Ordinanza cautelare 11 luglio 2022
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 05165/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NI BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Aureli e Marco Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale M&D in Roma, via Michele Mercati, 51;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo
a) del provvedimento - di estremi e contenuto allo stato non conosciuti - con cui il Sig. BO è stato giudicato inidoneo allo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria A per la navigazione entro le 12 (dodici) miglia dalla costa, limitata alle sole unità a motore;
b) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o consequenziali al provvedimento di sospensione, ancorché allo stato non conosciuti;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del decreto n. 819 del 17.06.2022 (prot. n. M_INF.DGTC.REC_DECRETI.R.0000819.17-06-2022), con cui il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha respinto il ricorso gerarchico asseritamente proposto dal sig. NI BO in data 10.05.2022 avverso l’esito degli esami teorici per il conseguimento della patente nautica sostenuti in data 14.04.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva di aver presentato, in data 17 novembre 2021, domanda di ammissione all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A per navigazione entro le 12 miglia dalla costa, limitata alle sole unità a motore.
1.1. Il ricorrente, altresì, esponeva di aver partecipato, in data 14 aprile 2022, alla prova teorica e di aver ricevuto, solo oralmente, una comunicazione relativa all’esito negativo della stessa, con conseguente giudizio di non ammissione allo svolgimento della prova pratica, per aver risposto correttamente solo a sedici quesiti sui venti che compongono il quiz base.
1.2. Il ricorrente, in data 10 maggio 2022, notificava via pec al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento con cui è stata ritenuta non superata la predetta prova scritta di carattere teorico.
2. Il ricorrente, quindi, insorgeva avverso il giudizio espresso dall’amministrazione resistente, reso solo oralmente e non formalizzato, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
2.1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si costituiva in giudizio solo formalmente.
2.2. La Sezione, con Ordinanza n. 4337 del 6 luglio 2022, accoglieva interinalmente la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e disponeva un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente.
2.3. Il ricorrente proponeva, poi, ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto n. 819 del 17 giugno 2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero resistente aveva qualificato l’istanza di autotutela del 10 maggio 2022 come ricorso gerarchico e ne aveva disposto il rigetto. In particolare, la parte ricorrente lamentava l’illegittimità di tale ulteriore provvedimento sia in via derivata, sia per vizi propri, sia per violazione di legge, sia per eccesso di potere sotto distinti profili, instando per il suo annullamento.
2.4. La parte ricorrente, in vista dell’udienza pubblica del 9 novembre 2022, depositava una memoria con la quale, da un lato, evidenziava che il Ministero resistente si era reso inottemperante all’Ordinanza cautelare n. 4337/2022 per non aver adempiuto l’incombente istruttorio entro il termine all’uopo assegnato e, dall’altro, instava per l’accoglimento del proposto gravame.
2.5. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
2.6. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, individuata per effetto della riassegnazione d’ufficio sul ruolo disposta con decreto del Presidente della Terza Sezione del 10 gennaio 2023, n. 11, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorrente, con il primo motivo del ricorso introduttivo ha contestato la legittimità del gravato giudizio di non ammissione espresso dal Ministero resistente per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 10 agosto 2021. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale del 13.10.2021. Violazione e/o falsa applicazione del decreto direttoriale del 24.01.2022. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa e trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti e dei presupposti. Ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso introduttivo ha contestato la legittimità del gravato giudizio di non ammissione espresso dal Ministero resistente sulla scorta di vizi rubricati in maniera speculare a quelli articolati con il primo motivo di ricorso.
In particolare, con tali mezzi di gravame, che in ragione delle censure proposte possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente ha lamentato la violazione, da parte del Ministero resistente, della normativa applicabile ratione temporis al caso di specie alla luce della data di presentazione della domanda, delle disposizioni previste dal d.m. 10 agosto 2021 e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29636 del 13 ottobre 2021.
3.1. Il Collegio ritiene che tale motivo sia suscettibile di favorevole considerazione e debba essere accolto.
3.2. Vale innanzitutto osservare che con d.m. 10 agosto 2021 – pubblicato nella G.U.R.I. n. 232 del 28 settembre 2021 ed entrato in vigore in data 13 ottobre 2021 – il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottava i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e stabiliva le modalità di svolgimento delle prove.
In particolare, all’art. 6 di tale decreto ministeriale, rubricato “ Esami per le patenti nautiche di categoria A e C ”, veniva stabilito quanto segue “ 1. Per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, il candidato deve superare una prova scritta ed una prova pratica.
2. La prova scritta è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati […]”.
3.2.1. Ancora più in dettaglio, al comma 2 di tale articolo veniva riportata una tabella nella quale, per ciascuna patente nautica, si indicavano le relative prove di esame; nel caso della patente nautica di categoria A per navigazione entro le 12 miglia dalla costa e per le sole unità da diporto a motore, le prove da superare si articolavano in un quiz su elementi di carteggio nautico e in un quiz base.
