Articolo 18 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 16Articolo 19
Versione
1 marzo 1987
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Versione
29 agosto 2014
Art. 18. (Doveri del personale inviato all'estero) 1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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