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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5962/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5962/2025
R.G. instaurato da
con l'avv. TROMBINI MARISA Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. FUMAGALLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Nessun provvedimento di assegnazione della casa familiare non essendovi figli minorenni ed avendo le parti già fissato da tempo (ancor prima della separazione) residenze diverse.
2) Nessuna corresponsione di assegno a titolo di mantenimento o alimenti a carico di una o dell'altra parte.
3) Il signor verserà alla signora entro il giorno 18 di ogni mese il contributo di € CP_1 Parte_1
150,00 mensile per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, detta somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta sino a quando
i figli non saranno economicamente indipendenti.
1 4) Il signor sempre entro il giorno 18 di ogni mese, verserà a titolo di forfait per le spese CP_1 straordinarie € 350,00 per ciascun figlio, anche in ipotesi di assenza di spese straordinarie effettive
o in presenza di spese straordinarie effettive superiori a tale importo, sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti.
5) L'assegno unico per il figlio spetta per intero alla madre. Per_1
6) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/06/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLANUOVA SUL CLISI (BS) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1998), risultano separate dal 27/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5962/2025
R.G. instaurato da
con l'avv. TROMBINI MARISA Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. FUMAGALLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Nessun provvedimento di assegnazione della casa familiare non essendovi figli minorenni ed avendo le parti già fissato da tempo (ancor prima della separazione) residenze diverse.
2) Nessuna corresponsione di assegno a titolo di mantenimento o alimenti a carico di una o dell'altra parte.
3) Il signor verserà alla signora entro il giorno 18 di ogni mese il contributo di € CP_1 Parte_1
150,00 mensile per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, detta somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta sino a quando
i figli non saranno economicamente indipendenti.
1 4) Il signor sempre entro il giorno 18 di ogni mese, verserà a titolo di forfait per le spese CP_1 straordinarie € 350,00 per ciascun figlio, anche in ipotesi di assenza di spese straordinarie effettive
o in presenza di spese straordinarie effettive superiori a tale importo, sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti.
5) L'assegno unico per il figlio spetta per intero alla madre. Per_1
6) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/06/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLANUOVA SUL CLISI (BS) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1998), risultano separate dal 27/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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