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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nei reclami riuniti, iscritti a ruolo ai nn. 1048/2024 e 1057/2024 RG promossi con ricorso da
on sede in Montecarotto (AN), Parte_1 via Piandole 7/A, c.f. e P. Iva , in persona EL Commissario liquidatore e P.IVA_1 legale rappresentante dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Gianluca Indaco EL foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio EL predetto avvocato in persona EL Ministro nella carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Ancona, presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 domicilia per legge
- RECLAMANTI-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale , in persona Controparte_2 dei curatori dott. Prof. , Avv. Salvatore Sanzo e dott.ssa Simona Controparte_3 Romagnoli, rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Matteo Rescigno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Largo Augusto 3, Milano,
RECLAMATA
E nei confronti di con sede in Cotignola (RA), via X Aprile 1, P.Iva Controparte_4
P.IVA_2
con sede in Cupramontana (AN) via Ponte Magno 26 Controparte_5
RECLAMATI contumaci con l'intervento volontario adesivo di
” con sede in AT Spontini, via Agrigento 56 e Controparte_6 rappresentato dal Presidente ( ) nato Controparte_7 C.F._1
a Roma il 10.1.1971; ditta individuale Controparte_8
”(p.i. con sede in RA (AP) Contrada Palazzi 25; società
[...] P.IVA_3 semplice (P.I. con sede in FF (AP) Controparte_9 P.IVA_4 via Ciafoni 59; ditta individuale (p.i. ) con sede in CP_10 P.IVA_5
IV CE (AP) via San Giorgio n. 14, in persona EL titolare;
CP_10 ditta individuale (p.i. con sede in EP (AP) CP_11 P.IVA_6 via C. Montetivello, in persona EL titolare ditta individuale CP_11 [...]
(p.i. con sede in IV CE (AP) via Sant'Angelo 26, CP_12 P.IVA_1 in persona EL titolare;
Controparte_12 Controparte_13
(p.i. ) con sede in Serra E' ON (AN) via Abbruciati 7, in persona
[...] P.IVA_7 EL rappresentante legale e di;
ditta Parte_3 Controparte_13 [...]
(p.i. ) con sede in IE di AT (AN) via Trieste 131, in CP_14 P.IVA_8 persona EL titolare;
ditta individuale (p.i. ) CP_14 CP_15 P.IVA_9 con sede in Serra E' ON (AN) via Di Vittorio 39, in persona EL titolare
[...]
; ditta individuale (p.i. con sede in IV CP_15 Controparte_16 P.IVA_10
CE (AP) via S.Spunta 2, in persona EL titolare;
ditta individuale Controparte_16
(p.i. ) con sede in NP EL ON (AP) Controparte_17 P.IVA_11
Contrada Valioni 17, in persona ELla titolare;
ditta individuale Controparte_17
(p.i. con sede in AG (AP) via Coppo 3, in persona Controparte_18 P.IVA_12 ELla titolare;
(p.i. ) Controparte_18 Controparte_19 P.IVA_13 con sede in IV CE (AP) via S. Angelo 21 in persona EL legale rappresentante Bartolomei Vinicio;
( ) nata a CP_20 C.F._2
Montecarotto il 22.6.1939 ed ivi residente in [...], CP_21
( nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Moscatelli 66/A –loc. Castiglioni,
pag. 2/16 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Canafoglia ed elettivamente domiciliati nello studio EL difensore in EN (AN) lungomare Marconi 32,
Con l'intervento EL Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
95/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.10.2024
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza EL 7.01.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, previa revoca EL termine concesso ex art. 44 comma I lett. a) CCII, ha dichiarato l' apertura ELla liquidazione giudiziale di su istanza ELle Controparte_22 creditrici e disponendo altresì l'esercizio Controparte_4 Controparte_5 provvisorio ELl'impresa ex art. 211 CCII.
Il Tribunale ha ritenuto implicitamente rinunciato il termine ex art. 44 comma 1 lett. a
CCII, ha qualificato la cooperativa come ente che svolge attività commerciale, ha verificato la sussistenza dei limiti dimensionali, ha considerato che il commissario giudiziale aveva posto in luce errori ed irregolarità - definite innumerevoli - nella contabilità aziendale da almeno un decennio, ha ritenuto lo stato di insolvenza per l'inadempimento nei confronti dei creditori procedenti, muniti di titolo esecutivo, per la pendenza di numerosi procedimenti esecutivi e monitori, promossi anche da lavoratori, per la sussistenza di un debito erariale di euro 768.000.
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale hanno proposto reclamo sia
[...]
che il . Parte_1 Controparte_1
Si è costituita la sola Curatela, mentre le società creditrici procedenti, correttamente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicchè vanno dichiarate contumaci;
la pag. 3/16 curatela, argomentato in fatto ed in diritto l'infondatezza dei reclami, ne ha chiesto il rigetto.
Si sono inoltre costituiti il e le aziende vitivinicole in Controparte_6
epigrafe, spiegando intervento adesivo ELle ragioni ELle parti reclamanti Parte_1
e
[...] CP_23
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei reclami.
All'udienza EL 7.1.2025, ad esito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
E' opportuno riepilogare la scansione temporale degli accadimenti processuali.
In data 28 giugno 2024 ha chiesto l'apertura ELla liquidazione Controparte_4
giudiziale ELla Parte_1
in data 17 luglio 2024, richiedeva l'apertura ELla Controparte_5
liquidazione giudiziale ELla cooperativa e la concessione di misure cautelari ex art. 54,
1 comma, CCII;
in data 25 luglio - 1 agosto 2024, il Tribunale di Ancona accoglieva la richiesta di concessione ELle misure cautelari disponendo la nomina di un Custode e
Amministratore giudiziario ed il divieto di avvio e/o prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare da parte di singoli creditori nei confronti ELla cooperativa;
in data 2.09.2024 il Tribunale di Ancona chiedeva a informazioni in merito CP_23
a possibili iniziative per l'apertura ELla liquidazione coatta amministrativa;
in data 4 settembre 2024, avanzava domanda ai sensi degli artt. Parte_1
40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione ELla crisi pag. 4/16 di impresa, non specificamente indicato, chiedendo termine per la presentazione ELla proposta e EL piano;
in data 9 settembre 2024 il Tribunale di Ancona concedeva, ai sensi ELl'art. 44, 1 comma, lett. a), il termine nella misura minima di giorni 30, e con distinto provvedimento prorogava le misure protettive e cautelari;
in data 3 ottobre 2024, il Ministero ELle Imprese e EL Made in Italy – MIMIT revocava il Consiglio di amministrazione ELla cooperativa, nominando ai sensi ELl'art. 2545 sexiesdecies c.c. il Commissario governativo nella persona EL dott. Parte_2
[...]
