Articolo 303 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 284 bisArticolo 286
Versione
31 dicembre 2019
Art. 303. Effetti del provvedimento di liquidazione 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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