Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
691/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conSIlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino ConSIliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'avv. Parte_1
Emanuele Sebri per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
avv. in proprio CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: piaccia alla Corte
d'Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale nel merito:
- rigettare la domanda formula dal ricorrente in quanto infondata;
- condannare l'avv. CP_1
(CF: ) alla restituzione
[...] C.F._1 della somma di 20.840,43 euro oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre commissioni (3,50 euro), spese di istruttoria (500,00 euro) ed interessi relativi al finanziamento richiesto a CP_2
[...] riconvenzionale- l'avv. (CF: CP_1
) al risarcimento del danno (“i C.F._1 due acconti” di cui si da atto nel ricorso a pag. 4 oltre i compensi pagati alla dott.ssa Per_1
) come verrà accertato e quantificato in
[...] corso di causa, comunque non superiore allo scaglione di 5.200 euro. In via istruttoria: a) ordinare nei confronti del ricorrente e della dott.ssa
, con studio a Genova (GE) via Persona_1
Bartolomeo Bosco, n. 45 la produzi one in giudizio delle fatture relative agli importi ricevuti dalla SI.ra per le causali specificate Parte_1 al motivo di difesa n. 2 della comparsa di costituzione;
b) ammettere a prova contraria su tutti i capitoli formulati in ricorso la SI.ra
[...]
RA (GE), via Mazzini, n. 28; c) CP_3 ammettere prova diretta per testi sul seguente capitolo: 1) “Vero che la resistente mi ha pagato la
«consulenza tecnico grafica», doc. 1 che si rammostra al teste”
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello Respingere il gravame avversario poiché improcedibile e infondato per i motivi dedotti confermando la sentenza di primo grado e in ogni caso accogliendo le conclusioni di primo grado qui ritrascritte - accertare che, in forza delle causali dedotte (contratto d'opera professionale di cui ai dossier A-F), la Signora è Parte_2 debitrice dell'Avv. degli onorari CP_1 professionali ad esso dovuti nell'importo riconosciuto come legittimo e dovuto dal competente
CdO (complessivi euro 13.575,00 CNPA e IVA comprese) oltre spese (euro 374,00) ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia - per effetto condannare la Signora a Parte_3 corrispondere all'Avv. l'importo di CP_1 euro 13.949,00 ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e morato ri
- si richiamano le istanze ed eccezioni istruttorie svolte in primo grado. - Con vittoria di spese di ambedue i gradi”.
Parole chiave: eccezione di inadempimento – buona fede - risarcimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
L'avv. ha depositato, presso il CP_1
Tribunale di Genova, ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. ed ha sostenuto:
• di aver ricevuto incarico da di Parte_1 assisterla nel contenzioso che la vedeva contrapposta a , relativamente Persona_2 all'eredità di;
Persona_3
• che quest'ultima aveva nominato eredi, con due diversi testamenti, rispettivamente Persona_4
(marito della SI.ra di cui quest'ultima era Pt_1 erede) e , la quale già aveva Persona_2 accettato l'eredità ed incassato i denari morendo dismessi dalla de cuius e già venduto uno degli appartamenti caduti in successione e sito in
RA;
• che l'assistenza svolta dal professionista si era tradotta in attività stragiudiziale, presentazione di un esposto penale e assistenza in mediazione;
• che, grazie all'opera dell'avv. la sua CP_1 assistita e la SI.ra avevano raggiunto, in Per_2 sede di mediazione, in data 28 luglio 2022, un accordo, in virtù del quale la controparte avrebbe trasferito gratuitamente alla SInora il Pt_1
50% della piena proprietà di un immobile di AG
(di cui quest'ultima era già comproprietaria) e le avrebbe versato 6.000,00 euro;
• Che, tuttavia, tale accordo non si era perfezionato per il rifiuto della sua cliente di sottoscriverlo;
• Di aver maturato, per le proprie prestazioni, un credito di euro 13.949,00, detratti gli acconti già ricevuti, come da taratura del ConSIlio dell'Ordine.
