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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. 1847/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1847/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18/04/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ZANIOL GIANMARCO e l'Avv. TASCA YLENIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. SIMIONI ANASTASIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: “chiedono che il procedimento in epigrafe venga definito alle condizioni riportate nel verbale congiunto del
15.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate, rinunciando reciprocamente alle rispettive domande formulate nei rispettivi atti introduttivi ed alle spese, da ritenersi compensate”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 − Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio l'1.10.2008 (atto trascritto al n. 7, Parte I, Serie -, Anno 2008,
Comune di Asolo), relazione da cui nascevano i figli (il 16.11.2008), ed (il 19.8.2011). Per_1 Per_2
Chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, con affido condiviso dei minori, collocamento prevalente degli stessi presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione del proprio diritto di visita e con statuizione a proprio carico dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei minori con versamento dell'importo di €
400,00 (€ 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 17.5.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, chiedendo la statuizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versamento, dell'importo di € 900,00 (€ 450,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso. Chiedeva inoltre la statuizione a carico della controparte dell'obbligo di versamento dell'importo di € 350,00 mensili quale contributo al canone di locazione. Assegno unico al 100 % a proprio favore.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 25.7.2024, venivano sentite e il Giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione e all'esito si riservava per l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e per l'emissione di sentenza parziale sullo status, concordemente richiesta dalle parti.
− Con ordinanza del 29.7.2024 il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie – disponendo procedersi a C.T.U. e a indagini sui redditi - e in via provvisoria e urgente disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a questa della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione a carico di questi dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei minori con versamento dell'importo di € 580,00 mensili (€
290,00 a figlio), rivalutati e rivalutabili ISTAT, oltre a € 350,00 quale contributo per la locazione;
spese straordinarie al 50 % tra i genitori e con AU interamente a favore della resistente.
Il Giudice inoltre, tratteneva la causa in decisione sullo status.
− Con sentenza del 31.7.2024 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria e fissava udienza avanti al Giudice relatore.
− Con nota congiunta depositata il 15.10.2024 le parti davano atto di aver nel frattempo raggiunto un accordo e chiedevano la definizione del giudizio in conformità allo stesso.
2 − Il Giudice, revocato l'incarico conferito alla C.T.U., fissava nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
***
− Lo scioglimento del matrimonio è già stato dichiarato dall'intestato Tribunale con sentenza parziale n.
1464/2024.
− Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di illegittimità, sono congrue rispetto ai documenti in atti e all'istruttoria già espletata e rispondono all'interesse dei minori.
− Il Pubblico Ministero intervenuto, nulla ha opposto.
− Le parti con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.10.2024 hanno confermato la richiesta di pronuncia alle condizioni già indicate e hanno prestato l'assenso a procedere senza l'ascolto dei minori, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse dei minori e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1464/2024, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1847/2024, R.G., provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
1.) “Confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli e che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale, con collocazione degli stessi presso la madre e assegnazione della casa familiare alla stessa in ragione dei figli;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori come da calendario concordato in sede di separazione di cui al verbale del 05.05.2021 e più precisamente: nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14.30 sino alla domenica sera alle ore 18.30 quando il padre li riporterà presso la casa materna;
durante la settimana il padre potrà tenere con sé i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e due pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli il 25 dicembre
e il giorno 1° gennaio negli anni dispari e il 26 dicembre e il 31 dicembre negli anni pari;
viceversa quindi la mamma il 25 dicembre e il giorno 1° gennaio negli anni pari e il 26 Dicembre e il 31 Dicembre negli anni dispari. Con il papà nelle giornate dal 27 al 30 dicembre senza pernottamento mentre con la mamma dal 2 al 5 gennaio;
nelle vacanze pasquali con il papà la Domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta negli anni pari e senza pernottamento mentre con la mamma la
Domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta negli anni dispari;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le festività (martedì di Carnevale, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il
3 criterio dell'alternanza annuale;
i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della stessa mentre con il padre il giorno della festa del papà ed il compleanno dello stesso. CP_ 2.) Disporre il versamento da parte del sig. in favore della sig.ra , della somma di € 700,00 (€ 350,00 a Pt_1 figlio) a titolo di mantenimento ordinario dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3.) Disporre che le spese straordinarie dei figli siano divise per la quota del 50% a ciascun genitore secondo protocollo vigente nel corrente Tribunale;
CP_
4.) Ferma la percezione dell'intero assegno unico interamente a favore di (in caso di percezione al 50% tra le parti,
l'importo del mantenimento ordinario dei minori aumenterà dell'importo corrispondente, pari al 50 % di quanto mensilmente versato dall' . CP_2
CP_ 5.) Ferma l'autorizzazione da parte di a ad operare sul conto del minore relativo alla pensione dello Pt_1 Per_2 stesso, in via esclusiva, per finalità di cura, tutela, assistenza del minore, con rendicontazione annuale al padre, da parte della madre, sulla predetta gestione.
6.) Vicendevole autorizzazione al rilascio dei passaporti anche per i minori;
CP_
7.) I sigg. e si obbligano a rimettere ogni eventuale denuncia-querela che ciascuno ha sporto l'uno dei confronti Pt_1 dell'altro entro 30 giorni dalla firma del corrente atto e ciascun coniuge si impegna ad accettare le suddette remissioni. Inoltre le parti si obbligano a rilasciare, nelle opportune sedi, le dichiarazioni che dovessero rendersi necessarie al fine dell'archiviazione dei procedimenti eventualmente apertisi a seguito delle denunce-querele.”
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 29/10/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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