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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1090/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. D'ALO' CLAUDIA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH), alla Via San Rocco n. 24/E, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. COFONE FILOMENA MARIA, presso il cui studio, con sede in
Vasto (CH) alla Via Alessandrini n. 4, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 21/12/2023, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
chiedendo la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19/05/2024, si è costituito in giudizio , il quale, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di divorzio, ne ha chiesto l'accoglimento a condizioni sostanzialmente conformi a quelle richieste dalla parte ricorrente.
3. All'udienza del 18/12/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, insistendo per le rispettive richieste, eccezioni e conclusioni.
4. In data 20/12/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
DIRITTO
1. Va preliminarmente precisato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambi i coniugi, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, sono stati prodotti in giudizio, a conferma dei presupposti dell'istanza, i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia della sentenza di separazione giudiziale tra i
2 coniugi.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
I coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, nel giudizio di separazione, in data 19/11/2020. Da tale data,
fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a dodici mesi, durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non
è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre dodici mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto,
la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa per iscritto dalle parti di non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi - Parte_1
3 . Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, occorre innanzitutto evidenziare che, in merito al figlio , nulla deve disporsi circa Per_1
l'affidamento dello stesso, per il dirimente rilievo che egli ha già
raggiunto la maggiore età.
3. Relativamente alla casa familiare, sita in Monteodorisio (CH), alla Via
San Bernardino n. 42/A, di proprietà esclusiva del resistente, la domanda di assegnazione al , formulata da entrambi i contendenti, è CP_1
fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, sulla scorta delle allegazioni difensive del resistente, non contestate dalla controparte – ovvero, che il figlio , sebbene Per_1
maggiorenne, tornerà a convivere con il padre al termine della sua temporanea permanenza presso la struttura denominata “Crap San
Giorgio” e sita in Taranto, in quanto non risulta aver ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica – si giustifica l'assegnazione al padre convivente della casa familiare, ai sensi dell'art. 6 della legge sul divorzio (n. 898/70), che subordina, appunto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nello specificare che “il provvedimento di assegnazione della casa
coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della
legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di
separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n.
4 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non
economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (…)”, allo scopo precipuo di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti – tutela non configurabile solo in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, “verso
cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr., Cass., 8 luglio
2021, n. 19561).
Ne consegue che, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, l'abitazione in questione rimarrà assegnata a CP_1
, che vi abiterà insieme con il figlio , fintantoché questi,
[...] Per_1
quantunque maggiorenne, non avrà raggiunto la propria indipendenza economica.
4. Con particolare riguardo alle questioni economiche, è appena il caso di rimarcare che le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente autosufficienti. Dunque, non avendo avanzato reciprocamente alcuna richiesta di contribuzione al proprio mantenimento, nulla deve essere disposto al riguardo.
Deve, invece, statuirsi in merito al contributo dovuto in favore del figlio
, giacchè la ricorrente ha rappresentato che egli non ha Per_1
autonomia economica ed attualmente si trova ricoverato in una struttura sanitaria in Taranto per finalità riabilitative, mentre il resistente, sul quale gravava l'onere della relativa prova, non ha dimostrato che il figlio sia economicamente autosufficiente ovvero che non intende svolgere alcuna attività lavorativa.
In ordine al quantum dell'assegno, va evidenziato che, in sede di
5 separazione, il contributo in favore del figlio è stato concordemente posto ad esclusivo carico di , in ragione delle “rinunce fatte Controparte_1
dalla nel corso della procedura di mediazione tenutasi presso Pt_1
l'Organismo Concilialex di San Salvo ed emarginata al n.ro 2475/2021 e
della rinuncia relativa alla restituzione dei mobili e delle suppellettili
esistenti nella casa coniugale ed alla medesima appartenenti”.
Nel presente giudizio, entrambe le parti non hanno formulato specifiche domande sul punto, limitandosi a chiedere la conferma delle statuizioni adottate dal Tribunale di Vasto in sede di separazione personale.
Ne consegue che il mantenimento del figlio maggiorenne , Per_1
come già previsto in sede di separazione, deve essere posto a carico esclusivo del , il quale provvederà a prendersi cura delle CP_1
esigenze economiche del figlio fino al raggiungimento della sua piena autosufficienza.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
6. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e tenuto conto che non vi è stata sostanziale opposizione del convenuto, né alla domanda di divorzio, né alle richieste relative alle condizioni dello stesso, esse devono essere integralmente compensate tra le parti.
7. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Cupello (CH), per le annotazioni e le
6 ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
[...]
eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni del divorzio:
a) la casa familiare, sita in Monteodorisio (CH), alla Via San Bernardino
n. 42/A, resta assegnata a , il quale vi abiterà Controparte_1
insieme con il figlio , fintantoché questi, quantunque Per_1
maggiorenne, non avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
b) provvederà in via esclusiva al mantenimento Controparte_1
del figlio convivente , fino al raggiungimento della Per_1
indipendenza economica di quest'ultimo;
c) nulla dispone in ordine all'assegno divorzile.
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cupello
(CH) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-
2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 2,
parte II, serie A, anno 1994), al momento del suo passaggio in giudicato;
7 DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 29/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del