L'avv. ha, quindi, chiesto di condannare la CP_1 controparte al pagamento dell'importo di cui sopra.
La SI.ra si è costituita in giudizio ed ha Pt_1 chiesto di respingere la domanda proposta.
Secondo quest'ultima, il professionista era stato gravemente negligente nell'esecuzione del mandato conferitogli, dal momento che EZ IO
AS era deceduto il 24.7.2017, mentre
[...]
era deceduta il 17.10.2017. Persona_5
Essendo, quindi, EZ AS deceduto prima della SI.ra , la convenuta non poteva Persona_3 avere diritti successori sulla sua eredità. Inoltre, dal momento che la resistente aveva commissionato una perizia grafologica, che aveva attestato la falsità della firma apposta sul testamento apparentemente riferibile alla SI.ra e che istituiva la SI.ra Persona_3 Per_2 come erede, qualora l'accordo raggiunto in mediazione fosse stato sottoscritto, vi sarebbe stato il rischio di una imputazione per ricettazione, con conseguente illiceità dell'acquisto dell'immobile. Per queste ragioni, la resistente non aveva prestato adesione all'accordo raggiunto con la SI.ra ed aveva revocato Per_2
l'incarico al professionista nell'agosto del 2022.
In conclusione, la SI.ra ha chiesto di Pt_1 respingere le domande proposte nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte a risarcirle il danno.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 1845/24, che ha così stabilito in dispositivo: “1. condanna Parte_1
a pagare all'avv. per
[...] CP_1 compensi professionali l'importo di 9.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre spese di taratura per 374,00 euro, oltre interessi legali come da parte motiva;
2. respinge la domanda riconvenzionale, 3. condanna Parte_1
a rifondere all'avv. le spese
[...] CP_1 di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi, € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al
15%, iva e cpa come per legge”.
In motivazione, il Tribunale, dato atto che c'era prova dell'attività svolta dall'avv. e del CP_1 fatto che era pacifico che, grazie alla sua prestazione, era stato raggiunto l'accordo con la SI.ra , ha escluso che l'eccezione di Per_2 inadempimento proposta dalla controparte fosse fondata.
Secondo il Tribunale, la resistente aveva ottenuto dei vantaggi dalla prestazione ricevuta, in quanto avrebbe potuto sottoscrivere l'accordo raggiunto in sede di mediazione. Questo “rappresenta un effettivo risultato utile per l'odierna resistente, a maggior ragione considerata l'oggettiva incertezza circa la sussistenza di diritti successori in suo favore”. Inoltre, non era neppure sostenibile che la resistente rischiasse un'imputazione per ricettazione, qualora avesse sottoscritto l'accordo di cui sopra, dal momento che la perizia di parte commissionata dalla SI.ra (depositata in Pt_1 estratto), che attestava che il testamento che istituiva la SI.ra era apocrifo, era stata Per_2 redatta sulla mera copia del testamento ed era stata “riservata la conferma in termini di assoluta certezza all'esito dell'esame della scheda originale, esame ad oggi negato dal Notaio . Per_6
2 il giudizio di appello
La SI.ra ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di respingere ogni domanda nei suoi confronti e di accogliere le domande riconvenzionali formulate. L'appellante ha, poi, chiesto di condannare la controparte a restituirle quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'avv. si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la SI.ra a Pt_1 lamentato l'errato esame di fatti (incertezza dei diritti successori della resistente) decisivi e discussi tra le parti. violazione degli artt. 115 e
116 cpc.
Il Tribunale aveva sbagliato nell'affermare che vi era una oggettiva incertezza in ordine ai diritti successori della SI.ra dal momento che Per_7 era certo che non c'era delazione ereditaria a suo favore. L'eredità si sarebbe dovuta devolvere allo
Stato, una volta riscontrata la falsità del testamento che istituiva la SI.ra , come Per_2 da perizia grafologica commissionata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'errato esame di fatti (inutilità dell'attività stragiudiziale) decisivi e discussi tra le parti. violazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Non era vero che l'attività dell'avv. aveva CP_1 portato ad un risultato utile, dal momento che, se la SI.ra avesse sottoscritto Parte_1
l'accordo elaborato da controparte, sarebbe stata imputata per il reato di ricettazione o di truffa aggravata ai danni dello Stato perché con dolo avrebbe ricevuto dalla SI.ra Persona_2 beni di provenienza illecita.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“errata valutazione delle prove. violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc”.
La firma dell'accordo avrebbe esposto l'appellante ad un processo penale, tanto è che la SI.ra era stata rinviata a giudizio dalla Persona_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova proprio per aver falsificato il testamento a suo favore, a seguito dell'esposto penale che l'avv. aveva predisposto a fav ore della CP_1 SI.ra In sede civile, poi, Parte_1
l'accordo sarebbe stato nullo per illiceità della causa. Del resto, neppure l'avv. aveva CP_1 contestato l'esito della perizia di parte commissionata dalla stessa SI.ra Pt_1
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la omessa applicazione -in ipotesi- della prova presuntiva. violazione degli artt. 2729 cc, 113 e
115 cpc.
Il Tribunale non aveva considerato 2 elementi indiziari, sufficienti a dimostrare l'altrui inadempimento: non c'era alcuna delazione ereditaria a favore della SI.ra e Parte_1 la stessa sarebbe stata penalmente responsabile in caso di sottoscrizione dell'accordo elaborato e proposto da controparte.
L'appellante ha, poi, insistito nella domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno, consistente nel versamento di acconti all'avv. per la prestazione ricevuta e nel CP_1 pagamento di un onorario al perito grafologo, spese che sarebbero state evitate ove l'appellante fosse stata informata dell'assenza a suo favore di diritti ereditari.
4 L'inadempimento dell'avv. ed il compenso CP_1
a questi spettante
I 4 motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Questi, in sintesi, i fatti pacifici in causa.
Esistono 2 testamenti che disciplinano la successione della defunta Persona_5
.
[...]
Il primo, datato 15.9.2014, istituì come erede
; il secondo, successivo e datato Persona_2
24/7/17, nominò erede l'ex cognato, nonché marito dell'appellante, di cui Persona_4 quest'ultima era erede.
La SI.ra nell'agosto del 2021, si rivolse Per_7 all'avv. proprio per far valere i propri CP_1 diritti successori sul patrimonio della SI.ra
, nei confronti della SI.ra . Persona_3 Per_2 A seguito dell'intervento del legale, la SI.ra Per_7 commissionò una perizia di parte (prodotta solo in estratto, che potè esaminare solo la fotocopia del testamento), che, in data 7 dicembre 2021, concluse che il testamento esaminato, che aveva istituito come erede la SI.ra , non Per_2 proveniva dalla mano della de cuius.
Per tale ragione, la SI.ra presentò, sempre Per_7 con l'assistenza dell'avv. un esposto CP_1 presso la Procura della Repubblica di Genova in data 14 dicembre 2021
In sede di mediazione, instaurata ad iniziativa dell'appellante, sempre assistita dall'avv. CP_1 fu raggiunto, in data 21 luglio 2022, una bozza di accordo, che prevedeva il trasferimento a favore dell'appellante della quota di comproprietà di un appartamento in AG oggetto di eredità della SI.ra da parte della SI.ra Persona_3 Per_2 ed il versamento, da parte di quest'ultima, dell'importo di euro 6.000,00.
Tale accordo saltò per il rifiuto della SI.ra Pt_1 di sottoscriverlo.
Infine, va ricordato che la SI.ra fu Per_2 rinviata a giudizio proprio per il reato di falso ex art. 491 c.p. in data 21 luglio 2023.
