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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2890/2024 R.G.
promossa da
Avv. LO OR, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Scianna
ATTORE
contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice OR (come da ricorso introduttivo)
In via preliminare: accertare e dichiarare la propria competenza nel procedimento de quo stante l'estraneità del resistente alla qualifica di consumatore;
In via istruttoria [OMISSIS]
Nel merito:
dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare al ricorrente la somma CP_1 di € 41.113,35, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora del 27.06.2024 al saldo.
Pag. 1 a 15 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre percentuale di rimborso spese nella misura del 15%, oltre C.P.A. come per legge nonché oltre le spese successive occorrende quali, ad esempio, la tassa di registrazione della sentenza.
per parte convenuta (come da memoria di costituzione) CP_1
Chiedendo, rigettata la domanda avversaria, ritenuto il fondamento delle ragioni innanzi esposte e l'infondatezza in fatto e in diritto di quanto richiesto e dedotto ex adverso, così provvedere
- disporsi la rinnovazione del decreto di fissazione udienza con termini, per violazione del principio di immutabilità del Giudice;
- dichiararsi l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta con rito semplificato ancorché la norma lo consenta soltanto per prestazioni inerenti prestazioni giudiziali di avvocato e non anche per prestazioni stragiudiziali;
- dichiararsi l'incompetenza per territorio del tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino;
- rigettarsi, in subordine, la domanda per genericità, violazione del principio di prededuzione, del principio di soccombenza e per le altre ragioni innanzi esposte;
- favore delle spese.
*
oggetto: pagamento onorari avvocato – attività giudiziaria e attività stragiudiziale connessa
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. Paolo MO adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) aveva assistito in un procedimento di revocazione ordinaria contro CP_1 CP_2
e , conclusosi con esito favorevole – confermato dalla Corte di
[...] Controparte_3 cassazione – per (doc. 2 MO); CP_1
b) a seguito della sentenza di secondo grado contro e , Controparte_2 Controparte_3
l'Avv. MO su incarico di svolgeva le seguenti attività: CP_1
i. redazione e notificazione di atto precetto unitamente al titolo esecutivo stragiudiziale a e (doc. 3 MO), Controparte_2 Controparte_3
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
e avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019 conclusasi
[...] Controparte_3 con sentenza (docc.
4-5 MO);
Pag. 2 a 15 c) per le attività di cui alla lett. b), l'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve determinarsi in € 10.883,60 oltre CP_1
Cpa;
d) a seguito della pronuncia della Corte di cassazione sulla controversia relativa all'azione revocatoria, l'Avv. MO su incarico di svolgeva le seguenti attività: CP_1
i. redazione e notificazione di atto precetto a e Controparte_2 Controparte_3
(doc. 7 MO),
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022 conclusasi con sentenza (docc.
[...]
8-9 MO);
e) per le attività di cui alla lett. d), l'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve determinarsi in € 15.338,70 oltre CP_1
Cpa. Inoltre, l'attore aveva anticipato spese per € 36,55 per la notifica cartacea conseguente alla necessità di integrale il contraddittorio nei confronti di;
Controparte_3
f) l'Avv. MO assisteva nella procedura di espropriazione immobiliare contro CP_1
instaurata avanti al Tribunale di Ivrea RGE 173/2022, ad oggi pendente a Controparte_3 seguito di conversione del pignoramento (doc. 13 MO). L'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve CP_1 determinarsi in € 2.777,25 oltre Cpa;
g) l'Avv. MO assisteva contro previo esperimento del CP_1 Controparte_4 procedimento di mediazione obbligatorio, in controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 – procedimento conclusosi con sentenza (doc. 14 MO) – e nella successiva fase di esecuzione per consegna e rilascio
(doc. 15 MO). Per lo svolgimento di tale incarico l'Avv. MO anticipava spese in favore dell'assistito per complessivi € 275,26 (€ 48,80 per attivazione procedura di mediazione;
€ 74,40 per notifica ricorso introduttivo;
€ 12,70 per notifica precetto;
€ 128,52 per notifiche monitoria di sgombero;
€ 10,84 ritiro verbale esecuzione). L'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve CP_1 determinarsi in € 10.232,70 oltre Cpa ed € 275,26 per esposti;
h) nulla veniva corrisposto da all'Avv. MO nemmeno a seguito di diffida di CP_1 pagamento del 27.6.2024 (doc. 20 MO) e il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo in ragione della mancata partecipazione di (doc. 21 MO). CP_1
1.1. L'attore precisava che il convenuto non aveva mai rivestito la qualità di consumatore CP_1 in quanto:
- le attività svolte in favore di relativamente alle controversie con e CP_1 Controparte_2
traevano origine da un credito relativo a vicende della società Dea Bendata Controparte_3
s.r.l. di cui era socio. In particolare, (socio di Dea Bendata s.r.l.) cedeva, CP_1 Persona_1
Pag. 3 a 15 dietro corrispettivo, a le quote sociali di Dea Bendata s.r.l. di cui era titolare Controparte_2 nonché i crediti che vantava nei confronti di Dea Bendata s.r.l. (doc. 3 MO). Per_1
Successivamente, cedeva a il credito (ossia, il corrispettivo per la cessione Persona_1 CP_1 delle quote sociali e dei crediti di cui al doc. 3 MO) di cui era titolare nei confronti di
; CP_2
- le attività svolte in favore di relativamente alla controversia con erano CP_1 Controparte_4 riconducibili all'attività imprenditoriale svolta da , il quale agiva come titolare di azienda CP_1 di ristorazione concessa in affitto a CP_4
1.2. Lamentando il mancato pagamento del compenso per le prestazioni professionali eseguite,
l'Avv. MO chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo CP_1 competente il Tribunale di Torino quale foro del consumatore;
eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per essere stato richiesto anche il pagamento del compenso di prestazioni di assistenza stragiudiziale. Nel merito, il convenuto:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.;
- sosteneva che il credito dell'attore era già stato integralmente soddisfatto prima della pronuncia delle sentenze nelle controversie in cui aveva prestato la propria attività in quanto non aveva formulato richiesta di distrazione ex art. 96 c.p.c. ed evidenziava, inoltre, che le spese di esecuzione vengono soddisfatte in prededuzione;
- eccepiva di aver provveduto al pagamento di acconti, sia in contanti che tramite bonifico.
Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata del terzo . Controparte_2
3. All'udienza del 14.2.2025 parte convenuta insisteva nella richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo e parte attrice chiedeva di discutere la causa;
il giudice si riservava e, sciogliendo la riserva, rigettava la richiesta di chiamata di terzo e fissava udienza di discussione.
Con ordinanza del 30.4.2025 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in quanto il difensore di parte convenuta è stata sospesa dall'esercizio della professione forense.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte attrice in data 1.5.2025, parte attrice è stata onerata della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 28.5.2025.
La notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza veniva eseguita regolarmente a mani del convenuto in data 6.5.2025 e, tuttavia, nessuno compariva per il CP_1 convenuto all'udienza del 28.5.2025. A tale udienza l'attore precisava le conclusioni e, all'esito della discussione orale della causa, il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
Pag. 4 a 15 4. Preliminarmente deve evidenziarsi che la costituzione di parte convenuta è avvenuta tardivamente poiché con decreto ex art. 281undecies c.p.c. l'udienza di comparizione parti è stata fissata al 5.2.2025 ore 11.00 invitando il convenuto a costituirsi non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Il termine per la costituzione scadeva quindi il giorno venerdì 24.1.2025.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, infatti, qualora la scadenza di termini a ritroso cada di domenica (come nella specie, domenica 26.1.2025) o di sabato, la scadenza – ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. – deve essere individuata nel venerdì precedente (nella specie, venerdì 24.1.2025). Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato sul punto da Cass. III, 12 maggio 2021, n. 12685 (con riferimento al caso in cui la scadenza del termine a ritroso avvenga di domenica) e Cass. lav., 12 marzo 2024, n. 6588 (con riferimento al caso in cui la scadenza del termine a ritroso avvenga di sabato). L'ultima pronuncia risulta particolarmente significativa in quanto resa in controversia regolata dal rito lavoro e, pertanto, come nel caso di specie, si trattava di stabilire la tempestività della costituzione del convenuto qualora l'atto introduttivo del giudizio abbia la forma del ricorso.
Considerato che la costituzione del convenuto è avvenuta in data 25.1.2025 (e tale è anche la data della memoria di costituzione), la costituzione è avvenuta tardivamente.
4.1. Dalla tardività della costituzione del convenuto conseguono le decadenze di cui all'art. 281undecies, comma 3, c.p.c. e, in particolare, nel caso di specie, il convenuto è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. deve, quindi, essere dichiarata inammissibile in quanto trattasi di eccezione non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.; qualifica espressamente l'eccezione di prescrizione presuntiva in eccezione in senso stretto Cass. VI-1, 14 marzo 2017, n. 6522).
4.2. La tardività della costituzione del convenuto comporta, inoltre, la decadenza della facoltà di richiedere l'autorizzazione alla chiamata di terzi, come previsto dall'art. 281undecies, comma 4,
c.p.c. in relazione all'art. 281, comma 1, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con d.lgs. 164/2024, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 6.11.2024), all'art. 163 c.p.c. e all'art. 167 c.p.c. In ogni caso, considerato che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, la richiesta deve comunque essere respinta al fine garantire la ragionevole durata del processo e non essendo chiaro quale sarebbe l'interesse del convenuto al coinvolgimento in giudizio di , anche tenuto conto del fatto che non sono Controparte_2 indicate – né è possibile desumerle dall'esame complessivo della memoria – le conclusioni che intenderebbe rassegnare contro il terzo. Sulla sussistenza del potere discrezionale del giudice in merito all'opportunità o meno il contraddittorio in base dalla istanza di chiamata di terzo formulata dal convenuto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto affermato da Cass. III, 16 novembre 2020, n. 25886.
5. L'eccezione di incompetenza per essere competente il Tribunale di Torino quale foro del consumatore non è meritevole di accoglimento poiché il convenuto, nei rapporti con l'Avv.
MO, non riveste la qualità di consumatore.
Pag. 5 a 15 5.1. L'eccezione è infondata con riferimento all'attività svolta dall'attore Avv. MO nella controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda contro [attività di Controparte_4 cui al par. 1 lett. g)]. A tal fine è sufficiente evidenziare che, come risulta dalla sentenza n.
988/2023 del Tribunale di Ivrea che ha deciso tale controversia, il convenuto è “proprietario dell'azienda corrente in Cuorgnè (TO), Viale dei Mille n. 11, esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”: ebbene, a fronte di tale inequivoca affermazione – mai messa in dubbio da – non si vede come il convenuto possa sostenere CP_1 che l'affitto dell'azienda di cui è proprietario non costituisca una delle possibili modalità di svolgimento dell'attività di impresa a cui un'azienda è funzionalmente preordinata considerato che, per definizione, l'azienda è “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” (art. 2555 c.c.). Ne deriva che colui che si avvale di assistenza legale per la tutela dei diritti conseguenti a un atto tipico dell'imprenditore (ossia, la conclusione di un contratto affitto di azienda) necessariamente non agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta e, quindi, non rientra nella definizione di consumatore di cui all'art. 3
d.lgs. 206/2005 (cod. cons.). Inoltre, non può non evidenziarsi che il convenuto, pur a fronte del compimento di un atto tipico dell'imprenditore (ossia, la conclusione di contratto di affitto di azienda), non ha allegato alcuna circostanza di fatto a sostegno della propria qualifica di consumatore, essendosi semplicemente limitato ad affermare di essere tale. In tale contesto, deve concludersi che non vi è alcun indizio da cui si possa desumere la qualità di consumatore del convenuto, sussistendo invece elementi che conducono a ritenere provata la sua qualità di professionista ai sensi del cod. cons.
5.2. L'eccezione è infondata anche con riferimento all'attività svolta dall'attore Avv. MO nelle controversie contro e [attività di cui al par. 1 lett. Controparte_2 Controparte_3
b), d), f)].
L'attività svolta dell'Avv. MO era volta a ottenere tutela del credito del convenuto MO nei confronti di (che per sottrarsi al pagamento aveva venduto beni immobili al Controparte_2 figlio , vendita poi dichiarata inefficace nei confronti di MO a seguito del Controparte_3 vittorioso esperimento di azione revocatoria: doc. 2 MO).
Il credito per cui ha ricevuto le prestazioni professionali dell'Avv. MO consisteva nel CP_1 pagamento del corrispettivo spettante a (resosi cessionario del credito di ) CP_1 Persona_1 per la cessione delle quote sociali di Dea Bendata s.r.l. da parte di nonché di crediti Per_1 vantati da nei confronti di Dea Bendata s.r.l. in favore di (doc. 3 Per_1 Controparte_2
MO – cessione quote sociali e crediti doc. 30 MO – cessione del credito Controparte_5
). CP_6
Ebbene, il convenuto non ha contestato di essere stato socio di Dea Bendata s.r.l.: pertanto, a fronte di tale allegazione dell'attore, non può che ritenersi che sia stato socio di Dea CP_1
Bendata s.r.l. fino alla cancellazione della società. Ciò è coerente con quanto risulta dal contratto di cessione del credito tra e , ove all'art. 1 delle premesse si legge che “cedente e Per_1 CP_1 cessionario sono o sono stati soci di della Dea Bendata s.r.l.” (doc. 30 MO). Inoltre, risulta
Pag. 6 a 15 documentalmente che ha ricoperto le cariche sia di vicepresidente del consiglio di CP_1 amministrazione che di consigliere di Dea Bendata s.r.l. (doc. 28 MO).
Alla luce di quanto sopra, si deve escludere che abbia concluso il contratto di cessione CP_1 del credito con (doc. 30 MO) in qualità di consumatore, dovendosi tale contratto Per_1 includere in un contesto complessivo di regolazione dei rapporti tra soci e tra soci e la società
Dea Bendata s.r.l.
D'altronde, anche in questo caso, non può non evidenziarsi che il convenuto si è limitato a eccepire il mancato rispetto del foro del consumatore, senza allegare qualsivoglia elemento in fatto a sostegno di tale eccezione.
Da ultimo, si deve escludere che il contratto di cessione tra e (doc. 3 MO) Per_1 CP_2 sia stato concluso da in qualità di consumatore. A tal fine devono valorizzarsi sia Per_1
l'oggetto del contratto (già in astratto difficilmente compatibile con la qualità di consumatore) e, in via dirimente, l'espressa qualificazione come “imprenditore” di nel contratto di Per_1 cessione (doc. 3 MO pag. 1). D'altronde, non può non evidenziarsi che nemmeno parte convenuta sostiene la qualità di consumatore di . Pertanto, non può nemmeno ritenersi che Per_1
a sia stata trasmessa da la qualità di consumatore. CP_1 CP_2
6. L'eccezione di “improcedibilità” della domanda in quanto sarebbe stato richiesto il pagamento
(anche) di prestazioni stragiudiziali è infondata.
Deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato la procedura prevista dall'art. 14 d.lgs.
150/2011 (e, precedentemente, dagli artt. 28 e 29 l. 794/1942), pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (per tutte, SS. UU.,
23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione punto 3.2; Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34713, in motivazione punto 4.1. ove è espressamente chiarito che per il pagamento dell'attività svolta in sede di procedimento di mediazione obbligatoria, qualora venga instaurato il giudizio di merito, la liquidazione del compenso professionale deve avvenire con il procedimento di cui all'art. 14
d.lgs. 150/2011). In particolare, è stato affermato che «lo speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 [oggi, art. 14 d.lgs. 150/2011] per la liquidazione degli onorari e dei diritti professionali, è applicabile non solo agli atti specifici del procedimento giudiziario di cognizione od esecutivo, ma anche agli atti stragiudiziali, come il precetto e il pignoramento, che ai primi vanno equiparati per la loro funzione strumentale o quanto meno complementare dell'attività processuale in senso stretto. Essi, infatti, mirano a realizzare il bene preteso dal creditore e allo stesso riconosciuto dal provvedimento giurisdizionale e costituiscono la necessaria premessa dell'eventuale procedura di esecuzione forzata» (Cass. II, 7 gennaio 1981, n. 106, Rv. 410501 – 01; nello stesso senso: Cass. II, 12 dicembre 1980, n. 6402, Rv. 410154 - 01).
Pag. 7 a 15 Nel caso di specie tutte le attività stragiudiziali di cui l'attore richiede la liquidazione del compenso sono, infatti, strettamente connesse e strumentali all'attività giudiziaria svolta dall'attore. In particolare:
- la predisposizione dell'atto di precetto notificato in date 27.5.2019 e 17.6.2019 (par. 1 lett. b) è strettamente correlata alla successiva attività giudiziaria nella causa di opposizione a precetto avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019;
- la predisposizione degli atti di precetto notificato in date 6.5.2022 e 12.5.2022 (par. 1 lett. d) è strettamente correlata alla successiva attività giudiziaria nella causa di opposizione a precetto avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022;
- l'attività di attivazione del procedimento di mediazione è strumentale alla successiva attività giudiziaria nella causa di risoluzione del contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea
RG 1699/2023, essendo il previo esperimento della procedura di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziaria poi effettivamente proposta (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34713);
- l'atto di precetto e la successiva attività per l'esecuzione e il rilascio dell'immobile sono strettamente correlate alla precedente attività avanti al Tribunale di Ivrea RG 1699/2023, trattandosi dell'esecuzione (conclusasi con verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.: cfr. doc. 15 MO pagg. 14-15) della sentenza resa all'esito del richiamato procedimento avanti al Tribunale di Ivrea RG 1699/2023 (cfr. le già richiamate pronunce: Cass. II, 7 gennaio 1981, n.
106, Rv. 410501 – 01 e Cass. II, 12 dicembre 1980, n. 6402, Rv. 410154 - 01).
7. Nel merito, come noto, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, come l'avvenuto adempimento (SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) ovvero di fatti impeditivi o modificativi del diritto (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore Avv. MO ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato in quanto:
- l'esecuzione di tutte le prestazioni professionali per cui l'attore richiede il pagamento risulta documentalmente (cfr. i documenti meglio indicati al par. 1);
- il convenuto non ha contestato né la sussistenza dell'incarico professionale né CP_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni per cui l'attore richiede il pagamento, dovendosi anzi rilevare che il convenuto espressamente ammette lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. memoria di costituzione pagg. 4-5).
7.1. Diversamente, il convenuto non ha provato (né si è offerto di provare) di aver corrisposto il compenso al ricorrente per le prestazioni professionali effettuate in suo favore dall'attore, risultando del tutto irrilevante a tal fine che l'attore nelle cause dallo stesso patrocinate non si sia
Pag. 8 a 15 dichiarato antistatario. D'altronde, quand'anche fosse stata richiesta la distrazione delle spese, ciò non avrebbe comunque impedito all'attore di richiedere ugualmente l'intero compenso al convenuto;
la Corte di legittimità ha infatti già affermato che «in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art.
93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto
a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari» (Cass. III, 12 novembre 2008, n.
27041, Rv. 605450 - 01).
Ancora, non si vede come dal fatto che le spese di esecuzione siano prededucibili si possa in qualche modo inferire l'avvenuto pagamento, da parte del convenuto, delle prestazioni professionali effettuate dall'attore.
7.2. Ciò posto, si evidenzia che, nell'ipotesi di causa di liquidazione parcelle ex art. 14 d.lgs.
150/2011, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista attore sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014
(applicando, tuttavia, i valori come modificati dal d.m. 147/2022 per le prestazioni conclusesi successivamente al 23.10.2022, cfr. art. 6 d.m. 147/2022).
Conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità, ai fini della sussistenza del diritto al compenso non è necessaria l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che,
Pag. 9 a 15 esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale (cfr. Cass. VI-2, 10 novembre 2022, n.
33193 e ivi ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità).
Si procede, dunque, alla liquidazione dei compensi sulla base dei criteri sopra indicati, precisandosi sin d'ora che, tenuto conto dell'urgenza dell'attività svolta, della complessità delle controversie e dei risultati conseguiti, i compensi saranno liquidati secondo i valori medi previsti per i singoli scaglioni di riferimento di cui al d.m. 55/2014, salva l'applicazione dei valori minimi per le ragioni di seguito specificatamente indicate per ciascuna controversia.
7.2.1. Prestazioni di cui al par. 1 lett. b):
i. redazione e notificazione di atto precetto unitamente al titolo esecutivo stragiudiziale a e (doc. 3 MO). Per tale prestazione Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidati € 203,00 (applicazione del valore minimo previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). L'applicazione del valore minimo è giustificata dal fatto
è stata proposta opposizione a precetto (RG 2723/2019) parzialmente accolta in ragione dell'erroneità (di circa € 11.000,00 cfr. doc. 5 MO pag. 6) dell'ammontare degli interessi richiesti con tale precetto (cfr. doc. 5 MO);
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
e avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019 conclusasi
[...] Controparte_3 con sentenza (docc.
4-5 MO). Per tale prestazione vengono liquidati complessivi €
5.635,00 (applicazione dei valori minimi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). I valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono stati individuati riducendo del 50% (art. 4, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014) l'importo dei valori medi (valori medi, rispettivamente, pari a € 2.430,00, € 1.550,00 e € 4.050,00); il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione è stato determinato riducendo del
70% (art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014 ante d.m. 147/2022) il valore medio (€ 5.400,00).
L'applicazione dei valori minimi risulta giustificata sia dall'entità dell'attività svolta
(il procedimento si è concluso con lo svolgimento di complessive n. 3 udienze –
14.8.2019, 16.10.2019 e 22.1.2020 – senza l'assunzione di alcuna prova costituenda) sia dall'esito della controversia (l'opposizione a precetto è stata parzialmente accolta)
e dunque della soccombenza almeno parziale di nel procedimento RG CP_1
2723/2019 in ragione dell'errata determinazione degli interessi indicati in precetto.
7.2.2. Prestazioni di cui al par. 1 lett. d):
Pag. 10 a 15 i. redazione e notificazione di atto precetto a e Controparte_2 Controparte_3
(doc. 7 MO). Per tale prestazione vengono liquidati € 405,00 (applicazione del valore medio previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000);
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022 conclusasi con sentenza (docc.
[...]
8-9 MO). Per tale prestazione vengono liquidati € 7.051,50 (applicazione dei valori minimi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). I valori minimi sono stati determinati riducendo, per tutte le fasi, il valore medio previsto (art. 4, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014 come risultante all'esito delle modifiche di cui al d.m. 147/2022).
L'applicazione dei valori minimi risulta giustificata dalla natura documentale della controversia (non sono state assunte prove costituende) nonché dalla circostanza che le difese svolte dall'opponente erano, in parte, le medesime di quelle svolte CP_2 nel procedimento RG 2723/2019 (cfr. doc. 9 MO pag. 8), e, dunque, l'attore ha dovuto affrontare una vicenda processuale che, almeno in parte, gli era già necessariamente nota avendo assistito anche nel procedimento RG 2723/2019. CP_1
Deve, inoltre, essere riconosciuto all'attore l'ulteriore importo di € 36,55 per la notifica cartacea conseguente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di;
il Controparte_3 convenuto, infatti, non ha specificatamente contestato la debenza di tale somma non avendo nemmeno allegato di aver sostenuto egli stesso i costi per l'effettuazione di tale notifica (e vi è prova dell'avvenuta esecuzione della notifica, cfr. doc. 8 MO file “Notifica cartacea Avv. MO provvedimento G.U. a ). Controparte_3
7.2.3. Prestazioni di cui al par. 1 lett. f): assistenza di nella procedura di espropriazione CP_1 immobiliare contro instaurata avanti al Tribunale di Ivrea RGE 173/2022, ad Controparte_3 oggi pendente a seguito di conversione del pignoramento (doc. 13 MO).
Per tale prestazione vengono liquidati € 2.415,00 (applicazione dei valori medi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 18 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000).
7.2.4. Prestazioni di cui al par. 1 lett. g): assistenza di contro previo CP_1 Controparte_4 esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, in controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 – procedimento conclusosi con sentenza (doc. 14 MO) – e nella successiva fase di esecuzione per consegna e rilascio (doc. 15 MO).
