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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RANI
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2019/2021 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. Massimiliano Matera e dell'avv. Antonio Gaudio in Andria, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Gianfranco Rosato in Trani, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2021, emesso il 04.03.2021 da questo Tribunale nel procedimento n.
1062/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del Parte_1
decreto, la somma di € 28.943,60 oltre interessi e competenze di lite.
aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della complessiva somma Controparte_1
di € 28.943,60 in virtù di forniture commerciali aventi ad oggetto prodotti petroliferi, effettuate nei mesi di settembre 2010 e gennaio 2011, documentate dalla fattura n. 4012 del 30.9.10 di € 23.916,00 (saldo € 5.906,00)
e n. 308 del 27.1.11 di € 22.302,00, oltre le spese bancarie e di protesto relative all'assegno bancario insoluto n. 0827135596-01, pari ad € 145,00, nonché la penale ex art. 3 L. n. 386/1990 di € 590,00.
1 Con l'atto di opposizione in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
A fondamento della domanda sosteneva la prescrizione del credito in virtù del decorso del termine di dieci anni dall'emissione delle fatture rispettivamente del 30.09.2010 e del 27.01.2011 le quali, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non contenevano un termine differito di 75 giorni per il pagamento rispetto alla data di emissione;
che solo con raccomandata a/r del 23.02.2021, successiva quindi allo spirare del termine di prescrizione, la trasmetteva intimazione di pagamento e di interruzione dei termini Controparte_1
prescrizionali; deduceva poi l'intervenuto pagamento della fattura n. 308 dell'importo di € 22.302,00 a mezzo di assegno bancario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021 si costituiva (avv. Rosato), che Controparte_1
chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Evidenziava che il credito azionato in via monitoria, oltre ad essere provato dalle fatture allegate, è supportato dai corrispondenti d.d.t.; che la opponente non contestava i fatti posti alla base dell'insorgenza del credito;
che il credito relativo alla fattura n. 308/2011 deve ritenersi riconosciuto attraverso la riproduzione, da parte dell'opponente, del facciale di un assegno bancario di pari importo;
che appare infondata l'eccezione di prescrizione atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la proposizione di un'azione revocatoria produce ai sensi degli art. 2943 e 2945 c.c. l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo;
che nella specie, il giudizio monitorio è stato preceduto da giudizio di revocatoria ordinaria (R.G.
n. 9100069372013) conclusosi con sentenza n. 304/2021 emessa dal Tribunale di Trani in data 11.2.2021; che quanto, invece, all'assegno bancario relativo all'importo di cui alla fattura n. 308 del 27.1.2011, la parte creditrice evitò di mettere all'incasso lo stesso dell'importo di € 22.302,00 per evitare inutili spese bancarie e di protesto, dopo aver constatato la levata del protesto sull'assegno bancario di € 5.906,00.
2 All'udienza di prima comparizione del 7.12.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed all'esito, dato atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024 e in quella sede trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., che entrambe le parti depositavano.
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale non è fondata Parte_1
ed è pertanto rigettata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del credito costituito dalle fatture e dai relativi d.d.t.; a fronte di ciò l'opponente non ha contestato la documentazione fornita dalla ricorrente a supporto del credito,
eccependo invece l'intervenuta prescrizione decennale dello stesso.
Sul punto, l'opposta ha, invece, sostenuto l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale in virtù della proposizione giudizio di revocatoria ordinaria (R.G. n. 91000693/2013) conclusosi con sentenza n.
304/2021 emessa dal Tribunale di Trani in data 11.2.2021, atto idoneo in modo univoco a manifestare l'intento della parte di far valere il proprio diritto di credito.
Come sostenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “la domanda giudiziale ha
efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto
nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una
specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile,
sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di
credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo
giudizio” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016; Cass., sent. 22.3.2021 n. 8019).
3 Pertanto, infondata è la dedotta eccezione di prescrizione del diritto di credito stante l'intervenuta interruzione del relativo termine.
Non può, infine, trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di pagamento dell'importo portato dall'assegno bancario di € 22.302,00 di cui alla fattura n. 308 del 27.1.2011, in quanto parte opponente, su cui incombeva l'onere della prova del pagamento quale fatto estintivo della pretesa creditoria, non ha assolto tale onere di allegazione, non contestando neppure l'argomentazione di parte opposta sul punto relativa al mancato incasso dell'assegno emesso per il relativo importo.
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale non è dunque Parte_1
fondata ed è pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le competenze di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 e con aumento del 30%
per la presenza negli atti del convenuto (comparsa di costituzione e memorie conclusive) dei collegamenti ipertestuali, obbligatorio ex d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del d.m. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2019/2021 del Ruolo Generale, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta con atto di citazione del 12.4.2021 da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2021 emesso il
04.03.2021 dal Tribunale di Trani nel procedimento n. 1062/2021 R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2) dichiara tenuta e condanna in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1
pagamento delle competenze di lite in favore di che, in relazione al valore della Controparte_1
controversia, liquida in euro 5.508,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione, per la fase di trattazione, della riduzione del 50% in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria), già applicato l'aumento del 30% per la presenza nel testo di collegamenti ipertestuali, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 24.4.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
4
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2019/2021 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. Massimiliano Matera e dell'avv. Antonio Gaudio in Andria, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Gianfranco Rosato in Trani, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2021, emesso il 04.03.2021 da questo Tribunale nel procedimento n.
