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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/10/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PAGLIA VINCENZO, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Vittime Civili, 84, presso il difensore avv. PAGLIA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Forlì al Viale Ringressi Pompeo n. 1, con il patrocinio dell'avv. FRAZZANO LUCIA, elettivamente domiciliato in Foggia, Via Camporeale, 5, presso il difensore avv. FRAZZANO LUCIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025 sostituita da note scritte, le parti hanno concluso congiuntamente come da note depositate in data 12 e 13.3.2025 ove hanno richiamato gli accordi depositati il 10.1.2025
e integrati in data 3.3.2025 (integrazione depositata in data 7.3.2025) di cui di seguito si riporta il contenuto: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Foggia in data 15/02/2017, registrato presso il Comune di Foggia al numero 11 parte II serie A anno 2017 senza condizioni alcuna;
b) ordinare all'ufficio dello Stato civile presso il Comune di Foggia l'annotazione nel relativo registro dei matrimoni la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Foggia in data 15.02.2017 fra nata a [...] il [...] Parte_1
) e ) nato a [...] il C.F._1 CP_1 C.F._2
19/11/1990, registrato presso il Comune di Foggia (FG) al numero 11 parte II serie A anno 2017; spese di lite interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia con CP_1
in data 15/02/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
[...] comune, anno 2017, parte II, Serie A, n 11, essendo già intervenuta separazione consensuale, in forza di decreto di omologa del Tribunale di Ravenna del 21.12.2022, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva inoltre che dall'unione coniugale non erano nati figli.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Entrambe le parti chiedevano che l'udienza fosse trattata con il deposito di note scritte e rinunciavano ai termini a difesa. Su richiesta del Giudice precisavano le spese di lite dovevano intendersi integralmente compensate.
pagina 2 di 4 Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 15/02/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2017, parte II, Serie A, n. 11.
Dagli atti risulta inoltre che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ravenna il 24.11.2022 e che in data 21.12.2022
è stato depositato il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e ancora che, come dichiarato dagli stessi negli atti del presente procedimento, nell'accordo sottoscritto e nelle note di trattazione scritta che lo richiamano, da allora non vi è stata riconciliazione.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'espressa volontà di non riconciliarsi, nonché la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso
contratto da , nata a [...] il [...], con nato a Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 Foggia il 19.11.1993, in Foggia in data 15/02/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2017, parte II, serie A n. 11;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PAGLIA VINCENZO, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Vittime Civili, 84, presso il difensore avv. PAGLIA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Forlì al Viale Ringressi Pompeo n. 1, con il patrocinio dell'avv. FRAZZANO LUCIA, elettivamente domiciliato in Foggia, Via Camporeale, 5, presso il difensore avv. FRAZZANO LUCIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025 sostituita da note scritte, le parti hanno concluso congiuntamente come da note depositate in data 12 e 13.3.2025 ove hanno richiamato gli accordi depositati il 10.1.2025
e integrati in data 3.3.2025 (integrazione depositata in data 7.3.2025) di cui di seguito si riporta il contenuto: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Foggia in data 15/02/2017, registrato presso il Comune di Foggia al numero 11 parte II serie A anno 2017 senza condizioni alcuna;
b) ordinare all'ufficio dello Stato civile presso il Comune di Foggia l'annotazione nel relativo registro dei matrimoni la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Foggia in data 15.02.2017 fra nata a [...] il [...] Parte_1
) e ) nato a [...] il C.F._1 CP_1 C.F._2
19/11/1990, registrato presso il Comune di Foggia (FG) al numero 11 parte II serie A anno 2017; spese di lite interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia con CP_1
in data 15/02/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
[...] comune, anno 2017, parte II, Serie A, n 11, essendo già intervenuta separazione consensuale, in forza di decreto di omologa del Tribunale di Ravenna del 21.12.2022, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva inoltre che dall'unione coniugale non erano nati figli.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Entrambe le parti chiedevano che l'udienza fosse trattata con il deposito di note scritte e rinunciavano ai termini a difesa. Su richiesta del Giudice precisavano le spese di lite dovevano intendersi integralmente compensate.
pagina 2 di 4 Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 15/02/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2017, parte II, Serie A, n. 11.
Dagli atti risulta inoltre che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ravenna il 24.11.2022 e che in data 21.12.2022
è stato depositato il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e ancora che, come dichiarato dagli stessi negli atti del presente procedimento, nell'accordo sottoscritto e nelle note di trattazione scritta che lo richiamano, da allora non vi è stata riconciliazione.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'espressa volontà di non riconciliarsi, nonché la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso
contratto da , nata a [...] il [...], con nato a Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 Foggia il 19.11.1993, in Foggia in data 15/02/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2017, parte II, serie A n. 11;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
pagina 4 di 4