Vengono liquidati:
Pag. 11 a 15 i. € 268,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione (applicazione del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014, tabella 25bis – valore come modificato dal d.m.
147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-
52.000). Si precisa che non vi sono ragioni per escludere la liquidazione del compenso per tale prestazione in quanto, da un lato, la sentenza Trib. Ivrea n. 998/2023 resa nella causa
RG 1966/2023 dà atto dell'avvenuto svolgimento della mediazione (cfr. doc. 14 MO file “Sentenza n. 998 2023” pag. 4) e, dall'altro lato, il convenuto non ha contestato che l'attore abbia svolto tale attività. Tuttavia, in assenza di specifica allegazione circa la tipologia di attività, circa il numero di incontri effettuati e tenuto conto dell'assenza di produzione di documenti relativi al procedimento di mediazione, il compenso non può che essere determinato con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento;
ii. € 5.260,50 per l'attività relativa al giudizio di risoluzione del contratto di affitto di azienda proposto avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 [applicazione dei medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per le restanti le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, valori previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore come modificato dal d.m.
147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-
52.000; scaglione individuato come da domanda e, comunque, conformemente a quanto risulta dal dispositivo lett. c) della sentenza Trib. Ivrea n. 998/2023]. Sono stati applicati i valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in ragione della natura contumaciale della controversia (e, dunque, dell'assenza di difese della controparte) e della natura documentale della controversia (non sono state assunte prove costituende);
iii. € 331,00 per atto di precetto a seguito della sent. Trib. Ivrea n. 998/2023 (applicazione del valore medio previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-52.000); iv. € 2.221,00 per la procedura di consegna e rilascio a seguito della sent. Trib. Ivrea n.
998/2023 (applicazione del valore medio previsto per tutte le fasi dal d.m. 55/2014, tabella 17 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-52.000).
Inoltre, deve essere riconosciuto all'attore l'importo complessivo di € 275,26 (€ 48,80 per attivazione procedura di mediazione;
€ 74,40 per notifica ricorso introduttivo;
€ 12,70 per notifica precetto;
€ 128,52 per notifiche monitoria di sgombero;
€ 10,84 ritiro verbale esecuzione), in assenza di contestazione specifica circa la sussistenza di tali spese e circa l'avvenuta anticipazione di tali spese da parte dell'attore per il convenuto . CP_1
7.3. In ragione di quanto sopra esposto, il compenso per l'attività svolta dall'attore in favore di viene determinato in € 23.790,00 (ossia, € 203,00 + € 5.635,00 + € 405,00 + € 7.051,50 + CP_1
€ 2.415,00 + € 268,00 + € 5.260,50 + € 331,00 + € 2.221,00). Su tale importo deve essere riconosciuto l'aumento del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. 55/2014, ottenendo quindi l'importo di € 27.358,50.
Pag. 12 a 15 L'importo per compensi, stante l'adesione al regime forfettario come allegato dall'attore stesso, deve essere maggiorato del 4% per CPA, ottenendo così l'importo di € 28.452,84.
All'importo da ultimo determinato devono essere aggiunte le spese (sopra individuate) sostenute dall'attore nell'interesse del convenuto per complessivi € 311,81 (ossia, € 36,55 + € 275,26).
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto dal convenuto all'attore è pari a € 28.764,65 (ossia,
€ 28.452,84 + € 311,81). Su tale importo vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora del 27.6.2024 (doc. 20 MO;
inoltre, è circostanza non contestata il ricevimento della pec di cui al doc. 20 da parte del convenuto) al saldo. Sul punto si richiama, infatti, il qui condiviso orientamento della Corte di legittimità secondo cui «nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore» (Cass. II, 19 agosto 2022, n. 24973, Rv. 665548 – 01; conff.: Cass. II, 10 ottobre 2022,
n. 29351; Cass. II, 13 giugno 2023, n. 16865; Cass. II, 21 giugno 2023, n. 17705).
8. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico del convenuto . CP_1
Al fine della liquidazione delle spese si evidenzia che la riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione è attività ricompresa nella sola fase introduttiva del giudizio (art. 4, comma 5, lett. b, d.m. 55/2014 ove vi è l'indicazione “riassunzioni della domanda”). Pertanto, in ragione dell'avvenuta riassunzione, ritiene questo giudice di aumentare il compenso per la sola fase introduttiva del 5% rispetto al valore medio dello scaglione di riferimento (maggiorazione determinata tenendo conto sia del fatto che la riassunzione è avvenuta nei confronti di una sola parte e del fatto che il valore del decisum è significativamente prossimo all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento).
Le spese vengono liquidate sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 26.000 – 52.000 (valore del decisum, cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014), con applicazione del valore minimo per la fase di attivazione della mediazione (€ 268,00 valore minimo in ragione sia del fatto che il valore del decisum è significativamente prossimo all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento sia del fatto che si è svolto un unico incontro a cui il convenuto non ha nemmeno partecipato: doc. 21 MO), del valore medio per la fase di studio (€ 1.701,00), del valore medio maggiorato del 5% per la fase introduttiva (€ 1.264,20) e dei valori minimi per le restanti fasi (istruttoria/trattazione: € 903,00; decisionale: € 1.453,00). L'applicazione dei valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale avviene in quanto da un lato trattasi di controversia di natura documentale (non sono state assunte prove costituende) e dall'altro lato il convenuto non ha più svolto alcuna difesa successivamente alla prima udienza del 14.2.2025. Le spese del giudizio si liquidano quindi in complessivi € 5.589,20, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
Pag. 13 a 15 esposti per complessivi € 564,13 (importo determinato come da nota spese depositata il
23.5.2025 ad esclusione dell'importo di € 190,32 per procedimento di mediazione e di € 12,80 per notifica ricorso in assenza della prova documentale degli esborsi), oltre spese successive occorrende.
8.1. Le spese della fase cautelare, non integralmente svoltasi a seguito della dichiarazione dell'interruzione del procedimento all'udienza del 30.4.2025 e della decisione nel merito della controversia all'esito della prima udienza successiva alla riassunzione, restano a carico di parte attrice in quanto la domanda cautelare di sequestro conservativo sarebbe stata rigettata per difetto del periculum in mora. Nel ricorso cautelare MO non ha allegato alcuna circostanza da cui sia possibile desumere un mutamento (o anche l'imminente verificarsi di un mutamento) della situazione patrimoniale di successiva al sorgere del credito di MO (l'allegata CP_1 costituzione del fondo patrimoniale è del 2010).
Ebbene, Il periculum in mora, nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo, consiste nel pericolo di infruttuosità, ossia nel rischio che, nelle more del giudizio di merito che il creditore deve avviare/proseguire per procurarsi un titolo esecutivo, il debitore si renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio e il creditore, alla fine del giudizio, rischi di vedere insoddisfatto il proprio credito. La mera entità del patrimonio nel suo aspetto statico non è dunque indicativa di per sé del rischio di perdere la garanzia e la stessa locuzione utilizzata dall'art. 671 c.p.c. ne sottolinea l'aspetto dinamico, costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore si riduca.
Il periculum di cui all'art. 671 c.p.c. non consiste quindi nel fatto che il debitore non sia in grado di pagare ma nel fatto che la sua capacità patrimoniale diminuisca per atti volontari di dispersione o per atti o fatti di terzi (ad esempio, qualora il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori o in procinto di esserlo).
9. Infine, poiché il convenuto non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, deve essere condannato ex art. 12bis, comma 2, d.lgs. CP_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di OR LO della somma di CP_1
€ 28.764,65, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 27.6.2024 fino al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di OR LO delle spese di CP_1 lite del presente giudizio, liquidate in € 5.589,20 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, Cpa e Iva di legge, oltre € 564,13 per esposti, oltre spese successive ed occorrende;
Pag. 14 a 15 3) condanna ex art. 12bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al versamento CP_1 all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Ivrea, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2890/2024 R.G.
promossa da
Avv. LO OR, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Scianna
ATTORE
contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice OR (come da ricorso introduttivo)
In via preliminare: accertare e dichiarare la propria competenza nel procedimento de quo stante l'estraneità del resistente alla qualifica di consumatore;
In via istruttoria [OMISSIS]
Nel merito:
dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare al ricorrente la somma CP_1 di € 41.113,35, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora del 27.06.2024 al saldo.
