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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2886 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG AB, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/06/2022 ed iscritto al n 2886 - 2022 RG , vertente tra
- , (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, con sede a Siderno (RC) in Via Parte_2
F. Prati (c.f. ), rappresentati e difesi nel presente giudizio P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Palermo (c.f. ) e presso il suo C.F._2 studio legale elettivamente domiciliati a Siderno (RC), Via Trento n. 41/E, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_3 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro- tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in
GG AB, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio Persona_1 in Fiumicino RM il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590- Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ), Angela Fazio C.F._3
1 ( , Dario Adornato ( ) ed C.F._4 C.F._5
ETTORE TRIOLO ); C.F._6
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 23.06.2022 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione:
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071404 dell di GG P_
AB, notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 21.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2012;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071400 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 23.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2013;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071041 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 29.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2014;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071399 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 35.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2015.
Eccepiva l'errato computo ed applicazione delle sanzioni amministrative e applicazione dell'art. 8, 2° comma, della legge 689/81.
2 Concludeva chiedendo: “In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate ai sensi degli artt. 5 e 6, 7° comma, del D.Lgs. n.
150/2011, con decreto adottato fuori udienza e salvo conferma alla prima udienza del giudizio ovvero, in via subordinata, con ordinanza a seguito dell'audizione delle parti.
2. Nel merito ed in via principale, voglia annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate e le sanzioni amministrative con le stesse irrogate nei confronti dei ricorrenti;
3. Nel merito ed in via subordinata, adottata ogni necessaria statuizione e nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, 12° comma, del D.Lgs n. 150/2011, voglia rideterminare le sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzione impugnate in senso più favorevole ai ricorrenti, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 8, 2° comma e 11 della legge n. 689/81, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti, per come dedotto in narrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15,00 %:, IVA e CPA;
”.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta concludendo per il rigetto
§ 3. In corso di causa la difesa dell' con le note del 5.11.2024, ha P_ evidenziato che “sulla materia oggetto del presente giudizio è intervenuto di recente il legislatore con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. L' è pertanto intervenuto in CP_1 autotutela per rideterminare l'importo della sanzione amministrativa, per come risulta dai provvedimenti che si producono in allegato”. Dagli allegati risulta che:
- “In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211869 relativa all'annualità 2012, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.355,72, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211859 relativa all'annualità 2013, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.974,47.
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.27/04/2022.0198519 relativa all'annualità 2014, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla
3 data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.619,48, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211862 relativa all'annualità 2015, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 6.390,70, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
§ 3.1 All'udienza del 12.11.2024 la difesa di parte ricorrente, preso atto che l' in autotutela ha rideterminato l'importo delle sanzioni P_ amministrative, chiedeva un differimento dell'udienza al fine di valutare col proprio assistito la possibilità di aderire al pagamento in forma ridotta ai fini della cessazione della materia del contendere.
Pertanto si concedeva al ricorrente il chiesto termine di giorni 60 decorrenti dalla data dell'udienza, così come indicato nel provvedimento dell' di P_ rideterminazione della sanzione, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di pagamento della sanzione rideterminata.
§ 3.2 Parte ricorrente, con note depositate in data 22.01.2025, ha attestato, al fine di comporre bonariamente la vertenza, di aver provveduto al pagamento in misura ridotta di tutte le sanzioni oggetto del giudizio nell'importo rideterminato e delle spese indicate dalla resistente. Ciò risulta dalla documentazione versata, ovvero dai modelli F24 delle disposizioni di pagamento per ciascuna annualità e dalle relative ricevute di avvenuto addebito. Conclude chiedendo, “previa dichiarazione di annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate e di estinzione del relativo procedimento sanzionatorio, voglia dichiarare la cessata materia del contendere”.
