Art. 6.
Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479 , e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente e' destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 .
Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479 , e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente e' destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 .