in data 8 - 9 ottobre 2024 la cooperativa chiedeva la proroga EL termine di cui all'art. 44, 1 comma, lett. a), che veniva concessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale nella misura di giorni 30, con coeva proroga per il medesimo termine ELle misure protettive e cautelari già concesse;
in data 16.10.24., il commissario governativo sollecitava presso Pt_2 CP_23
l'apertura ELla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mentre in data
21.10.2024 presentava, nell'interesse ELla cooperativa, richiesta di proroga EL termine per l'accesso agli strumenti di regolazione ELla crisi di impresa;
in data 24 ottobre 2024 comunicava l'avvio EL procedimento per la messa in CP_23
liquidazione coatta amministrativa ELla cooperativa;
in data 24 ottobre 2024 il Tribunale invitava a prendere Parte_1
posizione sulla domanda avanzata ai sensi degli artt. 40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII e sulla proroga EL termine entro il 25.10.2024;
in data 25.10.2024, con decreto n. 151, sottoscritto dal Ministro alle ore 10:20 e comunicato a mezzo pec al Tribunale alle ore 11:53, sottoponeva la cooperativa CP_23
a liquidazione coatta amministrativa, nominando Commissario liquidatore il già
pag. 5/16 commissario governativo che veniva autorizzato all'esercizio Parte_2 provvisorio ELl'impresa;
in data 25 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata alle ore 15.43, revocava la concessione EL termine ex art. 44 comma 1 lett. a CCII e dichiarava l'apertura ELla liquidazione giudiziale, nominando i curatori ed autorizzando l'esercizio provvisorio ELl'attività di impresa.
Col primo motivo di reclamo, la cooperativa censura la sentenza gravata, di cui assume la nullità, per violazione EL principio EL contraddittorio;
in particolare lamenta la violazione degli artt. 297, 4 comma, e 41 CCIIper non avere sentito la cooperativa debitrice, nella persona EL commissario governativo, prima ELla adozione ELla sentenza di liquidazione, e ciò anche in violazione EL provvedimento interinale EL 24 ottobre 2024, con cui il Tribunale aveva invitato la cooperativa a prendere posizione entro il 25.10.2024 sulla domanda di accesso allo strumento di regolazione ELla crisi di impresa e sulla proroga EL termine per la presentazione ELla proposta, avendo il
Tribunale di prime cure adottato la sentenza gravata prima ELlo spirare EL termine concesso.
Il motivo è infondato e/o carente di specificità.
In primo luogo va osservato che la norma invocata si riferisce al procedimento per la dichiarazione ELlo stato di insolvenza ELle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, e, dunque, non riguarda la dichiarazione di apertura ELla liquidazione giudiziale: la ratio sottesa a tale norma riposa nella considerazione che il procedimento di fronte alle autorità di vigilanza è privo di contraddittorio, sicchè la tutela costituzionale EL diritto di difesa impone l'audizione EL debitore in vista ELla dichiarazione ELlo stato di insolvenza, per la natura giurisdizionale EL procedimento, che si svolge di fronte al Tribunale, e per le importanti conseguenze derivanti dall'accertamento ELlo stato di insolvenza.
pag. 6/16 Va inoltre osservato che nel corso EL procedimento unitario il contraddittorio con la cooperativa prima e con il commissario governativo nominato da risulta essere CP_23
stato regolarmente instaurato e coltivato dal tribunale di prime cure, che ha curato una costante interlocuzione sia con la cooperativa che con la parte pubblica, avendo richiesto a già in data 2.09.2024 notizie in merito all'avvio ELla procedura per CP_23
l'apertura ELla liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, la censura ELla cooperativa reclamante si risolve nella deduzione ELla violazione EL diritto di difesa, per essere stata adottata la sentenza ivi reclamata pur non essendo scaduto il termine, concesso dal Tribunale sino al 25.10.2024, per il deposito di memorie illustrative circa la coltivazione ELla istanza di accesso ad uno strumento di regolazione ELla crisi, a fronte ELla iniziativa EL di avvio ELla procedura per CP_23
la liquidazione controllata amministrativa.
Orbene, sul punto la reclamante si è limitata a dedurre che il commissario governativo doveva essere sentito, che l'omessa audizione costituisce un vulnus EL principio EL contraddittorio, che detto vulnus si atteggia come vizio di nullità ELla sentenza gravata;
la reclamante quindi non ha illustrato il possibile contenuto ELla pretermessa audizione, non ha indicato le argomentazioni in fatto ed in diritto che avrebbe potuto far valere in contrario, non ha dedotto in merito alla efficacia persuaviva ed alla idoneità di dette difese ad incidere sul percorso motivazionale adottato dal tribunale di prime cure ai fini di un diverso esito ELla vicenda processuale.
Va quindi ricordato che il reclamo ex art. 51 CCI, come il precedente istituto ELl reclamo ex art. 18 l. fall. ex d.lgs. n. 169/2007, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.
La cooperativa debitrice, peraltro regolarmente costituita avanti al Tribunale, aveva l'onere di indicare in sede di reclamo le ragioni che avrebbe potuto far valere in pag. 7/16 contrario, ove fosse stato sentito personalmente il commissario governativo che la rappresentava al momento ELla apertura ELla liquidazione giudiziale, o quanto meno di chiedere l'audizione personale EL commissario governativo;
e ciò perché il diritto di difesa, di cui lamenta la compromissione per avere il tribunale pronunciato la liquidazione giudiziale prima ELla scadenza EL termine per memorie concesso, può e deve essere compiutamente esercitato in sede di reclamo, essendo quindi necessaria la deduzione ELla specifica e concreta incidenza che la supposta violazione EL contraddittorio avrebbe recato alla cooperativa reclamante, impedendole di esercitare il proprio diritto di difesa.
La Suprema Corte, con pronunce valide anche per l'attuale liquidazione giudiziale, ha infatti stabilito che il giudice EL reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione ELl'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza (o la nullità) ELla notificazione EL ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 EL 2019). Viceversa, anche in ipotesi si fosse in presenza di un vizio di nullità ELla sentenza di fallimento – ora liquidazione giudiziale -, in caso di rituale notifica EL ricorso introduttivo, l'eventuale nullità non comporta la necessità ELla rimessione al tribunale, in quanto il giudice EL reclamo deve pronunciare (ove vi sia una idonea deduzione, che nel caso in esame è assente) sul merito ELla domanda proposta, in applicazione ELl'art. 161 comma 2 c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità ELla sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Col secondo motivo di reclamo, comune all'unica censura di , viene dedotta CP_23
la violazione EL principio di prevenzione contemplato dall'art. 2545 terdecies comma
2 c.c., declinato sotto il profilo ELla priorità temporale EL decreto ministeriale n. 151, adottato e registrato presso il Registro ELle Imprese prima EL deposito ELla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale.
Replica la Curatela che il decreto ministeriale è illegittimo, essendo stato emesso in pendenza di una procedura di regolazione ELla crisi d'impresa, la quale ai sensi ELl'art.
pag. 8/16 7 co. 4 CCII, doveva essere attivata, svolta e definita in via prioritaria rispetto a qualsiasi procedura di liquidazione;
invoca a conforto l'art. 297 co. 8 CCII, secondo cui il Tribunale provvede sull' istanza EL commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza quando, nel corso ELla procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione ELla liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione ELla procedura e sussiste lo stato di insolvenza;
aggiunge la Curatela che per erano vigenti le misure protettive Parte_1
adottate con decreti ex art. 54 C.C.I.I. EL 25.7.24 e EL 9.9.24, prorogate con decreto EL 10.10.2024, e che tali misure protettive contemplavano il divieto di azioni esecutive.
L'argomentazione difensiva ELla Curatela va ritenuta infondata.
Va illustrato sul punto che la Curatela ha impugnato di fronte al TAR EL Lazio il decreto MIMIT n. 151, invocandone la sospensiva: detta istanza è stata definita con un'ordinanza di rigetto;
sicchè, allo stato, il provvedimento amministrativo va ritenuto efficace.
E' indubbio che le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo la regola EL "doppio binario" informato al criterio di prevenzione.
Stante la chiara disposizione ELl'art. 2545 terdecies c.c. e ELl'art. 295 CCII, la regola EL doppio binario non trova una deroga in caso di pendenza di un procedimento di adozione di uno strumento di regolazione ELla crisi di impresa – nella specie, peraltro neanche specificatamente individuato - e ciò neanche in caso di adozione di misure protettive che inibiscano le procedure di esecuzione coattiva.
Come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela e che la differenziano sotto molteplici aspetti dal fallimento. È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell'ambito EL diritto privato, attengono a particolari
pag. 9/16 settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito ELla difesa EL pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico- organizzativa con la pubblica amministrazione (da ultimo, sentenze n. 22 EL 2021 e n.
12 EL 2020), sicchè con riguardo alle cooperative, “la crisi funzionale ELl'ente mutualistico, anche se “spurio”, involge interessi estranei all'insolvenza di un comune soggetto di impresa” (Corte Cost. sent. n. 93 EL 2022).
La preminenza degli interessi pubblici tutelati dalla liquidazione coatta amministrativa non consente di ritenere che una iniziativa di parte – e nella specie, la proposizione di un ricorso uno strumento di regolazione ELla crisi di impresa da individuare entro il termine indicato dal Tribunale – paralizzi l'azione ELla pubblica Amministrazione.
Inconferente il richiamo alla norma di cui all'art. 297 comma 8 CCII: rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento giudiziario ELlo stato di insolvenza è procedimento autonomo, in quanto finalizzato all'esercizio ELle azioni revocatorie ed all'applicazione ELla disciplina dei reati fallimentari, sicchè la pregiudiziale legata alla cessazione ELla procedura di concordato preventivo si giustifica in considerazione EL principio di consecuzione ELle procedure ex art. 170 comma 2 CCII, e ELla equiparazione effettuata dall'art. 343 CCII fra accertamento giudiziario ELlo stato di insolvenza e dichiarazione di apertura ELla liquidazione giudiziale;
la norma, quindi, non costituisce un argomento sistematico idoneo a sostenere la sospensione EL c.d. doppio binario in pendenza di una domanda di concordato preventivo.
L'illustrata autonomia EL procedimento di liquidazione coatta amministrativa rispetto l'accertamento ELlo stato di insolvenza ELla impresa sottoposta a lca sottrae persuasività anche all'argomentazione spesa dalla Curatela circa l'impedimento costituito dalla esistenza ed efficacia ELle misure protettive ex art. 54 CCII al momento ELla emissione EL decreto, atteso che ai sensi ELl'art. 18 e ELl'art. 54 CCII le ELiberazioni che non possono essere adottate sono esclusivamente quelle giudiziarie, ossia la sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale e la sentenza di accertamento ELlo stato di insolvenza.
pag. 10/16 Replica ancora la Curatela sostenendo la priorità temporale ELla sentenza di liquidazione giudiziale, in quanto è necessario far riferimento alla data di emissione
(ovvero di pubblicazione in gazzetta ufficiale, nella specie non ancora effettuata al momento EL reclamo) EL decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa ed a quella di deposito in cancelleria ELla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale;
in subordine aggiunge che l'art. 133 c.p.c. fa riferimento esclusivamente alla data – e non all'orario - di deposito ELla sentenza o di accettazione EL deposito in cancellaria, sicchè “il Ministro può firmare il decreto di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa fino al giorno prima in cui il Tribunale concorsuale abbia depositato ELla propria cancelleria la sentenza di aperura ELla liquidazione giudiziale.”; argomenta infine che la sentenza EL Tribunale di Ancona ha acquisito efficacia dall'ora zero EL 25.10.24 con la conseguenza, che il decreto ministeriale è necessariamente successivo alla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale, invocando l'autorità di pronunce ELla Cassazione emesse in tema di revocatoria fallimentare.
Anche detta argomentazione difensiva è infondata.
Osserva questa Corte territoriale che, in base alla lettera ELl'art. 2545 terdecies comma
2 c.c., occorre determinare quando viene ad esistenza il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quando viene ad esistenza la dichiarazione di fallimento, non stabilendo la norma alcuna priorità diversa da quella temporale.
