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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2024, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8157 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/10/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Narbolia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambio di residenza.
2) La casa familiare, sita in Sestu in Via Salvemini n. 6/A, di proprietà esclusiva della NOa viene a quest'ultima assegnata, con tutto quanto la Parte_1 arreda;
la stessa NOa continuerà a viverci insieme ai due figli minori Pt_1 che manterranno presso la medesima abitazione la loro residenza anagrafica.
3) I figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative.
Mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 4 4) I tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione del padre saranno CP_ concordati dalle parti di volta in volta in base ai turni di lavoro del NO che vengono al medesimo comunicati settimanalmente dal suo datore di lavoro e che egli si impegna a trasmettere tempestivamente alla NOa al fine di Pt_1 concordare i tempi di permanenza dei figli minori presso la sua abitazione.
In ogni caso, fin da ora, il NO si impegna a tenere con sé i CP_1 figli minori e nel corso della settimana almeno per due Per_1 Per_2 pomeriggi ed ancora almeno per due fine settimana al mese;
il tutto compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso.
Anche la permanenza dei figli minori presso ciascun genitore durante le festività natalizie, le vacanze pasquali e le ferie estive sarà decisa di comune accordo tra CP_ gli stessi sulla base dei turni di lavoro del NO e potrà essere concordata tra le parti in prossimità della comunicazione degli stessi.
Parimenti, poiché la NOa per motivi di lavoro, per circa 3-4 volte Pt_1 all'anno, si dovrà assentare dalla casa familiare per circa 3-4 giorni consecutivi, CP_ la stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione al NO , il quale, in quei giorni, dovrà avere cura e tenere con sé i figli e . Per_1 Per_2
CP_ 5) Il NO verserà alla NOa entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascuna figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e . Per_1 Per_2
Si precisa che tale somma è inclusiva della retta mensile della scuola materna frequentata attualmente dal piccolo , scelta già presa di comune Per_2 accordo dai due coniugi.
L'importo di Euro 400,00 verrà mantenuto anche quando terminerà la Per_2 scuola dell'infanzia per passare alla scuola primaria.
CP_ Inoltre, il Sig. cede la sua quota pari al 50% dell'assegno unico per i figli in favore della NOa che, quindi, continuerà a percepirlo Pt_1 integralmente come finora accaduto.
Le spese straordinarie riguardanti i figli minori saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% per ciascuno, tra le quali vi sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le cure logopediche per il figlio e Per_2
l'attività sportiva che è in procinto di praticare;
il tutto sempre previo Per_1 accordo tra i due coniugi.
CP_ 6) Il Sig. acconsente e nulla oppone affinché la NOa possa Pt_1 aggiungere il proprio cognome a quello dei bambini che attualmente riportano solo quello paterno, ponendolo in successione a quest'ultimo.
CP_ Il Sig. si impegna a prestare l'eventuale consenso necessario e a sottoscrivere qualsiasi documento gli venga sottoposto per raggiungere tale scopo.
Pag. 3 di 4 7) I coniugi concordano affinché l'autovettura Dacia Duster tg. FR944VF di proprietà di entrambi e attualmente in uso alla NOa venga assegnata Pt_1 alla medesima che continuerà a pagare la rata della finanziaria accesa per il suo CP_ acquisto, senza nulla pretendere dal NO a titolo di rimborso per le rate suddette e i costi della vettura (bollo, assicurazione, ecc.).
8) In considerazione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali operata, i coniugi danno atto che non dovrà tra essi darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento reciproco.
CP_ 9) I NOi e prestano, sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio Pt_1
e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8157 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/10/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Narbolia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambio di residenza.
2) La casa familiare, sita in Sestu in Via Salvemini n. 6/A, di proprietà esclusiva della NOa viene a quest'ultima assegnata, con tutto quanto la Parte_1 arreda;
la stessa NOa continuerà a viverci insieme ai due figli minori Pt_1 che manterranno presso la medesima abitazione la loro residenza anagrafica.
3) I figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative.
Mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 4 4) I tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione del padre saranno CP_ concordati dalle parti di volta in volta in base ai turni di lavoro del NO che vengono al medesimo comunicati settimanalmente dal suo datore di lavoro e che egli si impegna a trasmettere tempestivamente alla NOa al fine di Pt_1 concordare i tempi di permanenza dei figli minori presso la sua abitazione.
In ogni caso, fin da ora, il NO si impegna a tenere con sé i CP_1 figli minori e nel corso della settimana almeno per due Per_1 Per_2 pomeriggi ed ancora almeno per due fine settimana al mese;
il tutto compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso.
Anche la permanenza dei figli minori presso ciascun genitore durante le festività natalizie, le vacanze pasquali e le ferie estive sarà decisa di comune accordo tra CP_ gli stessi sulla base dei turni di lavoro del NO e potrà essere concordata tra le parti in prossimità della comunicazione degli stessi.
Parimenti, poiché la NOa per motivi di lavoro, per circa 3-4 volte Pt_1 all'anno, si dovrà assentare dalla casa familiare per circa 3-4 giorni consecutivi, CP_ la stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione al NO , il quale, in quei giorni, dovrà avere cura e tenere con sé i figli e . Per_1 Per_2
CP_ 5) Il NO verserà alla NOa entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascuna figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e . Per_1 Per_2
Si precisa che tale somma è inclusiva della retta mensile della scuola materna frequentata attualmente dal piccolo , scelta già presa di comune Per_2 accordo dai due coniugi.
L'importo di Euro 400,00 verrà mantenuto anche quando terminerà la Per_2 scuola dell'infanzia per passare alla scuola primaria.
CP_ Inoltre, il Sig. cede la sua quota pari al 50% dell'assegno unico per i figli in favore della NOa che, quindi, continuerà a percepirlo Pt_1 integralmente come finora accaduto.
Le spese straordinarie riguardanti i figli minori saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% per ciascuno, tra le quali vi sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le cure logopediche per il figlio e Per_2
l'attività sportiva che è in procinto di praticare;
il tutto sempre previo Per_1 accordo tra i due coniugi.
CP_ 6) Il Sig. acconsente e nulla oppone affinché la NOa possa Pt_1 aggiungere il proprio cognome a quello dei bambini che attualmente riportano solo quello paterno, ponendolo in successione a quest'ultimo.
CP_ Il Sig. si impegna a prestare l'eventuale consenso necessario e a sottoscrivere qualsiasi documento gli venga sottoposto per raggiungere tale scopo.
Pag. 3 di 4 7) I coniugi concordano affinché l'autovettura Dacia Duster tg. FR944VF di proprietà di entrambi e attualmente in uso alla NOa venga assegnata Pt_1 alla medesima che continuerà a pagare la rata della finanziaria accesa per il suo CP_ acquisto, senza nulla pretendere dal NO a titolo di rimborso per le rate suddette e i costi della vettura (bollo, assicurazione, ecc.).
8) In considerazione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali operata, i coniugi danno atto che non dovrà tra essi darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento reciproco.
CP_ 9) I NOi e prestano, sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio Pt_1
e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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