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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 128/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 128/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CINIERI COSIMO AMELIO e VERDUCI MARIA, con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Malaspina n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in SA TI CO il 27.09.1992; Controparte_1
• Condannare alla rifusione delle spese di giudizio come per legge. Controparte_1
E conseguentemente si provveda all'emissione della relativa sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.1.20255, la Sig.ra ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato con rito civile contratto con il Sig. il 27.9.1992 in Controparte_1
SA TI CO (atto n. 5, Parte, II, serie C), affermando che: “Dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione e i coniugi continuano da allora pag. 1 di 3 a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo” (Cfr. ricorso, pag. 2).
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 576/2004, passata in giudicato il 10.11.2005, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13.5.2025, il G.D., dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto, sentiva la parte ricorrente che precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza Presidenziale, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Nulla va previsto in merito al figlio della coppia ormai maggiorenne e economicamente indipendente.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite che resteranno a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] con rito civile il 27.9.1992 in SA TI CO (atto n. 5, Parte, II, serie CP_1
C);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Deciso in data 25.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 3
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 128/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 128/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CINIERI COSIMO AMELIO e VERDUCI MARIA, con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Malaspina n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in SA TI CO il 27.09.1992; Controparte_1
• Condannare alla rifusione delle spese di giudizio come per legge. Controparte_1
E conseguentemente si provveda all'emissione della relativa sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.1.20255, la Sig.ra ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato con rito civile contratto con il Sig. il 27.9.1992 in Controparte_1
SA TI CO (atto n. 5, Parte, II, serie C), affermando che: “Dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione e i coniugi continuano da allora pag. 1 di 3 a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo” (Cfr. ricorso, pag. 2).
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 576/2004, passata in giudicato il 10.11.2005, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13.5.2025, il G.D., dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto, sentiva la parte ricorrente che precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza Presidenziale, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Nulla va previsto in merito al figlio della coppia ormai maggiorenne e economicamente indipendente.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite che resteranno a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] con rito civile il 27.9.1992 in SA TI CO (atto n. 5, Parte, II, serie CP_1
C);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Deciso in data 25.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 3
pag. 3 di 3