Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 985/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Salerno, alla via presso lo studio dell'avv. Angelo Girardi che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto oltre sei mesi d comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto n. cronol. 5968/2022 del 14.09.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- Affidare il minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 con collocamento pr dre;
- Disporre che il padre terrà con sé il figlio minore tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle 17 (in periodi di chiusura degli istituti scolastici dalle 13 alle 16). Disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio nei giorni del sabato e la domenica, a fine settimana alterni. Per quanto concerne le festività il figlio trascorrerà con il padre il giorno della Vigilia di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua, lunedì in Albis ad anni alternati. Per quanto riguarda le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre complessivamente due settimane con pernottamento, in periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori del minore. Il minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme in caso di festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio – pomeriggio/sera. Inoltre, il padre, previo accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare il figlio anche in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni anche lavorativi delle parti, così come viene fatta salva qualsiasi altra pattuizione tra le parti.
- Provvedere, a carico del signor dell'obbligo di mantenimento nei Parte_2 confronti dei figli, nella misura ntocinquanta/00) cadauno, con rivalutazione annuale secondo gli indici di adeguamento forniti dall'ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla signora entro il giorno 5 di ogni mese tramite Pt_1 bonifico bancario. - Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, e comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.). Si precisa inoltre che, per quanto concerne le spese straordinarie, queste andranno valutate e decise di volta in volta da entrambi i genitori. Sempre per quanto attiene il minore, ciascun genitore non potrà, autonomamente, prendere alcuna decisione (straordinaria) o iniziativa ed ove lo facesse, non avrà diritto al rimborso della quota anticipata. Tale principio non si applicherà alle spese mediche urgenti, per le quali ciascun genitore avrà sempre il diritto al rimborso.
- Nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento della signora , Parte_1 economicamente autosufficiente. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19 luglio 2003 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) tra , nata a Parte_1
Salerno il 27.06.1980, C.F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Salerno il 17.11.1971, C.F. , ro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Anno 2003, Atto n. 25, Parte II Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi