Versione
1 marzo 1987
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29 agosto 2014
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Art. 18. (Doveri del personale inviato all'estero) 1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Trento, sentenza 06/02/2024, n. 18Provvedimento: N. R.G. 174/2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. RG FL pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 26.4.2022 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Luciano pec Email_1 e dall'avv. Patrizia Brundu pec Email_2 ricorrente c o n t r o pagina 1 di 18 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato pec Email_3 convenuto e …Leggi di più...
- indennità di servizio estero·
- competenza territoriale·
- art. 183 d.P.R. 18/1967·
- prescrizione·
- congedo obbligatorio·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- regolarizzazione contributiva·
- art. 22 d.lgs. 151/2001·
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- indennità di maternità