Sul punto, erra la Curatela quando fa coincidere la data di emissione EL decreto ministeriale con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, interpretando l'avverbio ovvero nel senso di id est/ossia, invece che come congiunzione disgiuntiva semplice;
la pubblicazione in gazzetta ufficiale è infatti adempimento ulteriore rispetto alla emissione EL provvedimento amministrativo, connesso alle esigenze di pubblicità notizia nei confronti dei terzi
Al contrario, ritiene la Corte distrettuale che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza, con piena efficacia, dalla data di sottoscrizione, ravvisandosi specifico pag. 11/16 argomento normativo nell'art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data EL provvedimento che ordina la liquidazione” l'applicabilità degli artt. 142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione ELle funzioni ELle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.
Va poi osservato che secondo Corte Cost. sent. n. 337/1998 Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua
"esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria ELl'atto amministrativo; secondo Cass. Civ. sentenza n. 12268/2024 elemento dirimente, per stabile quale ELle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento ELla presentazione ELle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento.
Ciò posto, ritiene questa Corte distrettuale che il decreto ministeriale n. 151 sia venuto ad esistenza nel momento stesso ELla sua adozione da parte ELla competente autorità amministrativa, ossia alle ore 10:20 EL 25.10.2024, momento ELla firma digitale ELl'atto da parte EL , riconoscendo all'adempimento ELla pubblicazione CP_24
in gazzetta ufficiale mera funzione di pubblicità notizia.
Per quanto riguarda invece l'individuazione EL momento in cui si è avverata l'esistenza ELla sentenza di liquidazione giudiziale, va osservato quanto segue.
Secondo Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 18569 EL 22/9/2016, il deposito e la pubblicazione ELla sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento ELla sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione EL numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza ELla sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza EL termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017).
In tema di redazione ELla sentenza in formato digitale, si è poi precisato che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento EL suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte EL
pag. 12/16 giudice che l'ha pronunciato (così Cass. n. 17278/2016, sulla scorta di Cass. S.U. n.
13794 EL 2012), ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione ELla decisione, la quale si ha solo con l'attestazione EL cancelliere;
attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa;
nella pronuncia n. 24891 EL 2018 (conf.
2362/2019), la Corte di Cassazione ha chiarito che la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, ai fini EL decorso EL termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella ELla sua trasmissione alla cancelleria da parte EL giudice, bensì con quella ELl'attestazione EL cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso EL termine lungo di impugnazione.
E' poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione ELla sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito EL processo civile telematico, l'adempimento ELla pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite EL cancelliere, all'attribuzione alla sentenza EL numero identificativo e ELla data di pubblicazione) costituisce atto pubblico.
Alla luce di questi principi, con riguardo alla pronuncia giudiziale reclamata va ritenuto che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento EL suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte EL giudice che l'ha pronunciato.
Il motivo di reclamo è quindi fondato.
Sotto il profilo strettamente temporale, è indubbio che il decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa, adottato alle ore 10:20, precede la sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale, depositata alle ore 15.53 EL 25.10.2024.
Infondata l'argomentazione difensiva ELla Curatela, che sostiene di doversi far riferimento alla sola data, avendo la sentenza di liquidazione giudiziale acquisito efficacia dall'ora zero EL 25.10.24, atteso che la giurisprudenza citata non dirime il conflitto fra le due procedure liquidatorie, quella di fonte amministrativa e quella di fonte giudiziaria, riguardando il momento in cui (l'inizio EL giorno corrispondente alla data ELla sentenza) il fallito è privato ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei pag. 13/16 suoi beni, ed atteso che la deduzione giuridica sollevata dalla Curatela è spendibile anche con riguardo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, stante il dettato ELl'art. 303 CCI nella parte in cui fa riferimento alla data EL provvedimento per la medesima evenienza contemplata dall'art. 144 CCII, ossia la privazione EL debitore ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei suoi beni.
Il reclamo va quindi accolto, e va disposta la revoca ELla sentenza di liquidazione giudiziale.
La reclamante ha richiesto ai sensi ELl'art. 52 CCII di revocare Parte_1 la prosecuzione provvisoria ELl'attività di impresa affidata ai curatori dal Tribunale di prime cure con la sentenza gravata, ma l'istanza va disattesa, atteso che a mente ELl'art. 53 comma 2 CCII, dalla pubblicazione ELla sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio ELl'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza EL curatore;
EL resto, supplisce allo stato l'esercizio provvisorio conferito dal decreto ministeriale n. 151 al commissario liquidatore per la durata di mesi sei.
Inammissibile l'istanza ex art. 52 CCII avanzata da , perché con essa non si CP_23
chiedono i provvedimenti in esso contemplati (ossia la sospensione ELla liquidazione ELl'attivo, ELla formazione ELlo stato passivo e EL compimento di altri atti di gestione), ma genericamente “la sospensione EL provvedimento giurisdizionale in ogni sua parte”.
Vanno infine adottati i provvedimenti di cui all'art. 53 comma 4 CCII, la cui osservanza è subordinata al venire meno ELla efficacia EL decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa.
Le spese EL reclamo vanno interamente compensate fra le parti, in considerazione sia ELla novità ELle questioni affrontate, sia ELla circostanza che non vi è la prova che pag. 14/16 il Tribunale di prime cure abbia effettivamente appreso in tempo utile l'intervenuta adozione EL decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, atteso che dal doc. 3 depositato dalla reclamante emerge che il decreto non è Parte_1 stato depositato nel fascicolo processuale digitale, ma inviato a mezzo pec all'indirizzo email ossia al protocollo generale EL Tribunale Email_1
di Ancona: in altri termini, è ragionevole ritenere che il Tribunale di prime cure, ben consapevole EL principio di prevenzione, non fosse a conoscenza EL decreto ministeriale al momento ELla decisione in camera di consiglio sulla liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza di liquidazione giudiziale di
; Controparte_22
Visto l'art. 53 comma 4 CCII dispone che Parte_1
provveda, sotto la vigilanza EL Curatore, a riferire entro il giorno dieci di ogni
[...]
mese e fino al passaggio in giudicato ELla presente sentenza in ordine alle operazioni attive e passive poste in essere nell'ambito ELla gestione economica, patrimoniale e finanziaria ELl' impresa, nonché a depositare, presso il Tribunale di Ancona con la medesima periodicità, una relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ELl' impresa medesima, subordinando gli adempimenti al venire meno ELla efficacia EL decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa;
Compensa fra le parti le spese di lite EL reclamo.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio EL 7.1.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/16 pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nei reclami riuniti, iscritti a ruolo ai nn. 1048/2024 e 1057/2024 RG promossi con ricorso da
on sede in Montecarotto (AN), Parte_1 via Piandole 7/A, c.f. e P. Iva , in persona EL Commissario liquidatore e P.IVA_1 legale rappresentante dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Gianluca Indaco EL foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio EL predetto avvocato in persona EL Ministro nella carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Ancona, presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 domicilia per legge
- RECLAMANTI-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale , in persona Controparte_2 dei curatori dott. Prof. , Avv. Salvatore Sanzo e dott.ssa Simona Controparte_3 Romagnoli, rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Matteo Rescigno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Largo Augusto 3, Milano,
RECLAMATA
E nei confronti di con sede in Cotignola (RA), via X Aprile 1, P.Iva Controparte_4
P.IVA_2
con sede in Cupramontana (AN) via Ponte Magno 26 Controparte_5
RECLAMATI contumaci con l'intervento volontario adesivo di
” con sede in AT Spontini, via Agrigento 56 e Controparte_6 rappresentato dal Presidente ( ) nato Controparte_7 C.F._1
a Roma il 10.1.1971; ditta individuale Controparte_8
”(p.i. con sede in RA (AP) Contrada Palazzi 25; società
[...] P.IVA_3 semplice (P.I. con sede in FF (AP) Controparte_9 P.IVA_4 via Ciafoni 59; ditta individuale (p.i. ) con sede in CP_10 P.IVA_5
IV CE (AP) via San Giorgio n. 14, in persona EL titolare;
CP_10 ditta individuale (p.i. con sede in EP (AP) CP_11 P.IVA_6 via C. Montetivello, in persona EL titolare ditta individuale CP_11 [...]
(p.i. con sede in IV CE (AP) via Sant'Angelo 26, CP_12 P.IVA_1 in persona EL titolare;
Controparte_12 Controparte_13
(p.i. ) con sede in Serra E' ON (AN) via Abbruciati 7, in persona
[...] P.IVA_7 EL rappresentante legale e di;
ditta Parte_3 Controparte_13 [...]
(p.i. ) con sede in IE di AT (AN) via Trieste 131, in CP_14 P.IVA_8 persona EL titolare;
ditta individuale (p.i. ) CP_14 CP_15 P.IVA_9 con sede in Serra E' ON (AN) via Di Vittorio 39, in persona EL titolare
[...]
; ditta individuale (p.i. con sede in IV CP_15 Controparte_16 P.IVA_10
CE (AP) via S.Spunta 2, in persona EL titolare;
ditta individuale Controparte_16
(p.i. ) con sede in NP EL ON (AP) Controparte_17 P.IVA_11
Contrada Valioni 17, in persona ELla titolare;
ditta individuale Controparte_17
(p.i. con sede in AG (AP) via Coppo 3, in persona Controparte_18 P.IVA_12 ELla titolare;
(p.i. ) Controparte_18 Controparte_19 P.IVA_13 con sede in IV CE (AP) via S. Angelo 21 in persona EL legale rappresentante Bartolomei Vinicio;
( ) nata a CP_20 C.F._2
Montecarotto il 22.6.1939 ed ivi residente in [...], CP_21
( nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Moscatelli 66/A –loc. Castiglioni,
pag. 2/16 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Canafoglia ed elettivamente domiciliati nello studio EL difensore in EN (AN) lungomare Marconi 32,
Con l'intervento EL Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
95/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.10.2024
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza EL 7.01.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, previa revoca EL termine concesso ex art. 44 comma I lett. a) CCII, ha dichiarato l' apertura ELla liquidazione giudiziale di su istanza ELle Controparte_22 creditrici e disponendo altresì l'esercizio Controparte_4 Controparte_5 provvisorio ELl'impresa ex art. 211 CCII.
Il Tribunale ha ritenuto implicitamente rinunciato il termine ex art. 44 comma 1 lett. a
CCII, ha qualificato la cooperativa come ente che svolge attività commerciale, ha verificato la sussistenza dei limiti dimensionali, ha considerato che il commissario giudiziale aveva posto in luce errori ed irregolarità - definite innumerevoli - nella contabilità aziendale da almeno un decennio, ha ritenuto lo stato di insolvenza per l'inadempimento nei confronti dei creditori procedenti, muniti di titolo esecutivo, per la pendenza di numerosi procedimenti esecutivi e monitori, promossi anche da lavoratori, per la sussistenza di un debito erariale di euro 768.000.
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale hanno proposto reclamo sia
[...]
che il . Parte_1 Controparte_1
Si è costituita la sola Curatela, mentre le società creditrici procedenti, correttamente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicchè vanno dichiarate contumaci;
la pag. 3/16 curatela, argomentato in fatto ed in diritto l'infondatezza dei reclami, ne ha chiesto il rigetto.
Si sono inoltre costituiti il e le aziende vitivinicole in Controparte_6
epigrafe, spiegando intervento adesivo ELle ragioni ELle parti reclamanti Parte_1
e
[...] CP_23
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei reclami.
All'udienza EL 7.1.2025, ad esito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
E' opportuno riepilogare la scansione temporale degli accadimenti processuali.
In data 28 giugno 2024 ha chiesto l'apertura ELla liquidazione Controparte_4
giudiziale ELla Parte_1
in data 17 luglio 2024, richiedeva l'apertura ELla Controparte_5
liquidazione giudiziale ELla cooperativa e la concessione di misure cautelari ex art. 54,
1 comma, CCII;
in data 25 luglio - 1 agosto 2024, il Tribunale di Ancona accoglieva la richiesta di concessione ELle misure cautelari disponendo la nomina di un Custode e
Amministratore giudiziario ed il divieto di avvio e/o prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare da parte di singoli creditori nei confronti ELla cooperativa;
in data 2.09.2024 il Tribunale di Ancona chiedeva a informazioni in merito CP_23
a possibili iniziative per l'apertura ELla liquidazione coatta amministrativa;
in data 4 settembre 2024, avanzava domanda ai sensi degli artt. Parte_1
40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione ELla crisi pag. 4/16 di impresa, non specificamente indicato, chiedendo termine per la presentazione ELla proposta e EL piano;
in data 9 settembre 2024 il Tribunale di Ancona concedeva, ai sensi ELl'art. 44, 1 comma, lett. a), il termine nella misura minima di giorni 30, e con distinto provvedimento prorogava le misure protettive e cautelari;
in data 3 ottobre 2024, il Ministero ELle Imprese e EL Made in Italy – MIMIT revocava il Consiglio di amministrazione ELla cooperativa, nominando ai sensi ELl'art. 2545 sexiesdecies c.c. il Commissario governativo nella persona EL dott. Parte_2
[...]
in data 8 - 9 ottobre 2024 la cooperativa chiedeva la proroga EL termine di cui all'art. 44, 1 comma, lett. a), che veniva concessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale nella misura di giorni 30, con coeva proroga per il medesimo termine ELle misure protettive e cautelari già concesse;
in data 16.10.24., il commissario governativo sollecitava presso Pt_2 CP_23
l'apertura ELla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mentre in data
21.10.2024 presentava, nell'interesse ELla cooperativa, richiesta di proroga EL termine per l'accesso agli strumenti di regolazione ELla crisi di impresa;
in data 24 ottobre 2024 comunicava l'avvio EL procedimento per la messa in CP_23
liquidazione coatta amministrativa ELla cooperativa;
in data 24 ottobre 2024 il Tribunale invitava a prendere Parte_1
posizione sulla domanda avanzata ai sensi degli artt. 40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII e sulla proroga EL termine entro il 25.10.2024;
in data 25.10.2024, con decreto n. 151, sottoscritto dal Ministro alle ore 10:20 e comunicato a mezzo pec al Tribunale alle ore 11:53, sottoponeva la cooperativa CP_23
a liquidazione coatta amministrativa, nominando Commissario liquidatore il già
pag. 5/16 commissario governativo che veniva autorizzato all'esercizio Parte_2 provvisorio ELl'impresa;
in data 25 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata alle ore 15.43, revocava la concessione EL termine ex art. 44 comma 1 lett. a CCII e dichiarava l'apertura ELla liquidazione giudiziale, nominando i curatori ed autorizzando l'esercizio provvisorio ELl'attività di impresa.
Col primo motivo di reclamo, la cooperativa censura la sentenza gravata, di cui assume la nullità, per violazione EL principio EL contraddittorio;
in particolare lamenta la violazione degli artt. 297, 4 comma, e 41 CCIIper non avere sentito la cooperativa debitrice, nella persona EL commissario governativo, prima ELla adozione ELla sentenza di liquidazione, e ciò anche in violazione EL provvedimento interinale EL 24 ottobre 2024, con cui il Tribunale aveva invitato la cooperativa a prendere posizione entro il 25.10.2024 sulla domanda di accesso allo strumento di regolazione ELla crisi di impresa e sulla proroga EL termine per la presentazione ELla proposta, avendo il
Tribunale di prime cure adottato la sentenza gravata prima ELlo spirare EL termine concesso.
Il motivo è infondato e/o carente di specificità.
In primo luogo va osservato che la norma invocata si riferisce al procedimento per la dichiarazione ELlo stato di insolvenza ELle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, e, dunque, non riguarda la dichiarazione di apertura ELla liquidazione giudiziale: la ratio sottesa a tale norma riposa nella considerazione che il procedimento di fronte alle autorità di vigilanza è privo di contraddittorio, sicchè la tutela costituzionale EL diritto di difesa impone l'audizione EL debitore in vista ELla dichiarazione ELlo stato di insolvenza, per la natura giurisdizionale EL procedimento, che si svolge di fronte al Tribunale, e per le importanti conseguenze derivanti dall'accertamento ELlo stato di insolvenza.
pag. 6/16 Va inoltre osservato che nel corso EL procedimento unitario il contraddittorio con la cooperativa prima e con il commissario governativo nominato da risulta essere CP_23
stato regolarmente instaurato e coltivato dal tribunale di prime cure, che ha curato una costante interlocuzione sia con la cooperativa che con la parte pubblica, avendo richiesto a già in data 2.09.2024 notizie in merito all'avvio ELla procedura per CP_23
l'apertura ELla liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, la censura ELla cooperativa reclamante si risolve nella deduzione ELla violazione EL diritto di difesa, per essere stata adottata la sentenza ivi reclamata pur non essendo scaduto il termine, concesso dal Tribunale sino al 25.10.2024, per il deposito di memorie illustrative circa la coltivazione ELla istanza di accesso ad uno strumento di regolazione ELla crisi, a fronte ELla iniziativa EL di avvio ELla procedura per CP_23
la liquidazione controllata amministrativa.
Orbene, sul punto la reclamante si è limitata a dedurre che il commissario governativo doveva essere sentito, che l'omessa audizione costituisce un vulnus EL principio EL contraddittorio, che detto vulnus si atteggia come vizio di nullità ELla sentenza gravata;
la reclamante quindi non ha illustrato il possibile contenuto ELla pretermessa audizione, non ha indicato le argomentazioni in fatto ed in diritto che avrebbe potuto far valere in contrario, non ha dedotto in merito alla efficacia persuaviva ed alla idoneità di dette difese ad incidere sul percorso motivazionale adottato dal tribunale di prime cure ai fini di un diverso esito ELla vicenda processuale.
Va quindi ricordato che il reclamo ex art. 51 CCI, come il precedente istituto ELl reclamo ex art. 18 l. fall. ex d.lgs. n. 169/2007, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.
La cooperativa debitrice, peraltro regolarmente costituita avanti al Tribunale, aveva l'onere di indicare in sede di reclamo le ragioni che avrebbe potuto far valere in pag. 7/16 contrario, ove fosse stato sentito personalmente il commissario governativo che la rappresentava al momento ELla apertura ELla liquidazione giudiziale, o quanto meno di chiedere l'audizione personale EL commissario governativo;
e ciò perché il diritto di difesa, di cui lamenta la compromissione per avere il tribunale pronunciato la liquidazione giudiziale prima ELla scadenza EL termine per memorie concesso, può e deve essere compiutamente esercitato in sede di reclamo, essendo quindi necessaria la deduzione ELla specifica e concreta incidenza che la supposta violazione EL contraddittorio avrebbe recato alla cooperativa reclamante, impedendole di esercitare il proprio diritto di difesa.
La Suprema Corte, con pronunce valide anche per l'attuale liquidazione giudiziale, ha infatti stabilito che il giudice EL reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione ELl'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza (o la nullità) ELla notificazione EL ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 EL 2019). Viceversa, anche in ipotesi si fosse in presenza di un vizio di nullità ELla sentenza di fallimento – ora liquidazione giudiziale -, in caso di rituale notifica EL ricorso introduttivo, l'eventuale nullità non comporta la necessità ELla rimessione al tribunale, in quanto il giudice EL reclamo deve pronunciare (ove vi sia una idonea deduzione, che nel caso in esame è assente) sul merito ELla domanda proposta, in applicazione ELl'art. 161 comma 2 c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità ELla sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Col secondo motivo di reclamo, comune all'unica censura di , viene dedotta CP_23
la violazione EL principio di prevenzione contemplato dall'art. 2545 terdecies comma
2 c.c., declinato sotto il profilo ELla priorità temporale EL decreto ministeriale n. 151, adottato e registrato presso il Registro ELle Imprese prima EL deposito ELla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale.
Replica la Curatela che il decreto ministeriale è illegittimo, essendo stato emesso in pendenza di una procedura di regolazione ELla crisi d'impresa, la quale ai sensi ELl'art.
pag. 8/16 7 co. 4 CCII, doveva essere attivata, svolta e definita in via prioritaria rispetto a qualsiasi procedura di liquidazione;
invoca a conforto l'art. 297 co. 8 CCII, secondo cui il Tribunale provvede sull' istanza EL commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza quando, nel corso ELla procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione ELla liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione ELla procedura e sussiste lo stato di insolvenza;
aggiunge la Curatela che per erano vigenti le misure protettive Parte_1
adottate con decreti ex art. 54 C.C.I.I. EL 25.7.24 e EL 9.9.24, prorogate con decreto EL 10.10.2024, e che tali misure protettive contemplavano il divieto di azioni esecutive.
L'argomentazione difensiva ELla Curatela va ritenuta infondata.
Va illustrato sul punto che la Curatela ha impugnato di fronte al TAR EL Lazio il decreto MIMIT n. 151, invocandone la sospensiva: detta istanza è stata definita con un'ordinanza di rigetto;
sicchè, allo stato, il provvedimento amministrativo va ritenuto efficace.
E' indubbio che le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo la regola EL "doppio binario" informato al criterio di prevenzione.
Stante la chiara disposizione ELl'art. 2545 terdecies c.c. e ELl'art. 295 CCII, la regola EL doppio binario non trova una deroga in caso di pendenza di un procedimento di adozione di uno strumento di regolazione ELla crisi di impresa – nella specie, peraltro neanche specificatamente individuato - e ciò neanche in caso di adozione di misure protettive che inibiscano le procedure di esecuzione coattiva.
Come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela e che la differenziano sotto molteplici aspetti dal fallimento. È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell'ambito EL diritto privato, attengono a particolari
pag. 9/16 settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito ELla difesa EL pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico- organizzativa con la pubblica amministrazione (da ultimo, sentenze n. 22 EL 2021 e n.
12 EL 2020), sicchè con riguardo alle cooperative, “la crisi funzionale ELl'ente mutualistico, anche se “spurio”, involge interessi estranei all'insolvenza di un comune soggetto di impresa” (Corte Cost. sent. n. 93 EL 2022).
La preminenza degli interessi pubblici tutelati dalla liquidazione coatta amministrativa non consente di ritenere che una iniziativa di parte – e nella specie, la proposizione di un ricorso uno strumento di regolazione ELla crisi di impresa da individuare entro il termine indicato dal Tribunale – paralizzi l'azione ELla pubblica Amministrazione.
Inconferente il richiamo alla norma di cui all'art. 297 comma 8 CCII: rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento giudiziario ELlo stato di insolvenza è procedimento autonomo, in quanto finalizzato all'esercizio ELle azioni revocatorie ed all'applicazione ELla disciplina dei reati fallimentari, sicchè la pregiudiziale legata alla cessazione ELla procedura di concordato preventivo si giustifica in considerazione EL principio di consecuzione ELle procedure ex art. 170 comma 2 CCII, e ELla equiparazione effettuata dall'art. 343 CCII fra accertamento giudiziario ELlo stato di insolvenza e dichiarazione di apertura ELla liquidazione giudiziale;
la norma, quindi, non costituisce un argomento sistematico idoneo a sostenere la sospensione EL c.d. doppio binario in pendenza di una domanda di concordato preventivo.
L'illustrata autonomia EL procedimento di liquidazione coatta amministrativa rispetto l'accertamento ELlo stato di insolvenza ELla impresa sottoposta a lca sottrae persuasività anche all'argomentazione spesa dalla Curatela circa l'impedimento costituito dalla esistenza ed efficacia ELle misure protettive ex art. 54 CCII al momento ELla emissione EL decreto, atteso che ai sensi ELl'art. 18 e ELl'art. 54 CCII le ELiberazioni che non possono essere adottate sono esclusivamente quelle giudiziarie, ossia la sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale e la sentenza di accertamento ELlo stato di insolvenza.
pag. 10/16 Replica ancora la Curatela sostenendo la priorità temporale ELla sentenza di liquidazione giudiziale, in quanto è necessario far riferimento alla data di emissione
(ovvero di pubblicazione in gazzetta ufficiale, nella specie non ancora effettuata al momento EL reclamo) EL decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa ed a quella di deposito in cancelleria ELla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale;
in subordine aggiunge che l'art. 133 c.p.c. fa riferimento esclusivamente alla data – e non all'orario - di deposito ELla sentenza o di accettazione EL deposito in cancellaria, sicchè “il Ministro può firmare il decreto di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa fino al giorno prima in cui il Tribunale concorsuale abbia depositato ELla propria cancelleria la sentenza di aperura ELla liquidazione giudiziale.”; argomenta infine che la sentenza EL Tribunale di Ancona ha acquisito efficacia dall'ora zero EL 25.10.24 con la conseguenza, che il decreto ministeriale è necessariamente successivo alla sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale, invocando l'autorità di pronunce ELla Cassazione emesse in tema di revocatoria fallimentare.
Anche detta argomentazione difensiva è infondata.
Osserva questa Corte territoriale che, in base alla lettera ELl'art. 2545 terdecies comma
2 c.c., occorre determinare quando viene ad esistenza il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quando viene ad esistenza la dichiarazione di fallimento, non stabilendo la norma alcuna priorità diversa da quella temporale.
Sul punto, erra la Curatela quando fa coincidere la data di emissione EL decreto ministeriale con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, interpretando l'avverbio ovvero nel senso di id est/ossia, invece che come congiunzione disgiuntiva semplice;
la pubblicazione in gazzetta ufficiale è infatti adempimento ulteriore rispetto alla emissione EL provvedimento amministrativo, connesso alle esigenze di pubblicità notizia nei confronti dei terzi
Al contrario, ritiene la Corte distrettuale che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza, con piena efficacia, dalla data di sottoscrizione, ravvisandosi specifico pag. 11/16 argomento normativo nell'art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data EL provvedimento che ordina la liquidazione” l'applicabilità degli artt. 142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione ELle funzioni ELle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.
Va poi osservato che secondo Corte Cost. sent. n. 337/1998 Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua
"esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria ELl'atto amministrativo; secondo Cass. Civ. sentenza n. 12268/2024 elemento dirimente, per stabile quale ELle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento ELla presentazione ELle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento.
Ciò posto, ritiene questa Corte distrettuale che il decreto ministeriale n. 151 sia venuto ad esistenza nel momento stesso ELla sua adozione da parte ELla competente autorità amministrativa, ossia alle ore 10:20 EL 25.10.2024, momento ELla firma digitale ELl'atto da parte EL , riconoscendo all'adempimento ELla pubblicazione CP_24
in gazzetta ufficiale mera funzione di pubblicità notizia.
Per quanto riguarda invece l'individuazione EL momento in cui si è avverata l'esistenza ELla sentenza di liquidazione giudiziale, va osservato quanto segue.
Secondo Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 18569 EL 22/9/2016, il deposito e la pubblicazione ELla sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento ELla sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione EL numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza ELla sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza EL termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017).
In tema di redazione ELla sentenza in formato digitale, si è poi precisato che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento EL suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte EL
pag. 12/16 giudice che l'ha pronunciato (così Cass. n. 17278/2016, sulla scorta di Cass. S.U. n.
13794 EL 2012), ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione ELla decisione, la quale si ha solo con l'attestazione EL cancelliere;
attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa;
nella pronuncia n. 24891 EL 2018 (conf.
2362/2019), la Corte di Cassazione ha chiarito che la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, ai fini EL decorso EL termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella ELla sua trasmissione alla cancelleria da parte EL giudice, bensì con quella ELl'attestazione EL cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso EL termine lungo di impugnazione.
E' poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione ELla sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito EL processo civile telematico, l'adempimento ELla pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite EL cancelliere, all'attribuzione alla sentenza EL numero identificativo e ELla data di pubblicazione) costituisce atto pubblico.
Alla luce di questi principi, con riguardo alla pronuncia giudiziale reclamata va ritenuto che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento EL suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte EL giudice che l'ha pronunciato.
Il motivo di reclamo è quindi fondato.
Sotto il profilo strettamente temporale, è indubbio che il decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa, adottato alle ore 10:20, precede la sentenza di apertura ELla liquidazione giudiziale, depositata alle ore 15.53 EL 25.10.2024.
Infondata l'argomentazione difensiva ELla Curatela, che sostiene di doversi far riferimento alla sola data, avendo la sentenza di liquidazione giudiziale acquisito efficacia dall'ora zero EL 25.10.24, atteso che la giurisprudenza citata non dirime il conflitto fra le due procedure liquidatorie, quella di fonte amministrativa e quella di fonte giudiziaria, riguardando il momento in cui (l'inizio EL giorno corrispondente alla data ELla sentenza) il fallito è privato ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei pag. 13/16 suoi beni, ed atteso che la deduzione giuridica sollevata dalla Curatela è spendibile anche con riguardo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, stante il dettato ELl'art. 303 CCI nella parte in cui fa riferimento alla data EL provvedimento per la medesima evenienza contemplata dall'art. 144 CCII, ossia la privazione EL debitore ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei suoi beni.
Il reclamo va quindi accolto, e va disposta la revoca ELla sentenza di liquidazione giudiziale.
La reclamante ha richiesto ai sensi ELl'art. 52 CCII di revocare Parte_1 la prosecuzione provvisoria ELl'attività di impresa affidata ai curatori dal Tribunale di prime cure con la sentenza gravata, ma l'istanza va disattesa, atteso che a mente ELl'art. 53 comma 2 CCII, dalla pubblicazione ELla sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio ELl'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza EL curatore;
EL resto, supplisce allo stato l'esercizio provvisorio conferito dal decreto ministeriale n. 151 al commissario liquidatore per la durata di mesi sei.
Inammissibile l'istanza ex art. 52 CCII avanzata da , perché con essa non si CP_23
chiedono i provvedimenti in esso contemplati (ossia la sospensione ELla liquidazione ELl'attivo, ELla formazione ELlo stato passivo e EL compimento di altri atti di gestione), ma genericamente “la sospensione EL provvedimento giurisdizionale in ogni sua parte”.
Vanno infine adottati i provvedimenti di cui all'art. 53 comma 4 CCII, la cui osservanza è subordinata al venire meno ELla efficacia EL decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa.
Le spese EL reclamo vanno interamente compensate fra le parti, in considerazione sia ELla novità ELle questioni affrontate, sia ELla circostanza che non vi è la prova che pag. 14/16 il Tribunale di prime cure abbia effettivamente appreso in tempo utile l'intervenuta adozione EL decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, atteso che dal doc. 3 depositato dalla reclamante emerge che il decreto non è Parte_1 stato depositato nel fascicolo processuale digitale, ma inviato a mezzo pec all'indirizzo email ossia al protocollo generale EL Tribunale Email_1
di Ancona: in altri termini, è ragionevole ritenere che il Tribunale di prime cure, ben consapevole EL principio di prevenzione, non fosse a conoscenza EL decreto ministeriale al momento ELla decisione in camera di consiglio sulla liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza di liquidazione giudiziale di
; Controparte_22
Visto l'art. 53 comma 4 CCII dispone che Parte_1
provveda, sotto la vigilanza EL Curatore, a riferire entro il giorno dieci di ogni
[...]
mese e fino al passaggio in giudicato ELla presente sentenza in ordine alle operazioni attive e passive poste in essere nell'ambito ELla gestione economica, patrimoniale e finanziaria ELl' impresa, nonché a depositare, presso il Tribunale di Ancona con la medesima periodicità, una relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ELl' impresa medesima, subordinando gli adempimenti al venire meno ELla efficacia EL decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa;
Compensa fra le parti le spese di lite EL reclamo.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio EL 7.1.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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