§ 4. Deve darsi atto dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta come rideterminate dall a seguito dell'intervento del legislatore P_ con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nonché delle spse del procedimento amministrativo, ciò estingue il procedimento sanzionatorio e consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Le spese legali vengono compensate in considerazione della normativa sopravvenuta.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento ed estinzione del procedimento sanzionatorio in relazione a tutte le Ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000071404, n. OI-000071400, n. OI-
000071041, n. OI-000071399;
4 - compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in GG AB, 24/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2886 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG AB, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/06/2022 ed iscritto al n 2886 - 2022 RG , vertente tra
- , (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, con sede a Siderno (RC) in Via Parte_2
F. Prati (c.f. ), rappresentati e difesi nel presente giudizio P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Palermo (c.f. ) e presso il suo C.F._2 studio legale elettivamente domiciliati a Siderno (RC), Via Trento n. 41/E, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_3 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro- tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in
GG AB, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio Persona_1 in Fiumicino RM il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590- Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ), Angela Fazio C.F._3
1 ( , Dario Adornato ( ) ed C.F._4 C.F._5
ETTORE TRIOLO ); C.F._6
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 23.06.2022 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione:
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071404 dell di GG P_
AB, notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 21.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2012;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071400 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 23.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2013;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071041 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 29.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2014;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000071399 dell di GG P_
AB , notificata il 24.05.2022, con cui si irrogavano ai ricorrenti, il primo in proprio e la seconda quale obbligata in solido (art. 6 L. 689/81) la sanzione amministrativa del pagamento della complessiva somma di € 35.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv, con mod. dalla L. 11.11.1983 n. 683 e s.m.e.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali) riferita all'anno 2015.
Eccepiva l'errato computo ed applicazione delle sanzioni amministrative e applicazione dell'art. 8, 2° comma, della legge 689/81.
2 Concludeva chiedendo: “In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, voglia sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate ai sensi degli artt. 5 e 6, 7° comma, del D.Lgs. n.
150/2011, con decreto adottato fuori udienza e salvo conferma alla prima udienza del giudizio ovvero, in via subordinata, con ordinanza a seguito dell'audizione delle parti.
2. Nel merito ed in via principale, voglia annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate e le sanzioni amministrative con le stesse irrogate nei confronti dei ricorrenti;
3. Nel merito ed in via subordinata, adottata ogni necessaria statuizione e nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, 12° comma, del D.Lgs n. 150/2011, voglia rideterminare le sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzione impugnate in senso più favorevole ai ricorrenti, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 8, 2° comma e 11 della legge n. 689/81, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti, per come dedotto in narrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15,00 %:, IVA e CPA;
”.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta concludendo per il rigetto
§ 3. In corso di causa la difesa dell' con le note del 5.11.2024, ha P_ evidenziato che “sulla materia oggetto del presente giudizio è intervenuto di recente il legislatore con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. L' è pertanto intervenuto in CP_1 autotutela per rideterminare l'importo della sanzione amministrativa, per come risulta dai provvedimenti che si producono in allegato”. Dagli allegati risulta che:
- “In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211869 relativa all'annualità 2012, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.355,72, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211859 relativa all'annualità 2013, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.974,47.
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.27/04/2022.0198519 relativa all'annualità 2014, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla
3 data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 2.619,48, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
- In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. N. 6700.05/05/2022.0211862 relativa all'annualità 2015, il P_ procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 6.390,70, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
§ 3.1 All'udienza del 12.11.2024 la difesa di parte ricorrente, preso atto che l' in autotutela ha rideterminato l'importo delle sanzioni P_ amministrative, chiedeva un differimento dell'udienza al fine di valutare col proprio assistito la possibilità di aderire al pagamento in forma ridotta ai fini della cessazione della materia del contendere.
Pertanto si concedeva al ricorrente il chiesto termine di giorni 60 decorrenti dalla data dell'udienza, così come indicato nel provvedimento dell' di P_ rideterminazione della sanzione, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di pagamento della sanzione rideterminata.
§ 3.2 Parte ricorrente, con note depositate in data 22.01.2025, ha attestato, al fine di comporre bonariamente la vertenza, di aver provveduto al pagamento in misura ridotta di tutte le sanzioni oggetto del giudizio nell'importo rideterminato e delle spese indicate dalla resistente. Ciò risulta dalla documentazione versata, ovvero dai modelli F24 delle disposizioni di pagamento per ciascuna annualità e dalle relative ricevute di avvenuto addebito. Conclude chiedendo, “previa dichiarazione di annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate e di estinzione del relativo procedimento sanzionatorio, voglia dichiarare la cessata materia del contendere”.
§ 4. Deve darsi atto dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta come rideterminate dall a seguito dell'intervento del legislatore P_ con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nonché delle spse del procedimento amministrativo, ciò estingue il procedimento sanzionatorio e consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Le spese legali vengono compensate in considerazione della normativa sopravvenuta.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento ed estinzione del procedimento sanzionatorio in relazione a tutte le Ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000071404, n. OI-000071400, n. OI-
000071041, n. OI-000071399;
4 - compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in GG AB, 24/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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