Pag. 1 a 15 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre percentuale di rimborso spese nella misura del 15%, oltre C.P.A. come per legge nonché oltre le spese successive occorrende quali, ad esempio, la tassa di registrazione della sentenza.
per parte convenuta (come da memoria di costituzione) CP_1
Chiedendo, rigettata la domanda avversaria, ritenuto il fondamento delle ragioni innanzi esposte e l'infondatezza in fatto e in diritto di quanto richiesto e dedotto ex adverso, così provvedere
- disporsi la rinnovazione del decreto di fissazione udienza con termini, per violazione del principio di immutabilità del Giudice;
- dichiararsi l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta con rito semplificato ancorché la norma lo consenta soltanto per prestazioni inerenti prestazioni giudiziali di avvocato e non anche per prestazioni stragiudiziali;
- dichiararsi l'incompetenza per territorio del tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino;
- rigettarsi, in subordine, la domanda per genericità, violazione del principio di prededuzione, del principio di soccombenza e per le altre ragioni innanzi esposte;
- favore delle spese.
*
oggetto: pagamento onorari avvocato – attività giudiziaria e attività stragiudiziale connessa
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. Paolo MO adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) aveva assistito in un procedimento di revocazione ordinaria contro CP_1 CP_2
e , conclusosi con esito favorevole – confermato dalla Corte di
[...] Controparte_3 cassazione – per (doc. 2 MO); CP_1
b) a seguito della sentenza di secondo grado contro e , Controparte_2 Controparte_3
l'Avv. MO su incarico di svolgeva le seguenti attività: CP_1
i. redazione e notificazione di atto precetto unitamente al titolo esecutivo stragiudiziale a e (doc. 3 MO), Controparte_2 Controparte_3
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
e avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019 conclusasi
[...] Controparte_3 con sentenza (docc.
4-5 MO);
Pag. 2 a 15 c) per le attività di cui alla lett. b), l'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve determinarsi in € 10.883,60 oltre CP_1
Cpa;
d) a seguito della pronuncia della Corte di cassazione sulla controversia relativa all'azione revocatoria, l'Avv. MO su incarico di svolgeva le seguenti attività: CP_1
i. redazione e notificazione di atto precetto a e Controparte_2 Controparte_3
(doc. 7 MO),
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022 conclusasi con sentenza (docc.
[...]
8-9 MO);
e) per le attività di cui alla lett. d), l'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve determinarsi in € 15.338,70 oltre CP_1
Cpa. Inoltre, l'attore aveva anticipato spese per € 36,55 per la notifica cartacea conseguente alla necessità di integrale il contraddittorio nei confronti di;
Controparte_3
f) l'Avv. MO assisteva nella procedura di espropriazione immobiliare contro CP_1
instaurata avanti al Tribunale di Ivrea RGE 173/2022, ad oggi pendente a Controparte_3 seguito di conversione del pignoramento (doc. 13 MO). L'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve CP_1 determinarsi in € 2.777,25 oltre Cpa;
g) l'Avv. MO assisteva contro previo esperimento del CP_1 Controparte_4 procedimento di mediazione obbligatorio, in controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 – procedimento conclusosi con sentenza (doc. 14 MO) – e nella successiva fase di esecuzione per consegna e rilascio
(doc. 15 MO). Per lo svolgimento di tale incarico l'Avv. MO anticipava spese in favore dell'assistito per complessivi € 275,26 (€ 48,80 per attivazione procedura di mediazione;
€ 74,40 per notifica ricorso introduttivo;
€ 12,70 per notifica precetto;
€ 128,52 per notifiche monitoria di sgombero;
€ 10,84 ritiro verbale esecuzione). L'Avv. MO non aveva ricevuto alcun compenso dall'assistito . Il compenso per dette attività deve CP_1 determinarsi in € 10.232,70 oltre Cpa ed € 275,26 per esposti;
h) nulla veniva corrisposto da all'Avv. MO nemmeno a seguito di diffida di CP_1 pagamento del 27.6.2024 (doc. 20 MO) e il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo in ragione della mancata partecipazione di (doc. 21 MO). CP_1
1.1. L'attore precisava che il convenuto non aveva mai rivestito la qualità di consumatore CP_1 in quanto:
- le attività svolte in favore di relativamente alle controversie con e CP_1 Controparte_2
traevano origine da un credito relativo a vicende della società Dea Bendata Controparte_3
s.r.l. di cui era socio. In particolare, (socio di Dea Bendata s.r.l.) cedeva, CP_1 Persona_1
Pag. 3 a 15 dietro corrispettivo, a le quote sociali di Dea Bendata s.r.l. di cui era titolare Controparte_2 nonché i crediti che vantava nei confronti di Dea Bendata s.r.l. (doc. 3 MO). Per_1
Successivamente, cedeva a il credito (ossia, il corrispettivo per la cessione Persona_1 CP_1 delle quote sociali e dei crediti di cui al doc. 3 MO) di cui era titolare nei confronti di
; CP_2
- le attività svolte in favore di relativamente alla controversia con erano CP_1 Controparte_4 riconducibili all'attività imprenditoriale svolta da , il quale agiva come titolare di azienda CP_1 di ristorazione concessa in affitto a CP_4
1.2. Lamentando il mancato pagamento del compenso per le prestazioni professionali eseguite,
l'Avv. MO chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo CP_1 competente il Tribunale di Torino quale foro del consumatore;
eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per essere stato richiesto anche il pagamento del compenso di prestazioni di assistenza stragiudiziale. Nel merito, il convenuto:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.;
- sosteneva che il credito dell'attore era già stato integralmente soddisfatto prima della pronuncia delle sentenze nelle controversie in cui aveva prestato la propria attività in quanto non aveva formulato richiesta di distrazione ex art. 96 c.p.c. ed evidenziava, inoltre, che le spese di esecuzione vengono soddisfatte in prededuzione;
- eccepiva di aver provveduto al pagamento di acconti, sia in contanti che tramite bonifico.
Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata del terzo . Controparte_2
3. All'udienza del 14.2.2025 parte convenuta insisteva nella richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo e parte attrice chiedeva di discutere la causa;
il giudice si riservava e, sciogliendo la riserva, rigettava la richiesta di chiamata di terzo e fissava udienza di discussione.
Con ordinanza del 30.4.2025 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in quanto il difensore di parte convenuta è stata sospesa dall'esercizio della professione forense.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte attrice in data 1.5.2025, parte attrice è stata onerata della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 28.5.2025.
La notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza veniva eseguita regolarmente a mani del convenuto in data 6.5.2025 e, tuttavia, nessuno compariva per il CP_1 convenuto all'udienza del 28.5.2025. A tale udienza l'attore precisava le conclusioni e, all'esito della discussione orale della causa, il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
Pag. 4 a 15 4. Preliminarmente deve evidenziarsi che la costituzione di parte convenuta è avvenuta tardivamente poiché con decreto ex art. 281undecies c.p.c. l'udienza di comparizione parti è stata fissata al 5.2.2025 ore 11.00 invitando il convenuto a costituirsi non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Il termine per la costituzione scadeva quindi il giorno venerdì 24.1.2025.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, infatti, qualora la scadenza di termini a ritroso cada di domenica (come nella specie, domenica 26.1.2025) o di sabato, la scadenza – ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. – deve essere individuata nel venerdì precedente (nella specie, venerdì 24.1.2025). Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato sul punto da Cass. III, 12 maggio 2021, n. 12685 (con riferimento al caso in cui la scadenza del termine a ritroso avvenga di domenica) e Cass. lav., 12 marzo 2024, n. 6588 (con riferimento al caso in cui la scadenza del termine a ritroso avvenga di sabato). L'ultima pronuncia risulta particolarmente significativa in quanto resa in controversia regolata dal rito lavoro e, pertanto, come nel caso di specie, si trattava di stabilire la tempestività della costituzione del convenuto qualora l'atto introduttivo del giudizio abbia la forma del ricorso.
Considerato che la costituzione del convenuto è avvenuta in data 25.1.2025 (e tale è anche la data della memoria di costituzione), la costituzione è avvenuta tardivamente.