Non è in discussione che non Parte_1 avesse diritti successori in merito all'eredità
. Infatti, EZ AS (di cui Persona_3
l'appellante è erede) era sì chiamato alla eredità di quest'ultima; tuttavia, il predetto era premorto alla de cuius e, quindi, non aveva potuto manifestare l'accettazione.
L'art. 467 c.c. esclude dalla rappresentazione il coniuge del chiamato che non può accettare l'eredità.
Uno dei doveri dell'avvocato, ai sensi degli artt.
1176 c.c. e 1375 c.c. è proprio quello di informare il cliente della natura avventata della pretesa che questi pretende di esercitare, se del caso dissuadendolo e sconSIliandolo dall'intraprendere eventuali iniziative (Cass.
19520/19; Cass. 24544/09; Cass. 14597/04). In particolare, l'avvocato deve rappresentare al proprio cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato da questi avuto di mira, in particolar modo, come nella specie, dinanzi ad un cliente a digiuno delle norme di diritto. In questi casi, quindi, esiste il preciso dovere di spiegare al cliente compiutamente quali siano le conseguenze delle scelte suggerite o pretese, in termini di prevedibili pro e contra delle iniziative prospettate.
Non è dubbio, quindi, che, nella specie, l'avv. avrebbe dovuto, sin dal momento del CP_1 conferimento dell'incarico, evidenziare che la SI.ra non poteva vantare alcun diritto Pt_1 sull'eredità della SI.ra , Persona_3 dissuadendola dall'affrontare costi ad essa inerenti.
Il professionista ha sostenuto di averlo fatto e di aver “condiviso con la cliente (e SI.ra la CP_3 problematica della delazione (rilevanza “data decesso” luglio 2017 e non “data dichiarazione successione” dicembre 2017)”.
Tuttavia, tale circostanza non è stata affatto dimostrata dall'avv. gravato dal relativo CP_1 onere, trattandosi di responsabilità contrattuale. Parte appellata non ha insistito nell'assunzione dei testi sul punto e la prova documentale è del tutto carente. Infatti, che la SI.ra fosse Pt_1 stata informata di non poter vantare diritti successori è circostanza che non è certo desumibile, ex artt. 2727 e 2729 c.c., dalle ricerche svolte dall'appellato di altri parenti della de cuius fino al sesto grado;
del resto, anche tale attività sarebbe stata inutile, una volta appurato che l'appellante era estranea a tale eredità.
Quanto sopra riportato, però, non è sufficiente per negare il diritto al compenso del professionista.
Infatti, la difesa della SI.ra che ha Pt_1 chiesto di accertare di non dovere nulla al professionista incaricato, deve essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 1460 c.c., secondo la qualificazione accolta dal Tribunale e non contestata da alcuna parte in causa;
tale eccezione non può essere formulata nell'ipotesi in cui il rifiuto sia contrario alla buona fede, ai sensi dell'art. 1460, co. 2 c.c.
La giurisprudenza sostiene che “L'eccezione
d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato
l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo…” (Cass. 25894/16). Nella specie, quindi, sarebbe contrario alla buona fede rifiutare il pagamento per una prestazione sì non conforme alla diligenza qualificata richiesta, ma che ha, comunque, portato, paradossalmente e contro ogni pronostico, proprio a causa della negligenza, ad un risultato potenzialmente soddisfacente per il cliente. Risulta sicuramente vero che, allo stato, non c'è prova di alcun reato addebitabile alla SI.ra
, né dell'illiceità dell'accordo come Per_2 evidenziato dal Tribunale. A ben vedere, non è neppure dimostrato che l'eredità si dovesse devolvere allo Stato, in quanto non può affatto darsi per scontato che il testamento della SI.ra che istituiva la SI.ra come Persona_3 Per_2 erede fosse falso. Non è, quindi, affatto certo che lo Stato avrebbe potuto rivendicare la comproprietà dell'appartamento di AG trasferita alla SI.ra Pt_1
Ciò che, però, è innegabile è che gli elementi a disposizione della SI.ra al momento in Pt_1 cui avrebbe dovuto essere sottoscritto l'accordo con la SI.ra , indicavano che, Pt_4 prevedibilmente, l'accordo in questione avrebbe dato adito a contestazioni e che, ad esso, avrebbero potuto far seguito una serie di possibili strascichi giudiziari, dall'esito tutt'altro che scontato.
Su queste basi, non risulta contrario a buona fede, in quanto del tutto ragionevole, la mancata sottoscrizione degli accordi, in quanto potenzialmente forieri di successivi ulteriori esborsi economici e non solo.
Ne discende l'accoglimento dei motivi di appello proposti.
Secondo l'avv. in ogni caso, l'eccezione di CP_1 inadempimento non potrebbe riguardare le prestazioni professionali inerenti ai Dossier A, D ed E, in quanto non interessati dalla problematica della delazione ereditaria.
Per quanto riguarda il dossier A, questo è stato descritto nel ricorso introduttivo come “fase di studio preliminare avente ad oggetto i testamenti oggetto di pubblicazione (sia a favore della Signora
che a favore di e/o a favore Per_2 Per_4 congiuntamente di e della cognata dello Per_4 stesso); verifica mediante perito grafologo Dott.
della possibilità di contestare il Per_1 testamento olografo che aveva istituito erede la SInora ”. L'oggetto del dossier è, quindi, Per_2 la vicenda successoria della SI.ra , Persona_3 rispetto al quale si è riscontrato l'errore iniziale sopra evidenziato. Ne discende che, per tale prestazione, nulla può essere preteso.
Il dossier D è stato così descritto: “verifiche presso gli uffici anagrafe sia di RA che di AG per ricerca eredi legittimi per ipotesi criticità delazione
Signora nota a e nota condominio Pt_1 CP_4
AG”.
Parte appellante ha, poi, evidenziato, nelle memorie successive, che, in tale dossier, il professionista aveva prestato consulenza non solo di tipo successorio, ma anche in merito ai
“rapporti con la comproprietaria e con Per_2
l'agenzia per le chiavi nonché morosità condominiali della casa AG”.
Tuttavia, rispetto a tale dossier parte appellante non ha fornito indicazioni più specifiche sulle prestazioni correlate a tale secondo incarico ed alla misura in cui queste hanno inciso sul compenso finale, ragion per cui nulla può essere riconosciuto.
Per quanto riguarda, invece, il dossier E, questo ha ad oggetto la “partecipazione alla procedura di mediazione ex adverso radicata (organismo Genova presso CdO) ai fini della divisione dell'immobile sito in AG per ivi far valere la “pregiudizialità” della (a breve) contestanda petizione di eredità”.
Quest'ultima prestazione è indipendente dalla vicenda successoria (la SI.ra era stata Pt_1 convenuta in mediazione dalla SI.ra in Per_2 veste di comproprietaria al 50% dell'immobile) e, quindi, deve essere retribuita.
Per queste ragioni, l'appellante ha diritto a ricevere 2.553,46 euro a titolo di compenso, oltre Contro a 70,00 euro per spese di taratura presso il
5 le domande risarcitorie proposte da parte appellante.
Parte appellante ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'aver dovuto anticipare acconti all'avv. CP_1
e dall'aver incaricato un professionista grafologo, spese tutte evitabili ove la stessa avesse saputo sin ab origine, com'era suo diritto, di non poter vantare alcun diritto successorio.
Per quanto riguarda il compenso al grafologo,
l'appellante non ha specificato l'ammontare dell'esborso subito, evidenziando, anzi, di non essere in grado di quantificarlo.
A maggior ragione, la Corte di Appello non dispone degli elementi per la sua quantificazione.
Non può darsi corso all'istanza ex art. 210 c.p.c., volto ad ottenere un ordine di esibizione delle fatture emesse dalla grafologa, in quanto tale strumento può essere esercitato solo in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. 31251/21), mentre, nella specie, si trattava di circostanze riconducibili alla sfera di conoscenza della stessa istante.
Ne discende che la domanda va respinta, essendo la parte onerata della prova non solo dell'an, ma anche del quantum del danno.
Per quanto riguarda gli acconti già pagati all'avv.
Squeri si osserva quanto segue.
Dalle fatture prodotte dal professionista emergono acconti pagati per complessivi 1.000,00 euro, di cui 250,00 si riferiscono all'unica prestazione per cui l'avv. ha maturato un diritto al CP_1 compenso.
Non c'è prova di pagamenti ulteriori.
Deve premettersi che tali pagamenti sono stati eseguiti in attuazione del contratto intercorso tra il professionista e l'appellante. Finchè tale contratto esiste, esso rappresenta una causa giustificatrice del diritto dell'avv. di CP_1 trattenere tali pagamenti. Secondo la giurisprudenza, infatti, “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risar citoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. 29331/24; Cass. 27042/24; Cass.
29218/17; Cass. 6886/14)
Nel caso di prestazioni esecutive di obbligazioni contrattuali, la sorte delle prestazioni stesse non può prescindere dalla sorte del contratto in cui entrambe le prestazioni hanno causa, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, le prestazioni eseguite saranno necessariamente assoggettate al regime delle restituzioni derivanti dall'effetto retroattivo della risoluzione del contratto. Ciò comporta che la restituzione di quanto versato in esecuzione di un valido contratto è possibile solo nel caso in cui il vincolo creato da quel contratto sia sciolto. La giurisprudenza maggioritaria, quindi, ritiene necessaria la proposizione di una domanda di risoluzione per poter ottenere la restituzione di quanto già pagato. In questi termini, si ve dano
Cass. 14289/18; Cass. 2956/11; Cass. 9052/10;
Cass. 3012/10; Cass. 21230/09; Cass. 23273/06;
Cass. 5100/06.
Ma tale domanda non è stata proposta, neppure in forma implicita (sull'ammissibilità di una domanda di risoluzione implicita, si vedano Cass.
12344/97 e, più recentemente, Cass. 24947/17), essendo stata proposta, invece, solo una eccezione ex art. 1460 c.c. che, però, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi (Cass. 8760/19).
Secondo Cass. 36497/23 e Cass. 21230/09, di quanto già versato a favore del professionista deve tenersi conto ai fini della domanda di risarcimento del danno. L'art. 1223 c.c. individua il danno nella diminuzione del patrimonio da intendersi quale differenza tra il valore dell'attuale patrimonio del danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Il contraente non inadempiente, pertanto, deve essere messo nella condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto le prestazioni pattuite.
Secondo la Suprema Corte, il danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione “dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di o ttenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità” (Cass. 36497/23).
Anche qualora si aderisse a tale giurisprudenza, comunque, si osserva che, se l'avv. avesse CP_1 correttamente eseguito la prestazione, informando la SI.ra quest'ultima avrebbe dovuto, Pt_1 comunque, pagarlo per la prestazione di consulenza, con un costo che, presumibilmente sarebbe stato pari agli acconti versati di 750,00 euro.
6 La restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado
La domanda deve essere accolta, in quanto è venuto meno il titolo che giustificava il pagamento, con interessi legali dal pagamento.
Non sono, dovute, invece, gli interessi e le ulteriori spese sostenute per il finanziamento bancario, dal momento che questi configurano un danno, che va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. domanda non proposta nel presente giudizio.
7 Le spese di lite
Considerato che la domanda di parte appellata si compone di più capi e che alcune delle istanze proposte sono state respinte, le spese di lite vengono compensate integralmente.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Genova 1845/24,
1) ridetermina in euro 2.553,46 euro a titolo di compenso, oltre a 70,00 euro per spese di taratura, oltre interessi di cui alla sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle dell'appello;
3) condanna a restituire a CP_1 Parte_1
18.216,97 euro, oltre interessi di cui in
[...] parte motiva.
Genova 4 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno