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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Taverna, Largo San Parte_1
Nicola n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio Vavalà che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Via P. De ER n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella CP_1
CI, SA AS e SI SA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Piazza dei Bruzi n. 5, presso lo studio dell'Avv.
ER LL che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito - accertare e dichiarare la
annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
1 21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali nonché del sopraggiunto fermo amministrativo n. J00957T del 26.06.2024
per mancanza e/o difetto di notifica e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. Parte_1
non è tenuto a corrispondere in favore dell'
[...] Controparte_3
alcuna somma dichiarando, pertanto, che nulla è dovuto dallo stesso ricorrente nei
[...]
confronti del prefato Ente o del concessionario per la riscossione Controparte_2
per come richiesto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare
[...]
l'annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali nonché del sopraggiunto fermo amministrativo n. J00957T del 26.06.2024,
per la prescrizione e/o la decadenza delle pretese creditorie e, per l'effetto, dichiarare che
il Sig. non è tenuto a versare la somma pretesa;
… Con vittoria Parte_1
di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni dell' : “… dichiarare la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva riguardo ai motivi di pertinenza dell' in ogni caso il rigetto del CP_4
ricorso infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidare ai sensi dell'art.9
comma 2 del d.lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni di : “… in via pregiudiziale ed assorbente: - Controparte_2
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la
proposizione dello stesso ex. art. 21 D.lgs. 546/92; - dichiarare l'inammissibilità del ricorso
per violazione dell'art. 19, ultimo comma D.lgs. 546/92. … Nel merito: - dichiarare il difetto
di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal
2 ricorrente riguardo alle attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del
titolo; - dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall' CP_5
e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell' CP_5
relativa alle eccezioni riguardanti presunti vizi nella notificazione dell'atto
[...]
impugnato, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria
degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. Nel merito e in subordine: nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda, in relazione alle vicende afferenti la
formazione e la notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato
dell'ente impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata
l'estraneità dell'agente rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità,
riconoscendolo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle
spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Con vittoria di spese, oltre onorari,
IVA e CPA …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione a preavviso di fermo amministrativo in riferimento alla cartella di pagamento n. 03020220006743573000, afferente a credito dell'
[...]
. Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'ordinanza-ingiunzione sottesa, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la validità della notifica dell'ordinanza-
ingiunzione e della cartella di pagamento, l'insussistenza della prescrizione e la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno
formulato le conclusioni sopra trascritte come sostanzialmente confermate nel corso del giudizio.
3 Con ordinanza del 29.11.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione deve qualificarsi nei termini di accertamento negativo del diritto dell'Agente della
Riscossione di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo (cfr. Cass. Sez. Lav.
18041/2019) e deve considerarsi limitata alla cartella di pagamento n.
03020220006743573000, sicché deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di parte relative all'intero preavviso di fermo, relativo anche a cartelle di pagamento non comprese nella giurisdizione e competenza del Giudice adito e, di fatto, non oggetto di contestazione,
evidenziandosi i profili di incertezza della domanda nella parte in cui si chiede “… la
annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali …”.
Ciò posto, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è stata dimostrata dall'
[...]
come avvenuta in data 17.10.2018. Controparte_1
Deve anche rilevarsi, in merito, che la parte ricorrente ha mosso nel corso del giudizio anche contestazioni nel merito della pretesa, inammissibili in ragione della prova della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e del conseguente decorso del termine perentorio ex art. 6,
comma 6, D. Lgs. 150/2011.
4 La parte ricorrente ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione del credito.
In merito, non ha dato dimostrazione della valida notifica Controparte_2
della cartella di pagamento n. 03020220006743573000, atteso che, a fronte della contestazione di parte ricorrente, non ha dato prova della correttezza dell'indirizzo PEC
presso il quale ha effettuato la notifica, in modo tale che deve dirsi avverata la prescrizione quinquennale del credito, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 103, comma 6 bis, D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, atteso che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta il 17.10.2018, mentre il preavviso di fermo risulta notificato il 23.3.2024.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo limitatamente alla cartella
[...]
di pagamento n. 03020220006743573000.
Le spese di lite si pongono a carico di sulla base del Controparte_2
principio di causalità, trattandosi dell'ente che, con la notifica del preavviso di fermo relativo anche a credito prescritto, ha determinato l'introduzione del presente procedimento,
disponendosi tuttavia la compensazione delle stesse nella misura della metà per i profili di incertezza della domanda per la parte relativa alle richieste formulate per l'intero preavviso di fermo, come indicati.
Le spese di lite si compensano integralmente per la domanda proposta nei confronti dell' , estraneo alle vicende relative alla Controparte_1
notifica del preavviso di fermo oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020220006743573000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere a fermo amministrativo per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. per la domanda proposta nei confronti di , compensa le Controparte_2
spese di lite nella misura della metà e condanna al Controparte_2
pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 932,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Taverna, Largo San Parte_1
Nicola n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio Vavalà che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Via P. De ER n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella CP_1
CI, SA AS e SI SA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Piazza dei Bruzi n. 5, presso lo studio dell'Avv.
ER LL che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito - accertare e dichiarare la
annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
1 21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali nonché del sopraggiunto fermo amministrativo n. J00957T del 26.06.2024
per mancanza e/o difetto di notifica e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. Parte_1
non è tenuto a corrispondere in favore dell'
[...] Controparte_3
alcuna somma dichiarando, pertanto, che nulla è dovuto dallo stesso ricorrente nei
[...]
confronti del prefato Ente o del concessionario per la riscossione Controparte_2
per come richiesto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare
[...]
l'annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali nonché del sopraggiunto fermo amministrativo n. J00957T del 26.06.2024,
per la prescrizione e/o la decadenza delle pretese creditorie e, per l'effetto, dichiarare che
il Sig. non è tenuto a versare la somma pretesa;
… Con vittoria Parte_1
di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni dell' : “… dichiarare la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva riguardo ai motivi di pertinenza dell' in ogni caso il rigetto del CP_4
ricorso infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidare ai sensi dell'art.9
comma 2 del d.lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni di : “… in via pregiudiziale ed assorbente: - Controparte_2
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la
proposizione dello stesso ex. art. 21 D.lgs. 546/92; - dichiarare l'inammissibilità del ricorso
per violazione dell'art. 19, ultimo comma D.lgs. 546/92. … Nel merito: - dichiarare il difetto
di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal
2 ricorrente riguardo alle attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del
titolo; - dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall' CP_5
e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell' CP_5
relativa alle eccezioni riguardanti presunti vizi nella notificazione dell'atto
[...]
impugnato, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria
degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. Nel merito e in subordine: nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda, in relazione alle vicende afferenti la
formazione e la notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato
dell'ente impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata
l'estraneità dell'agente rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità,
riconoscendolo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle
spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Con vittoria di spese, oltre onorari,
IVA e CPA …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione a preavviso di fermo amministrativo in riferimento alla cartella di pagamento n. 03020220006743573000, afferente a credito dell'
[...]
. Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'ordinanza-ingiunzione sottesa, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la validità della notifica dell'ordinanza-
ingiunzione e della cartella di pagamento, l'insussistenza della prescrizione e la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno
formulato le conclusioni sopra trascritte come sostanzialmente confermate nel corso del giudizio.
3 Con ordinanza del 29.11.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione deve qualificarsi nei termini di accertamento negativo del diritto dell'Agente della
Riscossione di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo (cfr. Cass. Sez. Lav.
18041/2019) e deve considerarsi limitata alla cartella di pagamento n.
03020220006743573000, sicché deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di parte relative all'intero preavviso di fermo, relativo anche a cartelle di pagamento non comprese nella giurisdizione e competenza del Giudice adito e, di fatto, non oggetto di contestazione,
evidenziandosi i profili di incertezza della domanda nella parte in cui si chiede “… la
annullabilità/nullità/illegittimità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo del
21.03.2024 e, unitamente ad esso e per esso, tutti gli atti presupposti, in particolare, la
cartella di pagamento n. 0320220006743573000 e relativo ruolo, l'ordinanza-ingiunzione
n. 268/2018 e qualsiasi altro atto o provvedimento ad essi connesso oltre a tutti gli atti
conseguenziali …”.
Ciò posto, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è stata dimostrata dall'
[...]
come avvenuta in data 17.10.2018. Controparte_1
Deve anche rilevarsi, in merito, che la parte ricorrente ha mosso nel corso del giudizio anche contestazioni nel merito della pretesa, inammissibili in ragione della prova della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e del conseguente decorso del termine perentorio ex art. 6,
comma 6, D. Lgs. 150/2011.
4 La parte ricorrente ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione del credito.
In merito, non ha dato dimostrazione della valida notifica Controparte_2
della cartella di pagamento n. 03020220006743573000, atteso che, a fronte della contestazione di parte ricorrente, non ha dato prova della correttezza dell'indirizzo PEC
presso il quale ha effettuato la notifica, in modo tale che deve dirsi avverata la prescrizione quinquennale del credito, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 103, comma 6 bis, D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, atteso che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta il 17.10.2018, mentre il preavviso di fermo risulta notificato il 23.3.2024.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo limitatamente alla cartella
[...]
di pagamento n. 03020220006743573000.
Le spese di lite si pongono a carico di sulla base del Controparte_2
principio di causalità, trattandosi dell'ente che, con la notifica del preavviso di fermo relativo anche a credito prescritto, ha determinato l'introduzione del presente procedimento,
disponendosi tuttavia la compensazione delle stesse nella misura della metà per i profili di incertezza della domanda per la parte relativa alle richieste formulate per l'intero preavviso di fermo, come indicati.
Le spese di lite si compensano integralmente per la domanda proposta nei confronti dell' , estraneo alle vicende relative alla Controparte_1
notifica del preavviso di fermo oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020220006743573000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere a fermo amministrativo per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. per la domanda proposta nei confronti di , compensa le Controparte_2
spese di lite nella misura della metà e condanna al Controparte_2
pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 932,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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