Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N__4602/2022____ R. G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 16.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
rappr.to e difeso giusta procura a margine del Parte_1 ricorso dall' avv. De Carlo Marco
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede legale in Roma alla Via Grezar 14
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla via
Q. Visconti n 8
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale n 05920200023002967000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.04.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.05920200023002967000 notificata il 22.03.2022 con la quale le si intimava il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 436.00 relativa Controparte_2
a contributi per l'anno 2015.
Concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva , Controparte_2 pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso.
Non si costituiva pur avendo Controparte_3 ricevuto rituale notifica del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 16.04.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso la cartella esattoriale 05920200023002967000, con la quale chiedeva il Controparte_3 pagamento delle somme dovute in favore della
[...]
a titolo di contributi per l'anno Controparte_2
2015.
A sostegno del ricorso parte ricorrente evidenziava che le somme richieste con la cartella opposta non erano afferenti ad omissioni contributive, bensì a sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art 7 e ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Per tale ragione eccepiva la prescrizione quinquennale.
Ebbene, si osserva che la cartella impugnata nel presente giudizio si limita ad individuare quale causale della richiesta “contributi anno 2015”, non emergendo dalla stessa cartella ulteriori indicazioni circa la natura dei contributi (se soggettivo o integrativo etc.), né altri elementi sono stati forniti dagli Enti resistenti, i quali hanno preferito rimanere contumaci.
Tuttavia, dall'entità della somma richiesta si deve ritenere che trattasi di importi dovuti per omissione o trasmissione del modello
5 (comunicazione redditi) non conforme al vero la cui sanzione per l'anno 2015 è pari ad € 435,00.
Tanto premesso risulta fondata l'eccezione di nullità della cartella per omessa contestazione dell'addebito.
Sul punto, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema
Corte nella recente sentenza n. 9310/2022: “anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Controparte_2 deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai
[...] sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23
Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6- bis, d.l. n.
79/1997 (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n.
17702 del 2020)”.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che al ricorrente sia stata contestata alcuna omissione o comunicazione infedele e/o tardiva relativa ai propri redditi prima dell'emissione della cartella impugnata.
L'opposizione, in definitiva, è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella esattoriale n
05920200023002967000.
L' accoglimento della domanda sotto tale profilo rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
In ogni caso non sembra tuttavia decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di scadenza del termine per la trasmissione del modello 5 relativo ai contributi
2015 (30 settembre 2016) e la data di notifica della cartella impugnata (22.3.2022) in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione per il periodo covid e considerato che ai sensi dell' art 7 co 7 del Regolamento “Gli avvocati che si cancellano dagli Albi e i Praticanti che si cancellano dalla CP_2 hanno l' obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell' anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno”. Ne consegue che nel caso in esame il ricorrente aveva l' obbligo di comunicare il modello 5 relativo ai redditi del
2015 entro settembre 2016 atteso che veniva revocata la sua iscrizione alla solo in data 27.1.2015. CP_2
Le spese di lite vanno poste a carico della
[...]
soccombente e vanno liquidate come Controparte_2 da dispositivo.
Spese compensate nei confronti di Controparte_3 avendo la ricorrente sollevato eccezioni fondate nei confronti della
. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando su ricorso in epigrafe, così provvede:
1)- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n.05920200023002967000;
2)- condanna la Controparte_2 alla rifusione in favore dell' opponente delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi euro 380,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge oltre CU con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
3)- Compensa le spese processuali tra parte ricorrente e
[...]
. Controparte_3
Lecce, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa