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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1729 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Matteo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portico di Caserta (CE) alla via San
Giovanni vico II n. 14
Appellante
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.06.2024, Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 615/2024 pubblicata in data
[...]
06.03.2024 con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere – previo accertamento dell'illegittimità della graduatoria definitiva pubblicata con nota del n. 229212.U del 16.12.2019, relativa alla selezione indetta Controparte_1 con avviso del 8.4.2019 avente ad oggetto la progressione economica in fascia F2 dei Funzionari giudiziari - area III - fascia economica F1. e disapplicazione degli atti lesivi dei diritti del ricorrente, nonché della impugnata graduatoria di cui sopra,
- l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto un punteggio pari a 9,75 o in subordine pari a 9.50, a titolo di punteggio performance per ciascun anno di servizio prestato presso la Provincia di Caserta, con conseguente diritto ad essere collocato al 32° posto della graduatoria definitiva della suddetta progressione economica orizzontale ovvero in altra posizione utile ad ottenere la progressione economica in fascia F2, progressione aperta con avviso del 08/04/2019 del Controparte_1
e la condanna del ad attribuire al ricorrente la
[...] Controparte_1
posizione economica F2, con la decorrenza retroattiva far data dal 01.01.2019, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
Lamenta l'appellante una “Erronea valutazione dell'avviso di selezione quale lex specialis” e il “Mancato riconoscimento del servizio prestato presso altre amministrazioni”. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con totale accoglimento della propria domanda.
Si è costituito il appellato che – rimarcatane l'infondatezza – ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate da parte appellante, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
È pacifico che – come allegato in ricorso - Funzionario Parte_1
Giudiziario area III F1 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha prestato servizio presso la Provincia di Caserta dal 1.10.2004 al 8.12.2015, transitando il
9.12.2015, ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, nei ruoli del , ove Controparte_1
era stato inquadrato nella attuale qualifica di Funzionario Giudiziario e che ha partecipato alla selezione per la copertura di 67 posti della fascia economica superiore (profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III – fascia economica F2), collocandosi al 80° posto della graduatoria definitiva, mentre in quella provvisoria era al 32° posto.
Il ricorrente (odierno appellante) ha, altresì rimarcato che, la collocazione in una posizione inferiore della graduatoria era addebitabile al mancato computo del punteggio per la c.d. performance relativo agli anni 2014 e 2015, nei quali il ricorrente operava presso l'Amministrazione di provenienza.
Le doglianze dell'appellante – congiuntamente analizzabili – si appuntano sul fatto che il Tribunale abbia ritenuto che il bando di concorso è lex specialis, con la conseguenza che l'operato dell'amministrazione, che ha ritenuto di non valorizzare la pregressa esperienza professionale, è assolutamente legittimo.
Questa Corte, al contrario, condivide pienamente la decisione impugnata, basata su principi ormai consolidati.
Al riguardo occorre richiamare la disciplina normativa relativa alle progressioni economiche interne.
Il meccanismo della progressione orizzontale, istituito dall'art. 52, comma 1 bis, D.
Lgs. 165/2001, è disciplinato dall'art. 23 D.lgs. n. 150/2009, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
[come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Con riferimento alle procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area rileva l'art. 18 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto CP_2
per il quadriennio normativo 2006-2009.
Esso prevede espressamente che: “1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 17
(sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all'interno area.
(omissis).
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia:
1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;
3. percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata.
(omissis). Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”.
Il bando indetto dall'Amministrazione oggi appellata (che certamente può essere considerato lex specialis del concorso come ritenuto anche di recente da Cassazione civile sez. lav., n. 32502/2024) è perfettamente conforme al dettato normativo avendo previsto che, i soggetti ammessi a partecipare alla selezione erano “tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nel presente
Avviso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del
, del Parte_2
personale e dei servizi, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra Pubblica Amministrazione, e che abbiano, alla data del 1 gennaio 2018 un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza, attualmente appartenenti al profilo professionale di Funzionario giudiziario, area III, fascia retributiva F1”.
Ebbene, sulla base delle richiamate disposizioni normative (sia legali che contrattualcollettive) in materia di pubblico impiego, può ritenersi assolutamente pacifico che la progressione economica, quale istituto di natura premiale e meritocratica, lungi dall'essere un beneficio economico al quale tutti i dipendenti possono accedere, può essere riconosciuta in modo selettivo ad una quota limitata e ristretta di dipendenti, secondo criteri tanto stringenti quanto discrezionali. Infatti, la ratio di tali norme è proprio quella di individuare dei criteri di selezione in grado di fondare una progressione economica basata sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno, fugando il solo elemento “formale” dell'anzianità di servizio.
In altri termini, l'esperienza non si identifica con la mera anzianità di servizio, sostanziandosi, piuttosto, nell'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato periodo, ovvero della sua “performance” individuale, con riferimento alla maggiore formazione, esperienza, capacità, conoscenza, efficienza, qualità, produttività, diligenza, alle competenze certificate ed alla riduzione di errori e costi.
L'anzianità di servizio non è, quindi, requisito sufficiente per poter acquisire una migliore posizione economica.
Sul punto si è espressa, da ultimo, la Cassazione Civile (v. sentenza del 28/09/2021,
n. 26274), chiarendo che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni, ossia l'anzianità.
Pertanto, tornando alla fattispecie concreta, correttamente il – pur CP_1 valutando l'anzianità pregressa del lavoratore – ha ritenuto di non riconoscergli un ulteriore punteggio per le cd. “performance” acquisite presso l'ente di provenienza.
Una differente valutazione (conforme a quella auspicata dall'appellante) si sarebbe, infatti, posta in contrasto con i principi sopra enunciati.
La particolarità della questione induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma a sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro