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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4239/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4239/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CP_2 TE MA
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 11,30, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. ORTOLEVA CARLO. Parte_1 Per l'avv. BIANCHINI OL. Controparte_1 Per l'avv. BONANNO ALESSANDRA. CP_2 CP_2
L'avv. Ortoleva precisa come da atto di citazione e si riporta agli atti depositati. L'Avv. Bianchini precisa come da comparsa di costituzione e si riporta agli atti. L'avv. Bonanno precisa come da comparsa di costituzione e successivi atti ai quali si riporta. In particolare evidenzia che in comparsa costitutiva ha, subordinatamente al rigetto, chiesto che l'eventuale obbligazione solidale fra istituto emittente e negoziatore sia modulata con indicazione dell'effettiva percentuale di responsabilità individuandone la misura.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2022 promossa da:
(C.F. e P. IV ), con il patrocinio dell'avv. ORTOLEVA Parte_2 P.IVA_1
CARLO, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA SALVESTRINA 12, FIRENZE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_2 OL, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI OL PARTE CONVENUTA
(C.F. , P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 BONANNO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA EMERICO AMARI 8 90139 PALERMO presso il difensore avv. BONANNO ALESSANDRA TE MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 18.064,45, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo (al tasso, dal dì della domanda, di cui all'art. 1284/4° comma cod. civ.), per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 2 di 11 Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: disporre, ai sensi dell' art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo “ , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale
, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; In via principale: accertata e P.IVA_3 dichiarata l'assenza di responsabilità di per il pagamento a soggetto Controparte_1 diverso dagli originari beneficiari degli assegni di cui in narrativa, respingere tutte le domande proposte da nei confronti della stessa in Parte_1 Controparte_1 quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 solidale del terzo per il pagamento a soggetto diverso dagli originari beneficiari Controparte_2 degli assegni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare in solido con Controparte_2
a risarcire il danno subito dall'attrice Controparte_1 Parte_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
accertare e dichiarare che
[...] ha posto in essere una condotta gravemente negligente e colposa che ha concorso Parte_1
a cagionare il danno e, conseguentemente, ridurre l'entità del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'arti 1227 comma 1 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a.”.
Terza chiamata: “VOGLIA IL TRIBUNALE rigettare, con qualunque statuizione, in tutto o in parte, le domande formulate contro inammissibili, improcedibili, infondate, in fatto e diritto e Controparte_2 sfornite di prova;
- in subordine, modulare l'eventuale obbligazione risarcitoria contrattuale solidale fra Istituto emittente e negoziatore a seconda della rispettiva effettiva percentuale di responsabilità, individuandone la misura;
- condannare controparte alle spese legali con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. della Giustizia dell'8 marzo 2018 n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96; - tenere conto che l'eventuale importo oggetto di denegata condanna di in favore di dovrà essere determinato CP_2 CP_2 CP_1 considerando che la corrispondente condanna, a qualunque titolo qualificata, pronunciata contro dovrà essere ridotta, nel rapporto con di quanto già ottenuto CP_1 Controparte_2
(€5.713,45) da con prelievo dal conto corrente del sig. . Con CP_1 Parte_3 riserva di formulare domande, eccezioni e deduzioni nel caso in cui l'attore, estenda le Parte_1 proprie o ne formuli contro ”. Controparte_3
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato (nel prosieguo anche Parte_1 solo conveniva in giudizio , chiedendo la condanna di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 18.064,45 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che, a seguito dell'emissione di otto assegni destinati alla liquidazione di importi dovuti ai rispettivi beneficiari ed inviati tramite Posta nel marzo/aprile 2013, tali titoli non erano stati ricevuti bensì presentati all'incasso, presso la filiale Controparte_1 di Scandicci, da soggetto diverso dagli aventi diritto. Aggiungeva che, per tale ragione, avendo
[...] dovuto corrispondere nuovamente ai legittimi beneficiari le somme dovute, per un totale di €
18.064,45, e poiché gli assegni di traenza erano non trasferibili, la convenuta, avendo consentito CP_1
l'incasso a soggetti diversi dagli originari beneficiari senza effettuare idonei controlli finalizzati a rilevare la falsificazione dei titoli o le anomalie riscontrabili, doveva ritenersi responsabile del danno arrecato ex art. 43 comma 2, R.D. n. 1736/1933.
Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
(nel prosieguo anche solo ) contestando le deduzioni di parte attrice ed CP_1 eccependo che al momento dell'incasso e del versamento sul conto corrente gli assegni risultavano intestati al soggetto che si era effettivamente presentato allo sportello e che l'alterazione del nominativo del beneficiario non era rilevabile neppure con la diligenza qualificata richiesta al professionista.
Aggiungeva che doveva ritenersi sussistente un comportamento imprudente dell'attrice - che aveva difatti deciso di ricorrere al servizio postale ordinario per l'invio dei titoli di pagamento, nonostante fosse fatto notorio il rilevante rischio di truffe - concorrendo di tal modo alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infine, veniva richiesta la chiamata in causa della banca emittente, oggi
, ritenendo che tanto l'istituto emittente quanto quello negoziatore rispondono CP_2 solidalmente del pagamento di assegni non trasferibili effettuato a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Differita dal Giudice la prima udienza con provvedimento del 22.09.2022 a seguito della chiamata in causa del terzo , quest'ultima si è regolarmente costituita, chiedendo il rigetto della CP_2 domanda di condanna ed eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, tale da rendere la domanda incerta sia nell'an che nel quantum ai sensi degli artt. 163 ss. c.p.c., nonché il mancato esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Eccepiva, inoltre, il proprio di difetto di legittimazione passiva, atteso che le pronunce richiamate da a Controparte_1 pagina 4 di 11 sostegno della responsabilità solidale tra banca emittente e banca negoziatrice si riferivano esclusivamente ad assegni negoziati in stanza di compensazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove l'assegno era stato trattato in Check Truncation, senza poter esercitare alcun controllo sulla veridicità del titolo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.03.2023, il G.I. disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione e, a seguito del suo esito negativo, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 30.10.2024, il G.I. accoglieva l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione dell'attrice quanto al contratto di apertura di conto corrente a nome
, dei documenti d'identità allegati al medesimo e dell'estratto conto del rapporto, Parte_3 disponendo altresì CTU con nomina all'uopo del Dott. cui veniva chiesto di Persona_1 rispondere al seguente quesito: “se gli assegni oggetto di giudizio, presentano anomalie e/o segni di alterazione e/o irregolarità, o altro elemento indicativo di un'operazione di contraffazione rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio (cfr. Cass. civ. sez. I, 03/07/2023, n.18641)”.
In seguito, istruita la causa con prove documentali e CTU, il G.I. ritenendo la causa matura per la sua decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 15 gg. prima per il deposito delle note conclusive e di 7 gg. prima per eventuali repliche.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
1. Innanzitutto deve osservarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, l'emissione da parte di di n. 8 Parte_1 assegni di traenza non trasferibili, nel periodo marzo-aprile 2013, incassati presso la
[...]
, filiale di Scandicci, da soggetto diverso ( ) dagli originari beneficiari CP_1 Parte_3 indicati nei titoli, previa alterazione e falsificazione materiale degli stessi (doc. 3-10 – parte attrice).
Specificatamente, gli assegni NN: 8200869127-09: Beneficiario di € 2.158,78 Persona_2 emesso il 03.04.2013; 8200868983-08: Beneficiario di € 2.500,00 emesso il 03.04.2013; Persona_3
8200869122-04: Beneficiario di € 2.060,53 emesso il 03.04.2013; 8200835638-08: Persona_4
Beneficiario di di € 2.180,00 emesso il 20.03.2013; 8200836093-08: Beneficiario Per_5 CP_4
di € 2.150,00 emesso il 20.03.2013; 8200836070-11: Beneficiario di € Persona_6 Persona_7
2.700,00 emesso il 20.03.201; 8200868653-03: Beneficiario di € 2.200,00 emesso il Persona_8
03.04.2013; 8200835633-03: Beneficiario di € 2.115,14 emesso il 20.03.2013. Persona_9
pagina 5 di 11 Ciò premesso, l'attrice agisce nel presente giudizio al fine di sentir accertare la responsabilità contrattuale di , che, in violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736/1933 cd. legge CP_1 sugli assegni, ha consentito l'incasso dei titoli da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.
L'art. 43 della legge sugli assegni prevede testualmente, al primo e al secondo comma, che: “l'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”.
Sul medesimo tema, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, qualora la banca negoziatrice consenta l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare munito della clausola di non trasferibilità da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, in violazione dell'art. 43 della legge assegni, essa incorre nella responsabilità di natura contrattuale. Tale responsabilità si estende a tutti i soggetti che, in quanto destinatari della tutela garantita dalle norme sulla corretta circolazione del titolo, abbiano subito un pregiudizio derivante dalla loro inosservanza, in quanto la fonte di tale obbligo risiede nel dovere professionale di protezione assunto dalla banca, finalizzato a garantire che il titolo entri nel circuito di pagamento nel rispetto delle regole che ne disciplinano la circolazione e l'incasso
(Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il pagamento effettuato a favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma che appaia legittimato sulla base delle indicazioni riportate nel titolo, non determina automaticamente la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, dovendo in tal caso compiersi una valutazione concreta del comportamento tenuto dall'istituto bancario, alla luce del parametro della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 comma due c.c. Conseguentemente, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali
o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018; Cass sez. I, 26/01/2016, n.1377; Cass sez. I, 03/07/2023,
n.18641).
In tale ipotesi, pertanto, incombe sulla banca l'onere di dimostrare di aver esercitato, al momento della presentazione del titolo, la diligenza qualificata propria del cd. 'accorto banchiere', provando di aver pagina 6 di 11 adottato tutte le verifiche e le cautele imposte dalla sua funzione professionale, secondo il parametro delle conoscenze e delle competenze del bancario medio, al fine di escludere qualsiasi responsabilità.
Tanto premesso, gli assegni oggetto di causa, sono stati versati in due diverse date in gruppi di quattro, il 03.04.2013 e il 23.04.2013, da soggetto diverso rispetto agli effettivi beneficiari sopra indicati e rispondente al nome di , il quale provvedeva a versarli in un proprio conto corrente Parte_3 acceso il 27.03.2013.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza tecnica affidata al Dott. incaricato Persona_1 di verificare se gli assegni oggetto del procedimento presentassero anomalie o segni di alterazione ictu oculi, percepibili secondo le conoscenze proprie di un bancario medio.
Nel caso specifico, la contraffazione ha riguardato la sostituzione del nome del beneficiario - appunto sostituito con quello di in tutti gli otto assegni, che poi ha provveduto al loro incasso - Parte_3 nonché l'alterazione delle rispettive date di emissione.
Il CTU incaricato, sulla base del materiale probatorio disponibile costituito dagli otto assegni in originale, dal contratto di apertura del conto corrente intestato a , dai relativi Parte_3 documenti d'identità e dall'estratto conto del rapporto, attraverso un percorso logico-argomentativo adeguatamente motivato, ha fornito puntuale risposta al quesito formulato. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, che ha operato con rigore nel pieno contradditorio con le parti, supportando puntualmente ogni affermazione, risultano pienamente condivisibili in quanto sorrette da motivazioni congrue e prive di vizi logici (ex multis, Sez-1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Dall'esame degli assegni portati all'incasso il giorno 03.04.2013 è emerso che i caratteri relativi all'importo in lettere e al nominativo del beneficiario erano difformi rispetto agli altri elementi grafici, sia per il font impiegato sia per la tipologia di macchinario utilizzato nella stampa. In particolare,
l'importo in cifre, il numero di conto e la data di scadenza erano stati impressi mediante stampante ad aghi, mentre l'importo in lettere e il nominativo del beneficiario risultavano, verosimilmente, apposti tramite macchina da scrivere o stampante laser. Inoltre, in tutti gli assegni analizzati, i caratteri della data presentavano una spaziatura eccessiva rispetto a quella normalmente riscontrabile nei comuni
“timbri a datario” (si veda pag. 10-11 relazione CTU)
Quanto, invece, ai 4 assegni portati all'incasso il 23.04.2013, il CTU ha rilevato che: “in tutti gli assegni sopra riportati i caratteri dell'importo riportato in lettere sono diversi sia come font di stampa che come tipologia di macchinario utilizzato per la stampa. Il font e la stampa dell'importo in cifre, del numero di conto e la data di scadenza sembrano impressi con una stampante ad aghi, mentre l'importo in lettere ed il nominativo del beneficiario pare apposto con una macchina da scrivere / stampante pagina 7 di 11 laser. Tale differenza è più marcata rispetto agli assegni portati all'incasso il 03/04/2013 in quanto
l'inchiostro della macchina da scrivere / stampante laser è più scuro, come se fosse nuovo. Ad avviso dello scrivente tali fatti avrebbero dovuto destare dei sospetti. In tutti gli assegni sopra riportati i caratteri della data sono eccessivamente spaziati rispetto ai normali “timbri a datario” […].”
Alla luce di tali considerazioni, il Consulente concludeva rispondendo al quesito posto che “gli otto assegni oggetto di contestazione mostravano tutti delle anomalie rilevabili ictu oculi che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti. Si ritiene inoltre che tali evidenze siano ancora più rilevanti laddove si consideri che l'apertura del conto corrente è stata sostanzialmente coeva con la prima operazione di versamento.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
d'ufficio all'uopo incaricato, ritenendole logicamente fondate e tecnicamente motivate, anche avuto riguardo al fatto che nessuna osservazione è pervenuta allo stesso dalle parti. Ciò detto, poiché tutti i titoli presentati all'incasso risultavano affetti da anomalie immediatamente percepibili ictu oculi, ossia tramite un accurato esame visivo, e considerato che la convenuta, quale operatore professionale qualificato, è contrattualmente responsabile anche per colpa lieve ai sensi degli artt. 1176, comma 2,
c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, era tenuta a fornire prova liberatoria idonea ad escludere anche tale grado di colpa (cfr. Cass. n. 17737/2019).
La convenuta invece non ha dimostrato che per un banchiere fosse impossibile rilevare la falsità dei titoli senza l'ausilio di strumenti tecnologici particolarmente sofisticati o fare ricorso a specifiche cognizioni tecniche. Ne consegue che deve ritenersi integrata la responsabilità di
[...]
nella causazione del danno lamentato dall'attrice. CP_1
2. Quanto poi alla responsabilità della terza chiamata - quale banca emittente dei CP_2 titoli in oggetto – convince e deve accogliersi, poiché fondata, la tesi da questa stessa sostenuta. Risulta difatti provato che la negoziazione avveniva mediante la procedura di Check Truncation (CT), ovvero una modalità interbancaria di incasso degli assegni nella quale il titolo cartaceo viene trattenuto presso la banca negoziatrice, che si caratterizza per la ricezione del solo flusso elettronico dei dati senza la disponibilità materiale dei titoli. In tale sistema difatti l'assegno non viene trasmesso alla banca trattaria, essendo il regolamento effettuato mediante l'invio attraverso la rete interbancaria dei soli dati elettronici necessari, meccanismo che si differenzia dal tradizionale sistema di incasso cd. 'in stanza di compensazione', nel quale l'assegno viene materialmente trasmesso alla banca trattaria.
Nel caso di specie, risulta documentato dalla terza chiamata che, trattandosi di incassi risalenti al 2013, la banca riceveva esclusivamente la trasmissione elettronica dei dati relativi ai titoli in questione, senza alcun inoltro del titolo cartaceo, né in originale né in copia digitalizzata (doc. 3). Ne consegue che pagina 8 di 11 l'assegno non veniva negoziato nella stanza di compensazione, bensì mediante la procedura di check truncation, con la conseguenza che alla banca emittente pervenivano soltanto dati apparentemente conformi al titolo originario, dai quali risultavano quali beneficiari gli intestatari indicati e non il soggetto che, presentandosi con il proprio nominativo, incassava in concreto la provvista.
Pertanto quale banca emittente, non aveva alcuna possibilità di rilevare la falsità Controparte_2 del titolo negoziato dalla convenuta, avendo ricevuto esclusivamente il flusso dei dati elettronici e non anche un supporto iconografico che potesse consentire di verificare l'eventuale contraffazione.
Deve così concludersi che la sola responsabile della mancata rilevazione della falsità del titolo è la banca negoziatrice, in quanto unica ad avere la concreta possibilità di procedere all'esame diretto e visivo dei titoli falsificati.
3. Quanto infine all'eccezione avanzata dalla convenuta, concernente la condotta negligente e colposa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'utilizzo del servizio postale ordinario nell'invio degli assegni oggetto di causa, deve osservarsi quanto segue.
Sul punto è dirimente richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui si
è chiarito che: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020).”
Ciò premesso, deve ritenersi imputabile all'attrice la scelta imprudente di avvalersi del servizio postale ordinario per l'invio degli assegni, in un periodo storico in cui era notorio il verificarsi di numerosi episodi di trafugamento di titoli spediti per posta dalle compagnie assicurative, come evidenziato dalle
Sezioni Unite sopra richiamate e da numerose pronunce di merito (si veda Corte d'Appello di Firenze
n. 1304/2023, 216/2024, 2416/22, 1617/22).
Pertanto, poiché il rischio di sottrazione e contraffazione era noto, o comunque avrebbe dovuto esserlo all'attrice, la condotta del terzo non può qualificarsi come caso fortuito. Ne consegue che l'utilizzo di tale modalità di spedizione, invece di ricorrere a strumenti più sicuri quali il bonifico bancario, ha comportato l'assunzione del rischio che gli assegni potessero andare smarriti o alterati (si veda sul punto SS. UU. 9769/2020: “Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di pagina 9 di 11 porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto).”.
Sul punto, l'attrice deduce che, nel caso in oggetto, gli assegni sarebbero stati inviati a mezzo di posta raccomandata e non ordinaria, con conseguente inapplicabilità del principio sopra richiamato. Tuttavia, per alcuni di essi non risulta fornita prova dell'effettiva spedizione tramite raccomandata, non essendo stata prodotta documentazione attestante il relativo tracciamento (v. doc. 3-6-10 di parte attrice), dovendo pertanto ritenersi che tali assegni siano stati inoltrati mediante posta ordinaria.
Perdipiù, la circostanza che i trafugamenti si siano verificati tanto per gli assegni inviati a mezzo posta ordinaria quanto per quelli trasmessi mediante raccomandata, dimostra l'irrilevanza della modalità di spedizione prescelta e avvalora ulteriormente la necessità di ricorrere a strumenti di pagamento più sicuri, quali il bonifico bancario, non potendosi ravvisare una maggiore diligenza nell'aver optato per la raccomandata rispetto alla posta ordinaria. Difatti, come osservato dalla Corte d'Appello di Firenze in fattispecie analoga: “ciò che distingue la raccomandata dalla posta ordinaria è esclusivamente la possibilità di tracciare i movimenti del plico, fatto però che non impedisce che possa essere trafugato nelle fasi della sua movimentazione, specie perché talune di esse avvengono in maniera automatizzata, senza che possa essere individuato l'autore della condotta. Non vi è quindi una maggiore diligenza nella scelta della posta raccomandata rispetto a quella ordinaria. Il fatto che gli assegni siano stati trafugati in entrambi i casi, lungi dallo sminuire la responsabilità della mittente, conferma piuttosto che il mezzo di trasmissione era insicuro in assoluto, per cui era necessario rinvenire mezzi di pagamento più sicuri, certamente nella disponibilità della banca” (Corte Appello di Firenze, Sez. II
Civile, sentenza 17.04.2024, n. 1304).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice, concorso che può essere determinato nella misura del 50%, rivestendo, ad avviso di questo Tribunale, un rilievo causale nella determinazione dell'evento dannoso pari a quello della condotta tenuta dalla CP_1 convenuta.
pagina 10 di 11 4. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra l'attrice e la convenuta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in esse ricomprendendo anche le spese di CTU.
Per quanto invece concerne il rapporto tra la convenuta e la terza chiamata, le spese di quest'ultima devono essere poste a carico della convenuta, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, avendo riguardo allo scaglione di valore della domanda rientrante nella fascia compresa tra €
5.201 e € 26.000, con applicazione del parametro medio per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna la convenuta a corrispondere, per le causali meglio Controparte_1 specificate in premessa, in favore dell'attrice la somma di € Parte_1
9.032,22 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
; CP_1 CP_1 condanna a rifondere a e spese di lite che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico solidale delle parti attrice e convenuta le spese della CTU, già liquidate nel corso del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 19,00.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4239/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CP_2 TE MA
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 11,30, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. ORTOLEVA CARLO. Parte_1 Per l'avv. BIANCHINI OL. Controparte_1 Per l'avv. BONANNO ALESSANDRA. CP_2 CP_2
L'avv. Ortoleva precisa come da atto di citazione e si riporta agli atti depositati. L'Avv. Bianchini precisa come da comparsa di costituzione e si riporta agli atti. L'avv. Bonanno precisa come da comparsa di costituzione e successivi atti ai quali si riporta. In particolare evidenzia che in comparsa costitutiva ha, subordinatamente al rigetto, chiesto che l'eventuale obbligazione solidale fra istituto emittente e negoziatore sia modulata con indicazione dell'effettiva percentuale di responsabilità individuandone la misura.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2022 promossa da:
(C.F. e P. IV ), con il patrocinio dell'avv. ORTOLEVA Parte_2 P.IVA_1
CARLO, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA SALVESTRINA 12, FIRENZE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_2 OL, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI OL PARTE CONVENUTA
(C.F. , P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 BONANNO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA EMERICO AMARI 8 90139 PALERMO presso il difensore avv. BONANNO ALESSANDRA TE MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 18.064,45, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo (al tasso, dal dì della domanda, di cui all'art. 1284/4° comma cod. civ.), per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 2 di 11 Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: disporre, ai sensi dell' art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo “ , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale
, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; In via principale: accertata e P.IVA_3 dichiarata l'assenza di responsabilità di per il pagamento a soggetto Controparte_1 diverso dagli originari beneficiari degli assegni di cui in narrativa, respingere tutte le domande proposte da nei confronti della stessa in Parte_1 Controparte_1 quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 solidale del terzo per il pagamento a soggetto diverso dagli originari beneficiari Controparte_2 degli assegni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare in solido con Controparte_2
a risarcire il danno subito dall'attrice Controparte_1 Parte_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
accertare e dichiarare che
[...] ha posto in essere una condotta gravemente negligente e colposa che ha concorso Parte_1
a cagionare il danno e, conseguentemente, ridurre l'entità del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'arti 1227 comma 1 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a.”.
Terza chiamata: “VOGLIA IL TRIBUNALE rigettare, con qualunque statuizione, in tutto o in parte, le domande formulate contro inammissibili, improcedibili, infondate, in fatto e diritto e Controparte_2 sfornite di prova;
- in subordine, modulare l'eventuale obbligazione risarcitoria contrattuale solidale fra Istituto emittente e negoziatore a seconda della rispettiva effettiva percentuale di responsabilità, individuandone la misura;
- condannare controparte alle spese legali con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. della Giustizia dell'8 marzo 2018 n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96; - tenere conto che l'eventuale importo oggetto di denegata condanna di in favore di dovrà essere determinato CP_2 CP_2 CP_1 considerando che la corrispondente condanna, a qualunque titolo qualificata, pronunciata contro dovrà essere ridotta, nel rapporto con di quanto già ottenuto CP_1 Controparte_2
(€5.713,45) da con prelievo dal conto corrente del sig. . Con CP_1 Parte_3 riserva di formulare domande, eccezioni e deduzioni nel caso in cui l'attore, estenda le Parte_1 proprie o ne formuli contro ”. Controparte_3
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato (nel prosieguo anche Parte_1 solo conveniva in giudizio , chiedendo la condanna di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 18.064,45 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che, a seguito dell'emissione di otto assegni destinati alla liquidazione di importi dovuti ai rispettivi beneficiari ed inviati tramite Posta nel marzo/aprile 2013, tali titoli non erano stati ricevuti bensì presentati all'incasso, presso la filiale Controparte_1 di Scandicci, da soggetto diverso dagli aventi diritto. Aggiungeva che, per tale ragione, avendo
[...] dovuto corrispondere nuovamente ai legittimi beneficiari le somme dovute, per un totale di €
18.064,45, e poiché gli assegni di traenza erano non trasferibili, la convenuta, avendo consentito CP_1
l'incasso a soggetti diversi dagli originari beneficiari senza effettuare idonei controlli finalizzati a rilevare la falsificazione dei titoli o le anomalie riscontrabili, doveva ritenersi responsabile del danno arrecato ex art. 43 comma 2, R.D. n. 1736/1933.
Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
(nel prosieguo anche solo ) contestando le deduzioni di parte attrice ed CP_1 eccependo che al momento dell'incasso e del versamento sul conto corrente gli assegni risultavano intestati al soggetto che si era effettivamente presentato allo sportello e che l'alterazione del nominativo del beneficiario non era rilevabile neppure con la diligenza qualificata richiesta al professionista.
Aggiungeva che doveva ritenersi sussistente un comportamento imprudente dell'attrice - che aveva difatti deciso di ricorrere al servizio postale ordinario per l'invio dei titoli di pagamento, nonostante fosse fatto notorio il rilevante rischio di truffe - concorrendo di tal modo alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infine, veniva richiesta la chiamata in causa della banca emittente, oggi
, ritenendo che tanto l'istituto emittente quanto quello negoziatore rispondono CP_2 solidalmente del pagamento di assegni non trasferibili effettuato a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Differita dal Giudice la prima udienza con provvedimento del 22.09.2022 a seguito della chiamata in causa del terzo , quest'ultima si è regolarmente costituita, chiedendo il rigetto della CP_2 domanda di condanna ed eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, tale da rendere la domanda incerta sia nell'an che nel quantum ai sensi degli artt. 163 ss. c.p.c., nonché il mancato esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Eccepiva, inoltre, il proprio di difetto di legittimazione passiva, atteso che le pronunce richiamate da a Controparte_1 pagina 4 di 11 sostegno della responsabilità solidale tra banca emittente e banca negoziatrice si riferivano esclusivamente ad assegni negoziati in stanza di compensazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove l'assegno era stato trattato in Check Truncation, senza poter esercitare alcun controllo sulla veridicità del titolo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.03.2023, il G.I. disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione e, a seguito del suo esito negativo, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 30.10.2024, il G.I. accoglieva l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione dell'attrice quanto al contratto di apertura di conto corrente a nome
, dei documenti d'identità allegati al medesimo e dell'estratto conto del rapporto, Parte_3 disponendo altresì CTU con nomina all'uopo del Dott. cui veniva chiesto di Persona_1 rispondere al seguente quesito: “se gli assegni oggetto di giudizio, presentano anomalie e/o segni di alterazione e/o irregolarità, o altro elemento indicativo di un'operazione di contraffazione rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio (cfr. Cass. civ. sez. I, 03/07/2023, n.18641)”.
In seguito, istruita la causa con prove documentali e CTU, il G.I. ritenendo la causa matura per la sua decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 15 gg. prima per il deposito delle note conclusive e di 7 gg. prima per eventuali repliche.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
1. Innanzitutto deve osservarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, l'emissione da parte di di n. 8 Parte_1 assegni di traenza non trasferibili, nel periodo marzo-aprile 2013, incassati presso la
[...]
, filiale di Scandicci, da soggetto diverso ( ) dagli originari beneficiari CP_1 Parte_3 indicati nei titoli, previa alterazione e falsificazione materiale degli stessi (doc. 3-10 – parte attrice).
Specificatamente, gli assegni NN: 8200869127-09: Beneficiario di € 2.158,78 Persona_2 emesso il 03.04.2013; 8200868983-08: Beneficiario di € 2.500,00 emesso il 03.04.2013; Persona_3
8200869122-04: Beneficiario di € 2.060,53 emesso il 03.04.2013; 8200835638-08: Persona_4
Beneficiario di di € 2.180,00 emesso il 20.03.2013; 8200836093-08: Beneficiario Per_5 CP_4
di € 2.150,00 emesso il 20.03.2013; 8200836070-11: Beneficiario di € Persona_6 Persona_7
2.700,00 emesso il 20.03.201; 8200868653-03: Beneficiario di € 2.200,00 emesso il Persona_8
03.04.2013; 8200835633-03: Beneficiario di € 2.115,14 emesso il 20.03.2013. Persona_9
pagina 5 di 11 Ciò premesso, l'attrice agisce nel presente giudizio al fine di sentir accertare la responsabilità contrattuale di , che, in violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736/1933 cd. legge CP_1 sugli assegni, ha consentito l'incasso dei titoli da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.
L'art. 43 della legge sugli assegni prevede testualmente, al primo e al secondo comma, che: “l'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”.
Sul medesimo tema, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, qualora la banca negoziatrice consenta l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare munito della clausola di non trasferibilità da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, in violazione dell'art. 43 della legge assegni, essa incorre nella responsabilità di natura contrattuale. Tale responsabilità si estende a tutti i soggetti che, in quanto destinatari della tutela garantita dalle norme sulla corretta circolazione del titolo, abbiano subito un pregiudizio derivante dalla loro inosservanza, in quanto la fonte di tale obbligo risiede nel dovere professionale di protezione assunto dalla banca, finalizzato a garantire che il titolo entri nel circuito di pagamento nel rispetto delle regole che ne disciplinano la circolazione e l'incasso
(Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il pagamento effettuato a favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma che appaia legittimato sulla base delle indicazioni riportate nel titolo, non determina automaticamente la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, dovendo in tal caso compiersi una valutazione concreta del comportamento tenuto dall'istituto bancario, alla luce del parametro della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 comma due c.c. Conseguentemente, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali
o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018; Cass sez. I, 26/01/2016, n.1377; Cass sez. I, 03/07/2023,
n.18641).
In tale ipotesi, pertanto, incombe sulla banca l'onere di dimostrare di aver esercitato, al momento della presentazione del titolo, la diligenza qualificata propria del cd. 'accorto banchiere', provando di aver pagina 6 di 11 adottato tutte le verifiche e le cautele imposte dalla sua funzione professionale, secondo il parametro delle conoscenze e delle competenze del bancario medio, al fine di escludere qualsiasi responsabilità.
Tanto premesso, gli assegni oggetto di causa, sono stati versati in due diverse date in gruppi di quattro, il 03.04.2013 e il 23.04.2013, da soggetto diverso rispetto agli effettivi beneficiari sopra indicati e rispondente al nome di , il quale provvedeva a versarli in un proprio conto corrente Parte_3 acceso il 27.03.2013.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza tecnica affidata al Dott. incaricato Persona_1 di verificare se gli assegni oggetto del procedimento presentassero anomalie o segni di alterazione ictu oculi, percepibili secondo le conoscenze proprie di un bancario medio.
Nel caso specifico, la contraffazione ha riguardato la sostituzione del nome del beneficiario - appunto sostituito con quello di in tutti gli otto assegni, che poi ha provveduto al loro incasso - Parte_3 nonché l'alterazione delle rispettive date di emissione.
Il CTU incaricato, sulla base del materiale probatorio disponibile costituito dagli otto assegni in originale, dal contratto di apertura del conto corrente intestato a , dai relativi Parte_3 documenti d'identità e dall'estratto conto del rapporto, attraverso un percorso logico-argomentativo adeguatamente motivato, ha fornito puntuale risposta al quesito formulato. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, che ha operato con rigore nel pieno contradditorio con le parti, supportando puntualmente ogni affermazione, risultano pienamente condivisibili in quanto sorrette da motivazioni congrue e prive di vizi logici (ex multis, Sez-1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Dall'esame degli assegni portati all'incasso il giorno 03.04.2013 è emerso che i caratteri relativi all'importo in lettere e al nominativo del beneficiario erano difformi rispetto agli altri elementi grafici, sia per il font impiegato sia per la tipologia di macchinario utilizzato nella stampa. In particolare,
l'importo in cifre, il numero di conto e la data di scadenza erano stati impressi mediante stampante ad aghi, mentre l'importo in lettere e il nominativo del beneficiario risultavano, verosimilmente, apposti tramite macchina da scrivere o stampante laser. Inoltre, in tutti gli assegni analizzati, i caratteri della data presentavano una spaziatura eccessiva rispetto a quella normalmente riscontrabile nei comuni
“timbri a datario” (si veda pag. 10-11 relazione CTU)
Quanto, invece, ai 4 assegni portati all'incasso il 23.04.2013, il CTU ha rilevato che: “in tutti gli assegni sopra riportati i caratteri dell'importo riportato in lettere sono diversi sia come font di stampa che come tipologia di macchinario utilizzato per la stampa. Il font e la stampa dell'importo in cifre, del numero di conto e la data di scadenza sembrano impressi con una stampante ad aghi, mentre l'importo in lettere ed il nominativo del beneficiario pare apposto con una macchina da scrivere / stampante pagina 7 di 11 laser. Tale differenza è più marcata rispetto agli assegni portati all'incasso il 03/04/2013 in quanto
l'inchiostro della macchina da scrivere / stampante laser è più scuro, come se fosse nuovo. Ad avviso dello scrivente tali fatti avrebbero dovuto destare dei sospetti. In tutti gli assegni sopra riportati i caratteri della data sono eccessivamente spaziati rispetto ai normali “timbri a datario” […].”
Alla luce di tali considerazioni, il Consulente concludeva rispondendo al quesito posto che “gli otto assegni oggetto di contestazione mostravano tutti delle anomalie rilevabili ictu oculi che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti. Si ritiene inoltre che tali evidenze siano ancora più rilevanti laddove si consideri che l'apertura del conto corrente è stata sostanzialmente coeva con la prima operazione di versamento.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
d'ufficio all'uopo incaricato, ritenendole logicamente fondate e tecnicamente motivate, anche avuto riguardo al fatto che nessuna osservazione è pervenuta allo stesso dalle parti. Ciò detto, poiché tutti i titoli presentati all'incasso risultavano affetti da anomalie immediatamente percepibili ictu oculi, ossia tramite un accurato esame visivo, e considerato che la convenuta, quale operatore professionale qualificato, è contrattualmente responsabile anche per colpa lieve ai sensi degli artt. 1176, comma 2,
c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, era tenuta a fornire prova liberatoria idonea ad escludere anche tale grado di colpa (cfr. Cass. n. 17737/2019).
La convenuta invece non ha dimostrato che per un banchiere fosse impossibile rilevare la falsità dei titoli senza l'ausilio di strumenti tecnologici particolarmente sofisticati o fare ricorso a specifiche cognizioni tecniche. Ne consegue che deve ritenersi integrata la responsabilità di
[...]
nella causazione del danno lamentato dall'attrice. CP_1
2. Quanto poi alla responsabilità della terza chiamata - quale banca emittente dei CP_2 titoli in oggetto – convince e deve accogliersi, poiché fondata, la tesi da questa stessa sostenuta. Risulta difatti provato che la negoziazione avveniva mediante la procedura di Check Truncation (CT), ovvero una modalità interbancaria di incasso degli assegni nella quale il titolo cartaceo viene trattenuto presso la banca negoziatrice, che si caratterizza per la ricezione del solo flusso elettronico dei dati senza la disponibilità materiale dei titoli. In tale sistema difatti l'assegno non viene trasmesso alla banca trattaria, essendo il regolamento effettuato mediante l'invio attraverso la rete interbancaria dei soli dati elettronici necessari, meccanismo che si differenzia dal tradizionale sistema di incasso cd. 'in stanza di compensazione', nel quale l'assegno viene materialmente trasmesso alla banca trattaria.
Nel caso di specie, risulta documentato dalla terza chiamata che, trattandosi di incassi risalenti al 2013, la banca riceveva esclusivamente la trasmissione elettronica dei dati relativi ai titoli in questione, senza alcun inoltro del titolo cartaceo, né in originale né in copia digitalizzata (doc. 3). Ne consegue che pagina 8 di 11 l'assegno non veniva negoziato nella stanza di compensazione, bensì mediante la procedura di check truncation, con la conseguenza che alla banca emittente pervenivano soltanto dati apparentemente conformi al titolo originario, dai quali risultavano quali beneficiari gli intestatari indicati e non il soggetto che, presentandosi con il proprio nominativo, incassava in concreto la provvista.
Pertanto quale banca emittente, non aveva alcuna possibilità di rilevare la falsità Controparte_2 del titolo negoziato dalla convenuta, avendo ricevuto esclusivamente il flusso dei dati elettronici e non anche un supporto iconografico che potesse consentire di verificare l'eventuale contraffazione.
Deve così concludersi che la sola responsabile della mancata rilevazione della falsità del titolo è la banca negoziatrice, in quanto unica ad avere la concreta possibilità di procedere all'esame diretto e visivo dei titoli falsificati.
3. Quanto infine all'eccezione avanzata dalla convenuta, concernente la condotta negligente e colposa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'utilizzo del servizio postale ordinario nell'invio degli assegni oggetto di causa, deve osservarsi quanto segue.
Sul punto è dirimente richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui si
è chiarito che: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola
d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020).”
Ciò premesso, deve ritenersi imputabile all'attrice la scelta imprudente di avvalersi del servizio postale ordinario per l'invio degli assegni, in un periodo storico in cui era notorio il verificarsi di numerosi episodi di trafugamento di titoli spediti per posta dalle compagnie assicurative, come evidenziato dalle
Sezioni Unite sopra richiamate e da numerose pronunce di merito (si veda Corte d'Appello di Firenze
n. 1304/2023, 216/2024, 2416/22, 1617/22).
Pertanto, poiché il rischio di sottrazione e contraffazione era noto, o comunque avrebbe dovuto esserlo all'attrice, la condotta del terzo non può qualificarsi come caso fortuito. Ne consegue che l'utilizzo di tale modalità di spedizione, invece di ricorrere a strumenti più sicuri quali il bonifico bancario, ha comportato l'assunzione del rischio che gli assegni potessero andare smarriti o alterati (si veda sul punto SS. UU. 9769/2020: “Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di pagina 9 di 11 porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto).”.
Sul punto, l'attrice deduce che, nel caso in oggetto, gli assegni sarebbero stati inviati a mezzo di posta raccomandata e non ordinaria, con conseguente inapplicabilità del principio sopra richiamato. Tuttavia, per alcuni di essi non risulta fornita prova dell'effettiva spedizione tramite raccomandata, non essendo stata prodotta documentazione attestante il relativo tracciamento (v. doc. 3-6-10 di parte attrice), dovendo pertanto ritenersi che tali assegni siano stati inoltrati mediante posta ordinaria.
Perdipiù, la circostanza che i trafugamenti si siano verificati tanto per gli assegni inviati a mezzo posta ordinaria quanto per quelli trasmessi mediante raccomandata, dimostra l'irrilevanza della modalità di spedizione prescelta e avvalora ulteriormente la necessità di ricorrere a strumenti di pagamento più sicuri, quali il bonifico bancario, non potendosi ravvisare una maggiore diligenza nell'aver optato per la raccomandata rispetto alla posta ordinaria. Difatti, come osservato dalla Corte d'Appello di Firenze in fattispecie analoga: “ciò che distingue la raccomandata dalla posta ordinaria è esclusivamente la possibilità di tracciare i movimenti del plico, fatto però che non impedisce che possa essere trafugato nelle fasi della sua movimentazione, specie perché talune di esse avvengono in maniera automatizzata, senza che possa essere individuato l'autore della condotta. Non vi è quindi una maggiore diligenza nella scelta della posta raccomandata rispetto a quella ordinaria. Il fatto che gli assegni siano stati trafugati in entrambi i casi, lungi dallo sminuire la responsabilità della mittente, conferma piuttosto che il mezzo di trasmissione era insicuro in assoluto, per cui era necessario rinvenire mezzi di pagamento più sicuri, certamente nella disponibilità della banca” (Corte Appello di Firenze, Sez. II
Civile, sentenza 17.04.2024, n. 1304).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice, concorso che può essere determinato nella misura del 50%, rivestendo, ad avviso di questo Tribunale, un rilievo causale nella determinazione dell'evento dannoso pari a quello della condotta tenuta dalla CP_1 convenuta.
pagina 10 di 11 4. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra l'attrice e la convenuta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in esse ricomprendendo anche le spese di CTU.
Per quanto invece concerne il rapporto tra la convenuta e la terza chiamata, le spese di quest'ultima devono essere poste a carico della convenuta, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, avendo riguardo allo scaglione di valore della domanda rientrante nella fascia compresa tra €
5.201 e € 26.000, con applicazione del parametro medio per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna la convenuta a corrispondere, per le causali meglio Controparte_1 specificate in premessa, in favore dell'attrice la somma di € Parte_1
9.032,22 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
; CP_1 CP_1 condanna a rifondere a e spese di lite che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico solidale delle parti attrice e convenuta le spese della CTU, già liquidate nel corso del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 19,00.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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