseguenze giuridiche che ne derivano/che sono state tratte sulla scorta delle norme richiamate.
10. In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
11. Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti, in ragione della questione interpretativa che viene in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità del medesimo, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE IN, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.