1062/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del Parte_1
decreto, la somma di € 28.943,60 oltre interessi e competenze di lite.
aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della complessiva somma Controparte_1
di € 28.943,60 in virtù di forniture commerciali aventi ad oggetto prodotti petroliferi, effettuate nei mesi di settembre 2010 e gennaio 2011, documentate dalla fattura n. 4012 del 30.9.10 di € 23.916,00 (saldo € 5.906,00)
e n. 308 del 27.1.11 di € 22.302,00, oltre le spese bancarie e di protesto relative all'assegno bancario insoluto n. 0827135596-01, pari ad € 145,00, nonché la penale ex art. 3 L. n. 386/1990 di € 590,00.
1 Con l'atto di opposizione in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
A fondamento della domanda sosteneva la prescrizione del credito in virtù del decorso del termine di dieci anni dall'emissione delle fatture rispettivamente del 30.09.2010 e del 27.01.2011 le quali, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non contenevano un termine differito di 75 giorni per il pagamento rispetto alla data di emissione;
che solo con raccomandata a/r del 23.02.2021, successiva quindi allo spirare del termine di prescrizione, la trasmetteva intimazione di pagamento e di interruzione dei termini Controparte_1
prescrizionali; deduceva poi l'intervenuto pagamento della fattura n. 308 dell'importo di € 22.302,00 a mezzo di assegno bancario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021 si costituiva (avv. Rosato), che Controparte_1
chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Evidenziava che il credito azionato in via monitoria, oltre ad essere provato dalle fatture allegate, è supportato dai corrispondenti d.d.t.; che la opponente non contestava i fatti posti alla base dell'insorgenza del credito;
che il credito relativo alla fattura n. 308/2011 deve ritenersi riconosciuto attraverso la riproduzione, da parte dell'opponente, del facciale di un assegno bancario di pari importo;
che appare infondata l'eccezione di prescrizione atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la proposizione di un'azione revocatoria produce ai sensi degli art. 2943 e 2945 c.c. l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo;
che nella specie, il giudizio monitorio è stato preceduto da giudizio di revocatoria ordinaria (R.G.
n. 9100069372013) conclusosi con sentenza n. 304/2021 emessa dal Tribunale di Trani in data 11.2.2021; che quanto, invece, all'assegno bancario relativo all'importo di cui alla fattura n. 308 del 27.1.2011, la parte creditrice evitò di mettere all'incasso lo stesso dell'importo di € 22.302,00 per evitare inutili spese bancarie e di protesto, dopo aver constatato la levata del protesto sull'assegno bancario di € 5.906,00.
2 All'udienza di prima comparizione del 7.12.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed all'esito, dato atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024 e in quella sede trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., che entrambe le parti depositavano.
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale non è fondata Parte_1
ed è pertanto rigettata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del credito costituito dalle fatture e dai relativi d.d.t.; a fronte di ciò l'opponente non ha contestato la documentazione fornita dalla ricorrente a supporto del credito,
eccependo invece l'intervenuta prescrizione decennale dello stesso.
Sul punto, l'opposta ha, invece, sostenuto l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale in virtù della proposizione giudizio di revocatoria ordinaria (R.G. n. 91000693/2013) conclusosi con sentenza n.
304/2021 emessa dal Tribunale di Trani in data 11.2.2021, atto idoneo in modo univoco a manifestare l'intento della parte di far valere il proprio diritto di credito.
Come sostenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “la domanda giudiziale ha
efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto
nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una
specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile,
sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di
credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo
giudizio” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016; Cass., sent. 22.3.2021 n. 8019).
3 Pertanto, infondata è la dedotta eccezione di prescrizione del diritto di credito stante l'intervenuta interruzione del relativo termine.
Non può, infine, trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di pagamento dell'importo portato dall'assegno bancario di € 22.302,00 di cui alla fattura n. 308 del 27.1.2011, in quanto parte opponente, su cui incombeva l'onere della prova del pagamento quale fatto estintivo della pretesa creditoria, non ha assolto tale onere di allegazione, non contestando neppure l'argomentazione di parte opposta sul punto relativa al mancato incasso dell'assegno emesso per il relativo importo.
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale non è dunque Parte_1
fondata ed è pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le competenze di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 e con aumento del 30%
per la presenza negli atti del convenuto (comparsa di costituzione e memorie conclusive) dei collegamenti ipertestuali, obbligatorio ex d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del d.m. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2019/2021 del Ruolo Generale, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta con atto di citazione del 12.4.2021 da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2021 emesso il
04.03.2021 dal Tribunale di Trani nel procedimento n. 1062/2021 R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2) dichiara tenuta e condanna in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1
pagamento delle competenze di lite in favore di che, in relazione al valore della Controparte_1
controversia, liquida in euro 5.508,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione, per la fase di trattazione, della riduzione del 50% in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria), già applicato l'aumento del 30% per la presenza nel testo di collegamenti ipertestuali, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
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Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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