Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC 1653/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Francesca Rosaria Plutino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c.; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato a Sukuta, in [...], il [...], (C.F.: ; Id. Vestanet Parte_1 C.F._1
n° PZ0000312; CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mucciarone, per procura stesa su C.F._2 foglio separato allegato telematicamente al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Via Angelo Fraccacreta n°11.
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato.
-resistente costituito-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2024, nato a Sukuta, in [...], il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento (Cat. A12/2022 Imm/IV° Sez. - Nr. 399), emesso dalla Questura di Reggio
Calabria, il 19 ottobre 2022 e notificato, brevi manu, il 24 maggio 2024, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, di “annullare il provvedimento del Questore di Reggio Calabria poiché immotivato, illegittimo, nullo e generico e, per l'effetto, riconoscere e concedere al ricorrente la protezione di cui all'art.32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 come sostituito dai D.L. n.113/2018 e 130/2020 (art. 19)”.
Con provvedimento del 10 luglio 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “considerato che pertanto sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione sociale e lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa” e “ritenuto, pertanto, che sussistano gravi e circostanziate ragioni tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza”
Il 6 agosto 2024, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando la comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Preliminarmente, occorre considerare che prive di pregio sono le eccezioni di nullità del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per carenze motivazionali dello stesso decreto, atteso che le stesse, in questa sede, non determinano l'epilogo invocato (la nullità) per carenze di requisiti formali e/o sostanziali richiesti dalla procedura amministrativa, ma impongono al Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa dell'insufficiente motivazione o della mancata traduzione, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che, in questa sede, l'istante ha potuto pienamente dispiegare il proprio diritto di difesa, sia venendo a conoscenza del provvedimento, sia impugnandolo tempestivamente, sia, più in generale, esercitando le proprie difese nel pieno contraddittorio con la controparte.
2 In punto di diritto, si osserva, infatti, che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n.
142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante
3 idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma
1.11, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale
(vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della
Questura di Reggio Calabria, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Nel merito, il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali, sul lungo periodo di permanenza del ricorrente in Italia (dal 2014), sulla sua raggiunta integrazione sociale e lavorativa all'interno del territorio italiano e sulla recisione di qualsiasi legame con il Paese d'origine, il
Gambia; tutte condizioni le quali determinerebbero per lui un vulnus in caso di un eventuale rimpatrio.
In particolare, la difesa di a argomentato che il ricorrente, in attesa della definizione del procedimento Pt_1 amministrativo oggi impugnato, avviato nel 2016 con la richiesta di rinnovo della protezione speciale e concluso con il provvedimento di rigetto della domanda emesso nel 2022 e notificato nel 2024, è stato costretto a vivere in Italia senza una regolare documentazione idonea a potere ottenere un lavoro registrato o un contratto d'affitto, esponendolo alla morsa del caporalato e facendolo scadere in una precaria condizione psicologica, causata dalla lunghissima attesa dell'esito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, durata ben 8 anni.
L'Amministrazione resistente, con la depositata comparsa di costituzione e risposta ha fondato la richiesta di rigetto del ricorso, allegando il parere negativo espresso dalla CT di Crotone, datato 18 marzo 2019, secondo il quale “il richiedente non ha apportato alcun elemento nuovo alla sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, e, ad ogni modo, “dalle fonti consultate sul punto emerge che la situazione attuale in Gambia non è tale da destare preoccupazioni circa la condizione dei propri cittadini”, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 19 co. 1 e 19 co.
1.1del Dlgs 286 del 1988.
Pertanto, la resistente ha argomentato l'infondatezza dei motivi indicati in ricorso, in quanto “la competente
Commissione Territoriale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., esprimendo parere contrario in merito al permanere del titolo di soggiorno”, precisando che “nel parere espresso il 18.03.2019, quindi prima dell'entrata in vigore della novella del 2020, che al sig. ia stata Pt_1 riconosciuta la protezione umanitaria, nel 2014, in ragione della vulnerabilità derivante dalla giovane età e dal vissuto traumatico in Libia e che, in occasione dell'istanza di rinnovo del suo titolo di soggiorno per ragioni umanitarie, non abbia apportato alcun elemento nuovo. Inoltre, alla luce delle fonti consultate, era emerso che la situazione del Gambia non fosse tale da destare preoccupazioni circa la condizione dei propri cittadini.”.
La resistente ha argomentato che il tutelato diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) ed il diritto al rispetto della famiglia, “possa soffrire restrizioni legittime da parte dci pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di
5 immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello
Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di protezione internazionale” ed ha precisato come la stessa Cassazione, nell'interpretazione della completa integrazione sociale e lavorativa in Italia, abbia statuito “L'acquisizione di una posizione lavorativa stabile nel nostro Paese non può di per se costituire il presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali di vulnerabilità nel Paese di provenienza che ne giustifichino
l'allontanamento e l'ingresso in Italia al fine di ottenere la protezione internazionale” (Cass., Sez. I Civile, sent. 23.02.2018, n. 4455)”.
In ultimo, il ha lamentato che il ricorrente non ha sempre tenuto “condotte conformi a legge”, CP_1 facendo cenno ad una interrogazione in Banca dati interforze, grazie alla quale è emersa “notizia di reato in data 21.06.2016 ad opera della Stazione CC Roma-Trionfale per violazioni della normativa in materia di stupefacenti (art. 73, c. 5, T.U. stupefacenti) nonché una scarcerazione per fine pena in data 29.11.2022”.
Attraverso il deposito di note autorizzate depositate il 19 febbraio 2025, la difesa del ricorrente ha evidenziato che il 19 novembre 2024, non appena ottenuto il permesso di soggiorno semestrale dalla Questura di Pt_1
Foggia (competente per territorio), a seguito della sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con il presente procedimento, è stato immediatamente in grado di procurarsi un lavoro a tempo determinato sino a giugno 2025.
Va, dunque, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, da quasi nove anni, ha lasciato il Pese d'origine, la Nigeria, nel 2016 e, ad ottobre dello Per_1 stesso anno, è giunto in Italia, stabilendosi, inizialmente nella provincia bergamasca, dove ha partecipato, tra la fine del 2018 e sino a settembre del 2019, nella qualità di aderente all'organizzazione “Cooperativa Impresa
Sociale Ruah”, a due diverse attività di volontariato (Cfr. copia dell'attestazione di attività di volontariato nella
Città di Romano di Lombardia, dal 05.11.2018 al 25.01.2019, “servizio emergenza foglie”; copia
6 dell'attestazione di attività di volontariato nella Città di Romano di Lombardia, dal 25.06.2019 al 29.09.2019,
“servizio di pulizia parchi”);
Orbene, è giunto in Italia nel 2014 (oltre 10 anni fa) ancora in giovane età. Il 21 ottobre 2014, la Pt_1
Commissione territoriale di Torino gli concedeva la protezione umanitaria, per le vicissitudini patite nel paese di transito e, allo scadere del permesso di soggiorno, nel 2016, il ricorrente formulava la richiesta di rinnovo.
Trascorsi tre anni dalla domanda, nel 2019 la Commissione territoriale di Crotone lo convocava al fine di sostenere l'audizione e, in quell'occasione, raccontava di: avere vissuto in Italia all'interno di un ghetto, ma di essere stato trasferito a seguito di uno sgombero, presso una casa comunale sita a San Severo;
di lavorare saltuariamente nei campi, ma senza contratto perché privo di alcun documento;
di trascorrere il tempo libero in una sala scommesse;
di non avere amicizie vere in Italia, né una ragazza;
di avere avuto un unico problema con la giustizia legato alla droga;
di avere vissuto male all'interno del ghetto di Rosarno, ed a causa di un incendio lì divampato, di avere riportato ustioni al braccio, tanto da necessitare un ricovero ospedaliero di 10 giorni;
di avere premura ad ottenere il permesso di soggiorno, considerato che ha opportunità di essere assunto con un regolare contratto.
Da diversi anni il ricorrente si è radicato nel territorio foggiano, trovando sempre lavoro come bracciante agricolo ed ospitalità, per un certo periodo, presso l'abitazione di un cittadino maliano, sita a Foggia (Cfr. dichiarazione di ospitalità del 02.01.2019).
In particolare, n attesa della definizione della richiesta del rinnovo della protezione speciale, durato Pt_1 ben 3 anni (dal 2016 al 2019), ha avuto oggettive difficoltà ad integrarsi nel contesto socioeconomico nazionale, considerata l'assenza di un permesso di soggiorno che avrebbe potuto consentirgli, ad esempio, di trovare un lavoro regolare o prendere in locazione un immobile. A tal proposito, giova considerare che, una volta ottenuto il permesso di soggiorno (semestrale), giusta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo oggi impugnato, egli ha quasi immediatamente trovato un lavoro, a tempo determinato, che scadrà a giugno 2025, dando prova delle sue capacità adattive all'interno del tessuto economico nazionale.
Nello specifico, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione lavorativa: copie delle buste paga rilasciate dalla Società Agricola PA.VI.RO SNC, con sede lavorativa a Torremaggiore (FO), relative ai periodi compresi da settembre a dicembre 2020 e da gennaio ad agosto 2021 (escluso il mese di giugno); copia del
CUD 2021 (per l'anno 2020), rilasciato dalla Società Agricola PA.VI.RO SNC;
Copia della busta paga rilasciata per il mese di novembre 2024 dall'Azienda di Giammario Vincenzo, con sede lavorativa a
Torremaggiore (FO); copia UNILAV, contenente la dichiarazione di inizio di attività lavorativa, a tempo determinato, dal 14.01.2025 al 30.06.2025, presso l' , con sede lavorativa a Parte_2
Foggia; copia della prima busta paga rilasciata dall , relativa al mese di Parte_2 gennaio 2025.
Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa, non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Gambia costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come
7 modificato dal d.l. 130/2020, al comma 1.1, il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un
“vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In ultimo, occorre precisare che il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante l'esistenza di una condanna penale a suo carico.
Secondo l'art. 4 comma 3 del T.U. sull'immigrazione “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite”.
Secondo quanto argomentato dalla resistente nella memoria di costituzione e risposta, dalla consultazione della
Banca datai interforze è emersa una notizia di reato a carico di datata 21.06.2016, ad opera della Pt_1
Stazione CC Roma-Trionfale, per violazioni della normativa in materia di stupefacenti (art. 73, c. 5, T.U. stupefacenti) nonché la notizia di una scarcerazione per fine pena in data 29.11.2022.
D'altronde, lo stesso ricorrente, durante l'audizione sostenuta dinanzi alla CT di Crotone il 5 marzo 2019, a seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel 2016, ha ammesso di avere avuto problemi inerenti alla droga (Cfr. il verbale di audizione pag. 3: “Sono stato arrestato per stupefacenti. Ero ubriaco e la polizia mi ha messo in tasca un documento e l'ho scoperto solo il giorno dopo. Ora non ho più questo documento perché è stato bruciato. Dopo che ho avuto questi problemi di droga mi hanno portato innanzi a un giudice. Dopo la sentenza mi è stato consegnato un documento e mi hanno detto che dovevo lasciare quel posto entro 24 ore”).
Dunque, il ricorrente oggi ha pienamente scontato una pena, inflittagli per avere commesso, per la prima e unica volta, un reato nel 2019 (quasi sei anni fa), senza oltretutto reiterarne altri.
In particolare, va considerato che a livello normativo, lo stesso TU sull'immigrazione, all'art. 5 c.5, prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero.
Il ricorrente ha dimostrato non solo di non rappresentare, attualmente, un pericolo per la società nella quale vive, senza reiterare alcun tipo di reato, ad esclusione dell'unico commesso quasi sei anni fa, ma ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel Paese che lo ospita e di avere avviato un
8 percorso di radicamento in Italia ed in particolare a Foggia, ad oggi lavorando come bracciante agricolo grazie ad un contratto di lavoro che terminerà a giugno 2025.
Il Collegio ha valutato il proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita personale e familiare, a tal proposito richiamando diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo il ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1. T.U.I., sotto il profilo della protezione
“speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in quanto l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) - ACCOGLIE il ricorso, e dichiara ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
2) – spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 17 maggio 2025
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Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
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