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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3594/2021 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giuseppe Gulisano del Foro di Catania, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Caterina Carmen Calia, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 20/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. Con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e hanno contratto matrimonio in Paternò in data Parte_1 Controparte_1
12/01/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Paternò, dell'anno 2009, parte I, atto n. 1.
Dalla coppia sono nate le figlie (16/01/2009) e (16/08/2017). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/03/2022, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale, con addebito nei confronti del coniuge , per i motivi di cui al Controparte_1 ricorso;
chiedeva, altresì, l'affidamento congiunto delle due figlie e con Per_1 Per_2
collocamento presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita come da ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di versarle un assegno di 600,00 euro per il mantenimento delle due figlie minori.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di separazione Controparte_1
avanzata da parte ricorrente, ma contestava la richiesta di addebito della separazione e proponeva di versare un assegno di mantenimento per le due figlie pari ad € 200,00 da lui definite “omnia”, ovvero senza addebito di altre spese.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25 novembre 2021 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. di seguito riportati: “Affida le figlie
minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Disciplina il Per_1 Per_2
diritto di visita del padre come in parte motiva. Dispone a carico di ed in Controparte_1
favore di un contributo per il mantenimento delle figlie minori di complessivi € Parte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto versato.”
Transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale allegato in atti e chiedevano la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
In seno alle note conclusionali, parte ricorrente reiterava la richiesta di affido esclusivo delle figlie minori avanzata in seno al verbale del 17/06/2024, stante l'inadempimento del resistente riguardo alle statuizioni economiche.
Parte resistente insisteva nelle domande già spiegate in seno alla memoria di costituzione e risposta. Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Si deve invece rigettare la domanda di addebito della separazione al coniuge avanzata dalla ricorrente.
Sul punto occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento,
contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava, e non già quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000,
n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444). Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Pertanto, se non è raggiunta la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, non può essere pronunciato alcun addebito (cfr. Cass. Civ. n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, la domanda di addebito formulata da si fonda sul Parte_1
dedotto atteggiamento del marito in costanza di matrimonio, per cui avrebbe trascurato i doveri coniugali, dedicandosi inizialmente al videopoker e successivamente allontanandosi da casa.
Tale circostanza veniva contestata dal resistente il quale deduceva, in seno alla comparsa di costituzione, che l'allontanamento da casa è derivato da una convivenza ormai non più tollerabile e che, comunque, aveva continuato a frequentare le bambine interessandosi delle vicende familiari, come anche ammesso dalla stessa la quale, in sede di udienza Pt_1
presidenziale, ha dichiarato: << Il signor non vive più a casa con me e le mie figlie CP_1 perché l'ho buttato fuori di casa nel 2019. Il vede regolarmente le figlie CP_1
compatibilmente con il suo lavoro. >>.
La domanda di addebito appare dunque priva di fondamento e deve essere rigettata.
In ordine all'affidamento delle due figli minori, appare opportuno e conforme all'interesse della prole l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter c. c.).
La stessa , nuovamente ascoltata all'udienza del 17/06/2024, riferiva di non avere Pt_1
difficoltà a contattare il padre e che, quando vi è stata la necessità che firmasse CP_1
autorizzazioni o altro, questi ha sempre provveduto;
dunque, non vi sono ragioni concrete per desumere che l'affido condiviso sia di pregiudizio alla prole.
Quanto al diritto di visita, il padre potrà incontrare le ragazze come da accordi tra le parti, in relazione agli impegni scolastici ed extra scolastici e, in caso di mancato accordo, due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20;00, nonché a fine settimana alternati con pernottamento dal venerdì alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:00; nel periodo estivo per giorni 15 anche non consecutivi e 5 nel periodo natalizio, alternando per ciascun anno il giorno di Natale con quello del Capodanno, e giorni 3 per le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Quanto alle statuizioni economiche legate al mantenimento di e , si ritiene Per_1 Per_2 congruo e proporzionato l'assegno di € 500,00 (250,00 a figlia) già stabilito in via provvisoria, che deve essere corrisposto alla madre quale genitore collocatario, anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Tale somma ritiene il collegio essere congruamente rapportata, da un lato, alle esigenze di crescita delle due minori e, dall'altro, alla capacità lavorativa del padre il quale, sebbene in cerca di occupazione stabile, ha capacità lavorativa come panettiere e pizzaiolo e può, utilmente, trovare collocazione nell'ambito della propria specializzazione.
In relazione all'esito ed alla natura del procedimento, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3594/2021, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del comune di Paternò, di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 1, parte 1, anno 2009);
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3) Affida congiuntamente le figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
4) al pagamento di € 500,00 a titolo di contributo al Controparte_2
mantenimento di entrambe le figlie (€ 250,00 ciascuna), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
5) Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 16.05.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3594/2021 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giuseppe Gulisano del Foro di Catania, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Caterina Carmen Calia, giusta procura in atti.
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 20/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. Con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e hanno contratto matrimonio in Paternò in data Parte_1 Controparte_1
12/01/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Paternò, dell'anno 2009, parte I, atto n. 1.
Dalla coppia sono nate le figlie (16/01/2009) e (16/08/2017). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/03/2022, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale, con addebito nei confronti del coniuge , per i motivi di cui al Controparte_1 ricorso;
chiedeva, altresì, l'affidamento congiunto delle due figlie e con Per_1 Per_2
collocamento presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita come da ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di versarle un assegno di 600,00 euro per il mantenimento delle due figlie minori.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di separazione Controparte_1
avanzata da parte ricorrente, ma contestava la richiesta di addebito della separazione e proponeva di versare un assegno di mantenimento per le due figlie pari ad € 200,00 da lui definite “omnia”, ovvero senza addebito di altre spese.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25 novembre 2021 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. di seguito riportati: “Affida le figlie
minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Disciplina il Per_1 Per_2
diritto di visita del padre come in parte motiva. Dispone a carico di ed in Controparte_1
favore di un contributo per il mantenimento delle figlie minori di complessivi € Parte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto versato.”
Transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale allegato in atti e chiedevano la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
In seno alle note conclusionali, parte ricorrente reiterava la richiesta di affido esclusivo delle figlie minori avanzata in seno al verbale del 17/06/2024, stante l'inadempimento del resistente riguardo alle statuizioni economiche.
Parte resistente insisteva nelle domande già spiegate in seno alla memoria di costituzione e risposta. Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Si deve invece rigettare la domanda di addebito della separazione al coniuge avanzata dalla ricorrente.
Sul punto occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento,
contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava, e non già quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000,
n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444). Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Pertanto, se non è raggiunta la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, non può essere pronunciato alcun addebito (cfr. Cass. Civ. n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, la domanda di addebito formulata da si fonda sul Parte_1
dedotto atteggiamento del marito in costanza di matrimonio, per cui avrebbe trascurato i doveri coniugali, dedicandosi inizialmente al videopoker e successivamente allontanandosi da casa.
Tale circostanza veniva contestata dal resistente il quale deduceva, in seno alla comparsa di costituzione, che l'allontanamento da casa è derivato da una convivenza ormai non più tollerabile e che, comunque, aveva continuato a frequentare le bambine interessandosi delle vicende familiari, come anche ammesso dalla stessa la quale, in sede di udienza Pt_1
presidenziale, ha dichiarato: << Il signor non vive più a casa con me e le mie figlie CP_1 perché l'ho buttato fuori di casa nel 2019. Il vede regolarmente le figlie CP_1
compatibilmente con il suo lavoro. >>.
La domanda di addebito appare dunque priva di fondamento e deve essere rigettata.
In ordine all'affidamento delle due figli minori, appare opportuno e conforme all'interesse della prole l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter c. c.).
La stessa , nuovamente ascoltata all'udienza del 17/06/2024, riferiva di non avere Pt_1
difficoltà a contattare il padre e che, quando vi è stata la necessità che firmasse CP_1
autorizzazioni o altro, questi ha sempre provveduto;
dunque, non vi sono ragioni concrete per desumere che l'affido condiviso sia di pregiudizio alla prole.
Quanto al diritto di visita, il padre potrà incontrare le ragazze come da accordi tra le parti, in relazione agli impegni scolastici ed extra scolastici e, in caso di mancato accordo, due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20;00, nonché a fine settimana alternati con pernottamento dal venerdì alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:00; nel periodo estivo per giorni 15 anche non consecutivi e 5 nel periodo natalizio, alternando per ciascun anno il giorno di Natale con quello del Capodanno, e giorni 3 per le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Quanto alle statuizioni economiche legate al mantenimento di e , si ritiene Per_1 Per_2 congruo e proporzionato l'assegno di € 500,00 (250,00 a figlia) già stabilito in via provvisoria, che deve essere corrisposto alla madre quale genitore collocatario, anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Tale somma ritiene il collegio essere congruamente rapportata, da un lato, alle esigenze di crescita delle due minori e, dall'altro, alla capacità lavorativa del padre il quale, sebbene in cerca di occupazione stabile, ha capacità lavorativa come panettiere e pizzaiolo e può, utilmente, trovare collocazione nell'ambito della propria specializzazione.
In relazione all'esito ed alla natura del procedimento, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 3594/2021, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del comune di Paternò, di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 1, parte 1, anno 2009);
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3) Affida congiuntamente le figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
4) al pagamento di € 500,00 a titolo di contributo al Controparte_2
mantenimento di entrambe le figlie (€ 250,00 ciascuna), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
5) Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 16.05.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu