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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15525/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15525/2017
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ( ) rappresentata e difesa dall'avv Parte_1 C.F._1
CINARDO GIOVANNI C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 4 ( ) rappresentato e difeso dall'avv. GALEA NAZARENA FULVIA CodiceFiscale_3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito l'affido condiviso dei figli Controparte_1 Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], con
[...] Persona_2 collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione degli incontri fra il padre e i minori, di porre a carico del l'obbligo di versarle un CP_1
assegno di € 600,00 mensili, per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ed un assegno di € 300,00 mensili per il proprio mantenimento , si costituiva in giudizio e concordava con la moglie sulla Controparte_1 domanda di separazione, sull'affido condiviso dei figli e sul loro collocamento presso la madre, sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie, si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile dell'importo massimo di € 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza del 2.4.2018, il Giudice, con funzioni di Presidente, disponeva che i figli fossero affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, prevedeva che il padre potesse sempre vedere i figli e tenerli con sé compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e dei figli stessi e comunque in mancanza di accordi: due pomeriggi alla settimana e alternativamente per due fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
per un periodo di venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
pagina 2 di 4 Il Giudice poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
Par versando alla entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie, nonché euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
Nel corso del giudizio, venivano disposte indagini della Guardia di Finanza sui redditi del e, all'udienza del 4.4.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è CP_1
riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Nel corso del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla deve disporsi Persona_1
in ordine al suo affido, collocamento e regolamentazione degli incontri col padre.
ha più di sedici anni, pertanto, fermo restando l'affido condiviso e il suo Parte_2
collocamento presso la madre, su cui le parti sono concordi , si lascia alla libera determinazione delle parti ogni decisione relativa ad incontri e tempi di permanenza con il genitore non convivente, sempre subordinati al gradimento del figlio.
Par Le parti sono d'accordo anche sull'assegnazione della casa coniugale alla , mentre rimane controversa la questione del mantenimento.
Sussiste sperequazione fra i redditi delle parti: il per sua stessa ammissione, percepisce un CP_1 reddito di circa € 2500 al mese, frutto della sua attività di piccolo imprenditore edile.
Si tratta di un lavoro i cui introiti sono difficilmente tracciabili, in quanto , non fornendo, di norma, servizi ad imprese o a enti pubblici, non di rado ci si sottrae all'obbligo di fatturare. Par
La lavora , con contratto a tempo determinato, come segretaria presso un ente di formazione professionale, percependo una retribuzione di circa € 650,00 al mese.
In sede di separazione, il coniuge economicamente più debole ha diritto di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, a maggior ragione, ai figli, che subiscono la pagina 3 di 4 disgregazione del nucleo familiare, deve essere assicurato il soddisfacimento delle esigenze, al medesimo livello .
E' appena il caso di rilevare che non è contestato fra le parti che la primogenita, seppure maggiorenne, non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare congruo il regime patrimoniale fissato nell'ordinanza presidenziale, calcolando l'aggiornamento ISTAT dalla data del detto provvedimento.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e affida il Parte_1 Controparte_1
figlio minore, , ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui Parte_2
assegna la casa coniugale, lascia alla libera determinazione di padre e figlio il regime dei loro incontri, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, un assegno di €. 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie, nonché euro 300,00
a titolo di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2005, atto n. 25, parte II serie B) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15525/2017
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ( ) rappresentata e difesa dall'avv Parte_1 C.F._1
CINARDO GIOVANNI C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 4 ( ) rappresentato e difeso dall'avv. GALEA NAZARENA FULVIA CodiceFiscale_3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito l'affido condiviso dei figli Controparte_1 Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], con
[...] Persona_2 collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione degli incontri fra il padre e i minori, di porre a carico del l'obbligo di versarle un CP_1
assegno di € 600,00 mensili, per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ed un assegno di € 300,00 mensili per il proprio mantenimento , si costituiva in giudizio e concordava con la moglie sulla Controparte_1 domanda di separazione, sull'affido condiviso dei figli e sul loro collocamento presso la madre, sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie, si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile dell'importo massimo di € 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza del 2.4.2018, il Giudice, con funzioni di Presidente, disponeva che i figli fossero affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, prevedeva che il padre potesse sempre vedere i figli e tenerli con sé compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e dei figli stessi e comunque in mancanza di accordi: due pomeriggi alla settimana e alternativamente per due fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
per un periodo di venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
pagina 2 di 4 Il Giudice poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
Par versando alla entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie, nonché euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
Nel corso del giudizio, venivano disposte indagini della Guardia di Finanza sui redditi del e, all'udienza del 4.4.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è CP_1
riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Nel corso del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla deve disporsi Persona_1
in ordine al suo affido, collocamento e regolamentazione degli incontri col padre.
ha più di sedici anni, pertanto, fermo restando l'affido condiviso e il suo Parte_2
collocamento presso la madre, su cui le parti sono concordi , si lascia alla libera determinazione delle parti ogni decisione relativa ad incontri e tempi di permanenza con il genitore non convivente, sempre subordinati al gradimento del figlio.
Par Le parti sono d'accordo anche sull'assegnazione della casa coniugale alla , mentre rimane controversa la questione del mantenimento.
Sussiste sperequazione fra i redditi delle parti: il per sua stessa ammissione, percepisce un CP_1 reddito di circa € 2500 al mese, frutto della sua attività di piccolo imprenditore edile.
Si tratta di un lavoro i cui introiti sono difficilmente tracciabili, in quanto , non fornendo, di norma, servizi ad imprese o a enti pubblici, non di rado ci si sottrae all'obbligo di fatturare. Par
La lavora , con contratto a tempo determinato, come segretaria presso un ente di formazione professionale, percependo una retribuzione di circa € 650,00 al mese.
In sede di separazione, il coniuge economicamente più debole ha diritto di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, a maggior ragione, ai figli, che subiscono la pagina 3 di 4 disgregazione del nucleo familiare, deve essere assicurato il soddisfacimento delle esigenze, al medesimo livello .
E' appena il caso di rilevare che non è contestato fra le parti che la primogenita, seppure maggiorenne, non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare congruo il regime patrimoniale fissato nell'ordinanza presidenziale, calcolando l'aggiornamento ISTAT dalla data del detto provvedimento.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e affida il Parte_1 Controparte_1
figlio minore, , ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui Parte_2
assegna la casa coniugale, lascia alla libera determinazione di padre e figlio il regime dei loro incontri, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, un assegno di €. 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie, nonché euro 300,00
a titolo di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2005, atto n. 25, parte II serie B) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4