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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/12/2024, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa
da
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola REGAZZO
Ricorrente
contro
nata a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Laura PERINI
Resistente
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
- Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg. e , celebrato in data Controparte_1 Parte_1
23.06.1990 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune del Comune
di Arcugnano (Vi), atto Numero 6 parte I Anno 1990, come da certificato di matrimonio del Comune di Arcugnano;
- a modifica dell'accordo assunto in sede di separazione omologata, determinare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della resistente Parte_1
, essendo le parti economicamente autosufficienti e/o ognuno in Controparte_1
grado di provvedere a se stesso, atteso che il ricorrente è pensionato (pensione inferiore ai mille euro) e la resistente ha una limitata capacità lavorativa che comunque le consentirebbe di lavorare quale cassiera, attività lavorativa che peraltro la stessa resistente ha svolto in via prevalente in costanza di matrimonio
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il Sig. ha sempre riversato in famiglia i proventi della sua Parte_1
attività lavorativa
2) vero che durante i 31 anni di matrimonio il Sig. ha sempre contribuito alla Pt_1
famiglia anche provvedendo alla cura della casa
2 3) vero che per l'acquisto dell'autovettura VW Maggiolone, adibita alla famiglia, le sorelle dell'attore misero a disposizione della famiglia euro 2.500,00
4) vero che in più occasioni le sorelle dell'attore contribuirono alle spese della famiglia
5) vero che il Sig. cercò più volte di stimolare la moglie affinché cercasse un Pt_1
lavoro dipendente regolare
6) vero che il Sig. regolarmente si preparava i pasti serali da solo e provvedeva Pt_1
a rassettare;
inoltre, che provvedeva regolarmente alle manutenzioni e alla cura e pulizia della casa
7) vero che la Sig.ra non accompagnava mai il Sig. in attività di CP_1 Pt_1
svago, quali passeggiate, gite, uscite varie
8) vero che il Sig. , terminato il lavoro e nei fine settimana, si recava spesso dalle Pt_1
sorelle per avere compagnia o per uscite di svago.
Con riserva di ricapitolazione e di indicazione dei testi.
Con richiesta di prova contraria sulle circostanze di controparte, qualora ammesse.
Ci si oppone alla richiesta di integrazione dei redditi della familiare convivente – invero – ospitante il Sig. , in quanto affine alla Parte_1
resistente, non tenuta per legge, neppure in via mediata, al mantenimento della Sig.ra la quale peraltro potrebbe ricevere sostegno economico dai figli, Controparte_1
entrambi economicamente autosufficienti.
In ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari di lite
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
3 - Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.06.1990 tra i coniugi e annotato nei registri degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio del comune di Arcugnano (VI) atto n.6 parte I Anno 1990 , come da certificato di matrimonio del Comune di Arcugnano;
- Statuirsi ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 , alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, ritenuta l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge convenuto e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare in relazione alla durata del matrimonio e della convivenza (38 anni) ed all'età dell'avente diritto, un contributo al mantenimento di € 500,00 o nella misura maggiore o minore che il Giudice valuterà congrua in riferimento alla situazione oggettiva , economica e di salute, della convenuta alla quale in data 18.07.2024 la commissione medica ha riconosciuto un'invalidità residuale al 50
% ed ha revocato l'indennità di invalidità civile pari ad € 313,13 con richiesta di restituzione del rateo per il mese di luglio 2024 a seguito revisione.
Spese di causa rifuse;
In via istruttoria :
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1 “vero è che il OR , formalmente lavoratore part time, ha Parte_1
sempre svolto la propria attività lavorativa per 8 ore giornaliere, se non oltre”
2 “vero è che tale modalità di lavoro è stata mantenuta successivamente la richiesta di assegno pensionistico”;
3 “vero è che durante i 31 anni di matrimonio la ORa ha CP_1
prevalentemente svolto attività lavorativa part-time, anche fuori regola”
4 4 “ vero è che lo svolgimento di attività part-time da parte della ORa a CP_1
consentito un maggior impegno di lavoro in casa e di accudimento dei due figli”
5 “ vero è che i coniugi durante i 31 anni di matrimoni ed i 7 di convivenza precedenti non hanno avuto collaboratrici domestiche e/o baby sitter”;
6 “ vero è che la ORa dal 1996 al 1998 ha svolto attività di baby sitter CP_1
al proprio domicilio”;
7 “ vero è che dal 2002 al 2003 e dal 2006 al 2007 e successivamente dal 2009 al
2010 la ORa ha svolto attività di collaboratrice domestica presso due CP_1
nuclei familiari”;
8 “vero è che dal 2011 al 2013 la ORa a svolto attività di assistenza a CP_1
persone anziane, diurna e notturna”;
9 “vero è che dal 2014 al 2015 la ORa a svolto attività lavorativa per 5 CP_1
giorni la settimana, per 4 ore giornaliere presso un ristorante”
10 “ vero è che dall'aprile del 2015 al novembre del 2015 la ORa ha CP_1
svolto attività di accompagno a persona anziana”
Riservata la ricapitolazione e l'indicazione dei testi.
Si chiede che il giudice ordine l'integrazione relativa ai redditi dei familiari conviventi con OR come risulta dal certificato di stato famiglia e residenza Parte_1
prodotto dal OR ex art 473 bis n.2 attesa la natura prevalentemente Pt_1
assistenziale dell'assegno divorzile richiesto dalla ORa CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 30.6.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Arcugnano il 23.6.1990; che Controparte_1
5 dall'unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che con decreto del 16.9.2021 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 500; chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento del matrimonio) e di accertare la insussistenza dei presupposti per riconoscere a un assegno divorzile. Controparte_1
si costituiva in giudizio con comparsa in data 19.10.2023, nulla Controparte_1
opponendo alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500.
All'udienza del 30.11.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza resa in data 4.12.2023 il Giudice Relatore, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni della separazione in essere, salvo ridurre ad euro
400 mensili l'assegno di mantenimento in favore di . Controparte_1
Con successiva ordinanza resa in data 15.3.2024 il Giudice Relatore respingeva le richieste di prova orale avanzate da entrambe le difese ed ordinava alle parti di aggiornare la documentazione reddituale.
All'udienza del 28.11.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente va in questa sede ribadito il giudizio di inammissibilità espresso dal
Giudice Relatore con ordinanza in data 15.3.2024 riguardo ai capitoli di prova orale
6 formulati dalle parti (le quali hanno reiterato le rispettive istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ) nel corso del giudizio.
Invero, quanto alle prove orali richieste dal ricorrente con la memoria datata 8.11.2023,
rileva il Collegio che il capitolo 7) è volto a provare un fatto negativo ed i restanti capitoli sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria;
quanto alle prove orali richieste dalla resistente con la memoria datata 9.2.2024, rileva il Collegio che i capitoli 1), 2) e 3) sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria, il capitolo 4) è valutativo, il capitolo 5) è volto a provare un fatto negativo ed i restanti capitoli sono generici e relativi a circostanze non contestate.
Oltre a ciò, le parti non hanno indicato i nomi dei testimoni nei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 473 bis 17 c.p.c..
Neppure può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione, avanzata da
, relativa ai redditi della ORa (sorella del Controparte_1 Persona_3
ricorrente, con il medesimo convivente) trattandosi di soggetto estraneo al giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16.9.2021 e la data di deposito del ricorso.
I certificati dimessi in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalle parti all'udienza del 30.11.2023 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
7 Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il thema decidendum è circoscritto a verificare se abbia diritto Controparte_1
a vedersi riconoscere un assegno divorzile a carico di . Parte_1
La decisione su tale questione non può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già
recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al
Tribunale di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide
sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle
modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra,
comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio
8 al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione
del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra
parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato
contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della
comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei
doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt.
2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an
dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum
(affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che
“…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del
diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di
procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto
equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto
rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio
relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “….colloca il principio di autodeterminazione
all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…”
rilevando che “…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale
9 di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione
ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa
fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come
tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita
familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed
obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso,
soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità
della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una
correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico
patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione
matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione
equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti,
se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed
ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli),
finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza
10 di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro,
considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più
sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata”
che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che,
sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
11 Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione
della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio
e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che “….è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve
ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma
soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge
economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale….”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha precisato che “….al fine di stabilire se,
ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno
divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla
comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli
per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei
parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in
particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito
dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative
professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al
12 parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente
diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione
23.4.2019 n. 11178).
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione,
quali risultano dal fascicolo processuale.
e si sono sposati nel giugno del 1990, Parte_1 Controparte_1
quando avevano entrambi 25 anni.
Le parti hanno avuto due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti .
Il matrimonio è durato 31 anni e non costano ragioni per imputare il venir meno del sodalizio coniugale a , anche in considerazione del fatto che i Controparte_1
coniugi si sono separati consensualmente.
La resistente tra i due coniugi appare il soggetto economicamente più debole e dalle potenzialità economiche più limitate e può dunque vantare a proprio favore la sussistenza dei requisiti per aspirare legittimamente ad un assegno divorzile.
, durante il matrimonio, lavorava come marmista e posatore di Parte_1
pavimenti e, come dallo stesso riconosciuto all'udienza del 30.11.2023, svolgeva una seconda attività irregolare di giardiniere che ha proseguito anche dopo il suo pensionamento, risalente all'1.1.2022.
Con i proventi di tali attività il manteneva in misura sicuramente prevalente la Pt_1
famiglia, composta da quattro persone, dato che la moglie svolgeva lavori precari ed a tempo determinato con mansioni poco qualificate (cameriera, colf, badante, baby sitter) verso retribuzioni modeste.
13 Da gennaio 2022 il è titolare di pensione a carico dell' dell'ammontare di Pt_1 CP_2
circa 1.000 euro per 13 mensilità (si veda il CUD relativo all'anno 2023 dimesso in atti dal ricorrente).
non ha spese abitative, in quanto ospite della sorella presso Parte_1 Per_3
l'abitazione della stessa ed è onerato del pagamento di 291 euro mensili in relazione ad alcuni finanziamenti contratti durante il matrimonio per far fronte a necessità della famiglia;
ha documentato problemi di salute (ernia inguinale e carcinoma all'avambraccio, infiltrante il derma) che, verosimilmente, con l'avanzare dell'età, lo costringeranno prima a ridurre e poi ad abbandonare l'attività di giardiniere che, alla data del 30.11.2023, ancora dichiarava di svolgere .
durante la convivenza matrimoniale ha svolto varie attività Controparte_1
lavorative (cameriera, colf, badante, baby sitter) con contratti precari ed anche in modo irregolare;
come si evince dall'estratto conto previdenziale documento n.15 allegato alla comparsa di costituzione, l'impegno lavorativo è stato profuso prevalentemente
part time verso retribuzioni piuttosto modeste.
Al tempo della separazione dal marito, la resistente non lavorava e pertanto venne concordato un assegno di mantenimento in suo favore a carico del coniuge di 500 euro mensili.
Nel corso del 2022 ha reperito un'occupazione regolare alle Controparte_1
dipendenze della ditta Coleser Servizi che però ha perduto l'anno seguente quando le
è stato diagnosticato un carcinoma alla mammella per il quale si è sottoposta ad un ciclo di chemioterapia e ad un intervento chirurgico .
14 In relazione a tale patologia le è stato attribuito dall' un assegno di invalidità civile CP_2
di 313,13 euro mensili, revocato a far data dal mese di luglio 2024 e le sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato.
Attualmente la resistente è priva di occupazione e di reddito (fatto salvo l'assegno di mantenimento erogatole dal marito), non ha proprietà immobiliari ed abita in una casa verso un canone di locazione di 53 euro mensili . CP_3
I dati sopra riportati evidenziano un'apprezzabile sperequazione reddituale tra le parti,
posto che (portatore, a differenza della moglie, di una capacità Parte_1
lavorativa specifica) percepisce un reddito, tra pensione e proventi dell'attività di giardiniere svolta in modo irregolare, che gli consente di far fronte a costi fissi mensili pari a 691 euro relativi all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ed al rateo del piano di rientro relativo ai finanziamenti contratti durante il matrimonio.
Ritiene il Tribunale che la resistente non possa vedersi riconoscere un assegno divorzile con funzione compensativa – perequativa, non avendo dedotto, né provato,
di aver contribuito alla costituzione del patrimonio del coniuge, o di aver rinunciato alle proprie ambizioni professionali o limitato le proprie potenzialità di progressione lavorativa per agevolare l'attività e le carriera del marito, mancando di argomentare su eventuali scelte condivise dai coniugi che abbiano in qualche modo penalizzato le sue
chances lavorative.
Va però considerato che benché si sia attivata, dopo la Controparte_1
separazione dal marito, nella ricerca di un'occupazione lavorativa regolare e stabile,
la stessa difficilmente riuscirà a rendersi del tutto autosufficiente, considerata la sua età (quasi 60 anni), il precario stato di salute, le condizioni del mercato, la marginalità
economica ed il carattere usurante dell'attività svolta.
15 Spetta pertanto alla resistente un assegno divorzile con funzione assistenziale che il
Collegio, valutata la limitata capacità contributiva di , reputa equo Parte_1
determinare in euro 300 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche,
relativi ai procedimenti di valore indeterminabile complessità bassa.
Il pagamento di dette spese va eseguito in favore dell'Erario, in quanto CP_1
è ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Arcugnano il 23.6.1990; Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.6, parte I, anno 1990;
c)fa obbligo a , con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di versare a , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1
di assegno divorzile la somma di euro 300, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT;
d)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in Parte_1
euro 7.616 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, disponendo che il
16 pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Vicenza il 10.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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