4.1. Dalla tardività della costituzione del convenuto conseguono le decadenze di cui all'art. 281undecies, comma 3, c.p.c. e, in particolare, nel caso di specie, il convenuto è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. deve, quindi, essere dichiarata inammissibile in quanto trattasi di eccezione non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.; qualifica espressamente l'eccezione di prescrizione presuntiva in eccezione in senso stretto Cass. VI-1, 14 marzo 2017, n. 6522).
4.2. La tardività della costituzione del convenuto comporta, inoltre, la decadenza della facoltà di richiedere l'autorizzazione alla chiamata di terzi, come previsto dall'art. 281undecies, comma 4,
c.p.c. in relazione all'art. 281, comma 1, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con d.lgs. 164/2024, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 6.11.2024), all'art. 163 c.p.c. e all'art. 167 c.p.c. In ogni caso, considerato che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, la richiesta deve comunque essere respinta al fine garantire la ragionevole durata del processo e non essendo chiaro quale sarebbe l'interesse del convenuto al coinvolgimento in giudizio di , anche tenuto conto del fatto che non sono Controparte_2 indicate – né è possibile desumerle dall'esame complessivo della memoria – le conclusioni che intenderebbe rassegnare contro il terzo. Sulla sussistenza del potere discrezionale del giudice in merito all'opportunità o meno il contraddittorio in base dalla istanza di chiamata di terzo formulata dal convenuto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto affermato da Cass. III, 16 novembre 2020, n. 25886.
5. L'eccezione di incompetenza per essere competente il Tribunale di Torino quale foro del consumatore non è meritevole di accoglimento poiché il convenuto, nei rapporti con l'Avv.
MO, non riveste la qualità di consumatore.
Pag. 5 a 15 5.1. L'eccezione è infondata con riferimento all'attività svolta dall'attore Avv. MO nella controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda contro [attività di Controparte_4 cui al par. 1 lett. g)]. A tal fine è sufficiente evidenziare che, come risulta dalla sentenza n.
988/2023 del Tribunale di Ivrea che ha deciso tale controversia, il convenuto è “proprietario dell'azienda corrente in Cuorgnè (TO), Viale dei Mille n. 11, esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”: ebbene, a fronte di tale inequivoca affermazione – mai messa in dubbio da – non si vede come il convenuto possa sostenere CP_1 che l'affitto dell'azienda di cui è proprietario non costituisca una delle possibili modalità di svolgimento dell'attività di impresa a cui un'azienda è funzionalmente preordinata considerato che, per definizione, l'azienda è “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” (art. 2555 c.c.). Ne deriva che colui che si avvale di assistenza legale per la tutela dei diritti conseguenti a un atto tipico dell'imprenditore (ossia, la conclusione di un contratto affitto di azienda) necessariamente non agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta e, quindi, non rientra nella definizione di consumatore di cui all'art. 3
d.lgs. 206/2005 (cod. cons.). Inoltre, non può non evidenziarsi che il convenuto, pur a fronte del compimento di un atto tipico dell'imprenditore (ossia, la conclusione di contratto di affitto di azienda), non ha allegato alcuna circostanza di fatto a sostegno della propria qualifica di consumatore, essendosi semplicemente limitato ad affermare di essere tale. In tale contesto, deve concludersi che non vi è alcun indizio da cui si possa desumere la qualità di consumatore del convenuto, sussistendo invece elementi che conducono a ritenere provata la sua qualità di professionista ai sensi del cod. cons.
5.2. L'eccezione è infondata anche con riferimento all'attività svolta dall'attore Avv. MO nelle controversie contro e [attività di cui al par. 1 lett. Controparte_2 Controparte_3
b), d), f)].
L'attività svolta dell'Avv. MO era volta a ottenere tutela del credito del convenuto MO nei confronti di (che per sottrarsi al pagamento aveva venduto beni immobili al Controparte_2 figlio , vendita poi dichiarata inefficace nei confronti di MO a seguito del Controparte_3 vittorioso esperimento di azione revocatoria: doc. 2 MO).
Il credito per cui ha ricevuto le prestazioni professionali dell'Avv. MO consisteva nel CP_1 pagamento del corrispettivo spettante a (resosi cessionario del credito di ) CP_1 Persona_1 per la cessione delle quote sociali di Dea Bendata s.r.l. da parte di nonché di crediti Per_1 vantati da nei confronti di Dea Bendata s.r.l. in favore di (doc. 3 Per_1 Controparte_2
MO – cessione quote sociali e crediti doc. 30 MO – cessione del credito Controparte_5
). CP_6
Ebbene, il convenuto non ha contestato di essere stato socio di Dea Bendata s.r.l.: pertanto, a fronte di tale allegazione dell'attore, non può che ritenersi che sia stato socio di Dea CP_1
Bendata s.r.l. fino alla cancellazione della società. Ciò è coerente con quanto risulta dal contratto di cessione del credito tra e , ove all'art. 1 delle premesse si legge che “cedente e Per_1 CP_1 cessionario sono o sono stati soci di della Dea Bendata s.r.l.” (doc. 30 MO). Inoltre, risulta
Pag. 6 a 15 documentalmente che ha ricoperto le cariche sia di vicepresidente del consiglio di CP_1 amministrazione che di consigliere di Dea Bendata s.r.l. (doc. 28 MO).
Alla luce di quanto sopra, si deve escludere che abbia concluso il contratto di cessione CP_1 del credito con (doc. 30 MO) in qualità di consumatore, dovendosi tale contratto Per_1 includere in un contesto complessivo di regolazione dei rapporti tra soci e tra soci e la società
Dea Bendata s.r.l.
D'altronde, anche in questo caso, non può non evidenziarsi che il convenuto si è limitato a eccepire il mancato rispetto del foro del consumatore, senza allegare qualsivoglia elemento in fatto a sostegno di tale eccezione.
Da ultimo, si deve escludere che il contratto di cessione tra e (doc. 3 MO) Per_1 CP_2 sia stato concluso da in qualità di consumatore. A tal fine devono valorizzarsi sia Per_1
l'oggetto del contratto (già in astratto difficilmente compatibile con la qualità di consumatore) e, in via dirimente, l'espressa qualificazione come “imprenditore” di nel contratto di Per_1 cessione (doc. 3 MO pag. 1). D'altronde, non può non evidenziarsi che nemmeno parte convenuta sostiene la qualità di consumatore di . Pertanto, non può nemmeno ritenersi che Per_1
a sia stata trasmessa da la qualità di consumatore. CP_1 CP_2
6. L'eccezione di “improcedibilità” della domanda in quanto sarebbe stato richiesto il pagamento
(anche) di prestazioni stragiudiziali è infondata.
Deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato la procedura prevista dall'art. 14 d.lgs.
150/2011 (e, precedentemente, dagli artt. 28 e 29 l. 794/1942), pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (per tutte, SS. UU.,
23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione punto 3.2; Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34713, in motivazione punto 4.1. ove è espressamente chiarito che per il pagamento dell'attività svolta in sede di procedimento di mediazione obbligatoria, qualora venga instaurato il giudizio di merito, la liquidazione del compenso professionale deve avvenire con il procedimento di cui all'art. 14
d.lgs. 150/2011). In particolare, è stato affermato che «lo speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 [oggi, art. 14 d.lgs. 150/2011] per la liquidazione degli onorari e dei diritti professionali, è applicabile non solo agli atti specifici del procedimento giudiziario di cognizione od esecutivo, ma anche agli atti stragiudiziali, come il precetto e il pignoramento, che ai primi vanno equiparati per la loro funzione strumentale o quanto meno complementare dell'attività processuale in senso stretto. Essi, infatti, mirano a realizzare il bene preteso dal creditore e allo stesso riconosciuto dal provvedimento giurisdizionale e costituiscono la necessaria premessa dell'eventuale procedura di esecuzione forzata» (Cass. II, 7 gennaio 1981, n. 106, Rv. 410501 – 01; nello stesso senso: Cass. II, 12 dicembre 1980, n. 6402, Rv. 410154 - 01).
Pag. 7 a 15 Nel caso di specie tutte le attività stragiudiziali di cui l'attore richiede la liquidazione del compenso sono, infatti, strettamente connesse e strumentali all'attività giudiziaria svolta dall'attore. In particolare:
- la predisposizione dell'atto di precetto notificato in date 27.5.2019 e 17.6.2019 (par. 1 lett. b) è strettamente correlata alla successiva attività giudiziaria nella causa di opposizione a precetto avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019;
- la predisposizione degli atti di precetto notificato in date 6.5.2022 e 12.5.2022 (par. 1 lett. d) è strettamente correlata alla successiva attività giudiziaria nella causa di opposizione a precetto avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022;
- l'attività di attivazione del procedimento di mediazione è strumentale alla successiva attività giudiziaria nella causa di risoluzione del contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea
RG 1699/2023, essendo il previo esperimento della procedura di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziaria poi effettivamente proposta (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34713);
- l'atto di precetto e la successiva attività per l'esecuzione e il rilascio dell'immobile sono strettamente correlate alla precedente attività avanti al Tribunale di Ivrea RG 1699/2023, trattandosi dell'esecuzione (conclusasi con verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.: cfr. doc. 15 MO pagg. 14-15) della sentenza resa all'esito del richiamato procedimento avanti al Tribunale di Ivrea RG 1699/2023 (cfr. le già richiamate pronunce: Cass. II, 7 gennaio 1981, n.
106, Rv. 410501 – 01 e Cass. II, 12 dicembre 1980, n. 6402, Rv. 410154 - 01).
7. Nel merito, come noto, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, come l'avvenuto adempimento (SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) ovvero di fatti impeditivi o modificativi del diritto (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore Avv. MO ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato in quanto:
- l'esecuzione di tutte le prestazioni professionali per cui l'attore richiede il pagamento risulta documentalmente (cfr. i documenti meglio indicati al par. 1);
- il convenuto non ha contestato né la sussistenza dell'incarico professionale né CP_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni per cui l'attore richiede il pagamento, dovendosi anzi rilevare che il convenuto espressamente ammette lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. memoria di costituzione pagg. 4-5).
7.1. Diversamente, il convenuto non ha provato (né si è offerto di provare) di aver corrisposto il compenso al ricorrente per le prestazioni professionali effettuate in suo favore dall'attore, risultando del tutto irrilevante a tal fine che l'attore nelle cause dallo stesso patrocinate non si sia
Pag. 8 a 15 dichiarato antistatario. D'altronde, quand'anche fosse stata richiesta la distrazione delle spese, ciò non avrebbe comunque impedito all'attore di richiedere ugualmente l'intero compenso al convenuto;
la Corte di legittimità ha infatti già affermato che «in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art.
93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto
a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari» (Cass. III, 12 novembre 2008, n.
27041, Rv. 605450 - 01).
Ancora, non si vede come dal fatto che le spese di esecuzione siano prededucibili si possa in qualche modo inferire l'avvenuto pagamento, da parte del convenuto, delle prestazioni professionali effettuate dall'attore.
7.2. Ciò posto, si evidenzia che, nell'ipotesi di causa di liquidazione parcelle ex art. 14 d.lgs.
150/2011, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista attore sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014
(applicando, tuttavia, i valori come modificati dal d.m. 147/2022 per le prestazioni conclusesi successivamente al 23.10.2022, cfr. art. 6 d.m. 147/2022).
Conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità, ai fini della sussistenza del diritto al compenso non è necessaria l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che,
Pag. 9 a 15 esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale (cfr. Cass. VI-2, 10 novembre 2022, n.
33193 e ivi ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità).
Si procede, dunque, alla liquidazione dei compensi sulla base dei criteri sopra indicati, precisandosi sin d'ora che, tenuto conto dell'urgenza dell'attività svolta, della complessità delle controversie e dei risultati conseguiti, i compensi saranno liquidati secondo i valori medi previsti per i singoli scaglioni di riferimento di cui al d.m. 55/2014, salva l'applicazione dei valori minimi per le ragioni di seguito specificatamente indicate per ciascuna controversia.
7.2.1. Prestazioni di cui al par. 1 lett. b):
i. redazione e notificazione di atto precetto unitamente al titolo esecutivo stragiudiziale a e (doc. 3 MO). Per tale prestazione Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidati € 203,00 (applicazione del valore minimo previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). L'applicazione del valore minimo è giustificata dal fatto
è stata proposta opposizione a precetto (RG 2723/2019) parzialmente accolta in ragione dell'erroneità (di circa € 11.000,00 cfr. doc. 5 MO pag. 6) dell'ammontare degli interessi richiesti con tale precetto (cfr. doc. 5 MO);
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
e avanti al Tribunale di Ivrea RG 2723/2019 conclusasi
[...] Controparte_3 con sentenza (docc.
4-5 MO). Per tale prestazione vengono liquidati complessivi €
5.635,00 (applicazione dei valori minimi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). I valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono stati individuati riducendo del 50% (art. 4, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014) l'importo dei valori medi (valori medi, rispettivamente, pari a € 2.430,00, € 1.550,00 e € 4.050,00); il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione è stato determinato riducendo del
70% (art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014 ante d.m. 147/2022) il valore medio (€ 5.400,00).
L'applicazione dei valori minimi risulta giustificata sia dall'entità dell'attività svolta
(il procedimento si è concluso con lo svolgimento di complessive n. 3 udienze –
14.8.2019, 16.10.2019 e 22.1.2020 – senza l'assunzione di alcuna prova costituenda) sia dall'esito della controversia (l'opposizione a precetto è stata parzialmente accolta)
e dunque della soccombenza almeno parziale di nel procedimento RG CP_1
2723/2019 in ragione dell'errata determinazione degli interessi indicati in precetto.
7.2.2. Prestazioni di cui al par. 1 lett. d):
Pag. 10 a 15 i. redazione e notificazione di atto precetto a e Controparte_2 Controparte_3
(doc. 7 MO). Per tale prestazione vengono liquidati € 405,00 (applicazione del valore medio previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore ante d.m. 147/2022, come richiesto dal ricorrente e comunque in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000);
ii. difesa di nella causa di opposizione a precetto promossa da CP_1 CP_2
avanti al Tribunale di Ivrea RG 2105/2022 conclusasi con sentenza (docc.
[...]
8-9 MO). Per tale prestazione vengono liquidati € 7.051,50 (applicazione dei valori minimi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000). I valori minimi sono stati determinati riducendo, per tutte le fasi, il valore medio previsto (art. 4, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014 come risultante all'esito delle modifiche di cui al d.m. 147/2022).
L'applicazione dei valori minimi risulta giustificata dalla natura documentale della controversia (non sono state assunte prove costituende) nonché dalla circostanza che le difese svolte dall'opponente erano, in parte, le medesime di quelle svolte CP_2 nel procedimento RG 2723/2019 (cfr. doc. 9 MO pag. 8), e, dunque, l'attore ha dovuto affrontare una vicenda processuale che, almeno in parte, gli era già necessariamente nota avendo assistito anche nel procedimento RG 2723/2019. CP_1
Deve, inoltre, essere riconosciuto all'attore l'ulteriore importo di € 36,55 per la notifica cartacea conseguente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di;
il Controparte_3 convenuto, infatti, non ha specificatamente contestato la debenza di tale somma non avendo nemmeno allegato di aver sostenuto egli stesso i costi per l'effettuazione di tale notifica (e vi è prova dell'avvenuta esecuzione della notifica, cfr. doc. 8 MO file “Notifica cartacea Avv. MO provvedimento G.U. a ). Controparte_3
7.2.3. Prestazioni di cui al par. 1 lett. f): assistenza di nella procedura di espropriazione CP_1 immobiliare contro instaurata avanti al Tribunale di Ivrea RGE 173/2022, ad Controparte_3 oggi pendente a seguito di conversione del pignoramento (doc. 13 MO).
Per tale prestazione vengono liquidati € 2.415,00 (applicazione dei valori medi, per tutte le fasi, previsti dal d.m. 55/2014, tabella 18 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 52.000-260.000).
7.2.4. Prestazioni di cui al par. 1 lett. g): assistenza di contro previo CP_1 Controparte_4 esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, in controversia per risoluzione di contratto di affitto di azienda avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 – procedimento conclusosi con sentenza (doc. 14 MO) – e nella successiva fase di esecuzione per consegna e rilascio (doc. 15 MO).
Vengono liquidati:
Pag. 11 a 15 i. € 268,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione (applicazione del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014, tabella 25bis – valore come modificato dal d.m.
147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-
52.000). Si precisa che non vi sono ragioni per escludere la liquidazione del compenso per tale prestazione in quanto, da un lato, la sentenza Trib. Ivrea n. 998/2023 resa nella causa
RG 1966/2023 dà atto dell'avvenuto svolgimento della mediazione (cfr. doc. 14 MO file “Sentenza n. 998 2023” pag. 4) e, dall'altro lato, il convenuto non ha contestato che l'attore abbia svolto tale attività. Tuttavia, in assenza di specifica allegazione circa la tipologia di attività, circa il numero di incontri effettuati e tenuto conto dell'assenza di produzione di documenti relativi al procedimento di mediazione, il compenso non può che essere determinato con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento;
ii. € 5.260,50 per l'attività relativa al giudizio di risoluzione del contratto di affitto di azienda proposto avanti al Tribunale di Ivrea RG 1966/2023 [applicazione dei medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per le restanti le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, valori previsti dal d.m. 55/2014, tabella 2 – valore come modificato dal d.m.
147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-
52.000; scaglione individuato come da domanda e, comunque, conformemente a quanto risulta dal dispositivo lett. c) della sentenza Trib. Ivrea n. 998/2023]. Sono stati applicati i valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in ragione della natura contumaciale della controversia (e, dunque, dell'assenza di difese della controparte) e della natura documentale della controversia (non sono state assunte prove costituende);
iii. € 331,00 per atto di precetto a seguito della sent. Trib. Ivrea n. 998/2023 (applicazione del valore medio previsto per la redazione di precetto d.m. 55/2014, tabella 6 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-52.000); iv. € 2.221,00 per la procedura di consegna e rilascio a seguito della sent. Trib. Ivrea n.
998/2023 (applicazione del valore medio previsto per tutte le fasi dal d.m. 55/2014, tabella 17 – valore come modificato dal d.m. 147/2022 in ragione della data di conclusione della prestazione – scaglione € 26.000-52.000).
Inoltre, deve essere riconosciuto all'attore l'importo complessivo di € 275,26 (€ 48,80 per attivazione procedura di mediazione;
€ 74,40 per notifica ricorso introduttivo;
€ 12,70 per notifica precetto;
€ 128,52 per notifiche monitoria di sgombero;
€ 10,84 ritiro verbale esecuzione), in assenza di contestazione specifica circa la sussistenza di tali spese e circa l'avvenuta anticipazione di tali spese da parte dell'attore per il convenuto . CP_1
7.3. In ragione di quanto sopra esposto, il compenso per l'attività svolta dall'attore in favore di viene determinato in € 23.790,00 (ossia, € 203,00 + € 5.635,00 + € 405,00 + € 7.051,50 + CP_1
€ 2.415,00 + € 268,00 + € 5.260,50 + € 331,00 + € 2.221,00). Su tale importo deve essere riconosciuto l'aumento del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. 55/2014, ottenendo quindi l'importo di € 27.358,50.
Pag. 12 a 15 L'importo per compensi, stante l'adesione al regime forfettario come allegato dall'attore stesso, deve essere maggiorato del 4% per CPA, ottenendo così l'importo di € 28.452,84.
All'importo da ultimo determinato devono essere aggiunte le spese (sopra individuate) sostenute dall'attore nell'interesse del convenuto per complessivi € 311,81 (ossia, € 36,55 + € 275,26).
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto dal convenuto all'attore è pari a € 28.764,65 (ossia,
€ 28.452,84 + € 311,81). Su tale importo vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora del 27.6.2024 (doc. 20 MO;
inoltre, è circostanza non contestata il ricevimento della pec di cui al doc. 20 da parte del convenuto) al saldo. Sul punto si richiama, infatti, il qui condiviso orientamento della Corte di legittimità secondo cui «nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore» (Cass. II, 19 agosto 2022, n. 24973, Rv. 665548 – 01; conff.: Cass. II, 10 ottobre 2022,
n. 29351; Cass. II, 13 giugno 2023, n. 16865; Cass. II, 21 giugno 2023, n. 17705).
8. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico del convenuto . CP_1
Al fine della liquidazione delle spese si evidenzia che la riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione è attività ricompresa nella sola fase introduttiva del giudizio (art. 4, comma 5, lett. b, d.m. 55/2014 ove vi è l'indicazione “riassunzioni della domanda”). Pertanto, in ragione dell'avvenuta riassunzione, ritiene questo giudice di aumentare il compenso per la sola fase introduttiva del 5% rispetto al valore medio dello scaglione di riferimento (maggiorazione determinata tenendo conto sia del fatto che la riassunzione è avvenuta nei confronti di una sola parte e del fatto che il valore del decisum è significativamente prossimo all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento).
Le spese vengono liquidate sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 26.000 – 52.000 (valore del decisum, cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014), con applicazione del valore minimo per la fase di attivazione della mediazione (€ 268,00 valore minimo in ragione sia del fatto che il valore del decisum è significativamente prossimo all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento sia del fatto che si è svolto un unico incontro a cui il convenuto non ha nemmeno partecipato: doc. 21 MO), del valore medio per la fase di studio (€ 1.701,00), del valore medio maggiorato del 5% per la fase introduttiva (€ 1.264,20) e dei valori minimi per le restanti fasi (istruttoria/trattazione: € 903,00; decisionale: € 1.453,00). L'applicazione dei valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale avviene in quanto da un lato trattasi di controversia di natura documentale (non sono state assunte prove costituende) e dall'altro lato il convenuto non ha più svolto alcuna difesa successivamente alla prima udienza del 14.2.2025. Le spese del giudizio si liquidano quindi in complessivi € 5.589,20, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
Pag. 13 a 15 esposti per complessivi € 564,13 (importo determinato come da nota spese depositata il
23.5.2025 ad esclusione dell'importo di € 190,32 per procedimento di mediazione e di € 12,80 per notifica ricorso in assenza della prova documentale degli esborsi), oltre spese successive occorrende.
8.1. Le spese della fase cautelare, non integralmente svoltasi a seguito della dichiarazione dell'interruzione del procedimento all'udienza del 30.4.2025 e della decisione nel merito della controversia all'esito della prima udienza successiva alla riassunzione, restano a carico di parte attrice in quanto la domanda cautelare di sequestro conservativo sarebbe stata rigettata per difetto del periculum in mora. Nel ricorso cautelare MO non ha allegato alcuna circostanza da cui sia possibile desumere un mutamento (o anche l'imminente verificarsi di un mutamento) della situazione patrimoniale di successiva al sorgere del credito di MO (l'allegata CP_1 costituzione del fondo patrimoniale è del 2010).
Ebbene, Il periculum in mora, nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo, consiste nel pericolo di infruttuosità, ossia nel rischio che, nelle more del giudizio di merito che il creditore deve avviare/proseguire per procurarsi un titolo esecutivo, il debitore si renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio e il creditore, alla fine del giudizio, rischi di vedere insoddisfatto il proprio credito. La mera entità del patrimonio nel suo aspetto statico non è dunque indicativa di per sé del rischio di perdere la garanzia e la stessa locuzione utilizzata dall'art. 671 c.p.c. ne sottolinea l'aspetto dinamico, costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore si riduca.
Il periculum di cui all'art. 671 c.p.c. non consiste quindi nel fatto che il debitore non sia in grado di pagare ma nel fatto che la sua capacità patrimoniale diminuisca per atti volontari di dispersione o per atti o fatti di terzi (ad esempio, qualora il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori o in procinto di esserlo).
9. Infine, poiché il convenuto non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, deve essere condannato ex art. 12bis, comma 2, d.lgs. CP_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di OR LO della somma di CP_1
€ 28.764,65, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 27.6.2024 fino al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di OR LO delle spese di CP_1 lite del presente giudizio, liquidate in € 5.589,20 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, Cpa e Iva di legge, oltre € 564,13 per esposti, oltre spese successive ed occorrende;
Pag. 14 a 15 3) condanna ex art. 12bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al versamento CP_1 all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Ivrea, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 15 a 15