Il successivo terzo comma di tale disposizione normativa stabiliva poi che “ Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato C, nell’ambito delle materie di programma indicate nell'allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti ”.
3.3. Giova, inoltre, evidenziare che ai sensi dell’art. 11, comma 4, le previsioni del d.m. 10 agosto 2021 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione di tale decreto nella GURI. Come anticipato in precedenza, tale decreto ministeriale è stato pubblicato nella GURI n. 232 del 28 settembre 2021 ed è, quindi, entrato in vigore in data 13 ottobre 2021.
3.4. Vale, poi, porre in rilievo che la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29636 del 13 ottobre 2021 chiarisce, quanto alla disciplina delle modalità di svolgimento delle prove per cui è causa, che solo “ le domande di ammissione agli esami presentate fino al 12 ottobre 2021 sono soggette all’applicazione della previgente disciplina ancorché le relative prove siano svolte in date successive. Per tali domande, pertanto, continuano ad applicarsi le previgenti modalità procedurali ed organizzative di svolgimento delle prove ”. Tale circolare, inoltre, chiarisce che, nelle more dell’adozione di uno specifico decreto direttoriale attuativo di alcune previsioni recate dal predetto d.m. 10 agosto 2021 “ al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di esame, in assenza di disposizioni transitorie sul punto, il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte rimane applicabile sino all’entrata in vigore del richiamato decreto direttoriale ”.
3.5. Il Collegio, sulla scorta del quadro normativo testé richiamato, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero resistente con la circolare n. 29636/2021, ritiene che le modalità di svolgimento delle prove svolte dalla parte ricorrente (che, come enunciato in narrativa, ineriscono all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A per navigazione entro le 12 miglia dalla costa, limitata alle sole unità a motore) siano disciplinate dall’art. 6 del richiamato d.m. 10 agosto 2021.
Tale norma, infatti, trova applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto la parte ricorrente ha presentato la domanda di ammissione in data 17 novembre 2021, quindi ben oltre il termine fissato dall’art. 11 del predetto decreto ministeriale per la sua entrata in vigore.
Ciò, peraltro, è confermato anche dalla circolare ministeriale n. 29636/2021, posto che la stessa chiarisce che la precedente disciplina trova applicazione solo per le domande presentate fino al 12 ottobre 2021 – fatta eccezione per il previgente elenco dei quesiti, che risulta invece applicabile fino all’approvazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche – dal che si evince, a contrario , che per quelle presentate successivamente a tale data trova applicazione la disciplina dettata dal d.m. 10 agosto 2021.
3.6. Ad avviso del Collegio, quindi, il gravato giudizio di non ammissione espresso oralmente dal Ministero resistente risulta illegittimo in quanto si pone in contrasto con la disciplina recata dal decreto ministeriale 10 agosto 2021, applicabile alla fattispecie in esame ratione materiae atque temporis .
3.6.1. In proposito, si evidenzia anche che – nonostante il Ministero resistente non abbia ottemperato all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con la richiamata ordinanza cautelare n. 4337/2022, e il ricorrente abbia impugnato un giudizio espresso solo oralmente – nel decreto del direttore generale n. 819 del 17 giugno 2022, impugnato nel presente giudizio con l’atto di motivi aggiunti, viene irrefutabilmente affermato che “ il ricorrente ha, nella seduta d’esame del 14.04.2022, risposto correttamente a 16 quesiti a risposta multipla su 20 ”. Pertanto, posto che, sulla scorta delle considerazioni esposte in precedenza, alla prova d’esame della parte ricorrente risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 6 del d.m. 10 agosto 2021 e che il terzo comma di tale disposizione normativa, inter alia , prevede che “[…] La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti ”, il giudizio di non ammissione espresso dal Ministero resistente si appalesa illegittimo e, quindi, risultano fondate le censure formulate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo.
4. Il Collegio ritiene che, alla luce dell’accertata illegittimità dell’operato del Ministero resistente, anche l’atto di motivi aggiunti meriti accoglimento, posto che con lo stesso è stata censurata, in via derivata, la legittimità del provvedimento con il quale il predetto Ministero ha respinto l’istanza di autotutela qualificandola come ricorso gerarchico.
5. In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni, i ricorsi proposti dalla parte ricorrente meritano accoglimento siccome fondati, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto anche conto del contegno processuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, nel non ottemperare all’incombente istruttorio disposto a suo carico con l’Ordinanza cautelare n. 4337/2022, ha violato il dovere di collaborazione istruttoria con l’Autorità giudiziaria finalizzato all’accertamento della verità processuale dei fatti di causa, peraltro apprezzabile anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , sent. n. 5807 del 17 maggio 2021, passata in giudicato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO